Language of document : ECLI:EU:T:2012:397

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

4 settembre 2012

Causa T‑642/11 P

Harald Mische

contro

Parlamento europeo
e

Consiglio dell’Unione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Inquadramento nel grado – Concorso pubblicato anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari – Snaturamento dei fatti – Impugnazione manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Mische/Parlamento (F‑93/05).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Harald Mische sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo nell’ambito del presente grado di giudizio. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della valutazione dei fatti e degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 2, e 144)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione – Motivo inconferente – Rigetto

4.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso da parte del Tribunale della funzione pubblica a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma)

5.      Funzionari – Ricorso – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

6.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Ricevibilità nonostante la mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto – Presupposto – Domanda di risarcimento danni connessa a un ricorso di annullamento

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Dall’articolo 257 TFUE e dall’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia risulta che l’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale è limitata ai motivi di diritto. Pertanto, il giudice di primo grado è esclusivamente competente ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, e a valutare tali fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi ad esso sottoposti, fermo restando che siffatto snaturamento deve emergere manifestamente dagli atti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, o addirittura fare ricorso a nuovi elementi di prova.

(v. punto 24)

Riferimento:

Tribunale: 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff (T‑377/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑133 e II‑B‑1‑807, punto 45, e giurisprudenza ivi citata); 10 febbraio 2012, AG/Parlamento (T‑98/11 P, punti 45 e 46)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 37)

Riferimento:

Corte di giustizia: 25 marzo 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commissione (C‑414/08 P, Racc. pag. I‑2559, punto 114, e giurisprudenza ivi citata)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 39)

Riferimento:

Corte di giustizia: 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta (C‑496/99 P, Racc. pag. I‑3801, punto 68, e giurisprudenza ivi citata)

4.      Anche se il Tribunale della funzione pubblica è tenuto a motivare le sue sentenze, conformemente all’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, ad esso applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, tale obbligo di motivazione non gli impone di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può essere implicita, a condizione che consenta alla parte interessata di conoscere le ragioni per le quali il giudice di primo grado non ha accolto le sue tesi e al giudice dell’impugnazione di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

(v. punto 46)

Riferimento:

Corte di giustizia: 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione (C‑120/06 P e C‑121/06 P, Racc. pag. I‑6513, punto 96); 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (C‑431/07 P, Racc pag. I‑2665, punto 42)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 50 e 51)

Riferimento:

Tribunale: 8 giugno 1993, Fiorani/Parlamento (T‑50/92, Racc. pag. II‑555, punto 46); 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione (T‑241/03, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517, punto 52); 11 gennaio 2012, Ben Ali/Consiglio (T‑301/11, punto 72)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 54)

Riferimento:

Tribunale: 6 novembre 1997, Liao/Consiglio (T‑15/96, Racc. FP pagg. I‑A‑329 e II‑897, punti 57 e 58); 12 dicembre 2002, Morello/Commissione (T‑378/00, Racc. FP pagg. I‑A‑311 e II‑1497, punto 102); 11 maggio 2005, de Stefano/Commissione (T‑25/03, Racc. FP pagg. I‑A‑125 e II‑573, punto 78)