Language of document : ECLI:EU:T:2015:113

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

26 febbraio 2015 (*)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Misure di sviluppo rurale – “Handicap naturali” ed agroambiente – Adeguatezza dei controlli – Rettifiche finanziarie forfettarie – Proporzionalità»

Nella causa T‑365/13,

Repubblica di Lituania, rappresentata da D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e A. Petrauskaitė, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Steiblytė e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/214/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 123, pag. 11),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude (relatore), presidente, I. Wiszniewska-Białecka e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

1        Con decisione di esecuzione 2013/214/UE, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 123, pag. 11; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha escluso, tra le spese che non rientrano nel finanziamento comunitario, alcune spese effettuate dalla Repubblica di Lituania, dichiarate per gli esercizi 2008 e 2009. Le spese escluse si riferivano a misure di sostegno del FFEASR, ricomprese nell’asse 2 del programma di sviluppo rurale della Lituania, per il periodo 2007-2013 (in prosieguo: il «programma»), approvato con la decisione C (2007) 5076 della Commissione, del 19 ottobre 2007, modificata da ultimo dalla decisione C (2009) 10216 della Commissione, del 14 dicembre 2009.

2        La decisione impugnata è stata adottata a seguito di un’indagine effettuata in Lituania, dal 21 al 25 settembre 2009, nel contesto della liquidazione dei conti del FEASR, per verificare se il sistema di gestione dell’asse 2 del programma era conforme alla normativa dell’Unione europea.

3        La relazione di audit redatta in esito a tale indagine è stata comunicata alla Repubblica di Lituania con lettera del 10 dicembre 2009. La risposta delle autorità lituane è stata recepita dalla Commissione il 1º febbraio 2010.

4        La Commissione ha convocato una riunione bilaterale, che si è svolta il 21 ottobre 2010. Nel corso di tale riunione, i rappresentanti della Repubblica di Lituania e della Commissione hanno discusso i risultati dell’audit. Il processo verbale di tale riunione è stato inviato alle autorità lituane il 13 dicembre 2010.

5        Con lettera del 10 novembre 2011, la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Lituania i propri accertamenti conseguenti all’indagine, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90). In questa lettera, la Commissione proponeva di applicare, per quanto riguarda le spese corrispondenti alle domande depositate nel 2008 e nel 2009, una rettifica forfettaria del 5% alla misura agroambientale (misura n. 214) e del 2% alla misura di aiuto a favore de agricoltori situati in zone che presentano handicap naturali che non siano quelli delle zone di montagna (misura n. 212) (in prosieguo: «la misura relativa agli handicap naturali»).

6        Con lettera del 22 dicembre 2011, le autorità lituane hanno adito l’organismo di conciliazione di tale proposta di rettifica finanziaria, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 885/2006. Il 30 marzo 2012 l’organismo di conciliazione emetteva la sua relazione finale. La Commissione ha parzialmente tenuto conto delle conclusioni di tale relazione.

7        Con lettera del 23 novembre 2012, la Commissione ha modificato la sua posizione finale.

8        La decisione impugnata è stata trasmessa alla Repubblica di Lituania il 3 maggio 2013, unitamente ad una relazione di sintesi che esponeva i motivi della rettifica finanziaria. Con tale decisione è stata imposta una rettifica finanziaria di EUR 3 448 510 per gli anni 2008 e 2009, di deposito delle domande, per quanto riguarda le misure nn. 1 e 9 dell’asse 2 del programma.

9        La Commissione, in sostanza, giustificava l’imposizione di una rettifica finanziaria per le seguenti ragioni:

–        il criterio di ammissibilità relativo alla densità degli animali non è stato rispettato quanto alla misura relativa agli handicap naturali;

–        gli impegni relativi alla misura agroambientale non sono stati verificati nel 100% delle parcelle agricole;

–        il controllo dell’impegno relativo all’uso dei concimi non era sufficiente in quanto la verifica era solo visiva.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2013, la Repubblica di Lituania ha proposto il ricorso in esame.

11      La Repubblica di Lituania chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dalla stessa relative al FEASR;

–        condannare la Commissione alle spese.

12      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica di Lituania alle spese.

 In diritto

13      A sostegno del suo ricorso la Repubblica di Lituania deduce cinque motivi. I primi due motivi sono attinenti alla misura relativa agli handicap naturali. Il primo motivo attiene alla violazione degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368, pag. 74), e dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368, pag. 15). Il secondo motivo attiene alla violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1) e del principio di proporzionalità.

14      Gli altri motivi sono relativi alla misura agroambientale. Il terzo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006, dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006 e dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio, nonché alla condizionalità prevista dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (GU L 141, pag. 18), riguarda il controllo degli impegni in tutte le parcelle. Il quarto e il quinto motivo, attinenti, da un canto, alla violazione dell’articolo 10 del regolamento n. 1975/2006 e, dall’altro, alla violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 nonché del principio di proporzionalità, riguardano la verifica degli impegni in materia di uso dei concimi.

[omissis]

 Sul quinto motivo, attinente alla violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005, nonché del principio di proporzionalità

108    La Repubblica di Lituania contesta l’imposizione di una rettifica finanziaria del 5% per le misure agroambientali interessate dal criterio relativo all’uso dei concimi, fondata sul rilievo della Commissione secondo il quale i controlli visivi operati erano insufficienti e sostiene che la rettifica finanziaria del 5% sia sproporzionata rispetto all’infrazione dedotta e superi quanto adeguato e necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

109    La Repubblica di Lituania rileva che, nella sua relazione, l’organismo di conciliazione ha dubitato della fondatezza della rettifica finanziaria del 5%. I controlli effettuati retroattivamente, infatti, avrebbero dimostrato che non sussisteva una sola infrazione, sicché l’infrazione dedotta ha creato un rischio limitato per il FEASR.

110    Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005, la Commissione valuta gli importi da escludere dal finanziamento comunitario tenendo conto, da una parte, della natura e della gravità dell’infrazione e, dall’altra, del danno finanziario causato all’Unione.

111    Al riguardo, il documento n. VI/5330/97 prevede una rettifica del 5% quando tutti i controlli chiave siano effettuati, ma senza rispettare il numero, la frequenza o il rigore previsti dai regolamenti, e si può pertanto ragionevolmente concludere che tali controlli non offrano il livello richiesto di garanzia di regolarità delle domande e che il rischio di perdite per il budget dell’Unione sia significativo.

112    Nella specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la natura e la gravità dell’infrazione, correttamente la Commissione sostiene che, se i controlli del criterio relativo all’uso dei concimi sono solo visivi, tale carenza deve essere considerata come un vizio che incide su un elemento essenziale del controllo, il che può, in linea di principio, giustificare una rettifica forfettaria del 5%, conformemente al documento n. VI/5330/97 (v. supra, punto 111).

113    Inoltre, come rileva la Commissione, tale rettifica forfettaria è stata applicata solo alle misure interessate dal criterio relativo all’uso dei concimi. Questo risulta dalla relazione di sintesi e non è contestato dalla ricorrente.

114    Tuttavia, per quanto riguarda, in secondo luogo, l’importanza del rischio finanziario rappresentato dalla carenza di controllo delle misure interessate dal criterio relativo all’uso dei concimi, occorre verificare se la Commissione abbia potuto correttamente ritenere che tale carenza rappresentasse un rischio di perdite significative per il budget dell’Unione, conformemente al documento n. VI/5330/97 (v. supra, punto 111).

115    Secondo la giurisprudenza, se è vero che spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza di una violazione delle norme dell’Unione, nondimeno, una volta che tale violazione sia provata, incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione abbia commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da trarne (sentenza del 7 luglio 2005, Grecia/Commissione, C‑5/03, Racc, EU:C:2005:426, punto 38).

116    Nella specie, la Repubblica di Lituania, invitata in forma scritta dal Tribunale a precisare, all’udienza, la natura dei controlli più esaustivi effettuati ex post, per verificare l’affidabilità dei controlli visivi realizzati nel 2008 e nel 2009, ha chiarito che, in esito alle raccomandazioni formulate nella relazione di audit comunicata alle autorità lituane il 10 dicembre 2009, sono stati operati controlli ex post conformemente ai metodi preconizzati dalla Commissione, verificando segnatamente le fatture e la contabilità del 10% degli agricoltori interessati.

117    La Commissione non ha contestato che i metodi adoperati all’atto dei controlli ex post fossero conformi alle sue raccomandazioni e ha fatto valere che tali controlli non eliminavano la carenza iniziale.

118    In quanto tali controlli ex post, fondati su una combinazione di metodi e realizzati sul 10% del campione, non sono sfociati nell’accertamento di alcuna infrazione sui 215 richiedenti in tal modo controllati (v. supra, punto 109), occorre considerare che la Repubblica di Lituania ha dimostrato sufficientemente che, in pratica, l’assenza di controlli trasversali conformi alla normativa dell’Unione aveva comportato solo un modesto rischio finanziario per il budget dell’Unione. Orbene, secondo le disposizioni del documento n. VI/5330/97, tale rischio non giustificava, quanto alle misure interessate, l’applicazione di una rettifica finanziaria del 5%, che è prevista unicamente quando il rischio di perdite per il budget dell’Unione è significativo.

119    Pertanto, l’imposizione di una rettifica finanziaria del 5%, nella parte in cui riguarda le misure agroambientali legate al criterio relativo all’uso dei concimi, è contraria all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 e al principio di proporzionalità.

120    Si deve pertanto dichiarare che il quinto motivo è fondato. Il ricorso deve essere respinto nella parte in cui si fonda sugli altri quattro motivi.

121    Ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui impone una rettifica finanziaria del 5% con riguardo alle misure agroambientali legate al criterio relativo all’uso dei concimi.

 Sulle spese

122    A norma dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, quando vi sono più parti soccombenti il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

123    Nella specie, ciascuna delle parti deve essere condannata a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione di esecuzione 2013/214/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è annullata, nella parte in cui impone una rettifica finanziaria del 5% con riguardo alle misure agroambientali legate al criterio relativo all’uso dei concimi.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Repubblica di Lituania e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 febbraio 2015.

Firme


* Lingua processuale: il lituano.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.