Language of document :

Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 - Italia/Commissione

(Causa T-661/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione C (2011) 7105 del 14 ottobre 2011, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario ed imputa a carico del bilancio della Repubblica italiana alcune spese effettuate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOAG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è il risultato di due indagini attivate dalla Commissione, per le campagne lattiere 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, e propone una correzione finanziaria complessiva, a questo riguardo, a carico dell'Italia, di Euro 85.625.455.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto:

a)    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) 21 giugno 2006 n. 885/20062 e delle Linee Guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG Doc. VI/5330/97 adottato il 23 dicembre 1997 nonché violazione dell'art. 230 Trattato CE per sviamento di potere.

Si afferma a questo riguardo che l'applicazione nel caso di specie della rettifica forfetaria merita di essere censurata poiché era possibile a seguito dei controlli effettuati, seppur in alcuni casi tardivamente, accertare le eventuali "sottodichiarazioni", irrogando ai soggetti autori delle dichiarazioni mendaci le sanzioni, così recuperando il prelievo supplementare eventualmente dovuto ed impedendo in tal modo il verificarsi di danni economici a carico delle casse comunitarie per sottodimensionamento delle entrate.

b)    Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 21 e 22, par. 1 lett. b) del reg. (CE) 30 marzo 2004 n. 595/2004.

Si ritiene a questo riguardo che la regolamentazione applicabile, relativamente ai controlli degli acquirenti pone una correlazione non già sul numero degli stessi, ma sulla percentuale del latte che deve essere sottoposto al controllo e che deve rappresentare almeno il 40% del latte dichiarato prima della rettifica per il periodo in questione. E' infatti evidente che il fattore rischio per il sistema di finanziamento del FEAOG è intimamente connesso alla quantità di latte complessiva prodotta da ciascuno Stato membro. E' proprio su questo volume che deve essere apprezzato il rischio di pregiudizio che può derivare per le casse comunitarie dal mancato pagamento del prelievo supplementare.

c)    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) 21 giugno 2006 n. 885/2006, già citato, e delle Linee Guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG Doc. VI/5330/97 adottato il 23 dicembre 1997, nonché violazione del principio di proporzionalità nonché violazione dell'art. 230 Trattato CE per sviamento di potere.

Per lo Stato ricorrente, la Commissione ha utilizzato la percentuale di rettifica finanziaria per stimare il possibile superamento della quota e il conseguente prelievo, cumulandolo al superamento della quota di produzione nazionale e scorporandolo per riattribuirlo alle singole regioni assoggettate ai controlli per la chiusura conti. Ora, con un approccio di questo tipo il concetto della correzione forfetaria sconfina nell'arbitrarietà con conseguente violazione del principio di proporzionalità.

d)    In ultimo luogo, si fa anche valere la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 253 Trattato CE per omessa o insufficiente motivazione.

____________

1 - Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pagg. 90-110)

2 - Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (Ce) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.