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Ricorso proposto il 12 aprile 2024 – Wonderbox / EUIPO – Swile (Wonderbox)

(Causa T-200/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Wonderbox (Parigi, Francia) (rappresentante: O. Klimis, avvocata

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swile (Montpellier, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo Wonderbox – Marchio dell’Unione europea n. 14 980 874

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Annullamento

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2024 nel procedimento R 776/2023-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui ha pronunciato l’annullamento del marchio dell’Unione europea n° 14 980 874 Wonderbox, per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 16: biglietti; cofanetti in carta o cartone; cofanetti regalo; libretti; pubblicazioni; tesserine commerciali non per giochi; cataloghi; libretti; buoni destinati ad essere scambiati con prodotti o servizi; buoni omaggio per scopi commerciali o pubblicitari;

classe 35: pubblicità; diffusione di materiale pubblicitario (volantini, dépliant, stampati, campioni); pubblicità on-line su rete informatica; affitto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione; pubblicazione di testi pubblicitari; locazione di spazi pubblicitari; diffusione di materiale pubblicitario; diffusione di buoni acquisto, di buoni omaggio a fini promozionali o commerciali; promozione delle vendite per i terzi; progettazione di materiale pubblicitario; diffusione di materiale pubblicitario; messa a disposizione di spazi di vendita on-line per venditori ed acquirenti di prodotti e servizi; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di terzi; promozione delle vendite per i terzi; diffusione di buoni acquisto che rappresentano un valore monetario per scopi promozionali o commerciali;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 94, première frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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