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Ricorso proposto l’8 aprile 2024 – Comptoir Sel Solaire / Commissione

(Causa T-190/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Comptoir Sel Solaire (Boffa, Guinea) (rappresentanti: T. Lachacinski, F. Fajgenbaum, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiararsi competente;

accogliere la domanda del ricorrente di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2024/423 1 della Commissione, del 31 gennaio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue» (IGP)];

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/423 della Commissione, del 31 gennaio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue» (IGP)];

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 1151/2012 1 , a causa dell’invalidità in quanto illecita della denominazione «Fleur de sel de Camargue». Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che detta denominazione non è conforme alla definizione di «Fleur de sel» fornita dalle legislazioni portoghese, spagnola, croata e slovena e, in secondo luogo, che un’indicazione geografica protetta (in prosieguo, «IGP») che non può essere oggetto di sfruttamento commerciale è priva di effetto e d’interesse, in quanto fuori commercio.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera b), del regolamento 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 2 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo, l’«accordo TRIPS») e con l’articolo 10 bis della convenzione di Parigi, per il motivo che la registrazione dell’IGP «Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue» crea una situazione di concorrenza sleale tra operatori, in particolare quelli soggetti ad una normativa nazionale che adotta una definizione vincolante della nozione di «Fleur de sel».

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 1151/2012, in combinato disposto con gli articoli 1, paragrafo 1, lettera a) e 4, lettera c), dello stesso regolamento, per il motivo che la denominazione «Fleur de sel de Camargue» è ingannevole per il consumatore. Il ricorrente ritiene che i prodotti designati con la IGP «Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue» non corrispondano al prodotto comunemente denominato «Fleur de sel», cui corrisponde l’insieme delle altre DOP-IGP «Fleur de sel».

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la Commissione europea avrebbe dovuto rinviare la propria decisione sulla la registrazione dell’IGP «Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue» nell’attesa di una decisione sulla precedente domanda di riconoscimento di una specialità tradizionale garantita «Fleur de sel» depositata in maggio 2020 dalla Comptoir Sel Solaire ed ancora in fase di esame, conformemente al diritto a una buona amministrazione.

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1 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/423 della Commissione, del 31 gennaio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue» (IGP)] (GU L, 2024/423).

1 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).