Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 ottobre 2022 – Fresenius Kabi Austria e a./Commissione
(Causa T-416/22 R)
[«Procedimento sommario – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali contenenti la sostanza attiva «amido idrossietilico (HES), soluzioni per infusione» – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Fresenius Kabi Austria GmbH (Graz, Austria) e le altre 14 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato dell’ordinanza (rappresentanti: W. Rehmann e A. Knierim, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Escobar Gómez e K. Mifsud-Bonnici, agenti)
Oggetto
Con le loro domande fondate sull’articolo 278 e sull’articolo 279 TFUE, le ricorrenti chiedono la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione C(2022) 3591 final della Commissione europea, del 24 maggio 2022, riguardante, nel quadro dell’articolo 107 septdecies della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza attiva «amido idrossietilico (HES), soluzioni per infusione» in seguito alla valutazione di uno studio sulla sicurezza dopo l’autorizzazione.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Le spese sono riservate.
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