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Ricorso proposto il 9 settembre 2010 - Goutier/UAMI - Eurodata (ARANTAX)

(Causa T-387/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Goutier (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. E. E. Happe)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eurodata GmbH & Co. KG (Saarbrücken, Germania)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° luglio 2010, procedimento 126/2009-4, nella parte in cui la domanda di marchio comunitario è stata respinta, previo annullamento della decisione impugnata, per i seguenti servizi:

classe 35 - Consulenza fiscale, stesura di dichiarazioni fiscali, contabilità, revisione dei conti, consulenza amministrativa, consulenza aziendale;

classe 36 - Preparazione di stime e valutazioni fiscali, fusioni e acquisizioni (Mergers & Acquisitions), ovvero consulenza finanziaria per l'acquisto o la vendita di aziende nonché di partecipazioni aziendali;

classe 42 - Servizi giuridici, ricerche giuridiche;

-    condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ARANTAX" per servizi delle classi 35, 36 e 42.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Eurodata GmbH & Co. KG.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco "ANTAX" per servizi delle classi 35, 36, 41, 42 e 45.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 15 e 43 del regolamento (CE) n. 207/2009 1, dato che non si sarebbe prodotta la prova dell'uso, nonché violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).