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Impugnazione proposta il 17 febbraio 2010 da Apostolov avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 15 dicembre 2009, nella causa F-8/09, Apostolov/Commissione

(Causa T-73/10 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Svetoslav Apostolov (Saarwellingen, Germania) (rappresentante: avv. D. Schneider-Addae-Mensah)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 15 dicembre 2009, nella causa F-8/09;

annullare la decisione della Commissione europea contenuta nella lettera del 23 ottobre 2008;

ingiungere alla Commissione europea e ai suoi servizi specializzati, in particolare l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), di considerare corrette le risposte date dal ricorrente alle questioni 9, 30 e 32 del test di competenza che ha avuto luogo il 14 dicembre 2007;

in subordine, consentire al ricorrente di sostenere di nuovo il test di competenza;

in subordine ai capi delle conclusioni secondo, terzo e quarto suesposti, rinviare la presente causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea; e

condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 15 dicembre 2009, causa F-8/09, Apostolov/Commissione, con la quale quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 2008, con la quale l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha respinto il suo reclamo avverso la decisione 25 aprile 2008, con cui egli veniva informato che il punteggio da lui ottenuto nei test di selezione relativi all'invito a manifestare interesse EPSO/CAST27/4/07 non era sufficiente per permettere la sua iscrizione nella banca dati dei candidati selezionati.

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce, principalmente, che vi è stata confusione riguardo al termine di presentazione del suo ricorso e che, pertanto, si sarebbe verificato un errore scusabile che renderebbe ammissibile il ricorso da lui proposto il 9 luglio 2009 dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

Il ricorrente sostiene altresì che l'EPSO ha commesso un errore manifesto di valutazione di determinate risposte fornite dal ricorrente nell'ambito dei test di selezione svolti in relazione all'invito a manifestare interesse EPSO/CAST27/4/07. Il ricorrente afferma inoltre che l'EPSO ha scelto una procedura del tutto inadeguata per testare i candidati al fine di assicurare un corretto procedimento di selezione.

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