Language of document :

Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2024 — BIW Invest/EUIPO — New Yorker Marketing Media International (Compton)

(Causa T-747/22)1

[«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio figurativo Compton — Motivi di nullità assoluta — Assenza di carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BIW Invest AG (Appenzell, Svizzera) (rappresentanti: E. Mielke, U. Stelzenmüller e J. Weiser, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Nicolás Gómez, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: New Yorker Marketing & Media International GmbH (Braunschweig, Germania) (rappresentanti: M. Hartmann, S. Fröhlich e H. Lerchl, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 settembre 2022 (procedimento R-1913/2021 2).

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 settembre 2022 (procedimento R 1913/2021-2) è annullata.

L’EUIPO e la New Yorker Marketing & Media International GmbH si faranno carico ciascuno, oltre che delle proprie spese, della metà di quelle sostenute dalla BIW Invest AG, comprese le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

____________

1     GU C 24 del 23.1.2023.