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Sentenza del Tribunale 1° febbraio 2013 - Polyelectrolyte Producers Group e a. / Commissione

(Causa T-368/11)

("REACH - Misure transitorie riguardanti le restrizioni applicabili all'immissione in commercio e all'impiego dell'acrilammide per le applicazioni di consolidamento - Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Proporzionalità - Obbligo di motivazione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group (Bruxelles, Belgio), SNF SAS (Andrezieux Boutheon, Francia) e Travetanche Injection SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Manhaeve, agenti, assistiti da K. Sawyer, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. Noort e B. Koopman, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (acrilammide) (GU L 101, pag. 12)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Producers Group, SNF SAS e la Travetanche Injection SPRL sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Travetanche Injection sopporterà le spese relative al procedimento sommario.

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 282 del 24.9.2011.