Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Muswellbrook Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi,disegni e modelli) (UAMI), proposto il 9 gennaio 2004

(Causa T-1/04)

Lingua processuale

da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del codice di procedura

lingua di redazione del ricorso: l'inglese

Il 9 gennaio 2004, la società Muswellbrook Limited, con sede a Dublino, in Irlanda, rappresentata dall'avv. P. Koch Moreno, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Friedrich Grimm e Engelbert Rolli hanno preso parte al procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare, per violazione del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, la decisione della prima Commissione di ricorso dell'UAMI 5 novembre 2003, recante rigetto del ricorso proposto dalla società ricorrente contro la decisione 29 aprile 2002, n. B 1181/2002 della divisione d'opposizione con cui era stata respinta l'opposizione avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 847640 relativa alla denominazione SNIKE per i prodotti della classe 25;

Dichiarare la sussistenza di un rischio di confusione tra la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 847640 della denominazione SNIKE per i prodotti della classe 25 ed il marchio denominativo spagnolo NIKE, n. 88222, relativo a identici prodotti della classe 25;

Condannare il convenuto e, se del caso, l'interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedenti: Friedrich Grimm e Engelbert Rolli

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Marchio denominativo comunitario n. 84760 per il marchio nominativo SNIKE in relazione a taluni prodotti delle classi 12,25 e 41 (mezzi di trasporto, abbigliamento, calzature, caschi, educazione, svago,...)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: la ricorrente, Muswellbrook Ltd.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: il marchio figurativo nazionale n. 88222 per taluni prodotti della classe 25 (collant, calze, magliette, guanti, cappotti, calzature, calzature sportive,...)

    

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio (CE) n. 40/941.            

____________

1 - Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 11, pag. 1).