Language of document :

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 – Keramag Keramische Werke e a./Commissione

(Cause riunite T-379/10 e T-381/10) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Durata dell’infrazione – Diritti della difesa – Accesso agli atti – Imputabilità dell’infrazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Keramag Keramische Werke AG (Ratingen, Germania); Koralle Sanitärprodukte GmbH (Vlotho, Germania); Koninklijke Sphinx BV (Maastricht, Paesi Bassi); Allia SAS (Avon, Francia); Produits Céramique de Touraine SA (Selles-sur-Cher, Francia); Pozzi Ginori SpA (Milano, Italia) (causa T-379/10); Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finlandia) (causa T-381/10) (rappresentanti: J. Killick, barrister, I. Reynolds, solicitor, e P. Lindfelt e K. Struckmann, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da B. Kennelly, barrister)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in via subordinata, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con la suddetta decisione.

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, punto 6, della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria) è annullato nella parte in cui la Commissione europea dichiara, da un lato, che Allia SAS e Produits Céramique de Touraine SA hanno partecipato ad un’infrazione relativa a un’intesa sul mercato francese nel periodo che va dal 25 febbraio 2004 al 9 novembre 2004 e, dall’altro, che Pozzi Ginori SpA ha partecipato ad un’infrazione relativa a un’intesa sul mercato italiano per un periodo diverso da quello compreso tra il 14 maggio 1996 e il 9 marzo 2001.

L’articolo 2, paragrafo 7, della decisione C (2010) 4185 def. è annullato nella parte in cui l’importo totale dell’ammenda inflitta a Keramag Keramische Werke AG, a Koralle Sanitärprodukte GmbH, a Koninklijke Sphinx BV, a Pozzi Ginori ed a Sanitec Europe Oy supera l’importo di EUR 50 580 701.

Il ricorso è respinto per il resto.

Keramag Keramische Werke, Koralle Sanitärprodukte, Koninklijke Sphinx, Allia, Produits Céramique de Touraine, Pozzi Ginori e Sanitec Europe sopporteranno i tre quarti delle proprie spese.

La Commissione sopporterà un quarto delle spese sostenute da Keramag Keramische Werke, da Koralle Sanitärprodukte, da Koninklijke Sphinx, da Allia, da Produits Céramique de Touraine, da Pozzi Ginori e da Sanitec Europe, nonché le proprie spese.

____________

____________

1 GU C 301 del 6.11.2010.