Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

13 dicembre 2007

Causa F‑27/07

Asa Sundholm

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2001/2002 – Assenza per ragioni di salute – Esecuzione di una sentenza del Tribunale di primo grado – Art. 233 CE»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Sundholm chiede l’annullamento della decisione della Commissione 2 giugno 2006, recante redazione del suo rapporto di evoluzione della carriera per il periodo 1° luglio 2001 ‑ 31 dicembre 2002 in esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado 20 aprile 2005, causa T‑86/04, Sundholm/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella dei soggetti incaricati di valutare il lavoro della persona valutata. Le istituzioni comunitarie dispongono infatti di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei loro funzionari. I giudizi di valore sui funzionari contenuti nei rapporti di evoluzione della carriera sono sottratti al controllo giurisdizionale, il quale si esercita soltanto sulle eventuali irregolarità formali, sugli errori di fatto manifesti che inficiano i giudizi dell’amministrazione, nonché su un eventuale sviamento di potere.

(v. punto 39)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 luglio 2006, causa T‑285/04, Andrieu/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑161 e II‑A‑2‑775, punto 99); 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78)

2.      Una cura particolare dev’essere riservata alla motivazione del rapporto di evoluzione della carriera in talune situazioni, in particolare qualora il valutatore d’appello si discosti dalle raccomandazioni della commissione paritetica di valutazione, qualora il rapporto di evoluzione della carriera contenga valutazioni meno favorevoli di quelle figuranti in un rapporto precedente oppure qualora la redazione del detto rapporto avvenga con ritardo e il valutatore non sia più il superiore gerarchico in servizio nel corso del periodo soggetto a valutazione.

(v. punto 47)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 settembre 2004, causa T‑16/03, Ferrer de Moncada/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑261 e II‑1163, punti 49, 50, 53 e 54); Combescot/Commissione, cit. (punto 84)