Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) il 23 marzo 2022 – A. A. / Repubblica federale di Germania

(Causa C-216/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A. A.

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

a.    Se sia compatibile con l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e con l’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE 1 una norma nazionale, la quale consideri ammissibile una domanda reiterata soltanto nel caso in cui la situazione di fatto o di diritto sottesa all’originaria decisione di rigetto sia successivamente mutata in senso favorevole al richiedente.

b.    Se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE ostino ad una norma nazionale, la quale non consideri una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (nel presente caso: emessa in un procedimento di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE) quale «elemento nuovo» ovvero quale «risultanza nuova», nel caso in cui la decisione non constati l’incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell’Unione, bensì si limiti ad interpretare tale diritto. Quali siano, eventualmente, i presupposti affinché una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in cui viene unicamente interpretato il diritto dell’Unione, debba essere considerata quale «elemento nuovo» ovvero quale «risultanza nuova».

In caso di soluzione affermativa delle questioni 1a e 1b: se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE debbano essere interpretati nel senso che deve essere considerata quale «elemento nuovo» o quale «risultanza nuova» una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale abbia dichiarato che sussiste una forte presunzione del fatto che il rifiuto di prestare servizio militare in presenza dei presupposti indicati all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/EU 1 si pone in correlazione con uno dei cinque motivi elencati all’articolo 10 di questa medesima direttiva.

a.    Se l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), ii), della direttiva 2013/32/UE debba essere interpretato nel senso che il ricorso giurisdizionale contro una decisione di inammissibilità emessa dall’autorità accertante ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 40, paragrafo 5, della 2013/32/UE può mirare soltanto ad accertare se l’autorità suddetta abbia correttamente assunto i presupposti per stabilire se la domanda reiterata di asilo possa essere considerata inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 40, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2013/32/UE.

b.    In caso di risposta negativa alla questione 3a: se l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), ii), della direttiva 2013/32/UE debba essere interpretato nel senso che il ricorso giurisdizionale contro una decisione di inammissibilità si estende anche alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/EU, nel caso in cui il giudice constati, a seguito di un proprio esame, che non sussistono i presupposti per il rigetto della domanda reiterata di asilo a motivo di inammissibilità.

c.    In caso di risposta affermativa alla questione 3b: se una siffatta decisione del giudice presupponga che al richiedente siano state previamente concesse le particolari garanzie procedurali di cui all’articolo 40, paragrafo 3, terza frase, in combinato disposto con le disposizioni del capo II della direttiva 2013/32/UE. Se sia consentito al giudice svolgere in prima persona tale procedura, oppure se esso debba – eventualmente dopo aver sospeso il procedimento giurisdizionale – delegare l’espletamento di tale procedura all’autorità amministrativa accertante competente in materia di asilo. Se il richiedente possa rinunciare al rispetto di tali garanzie procedurali.

____________

1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).