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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

29 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articoli 2, 4, 11, 12, 14, 16 e 17 – Regime di rigorosa tutela delle specie animali – Canis lupus (lupo) – Sfruttamento cinegetico – Valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata – Stato di conservazione “insoddisfacente-inadeguato” di tale specie – Sfruttamento incompatibile con il mantenimento o il ripristino della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Presa in considerazione di tutti i più recenti dati scientifici»

Nella causa C‑436/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna), con decisione del 30 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 1º luglio 2022, nel procedimento

Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)

contro

Administración de la Comunidad de Castilla y León,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), da M.J. Gil Ibáñez, abogada, e A.I. Fernández Marcos, procuradora;

–        per l’Administración de la Comunidad de Castilla y León, da D. Vélez Berzosa, letrada;

–        per il governo spagnolo, inizialmente da I. Herranz Elizalde, successivamente da M. Morales Puerta, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Hermes e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 25 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, nonché degli articoli 4, 11, 12, 14, 16 e 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193) (in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) (Associazione per la conservazione e lo studio del lupo iberico, Spagna) e l’Administración de la Comunidad de Castilla y León (Amministrazione della comunità autonoma di Castiglia e León, Spagna) relativamente a una domanda, proposta dall’ASCEL, diretta all’annullamento della decisione della Dirección General del Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León (Direzione generale del patrimonio naturale e della politica forestale di Castiglia e León, Spagna), che approva il piano faunistico venatorio territoriale relativo al lupo negli ambiti territoriali di caccia situati a nord del fiume Duero in Castiglia e León per le stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, del 9 ottobre 2019 (in prosieguo: la «decisione del 9 ottobre 2019»), e alla condanna della resistente nel procedimento principale a versare un’indennità compensativa per ogni esemplare abbattuto nel corso di tali stagioni.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Ai sensi del primo considerando della direttiva «habitat»:

«(...) la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità [europea] conformemente all’articolo [191 TFUE]».

4        Il quindicesimo considerando di tale direttiva così recita:

«(...) a complemento della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 1979, L 103, pag. 1)], è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; (...) si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni».

5        L’articolo 1, lettera i) della direttiva «habitat» così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per

(...)

i)      Stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2;

(...)».

6        L’articolo 2 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2.      Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3.      Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

7        L’articolo 4 di detta direttiva stabilisce quanto segue:

«1.      In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. (...)

L’elenco viene trasmesso alla Commissione [europea] entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. (...)

(...)

4.      Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

(...)».

8        Ai sensi dell’articolo 11 della medesima direttiva, «[g]li Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all’articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari».

9        L’articolo 12 della direttiva «habitat» così dispone:

«1.      Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a)      qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b)      perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c)      distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d)      deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

(...)».

10      L’articolo 14 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all’articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all’allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2.      Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall’articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

–        prescrizioni relative all’accesso a determinati settori,

–        il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell’ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,

–        la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,

–        l’applicazione, all’atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,

–        l’istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,

–        la regolamentazione dell’acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,

–        l’allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell’ambiente naturale,

–        la valutazione dell’effetto delle misure adottate».

11      Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva:

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a)      per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b)      per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c)      nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

d)      per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e)      per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

12      L’articolo 17, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

«Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all’articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull’attuazione delle disposizioni adottate nell’ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all’articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal comitato [istituito ai sensi dell’articolo 20], viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico».

13      L’allegato II della direttiva «habitat», intitolato «Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione», menziona il Canis lupus, precisando che, tra le popolazioni spagnole, si fa riferimento soltanto a «quelle a sud del Duero».

14      L’allegato IV di tale direttiva, intitolato «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», menziona il Canis lupus, «tranne (...) le popolazioni spagnole a nord del Duero».

15      L’allegato V di tale direttiva, intitolato «Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione», menziona, alla lettera a), il Canis lupus, in particolare, le «popolazioni spagnole a nord del Duero».

 Diritto spagnolo

16      La Ley 4/1996 de Caza de Castilla y León (legge 4/1996 in materia di caccia della Castiglia e León), del 12 luglio 1996 (BOE n. 210, del 30 agosto 1996, pag. 26650), come modificata dalla Ley 9/2019 (legge 9/2019), del 28 marzo 2019 (BOE n. 91, del 16 aprile 2019, pag. 39643) (in prosieguo: la «legge 4/1996»), designava, al suo articolo 7 e al suo allegato I, il lupo (Canis lupus) come una «specie cinegetica e di cui è autorizzata la caccia» a nord del fiume Duero. La legge 4/1996 è stata abrogata dalla Ley 4/2021 de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León (legge 4/2021 in materia di caccia e gestione sostenibile delle risorse venatorie della Castiglia e León), del 1º luglio 2021 (BOE n. 172, del 20 luglio 2021, pag. 86581), la quale designa anch’essa il lupo come tale all’articolo 6 e all’allegato I.3. L’allegato II, punto 4, lettera f), della legge 4/2021 prevede come periodo durante il quale è autorizzata la caccia di tale specie il periodo seguente: dalla quarta domenica del mese di settembre alla quarta domenica del mese di febbraio dell’anno successivo. All’allegato IV, punto 2, di quest’ultima legge, il valore di ciascun lupo cacciato è fissato in EUR 6 000.

17      La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (legge 42/2007 sul patrimonio naturale e la biodiversità), del 13 dicembre 2007 (BOE n. 299, del 14 dicembre 2007, pag. 51275), dispone, all’articolo 65, paragrafo 1, che la caccia e la pesca in acque continentali possono essere effettuate soltanto nei confronti delle specie stabilite dalle Comunità autonome, non potendo una tale designazione in nessun caso riguardare quelle incluse nell’elenco delle specie in regime di protezione speciale, né quelle la cui caccia o pesca è vietata dall’Unione europea.

18      Il Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (regio decreto 139/2011, relativo all’elaborazione dell’elenco delle specie selvatiche in regime di protezione speciale e del catalogo spagnolo delle specie minacciate), del 4 febbraio 2011 (BOE n. 46, del 23 febbraio 2011, pag. 20912), contiene, nel suo allegato, l’elenco delle specie selvatiche in regime di protezione speciale e incluse, se del caso, nel catalogo spagnolo delle specie minacciate. Tale allegato è stato modificato dall’Orden TED/980/2021, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (decreto ministeriale TED/980/2021 che modifica l’allegato al regio decreto 139/2011, del 4 febbraio 2011, relativo all’elaborazione dell’elenco delle specie selvatiche in regime di protezione speciale e del catalogo spagnolo delle specie minacciate), del 20 settembre 2021 (BOE n. 226, del 21 settembre 2021, pag. 115283), per includere nell’elenco delle specie selvatiche in regime di protezione speciale tutte le popolazioni spagnole di lupi. Detto decreto ministeriale consente tuttavia che continuino ad applicarsi le misure di prelievo e di cattura di esemplari adottate dalle Comunità autonome prima della sua entrata in vigore, purché esse rispettino talune condizioni e limitazioni. In particolare, si deve dimostrare, sulla base delle migliori conoscenze disponibili, che tali misure non incidono negativamente sullo stato di conservazione soddisfacente della specie interessata.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      Con decisione del 9 ottobre 2019, la Direzione generale del patrimonio naturale e della politica forestale di Castiglia e León ha approvato il piano faunistico venatorio territoriale relativo al lupo negli ambiti territoriali di caccia situati a nord del fiume Duero in Castiglia e León per le stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

20      Tale piano si basa su un censimento regionale dei lupi che risale agli anni 2012 e 2013, il quale si inscrive in un censimento nazionale effettuato tra il 2012 e il 2014, nonché su relazioni di monitoraggio annuali, che comportano minori sforzi di prospezione e sorveglianza rispetto a quelli adoperati per elaborare un censimento. Sulla base dei dati disponibili e applicando diversi fattori, detto piano stima che prima delle operazioni di caccia vi fossero 1 051 esemplari di lupi a nord del fiume Duero in Castiglia e León. Il censimento nazionale ha indicato un totale di 297 branchi in Spagna, 179 dei quali rientrerebbero nel censimento della Castiglia e León, vale a dire il 60,3% del totale censito a livello nazionale. Secondo le conclusioni dello stesso piano, un tasso di mortalità annua superiore al 35% porterebbe a un declino della popolazione di tale specie.

21      Il 14 novembre 2019, l’ASCEL ha proposto un ricorso avverso la decisione del 9 ottobre 2019, che è stato respinto con decreto del 9 marzo 2020 del Consejero de Fomento y Medio Ambiente (Ministro della Comunità autonoma dello Sviluppo e dell’Ambiente) della Comunità autonoma di Castiglia e León.

22      Il 17 febbraio 2020, l’ASCEL ha proposto ricorso dinanzi alla Sezione del contenzioso amministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna), giudice del rinvio. Con tale ricorso, essa chiede tanto l’annullamento del decreto con il quale è stato respinto il suo ricorso proposto avverso la decisione del 9 ottobre 2019 quanto l’annullamento della decisione stessa. Inoltre, dato che la situazione giuridica precedente all’adozione di detta decisione non può essere ripristinata, poiché i lupi interessati sono stati abbattuti, l’ASCEL chiede che la resistente nel procedimento principale sia condannata a versare un’indennità compensativa per i danni causati alla fauna selvatica, equivalente al valore economico di ogni esemplare abbattuto nel corso delle stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, vale a dire una somma di EUR 9 261 per lupo.

23      Il giudice del rinvio rileva che la relazione che il Regno di Spagna ha inviato alla Commissione nel 2019, in applicazione dell’articolo 17 della direttiva «habitat», per il periodo 2013-2018 (in prosieguo: la «relazione del 2019») precisa che il lupo si trovava in uno stato di conservazione «insoddisfacente-inadeguato» nelle regioni mediterranee, atlantiche e alpine, e le prime due di tali regioni includevano il territorio della Castiglia e León.

24      Ciò detto, ai sensi dell’articolo 7 e dell’allegato I della legge 4/1996, il lupo era designato come una «specie cinegetica e di cui è autorizzata la caccia» a nord del fiume Duero.

25      Tale giudice nutre dubbi per quanto riguarda la compatibilità di detta designazione con la direttiva «habitat» e si interroga altresì sulla portata, il contenuto e la fonte delle relazioni scientifiche idonee a suffragare le decisioni relative allo stato di conservazione del lupo e, di conseguenza, le misure volte a che il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all’allegato V di tale direttiva nonché lo sfruttamento di dette specie siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

26      In tale contesto, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Poiché ogni misura adottata da uno Stato membro ai sensi [della direttiva “habitat”], [in virtù] dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, deve essere intesa ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di specie animali di interesse comunitario, come il lupo ([Canis lupus]), ci si chiede quanto segue:

1)      se le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 2, 4, 11, 12, 14, 16 e 17 della [direttiva “habitat”], ostino a che una legge di una Comunità autonoma [quale la legge 4/1996, poi la legge 4/2021], dichiari il lupo quale specie cinegetica e di cui è autorizzata la caccia e, di conseguenza, ne venga autorizzato lo sfruttamento faunistico venatorio negli ambiti territoriali di caccia durante le stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, allorché il suo stato di conservazione è insoddisfacente-inadeguato, ai sensi della relazione [del 2019], e pertanto lo Stato (lo Stato membro, articolo 4 della [direttiva “habitat”]) ha incluso tutte le popolazioni spagnole di lupi nell’elenco delle specie selvatiche in regime di protezione speciale e nel catalogo spagnolo delle specie minacciate, concedendo una protezione rigorosa anche alle popolazioni situate a nord del Duero.

2)      Se sia compatibile con siffatta finalità la circostanza che venga concessa una protezione diversa al lupo in funzione del fatto che lo stesso si trovi a nord o a sud del fiume Duero, tenuto conto che (i) dal punto di vista scientifico, tale distinzione è attualmente considerata inappropriata, (ii) la valutazione del suo stato di conservazione nelle tre regioni da esso abitate in Spagna, alpina, atlantica e mediterranea, nel periodo 2013-2018 è insoddisfacente, iii) che è una specie soggetta a protezione rigorosa praticamente in tutti gli Stati membri e, in particolare, giacché condivide una regione, in Portogallo e tenuto conto iv) della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’area di distribuzione naturale e sull’ambito territoriale da prendere in considerazione per valutare il suo stato di conservazione, sarebbe maggiormente conforme alla direttiva in parola, senza trascurare quanto disposto all’articolo 2, paragrafo 3 della stessa, che il lupo fosse incluso nell’elenco di cui agli allegati II e IV, senza operare alcuna distinzione tra il nord e il sud del Duero, in modo da consentirne la cattura e l’abbattimento solo laddove non esista un’altra soluzione valida nel rispetto dei termini e dei requisiti di cui all’articolo 16.

Nel caso in cui tale distinzione debba ritenersi giustificata,

3)      se nel termine “sfruttamento” di cui all’articolo 14 della suddetta direttiva sia compreso il suo sfruttamento cinegetico, ossia, la sua caccia, in considerazione della particolare importanza che riveste detta specie (prioritaria negli altri territori), tenendo conto che finora la sua caccia è stata consentita e la sua situazione nel periodo 2013-2018 è risultata sfavorevole.

4)      Se sia in contrasto con l’articolo 14 della suddetta direttiva dichiarare, mediante legge, che il lupo a nord del Duero è una specie cinegetica e di cui è autorizzata la caccia (articolo 7 e allegato I della [legge 4/1996] e articolo 6 e allegato I della [legge 4/2021]), e approvare un piano faunistico venatorio territoriale relativo al lupo negli ambiti territoriali in cui è autorizzata la caccia situati a nord del fiume Duero per le stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in assenza di dati che consentano di valutare se la sorveglianza di cui all’articolo 11 di tale direttiva sia stata rispettata, senza censimento dal 2012-2013 e in mancanza di informazioni sufficienti, oggettive, scientifiche e aggiornate sulla situazione del lupo nel fascicolo utilizzato per elaborare il piano faunistico venatorio territoriale, laddove, durante il periodo 2013-2018 nelle tre regioni abitate dal lupo in Spagna, alpina, atlantica e mediterranea, la valutazione del suo stato di conservazione sia insoddisfacente.

5)      Se ai sensi delle disposizioni degli articoli 4, 11 e 17 della suddetta direttiva, le relazioni da tenere in considerazione per determinare lo stato di conservazione del lupo (i livelli di popolazione aggiornati ed effettivi, la distribuzione geografica aggiornata, l’indice di riproduttività, ecc.) siano quelle elaborate dallo Stato membro ogni sei anni o, se necessario, in un periodo più breve, mediante un comitato scientifico come quello istituito dal [regio decreto 139/2011], tenendo conto che le loro popolazioni si trovano in diverse Comunità autonome e della necessità di effettuare la valutazione delle misure di una popolazione locale “su più larga scala”, ai sensi della sentenza della [Corte del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C‑674/17, EU:C:2019:851)]».

 Sul procedimento dinanzi alla Corte

27      Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

28      A sostegno di tale domanda, detto giudice afferma, da un lato, che lo stato di conservazione del lupo in Spagna è insoddisfacente e, dall’altro, che il periodo di autorizzazione della caccia di cui trattasi inizia la quarta domenica del mese di settembre 2022.

29      L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento di procedura.

30      Occorre ricordare che l’applicazione del procedimento accelerato può essere giustificata quando sussiste un notevole rischio che si producano conseguenze ambientali irrimediabili nell’attesa della decisione della Corte [sentenza del 7 febbraio 2023, Confédération paysanne e a. (Mutagenesi casuale in vitro), C‑688/21, EU:C:2023:75, punto 27].

31      Il presidente della Corte ha deciso, il 14 luglio 2022, sentiti il giudice relatore e l’avvocata generale, che non occorreva accogliere la domanda di cui al punto 27 della presente sentenza.

32      Infatti, sebbene il giudice del rinvio sottolinei che, per quanto riguarda la stagione 2022/2023, il periodo di autorizzazione della caccia di cui trattasi avrebbe avuto inizio la quarta domenica del mese di settembre 2022, si deve rilevare che la controversia principale riguarda soltanto l’approvazione del piano faunistico venatorio territoriale relativo al lupo negli ambiti territoriali di caccia situati a nord del fiume Duero in Castiglia e León per le tre stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

33      In tali circostanze, e in assenza di elementi supplementari, non si può concludere che, nel procedimento principale, ricorra un notevole rischio che si producano conseguenze ambientali irrimediabili nell’attesa della decisione della Corte, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 30 della presente sentenza.

34      Il presidente della Corte ha tuttavia deciso di far beneficiare la presente causa di un trattamento prioritario, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

35      Il governo spagnolo e l’Amministrazione della comunità autonoma di Castiglia e León sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile per vari motivi.

36      Il governo spagnolo afferma che la domanda di pronuncia pregiudiziale non è più pertinente ai fini della soluzione della controversia principale, dal momento che, nella sentenza n. 99/2022, del 13 luglio 2022, il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) avrebbe dichiarato incostituzionali le disposizioni pertinenti della legge 4/2021, e in particolare l’allegato II, punto 4, lettera f), della stessa, a causa, segnatamente, della violazione da parte di queste ultime del decreto ministeriale TED/980/2021.

37      L’Amministrazione della comunità autonoma di Castiglia e León sostiene, dal canto suo, che il rinvio pregiudiziale è irricevibile per vari motivi. In primo luogo, al fine di statuire sulla controversia principale, sarebbe necessario non già interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, ma piuttosto valutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo. In secondo luogo, il giudice del rinvio avrebbe già statuito su un ricorso proposto dalla stessa ricorrente contro un piano analogo e basato sugli stessi argomenti dedotti nell’ambito del procedimento principale. Inoltre, la ricorrente, nel caso di specie, non avrebbe sollevato dubbi quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione. In terzo luogo, la controversia principale avrebbe carattere artificiale.

38      Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, ove le questioni poste vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de Portugal e Futrifer Indústrias Ferroviárias, C‑66/22, EU:C:2023:1016, punto 33 nonché giurisprudenza ivi citata).

39      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 7 aprile 2022, Avio Lucos, C‑116/20, EU:C:2022:273, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

40      Nel caso di specie, occorre rilevare che la causa principale verte, in particolare, sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa nazionale di cui trattasi, che designa il lupo come una specie cinegetica e di cui è autorizzata la caccia, nonché sulla questione di stabilire se il pregiudizio arrecato alla popolazione di lupi dalla caccia sotto la vigenza delle normative regionali precedenti la decisione del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) di cui al punto 36 della presente sentenza debba dar luogo a un indennizzo. Orbene, detta decisione riguarda solo il periodo successivo al 2021, mentre la causa principale riguarda le stagioni venatorie risalenti al 2019. Pertanto, la compatibilità delle normative regionali di cui trattasi nel procedimento principale con il diritto dell’Unione conserva un interesse ai fini della soluzione della controversia principale.

41      Non risulta dunque in modo manifesto che l’interpretazione richiesta dal giudice del rinvio non abbia alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, né che il problema sia di natura ipotetica, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza. Inoltre, la Corte dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte.

42      Pertanto, i motivi di irricevibilità opposti dal governo spagnolo e dall’Amministrazione della comunità autonoma di Castiglia e León devono essere respinti.

43      Alla luce di tutto quanto precede, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

44      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, 4, 11, 12, 14, 16 e 17 della direttiva «habitat» debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale il lupo è designato come specie i cui esemplari possono essere cacciati in una parte del territorio di tale Stato membro nella quale esso non rientra nella rigorosa tutela di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, nonostante il suo stato di conservazione sia stato considerato insoddisfacente in tutto il territorio di detto Stato membro.

45      Tale giudice si interroga, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 14 di detta direttiva e nutre dubbi quanto alla compatibilità con tale articolo del piano faunistico venatorio territoriale relativo al lupo negli ambiti territoriali di caccia situati a nord del fiume Duero in Castiglia e León, dato che lo stato di conservazione di tale specie nelle tre regioni che occupava in Spagna, vale a dire le regioni alpina, atlantica e mediterranea, nel periodo 2013-2018, è stato giudicato insoddisfacente.

46      In via preliminare, occorre ricordare che, al suo primo considerando, la direttiva «habitat» precisa che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dall’Unione.

47      Anzitutto, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), della medesima, il lupo rientra tra le specie di «interesse comunitario» cui occorre garantire una «rigorosa tutela», ai sensi di detto articolo.

48      Tale regime di rigorosa tutela riguarda, segnatamente, le popolazioni di lupi situate a sud del fiume Duero, che sono espressamente incluse nell’allegato II della direttiva «habitat», in quanto specie «d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione».

49      Le popolazioni spagnole di lupi situate a nord di tale fiume sono, dal canto loro, incluse nell’allegato V della direttiva «habitat», in quanto specie animale di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione e che rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 14 di detta direttiva.

50      Al riguardo, va rilevato che la circostanza che una specie animale o vegetale di interesse comunitario sia inclusa nell’allegato V della direttiva «habitat» non implica che il suo stato di conservazione debba essere, in linea di principio, considerato soddisfacente. Infatti, oltre alla circostanza che sono gli Stati membri a comunicare alla Commissione lo status di dette specie nel loro territorio, si deve constatare che tale inclusione implica unicamente che, alla luce dell’obbligo di sorveglianza previsto all’articolo 11 di tale direttiva e al fine di garantire il suo obiettivo, tale specie «potrebbe» formare oggetto di misure di gestione, a differenza delle specie incluse nell’allegato IV, lettera a), di tale direttiva, che beneficiano in ogni caso del regime di rigorosa tutela di cui all’articolo 12 della medesima direttiva.

51      Una tale inclusione non può, infatti, essere interpretata in senso contrario all’obiettivo perseguito dalla direttiva «habitat», il quale, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima, è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, mentre il paragrafo 2 di tale articolo prevede espressamente che le misure adottate a norma di detta direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

52      Per quanto riguarda le misure di gestione di cui le specie incluse nell’allegato V della direttiva «habitat», come le popolazioni di lupi situate a nord del fiume Duero, potrebbero formare oggetto, occorre, in primo luogo, rilevare che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, «[g]li Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all’articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all’allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente».

53      Dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per determinare la necessità di adottare misure in applicazione di detta disposizione, tali da limitare lo sfruttamento delle specie incluse nell’allegato V della direttiva «habitat».

54      A questo proposito occorre constatare, da un lato, che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, di tale direttiva, dette misure possono riguardare l’accesso a determinati settori, il divieto di prelevare esemplari nell’ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni o ancora l’istituzione di sistemi di quote. Pertanto, sebbene esse comprendano norme cinegetiche, come risulta dal quarto trattino di tale disposizione, si deve constatare che le misure adottate sulla base di detto articolo sono tali da limitare, e non da estendere, il prelievo delle specie interessate.

55      Dall’altro lato, come rilevato dalla Commissione, il margine di discrezionalità menzionato al punto 53 della presente sentenza è limitato dall’obbligo di garantire che il prelievo degli esemplari di una specie nell’ambiente naturale e lo sfruttamento di tali esemplari siano compatibili con il mantenimento di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

56      Si deve infatti ricordare che ogni misura adottata da uno Stato membro sulla base della direttiva «habitat» deve essere intesa ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie animali di interesse comunitario.

57      Inoltre, come risulta dal quindicesimo considerando della direttiva «habitat», il legislatore dell’Unione ha affermato che è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora e che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, «qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi», compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni. In tal modo, come dimostra l’inciso «qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi», l’adozione di tali misure deve essere giustificata dalla necessità di mantenere o ripristinare la specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente.

58      Ne consegue, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che lo sfruttamento cinegetico può essere limitato o vietato qualora ciò sia necessario per mantenere o ripristinare la specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente.

59      In secondo luogo, occorre precisare che, in virtù dell’articolo 11 della direttiva «habitat», gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all’articolo 2 della medesima, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari. Tale sorveglianza è essenziale per garantire il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 14 di detta direttiva e per determinare la necessità di adottare misure che assicurino la compatibilità dello sfruttamento di tale specie con il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente e costituisce di per sé una delle misure necessarie per garantire la conservazione di detta specie. Pertanto, una specie non può essere sfruttata sul piano cinegetico e cacciata se non è garantita un’efficace sorveglianza del suo stato di conservazione.

60      Conformemente alla definizione di cui all’articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat», lo stato di conservazione di una specie è considerato soddisfacente quando, anzitutto, i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene. Poi, l’area di ripartizione naturale di tale specie non deve essere in declino né rischiare di declinare in un futuro prevedibile. Infine, occorre che esista e continui probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le popolazioni di detta specie si mantengano a lungo termine (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 56).

61      La nozione di «area di ripartizione naturale», che costituisce uno dei criteri che devono essere presi in considerazione per determinare se lo stato di conservazione di una specie sia soddisfacente, è, nel caso di specie animali protette che occupano ampi territori, come il lupo, più vasta dello spazio geografico che presenta gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e alla loro riproduzione (sentenza dell’11 giugno 2020, Alianța pentru combaterea abuzurilor, C‑88/19, EU:C:2020:458, punto 38).

62      Inoltre, in quanto l’impatto, sullo stato di conservazione della specie interessata, del prelievo nell’ambiente naturale e dello sfruttamento di tale specie deve essere valutato «alla luce della sorveglianza prevista all’articolo 11» della direttiva «habitat», gli Stati membri, quando adottano decisioni che autorizzano la caccia di detta specie, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva, devono giustificare tali decisioni e fornire i dati di sorveglianza su cui si fondano dette decisioni.

63      Occorre tener conto non solo dei dati relativi alle popolazioni della specie interessata oggetto della misura di sfruttamento di cui trattasi, ma anche dell’impatto di quest’ultima sullo stato di conservazione di tale specie su più ampia scala, a livello della regione biogeografica o ancora, per quanto possibile, a livello transfrontaliero (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 61).

64      Al riguardo, si deve rilevare che l’articolo 17 della direttiva «habitat» impone agli Stati membri di elaborare e trasmettere alla Commissione, ogni sei anni, una relazione sull’attuazione di tale direttiva, al fine di conseguire un obiettivo di mantenimento di uno «stato di conservazione soddisfacente», definito all’articolo 1 di detta direttiva. Tale relazione deve contenere i principali risultati della sorveglianza di cui all’articolo 11 della stessa. Essa deve inoltre comprendere tre parti, vale a dire una parte contenente informazioni generali sull’attuazione della medesima direttiva, una parte relativa alla valutazione dello stato di conservazione delle diverse specie e una parte dedicata agli habitat. Detta relazione deve riguardare tutti gli habitat e le specie presenti nel territorio dello Stato membro interessato.

65      Ne consegue che la valutazione dello stato di conservazione di una specie e quella dell’opportunità di adottare misure fondate sull’articolo 14 della direttiva «habitat» devono essere effettuate tenendo conto non solo della relazione elaborata a norma dell’articolo 17 di tale direttiva, ma anche dei più recenti dati scientifici ottenuti grazie alla sorveglianza prevista all’articolo 11 di detta direttiva. Tali valutazioni devono essere effettuate non solo a livello locale, ma anche a livello della regione biogeografica, o ancora a livello transfrontaliero.

66      Inoltre, tale sorveglianza deve essere oggetto di un’attenzione specifica qualora la specie figuri nell’allegato II e nell’allegato IV, lettera a), della medesima direttiva, per talune regioni, e nell’allegato V di detta direttiva, per regioni limitrofe, e sia ivi considerata, in generale, «una specie di interesse comunitario».

67      Tuttavia, nel caso di specie, come risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, secondo la relazione del 2019, che deve essere considerata un documento di riferimento, pertinente ai fini della determinazione dello stato di conservazione del lupo in Spagna nel periodo di cui trattasi nel procedimento principale, le popolazioni di lupi in Spagna si trovano in uno stato di conservazione «insoddisfacente-inadeguato» nelle tre regioni biogeografiche occupate dal lupo in tale Stato membro, vale a dire le regioni alpina, atlantica e mediterranea, comprese quelle situate al nord e al sud del fiume Duero.

68      Inoltre, da tali indicazioni risulta che la Comunità autonoma di Castiglia e León non ha tenuto conto, in sede di elaborazione del piano faunistico venatorio per le stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, di detta relazione.

69      Orbene, quando una specie animale si trova in uno stato di conservazione insoddisfacente, come nel caso di specie, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, le autorità competenti devono, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, adottare misure, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva «habitat», al fine di migliorare lo stato di conservazione della specie interessata, in modo tale che le popolazioni di quest’ultima raggiungano in futuro uno stato di conservazione soddisfacente duraturo. La restrizione o il divieto della caccia a seguito della constatazione dello stato di conservazione insoddisfacente di tale specie può quindi essere considerata una misura necessaria al ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente della stessa.

70      Infatti, come ricordato al punto 56 della presente sentenza, l’adozione di misure fondate su tale articolo è, in ogni caso, consentita solo se esse contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle specie interessate in uno stato di conservazione soddisfacente. Pertanto, se le analisi effettuate nello Stato membro interessato per quanto riguarda le specie di cui all’allegato V della direttiva «habitat» forniscono risultati idonei a dimostrare il carattere necessario di un intervento a livello nazionale, tale Stato membro può limitare, e non estendere, le attività contemplate da detto articolo, affinché il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari di tali specie sia compatibile con gli obiettivi di detta direttiva.

71      Come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 99 delle sue conclusioni, una tale misura si impone in particolare quando lo stato di conservazione della specie interessata è insoddisfacente soprattutto a causa delle perdite di esemplari. Ciò detto, anche se tali perdite sono dovute principalmente ad altre ragioni, può risultare necessario non autorizzare la caccia, che causerebbe ulteriori perdite.

72      Infatti, in virtù del principio di precauzione sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, se l’esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un’incertezza quanto al fatto che lo sfruttamento di una specie di interesse comunitario sia compatibile con il mantenimento di quest’ultima in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro interessato deve astenersi dall’autorizzare un siffatto sfruttamento (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2019, C‑674/17, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, EU:C:2019:851, punto 66).

73      Occorre, infine, rilevare che il principio di precauzione implica che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi, possono essere adottati provvedimenti di protezione senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi (v., in tal senso, sentenza del 6 maggio 2021, Bayer CropScience e Bayer/Commissione, C‑499/18 P, EU:C:2021:367, punto 80).

74      Da quanto precede risulta che provvedimenti di protezione di una specie, quali la restrizione o il divieto della caccia, possono essere considerati necessari qualora, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, sussista un’incertezza quanto ai rischi esistenti per il mantenimento di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

75      Si deve peraltro rilevare che, come risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, il Regno di Spagna ha adottato il decreto ministeriale TED/980/2021, che ha incluso tutta la popolazione spagnola di lupi, compresa quella di Castilla e León a nord del fiume Duero, nell’elenco nazionale delle specie selvatiche in regime di rigorosa tutela.

76      Occorre rilevare, al riguardo, che, sebbene la direttiva «habitat» riprenda la distinzione tra le popolazioni di lupi situate, rispettivamente, a sud del fiume Duero e a nord di quest’ultimo, conformemente all’articolo 193 TFUE, i provvedimenti di protezione adottati in virtù dell’articolo 192 TFUE, che costituisce il fondamento giuridico di tale direttiva, non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore.

77      Si deve aggiungere che, nell’ambito della rigorosa tutela accordata ai sensi dell’articolo 12 della direttiva «habitat», la cattura e l’uccisione possono essere ammesse solo a titolo di deroga, laddove non esista un’altra soluzione valida e la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, e conformemente ai requisiti di cui all’articolo 16 di tale direttiva. Inoltre, la Corte ha precisato che una deroga basata sull’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» può costituire unicamente un’applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

78      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 14 della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale il lupo è designato come una specie i cui esemplari possono essere cacciati in una parte del territorio di tale Stato membro nella quale esso non rientra nella rigorosa tutela di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di detta direttiva, nonostante lo stato di conservazione di tale specie in detto Stato membro sia qualificato come «insoddisfacente-inadeguato». Occorre tener conto, al riguardo, della relazione elaborata ogni sei anni in applicazione dell’articolo 17 di detta direttiva, di tutti i più recenti dati scientifici, compresi quelli ottenuti grazie alla sorveglianza prevista all’articolo 11 della medesima direttiva, nonché del principio di precauzione sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

 Sulle spese

79      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 14 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale il lupo è designato come una specie i cui esemplari possono essere cacciati in una parte del territorio di tale Stato membro nella quale esso non rientra nella rigorosa tutela di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di detta direttiva, nonostante lo stato di conservazione di tale specie in detto Stato membro sia qualificato come «insoddisfacente-inadeguato». Occorre tener conto, al riguardo, della relazione elaborata ogni sei anni in applicazione dell’articolo 17 di detta direttiva, di tutti i più recenti dati scientifici, compresi quelli ottenuti grazie alla sorveglianza prevista all’articolo 11 della medesima direttiva, nonché del principio di precauzione sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.