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Ricorso proposto il 26 gennaio 2024 – BP / EIT

(Causa T-42/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BP (rappresentante: E. Lazar, avvocato)

Convenuto: Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 15 gennaio 2024 di non rinnovo del contratto della ricorrente;

risarcire la ricorrente per il danno materiale stimato in EUR 149 850.53, al quale vanno aggiunti gli interessi di mora al tasso di riferimento della Banca centrale europea, maggiorato di due punti percentuali;

risarcire la ricorrente per il danno morale subito, stimato in EUR 75 000, o la somma che il Tribunale vorrà fissare ex aequo et bono;

condannare il convenuto a farsi carico di tutte le spese, anche nel caso in cui il ricorso venga respinto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sull’asserita violazione del diritto di essere ascoltato.

Secondo motivo di ricorso, vertente sull’asserita violazione delle forme sostanziali e di norme interne, sull’interpretazione arbitraria e irragionevole di tali norme, nonché sull’assenza di prevedibilità e di certezza del diritto.

La ricorrente rinvia a tal riguardo all’articolo 110 dello Statuto dei funzionari e all’allegato 1, sezione 2, punto 3, del regolamento istitutivo dell’EIT1 .

Terzo motivo di ricorso, vertente sull’asserita violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e del principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento.

Quarto motivo di ricorso, vertente sull’asserita violazione del dovere di sollecitudine verso i funzionari, sulla mancata presa in considerazione di interessi sia dell’istituzione che della ricorrente e sulla natura sproporzionata della decisione alla luce dell’interesse effettivo dell’istituzione.

Quinto motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’autorità dell’EIT che ha il potere di nomina non avrebbe esercitato il suo potere (ampi margini di discrezionalità) per risolvere il caso internamente. La ricorrente deduce anche l’asserita violazione dell’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

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1 Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU 2021, L 189, pag. 61).