Language of document : ECLI:EU:T:2015:517

Causa T‑485/11

(pubblicazione per estratto)

Akzo Nobel NV
e

Akcros Chemicals Ltd

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Infrazione commessa da una controllata comune – Ammende – Responsabilità solidale della controllata e delle controllanti – Prescrizione decennale per una delle società controllanti – Decisione di riadozione – Riduzione dell’importo dell’ammenda per una delle società controllanti – Imputazione alla controllata e all’altra società controllante dell’obbligo di pagamento dell’importo ridotto – Diritti della difesa»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 luglio 2015

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Portata

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Termine incompatibile con il rispetto dei diritti della difesa – Inammissibilità

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)

3.      Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Determinazione degli importi pro quota dell’ammenda dovuti dai condebitori solidali – Competenza dei giudici nazionali

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, §§ 2 e 3, e 31)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di azioni – Sospensione – Decisione della Commissione che costituisce oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia – Portata – Effetto sospensivo erga omnes – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, 25, §§ 3 e 6, e 26, § 2; decisione generale n. 715/78, artt. 2, 3 e 4, § 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 66, 67)

2.      In materia di diritto della concorrenza dell’Unione, il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa oggetto di indagine sia in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’asserita infrazione al Trattato. Al riguardo, il termine stabilito nei confronti dell’impresa per presentare le proprie osservazioni deve essere compatibile con il rispetto dei diritti della difesa.

Pertanto, sussiste una violazione dei diritti della difesa e, di conseguenza, annullamento di una decisione della Commissione, a condizione che le ricorrenti dimostrino sufficientemente non che, in assenza di tale irregolarità procedurale, vale a dire se esse avessero avuto a disposizione un termine sufficiente per esporre il loro punto di vista, la decisione impugnata avrebbe avuto un diverso contenuto, bensì che esse avrebbero potuto assicurare meglio la propria difesa, in assenza di detta irregolarità. Occorre, a tal fine, porsi al momento del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata.

(v. punti 68, 71, 72, 77, 82)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 74, 75)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 80)