Language of document : ECLI:EU:T:2015:1002

Causa T‑486/11

Orange Polska S.A., già Telekomunikacja Polska S.A.

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato polacco delle telecomunicazioni – Decisione di accertamento di un’infrazione all’articolo 102 TFUE – Condizioni imposte dall’operatore storico per autorizzare l’accesso retribuito dei nuovi operatori alla rete e ai servizi all’ingrosso di accesso a banda larga – Legittimo interesse all’accertamento dell’infrazione – Ammende – Obbligo di motivazione – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Proporzionalità – Competenza estesa al merito – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015

1.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Controllo di legittimità tanto in diritto quanto in fatto – Effetti – Potere di modificare l’importo dell’ammenda

(Artt. 102 TFUE, 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23 e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Accertamento di un’infrazione non più in atto – Obbligo della Commissione di dimostrare un legittimo interesse all’accertamento di una simile infrazione

(Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 1)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Indicazione dei principali elementi in fatto e in diritto che possono condurre a un’ammenda – Portata – Enunciazione dei fattori pertinenti riguardanti le circostanze aggravanti e attenuanti – Sufficienza

(Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 27, § 1, e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Diritto ad un processo equo – Portata – Entrata in vigore del Trattato di Lisbona – Irrilevanza rispetto al contenuto del principio del processo equo

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione – Limiti – Rispetto del principio di proporzionalità – Portata – Considerazione della gravità dell’infrazione e dei relativi criteri di valutazione

(Art. 102 TFUE, Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

6.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Insussistenza di un elenco vincolante o esaustivo di criteri – Criteri di valutazione

(Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

7.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Obbligo di prendere in considerazione l’impatto concreto sul mercato – Insussistenza – Considerazione di criteri non espressamente menzionati dagli orientamenti della Commissione

(Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A e 2006/C 210/02, punto 22)

8.      Posizione dominante – Abuso – Rifiuto di fornitura – Infrazione considerata molto grave – Criteri di valutazione – Posizione dominante che trae origine da un precedente monopolio legale – Violazioni multiple, flagranti, persistenti e intenzionali estese all’intero territorio di uno Stato membro

(Art. 102 TFUE, Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Cessazione dell’infrazione dopo l’intervento della Commissione – Necessità di un nesso di causalità

(Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03, punto 3, terzo trattino e 2006/C 210/02, punto 29, primo trattino)

10.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Collaborazione effettiva dell’impresa al procedimento, al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione – Inclusione – Presupposti

(Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29, quarto trattino)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 66‑68, 114, 115)

2.      Dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, letto alla luce dei lavori preparatori di detto regolamento, risulta che spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza di un legittimo interesse all’accertamento dell’infrazione commessa in passato allorché l’infrazione sia cessata e la Commissione non imponga al contempo un’ammenda.

Esiste infatti un nesso fra l’obbligo gravante sulla Commissione di dimostrare un legittimo interesse all’accertamento di un’infrazione, da un lato, e la prescrizione del suo potere di comminare ammende, dall’altro. La prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende non riguarda il suo potere implicito di constatare l’infrazione. Tuttavia, l’esercizio di tale potere implicito di adottare una decisione di accertamento di un’infrazione una volta decorso il termine di prescrizione è soggetto alla condizione che la Commissione dimostri un legittimo interesse a procedere a tale accertamento.

Ne consegue che la Commissione non è tenuta a dimostrare l’esistenza di un legittimo interesse all’accertamento di un’infrazione già cessata quando essa sanziona detta infrazione con un’ammenda.

(v. punti 76‑78)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 90‑92)

4.      L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale comporta l’inclusione della Carta dei diritti fondamentali nel diritto primario dell’Unione, non ha modificato in maniera sostanziale il contenuto del diritto a un processo equo, come risulta, segnatamente, dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e come è stato riconosciuto a livello dell’Unione quale principio generale del diritto dell’Unione. Tali considerazioni possono essere estese al diritto di essere sentito e, in maniera più ampia, ai diritti della difesa nel loro insieme, nella misura in cui detti diritti contribuiscono a garantire lo svolgimento di un processo equo.

(v. punto 95)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 109, 176)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 110‑113)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 163)

8.      Nell’ambito dell’esame di un abuso di posizione dominante commesso in violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, ove l’esistenza della posizione dominante tragga origine da un precedente monopolio legale, occorre tener conto di tale circostanza. Nel valutare la proporzionalità dell’ammenda inflitta per abuso commesso da un’impresa di telecomunicazioni e con riferimento, più precisamente, alla proporzionalità dell’importo di base dell’ammenda, è essenziale tenere conto:

–        in primo luogo, del fatto che la posizione dominante di tale impresa trae origine da un precedente monopolio legale;

–        in secondo luogo, del fatto che l’infrazione commessa consiste in violazioni multiple, flagranti, persistenti e intenzionali del contesto normativo che obbligava detta impresa, quale operatore munito di un significativo potere di mercato, ad accordare agli operatori alternativi l’accesso disaggregato alla sua rete locale e ai servizi connessi a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie;

–        in terzo luogo, del fatto che tale impresa è consapevole dell’illegittimità del proprio comportamento, sia sul piano regolamentare, in quanto essa è stata perseguita e condannata dalle decisioni dell’autorità di regolamentazione nazionale confermate dalle decisioni definitive dei giudici nazionali, sia sul piano del diritto della concorrenza, ove le sue pratiche miravano ad impedire o a ritardare l’ingresso di nuovi operatori sui mercati dei prodotti rilevanti, e,

–        in quarto luogo, del fatto che i mercati dei prodotti interessati dalle pratiche abusive di detta impresa, i quali hanno una dimensione considerevole, in quanto si estendono sull’intero territorio di uno dei più grandi Stati membri dell’Unione, sono mercati di grande importanza, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale, dato che l’accesso ad internet a banda larga costituisce l’elemento chiave dello sviluppo della società dell’informazione.

Elementi del genere sono sufficienti per affermare che l’abuso di posizione dominante contestato alla suddetta impresa e consistente in un rifiuto di fornire una prestazione costituisce un’infrazione grave.

In tale contesto, qualora ricorrano, da un lato, il fatto che l’impresa incriminata non può ignorare il carattere illecito del suo comportamento, dall’altro, il carattere intenzionale di tale comportamento e, infine, il fatto che l’operatore storico detiene una posizione virtualmente monopolistica sul mercato all’ingrosso dell’accesso a banda larga e una posizione dominante estremamente forte sui mercati al dettaglio, correttamente la Commissione definisce tale infrazione come abuso qualificato e di particolare gravità. Tenuto conto di tale particolare gravità, la Commissione, fissando al 10% la proporzione del valore delle vendite presa in considerazione ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla medesima, in conformità ai punti da 19 a 22 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, non viola il principio di proporzionalità.

(v. punti 177‑183, 185, 186)

9.      In materia di determinazione dell’importo di un’ammenda inflitta per violazione del diritto della concorrenza, la cessazione dell’infrazione sin dai primi interventi della Commissione può logicamente costituire una circostanza attenuante solo se esistono motivi per supporre che le imprese in causa siano state spinte a porre fine ai loro comportamenti anticoncorrenziali dagli interventi in questione. In altre parole, affinché la cessazione dell’infrazione possa essere riconosciuta come circostanza attenuante, deve esistere un nesso di causalità fra gli interventi della Commissione e la cessazione dell’infrazione di cui trattasi.

(v. punto 213)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 219‑221, 224)