Language of document : ECLI:EU:T:2000:278

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

30 novembre 2000 (1)

«Concorrenza - Ricorso d'annullamento - Rigetto di una denuncia - Art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) - Impiego abusivo di procedura antidumping - Motivazione - Diritti della difesa»

Nella causa T-5/97,

Industrie des poudres sphériques, con sede in Annemasse (Francia), rappresentata dall'avv. C. Momège, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 398, route d'Esch,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora F. Mascardi, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. A. Carnelutti, del foro di Parigi, con domicilio eletto presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Péchiney électrométallurgie, con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.-P. Gunther e O. Prost, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 7 novembre 1996, che respinge la denuncia della ricorrente volta, in via principale, a far dichiarare un'infrazione dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) asseritivamente commessa dalla Péchiney électrométallurgie (procedimento n. IV/35.151/E-1 IPS/Péchiney électrométallurgie),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, signora P. Lindh, signori J.D. Cooke, M. Vilaras e N. Forwood, giudici,


cancelliere: signor G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 aprile 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

A - Prodotto di cui trattasi

1.
    Il calcio metallico primario è un elemento chimico fabbricato a partire dall'ossido di calcio (calce), o dal cloruro di calcio, che si presenta sotto forma di pezzi e di trucioli.

2.
    Esso viene prodotto in cinque paesi, vale a dire in Francia (dalla società Péchiney électrométallurgie, in prosieguo: la «PEM»), in Cina, in Russia, in Canada (dalla società Timminco) e negli Stati Uniti d'America (dalla società Minteq). I produttori utilizzano due processi di fabbricazione diversi: il processo elettrolitico e il processo alluminotermico.

3.
    Il processo elettrolitico, utilizzato in Cina e in Russia, comporta due fasi: l'elettrolisi del cloruro di calcio, nel corso della quale il calcio si deposita su un catodo di rame, formando una lega di rame-calcio, e la distillazione della lega rame-calcio, che consente di separare questi due metalli. Questo processo consente di produrre un calcio metallico primario molto puro, ma comporta un notevole consumo di elettricità.

4.
    Il processo alluminotermico comporta una sola fase di riduzione dell'ossido di calcio mediante l'alluminio con condensazione dei vapori di calcio. Questo processo, relativamente flessibile nella sua effettuazione, viene utilizzato da tutti i produttori occidentali per i suoi costi ridotti di investimento e di gestione.

5.
    Sul mercato sono disponibili diverse varietà di calcio metallico primario, in funzione del processo utilizzato per ottenerlo o delle applicazioni cui è destinato. La qualità di tali prodotti dipende essenzialmente dal loro tenore in calcio, migliorato grazie ad una o più fasi di distillazione.

6.
    Una prima varietà è il calcio metallico primario «standard» o «commerciale», secondo la terminologia impiegata, rispettivamente, dalla ricorrente e dalla Commissione. Esso viene ottenuto mediante il processo alluminotermico. Il tenore in calcio di questa varietà oscilla tra il 97% ed il 98,8%, a seconda del produttore, ed il tenore in ossigeno è molto superiore a quello del calcio metallico primario ottenuto dai produttori cinesi e russi. Il prodotto «Ca RK», commercializzato dalla PEM, appartiene a questa prima varietà.

7.
    Una seconda varietà di calcio metallico primario, anch'essa ottenuta mediante il processo alluminotermico, comprende vari tipi di calcio metallico primario nucleare prodotti mediante distillazione del calcio metallico primario standard. Questa varietà, che comprende i prodotti «CaN» e «CaNN» commercializzati dalla PEM, presenta un elevatissimo grado di purezza (99,3% di calcio). Orbene, la quasi totalità degli acquirenti di calcio metallico primario non esige tale grado di purezza e, pertanto, le vendite di questa varietà sono limitate a poche tonnellate all'anno. Il prezzo di questa varietà di calcio metallico primario è pari a più del doppio di quello del prodotto di qualità standard, a causa dei costi connessi alle operazioni di distillazione.

8.
    Una terza varietà di calcio metallico primario è costituita dal calcio metallico primario cinese e russo, detto anche calcio metallico elettrolitico. Il processo elettrolitico consente di ottenere un tenore minimo in calcio compreso tra il 98,5ed il 99,7%. Il prezzo richiesto prima dell'imposizione di dazi antidumping sul calcio metallico proveniente dalla Cina e dalla Russia avvicinava tali prodotti a quelli di qualità standard, cui essi fanno concorrenza.

9.
    Il calcio metallico in granuli è un prodotto derivato dal calcio metallico primario. Per ottenere calcio metallico in granuli si possono utilizzare due processi. Il primo, impiegato dalla PEM e dalle altre imprese che operano sul mercato del calcio metallico in granuli, è basato sulla frantumazione meccanica a freddo del calcio metallico primario e consente la produzione di polveri. Il secondo processo, utilizzato unicamente dalla società Industrie des poudres sphériques (in prosieguo: l'«IPS»), è basato sulla tecnica dell'atomizzazione e permette di ottenere biglie sferiche (o granuli). Questa tecnica consiste nella fusione del calcio metallico primario in un forno a resistenza, seguita dall'atomizzazione del calcio liquido risultante da un procedimento di granulazione, il tutto sotto pressione di un gas inerte (argon). Le esigenze del processo di atomizzazione impongono alla IPS di utilizzare un calcio metallico primario molto puro.

B - Imprese di cui trattasi

10.
    La società ricorrente, l'IPS, già denominata Extramet industrie SA (in prosieguo: la «Extramet»), è un'impresa con sede ad Annemasse (Francia). Essa è stata creata nel 1982, in seguito alla scoperta nel 1980 di un procedimento di granulazione del calcio metallico e commercializza il prodotto ottenuto in base a tale procedimento.

11.
    La PEM, già denominata Société électrométallurgique du Planet e società controllata dalla società Bozel électrométallurgie, fa parte del gruppo Péchiney dal 1985 ed è l'unico produttore comunitario di calcio metallico primario. Essa commercializza anche calcio metallico in granuli ottenuto mediante frantumazione.

C - Causa Extramet industrie/Consiglio (causa C-358/89)

12.
    Il 18 settembre 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2808/89, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni (GU L 271, pag. 1).

13.
    Il 27 novembre 1989 la ricorrente, la cui ragione sociale era allora Extramet, ha presentato un ricorso mirante all'annullamento di detto regolamento.

14.
    Con sentenza 11 giugno 1992, causa C-358/89, Extramet industrie/Consiglio (Racc. pag. I-3813; in prosieguo: la «sentenza Extramet II»), la Corte ha annullato il regolamento n. 2808/89 con la motivazione che, da un lato, le istituzioni comunitarie non avevano effettivamente esaminato la questione se la PEM, impresa comunitaria, che aveva subito un danno ai sensi dell'art. 4, n. 1, delregolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1), non avesse essa stessa contribuito al danno subito con il suo rifiuto di vendita all'IPS e, dall'altro, che le istituzioni non avevano provato che il danno rilevato non derivasse dai fattori addotti dalla ricorrente, di modo che esse non avevano proceduto in maniera corretta alla determinazione del danno.

D - Causa Industrie des poudres sphériques/Consiglio (causa T-2/95)

15.
    In seguito alla sentenza Extramet II, in data 1° luglio 1992 la PEM ha inviato alla Commissione una memoria a sostegno di una riapertura dell'indagine e una nota di natura tecnica sulla valutazione del danno subito dall'industria comunitaria.

16.
    Il 19 ottobre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2557/94, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 270, pag. 27).

17.
    Il 9 gennaio 1995 l'IPS ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso il predetto regolamento.

18.
    Con sentenza 15 ottobre 1998, causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. II-3939), il Tribunale ha respinto il ricorso.

19.
    Il 16 dicembre 1998 l'IPS ha proposto ricorso avverso la precitata sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio. Detto ricorso è stato respinto con sentenza della Corte 3 ottobre 2000, causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta).

E - Rapporti tra l'IPS e la PEM

20.
    L'IPS è l'unica impresa produttrice di calcio metallico in granuli ottenuto mediante atomizzazione, tecnica che le impone l'impiego, quale materia prima, di un calcio metallico primario molto puro e a basso tenore di ossigeno. Essa, dal 1991, si è rivolta alla PEM per ottenere un prodotto che presentasse tali caratteristiche ma corrispondesse alla qualità standard (ossia non distillato). La PEM è stata in grado di fornirle tale prodotto solo nel 1995, in seguito a ricerche, adeguamenti tecnici dei suoi impianti e varie forniture di prova. Tuttavia, l'IPS ha rifiutato il prodotto a causa del prezzo troppo elevato.

F - Procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione

21.
    Con memoria registrata il 20 luglio 1994, la ricorrente presentava una denuncia alla Direzione generale per la Concorrenza della Commissione (DG IV) mirante a far constatare, in via principale, un abuso di posizione dominante da parte della PEM.Nella denuncia l'IPS faceva valere, da un lato, che la PEM si era avvalsa della procedura antidumping che aveva condotto all'adozione del regolamento n. 2557/94 (in prosieguo: la «procedura antidumping») per rafforzare la sua posizione dominante sul mercato del calcio metallico ed escludere in tal modo le fonti di approvvigionamento di calcio metallico primario dell'IPS proveniente dalla Cina e dalla Russia. Dall'altro lato, l'IPS faceva valere che la PEM aveva tentato di impedire o ritardare l'approvvigionamento di calcio metallico primario da parte dell'IPS al fine di eliminare quest'ultima dal mercato del calcio metallico in granuli.

22.
    Con lettera 21 luglio 1994, la PEM offriva alla ricorrente la fornitura di calcio metallico primario nucleare, il suo calcio di tipo CaNN, per un volume di 100-150 tonnellate all'anno per cinque anni. Il prezzo proposto era di franchi francesi (FRF) 33 al chilogrammo, valido dal settembre al dicembre del 1994, con, inoltre, applicazione di una clausola di revisione semestrale in funzione dell'andamento del prezzo medio di vendita del suo calcio metallico standard.

23.
    Tale proposta dava luogo ad una fitta corrispondenza tra la PEM e l'IPS, nella quale la ricorrente rammentava di essere in cerca di calcio metallico standard, e non di calcio metallico nucleare, ma infine accettava di procedere, a proprie spese, all'effettuazione di una prova su una partita di calcio metallico primario distillato, purché ciò consentisse di ottenere un miglioramento del calcio metallico standard della PEM. Il 28 febbraio 1995, la PEM consegnava all'IPS una partita di 5 tonnellate di calcio metallico primario distillato. La prova veniva effettuata tra il 28 febbraio ed il 3 marzo 1995 sotto il controllo di due periti indipendenti: il signor Laurent, incaricato dall'IPS, ed il prof. Winand, incaricato dalla PEM. La prova permetteva di stabilire che la partita di calcio metallico distillato testata rispondeva in modo soddisfacente alle esigenze del procedimento utilizzato dall'IPS.

24.
    Su richiesta della ricorrente, il 19 maggio 1995 il signor Laurent, sulla base dei documenti che le due imprese si erano scambiati, redigeva una relazione diretta a dimostrare che la PEM aveva volontariamente ostacolato e ritardato la messa a punto di un calcio metallico adatto alle esigenze tecniche dell'IPS. Il 18 dicembre 1995 il prof. Winand presentava una relazione in cui contestava le conclusioni formulate nella relazione del signor Laurent.

25.
    Il 21 giugno 1995, l'indomani di una riunione organizzata dalla DG IV in merito alla denuncia presentata dall'IPS, la PEM proponeva a quest'ultima la fornitura di calcio metallico primario a basso tenore di ossigeno testato da esperti («CaBO», secondo la denominazione della PEM), per un volume pari a 120-125 tonnellate all'anno. Il prezzo proposto era inizialmente di FRF 40 ed in seguito di FRF 37 al chilogrammo. La PEM giustificava tale prezzo con i costi aggiuntivi determinati dalle richieste specifiche dell'IPS. L'IPS, tuttavia, rifiutava l'offerta a causa del prezzo troppo elevato.

26.
    Il 20 ed il 21 novembre 1995 la Commissione effettuava accertamenti in forza dell'art. 14, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 17, primo regolamento diattuazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), presso la sede sociale della PEM. Il 27 novembre 1995 la Commissione svolgeva ulteriori accertamenti presso la sede sociale della ricorrente. La Commissione inviava anche richieste di informazioni ai produttori occidentali ed ai principali importatori e trasformatori europei di calcio metallico primario, in base all'art. 11 del regolamento n. 17. La DG IV, con il consenso delle parti, esaminava inoltre tutti i documenti da queste presentati nell'ambito della procedura antidumping.

27.
    Con lettera 18 marzo 1996, la Commissione comunicava all'IPS, conformemente all'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 127, pag. 2268), i motivi per quali intendeva respingere la sua denuncia. Il 12 marzo 1996 e, nuovamente, il 15 aprile 1996, la ricorrente presentava le sue osservazioni in merito alla procedura ed alla comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento. In queste due lettere, la ricorrente adduceva l'esistenza di una presunta politica di prezzi abusivi e predatori da parte della PEM.

28.
    Dopo aver esaminato i documenti non riservati del fascicolo, l'IPS chiedeva anche, con lettera 15 aprile 1996, di poter accedere a taluni documenti che non le erano stati trasmessi. Tale richiesta veniva respinta dal direttore competente della DG IV, con lettera 7 giugno 1996, con la motivazione che tali documenti avevano carattere riservato.

29.
    Con decisione 7 novembre 1996, la Commissione dichiarava di non poter accogliere la denuncia dell'IPS, e la respingeva (in prosieguo: la «decisione»).

30.
    In detta decisione, la Commissione esamina i tre aspetti che hanno formato oggetto della sua indagine nei confronti della PEM, ossia l'impiego abusivo della procedura antidumping, l'utilizzo di pratiche dilatorie al fine di impedire o ritardare l'approvvigionamento dell'IPS ed una politica di prezzi predatori e abusivi nei confronti di quest'ultima. Per quanto riguarda il presunto impiego abusivo della procedura antidumping, la Commissione respinge tale affermazione e dichiara che il ricorso alla procedura antidumping di per sé non costituisce una violazione dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) e che, in ogni caso, la Commissione ha verificato tutti i dati prodotti dalle parti nell'ambito di tale procedura. In merito alle presunte pratiche dilatorie, la Commissione ritiene che la PEM abbia compiuto sforzi notevoli per soddisfare le richieste dell'IPS. Infine, per quanto riguarda un'eventuale politica di prezzi predatori ed abusivi, la Commissione sottolinea che l'IPS non ha apportato elementi atti a dimostrare l'esistenza di siffatte pratiche e che le indagini svolte dalla Commissione non hanno consentito di constatare un'infrazione del diritto della concorrenza.

Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

31.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 gennaio 1997, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

32.
    Con ordinanza 23 luglio 1997, il presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale ha ammesso la PEM ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Detta ordinanza ha anche accolto una prima domanda, presentata dall'IPS, di trattamento riservato, nei confronti dell'interveniente, di alcuni dati contenuti nel ricorso, nella replica e nei relativi allegati.

33.
    Con ordinanza 12 novembre 1997, il presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale ha accolto una seconda domanda, presentata dall'IPS, di trattamento riservato, nei confronti dell'interveniente, di alcuni dati contenuti in un allegato annesso alla controreplica della Commissione.

34.
    Il 16 dicembre 1997 la PEM ha presentato la sua memoria d'intervento. Il 27 febbraio 1998 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni su detta memoria.

35.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso, da un lato, in forza delle misure di organizzazione del procedimento ex art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, di porre un quesito alle parti affinché rispondessero all'udienza e, dall'altro, di passare alla fase orale.

36.
    Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 6 aprile 2000. All'udienza la ricorrente ha espresso il proprio consenso a che i dati contenuti nella versione riservata della relazione d'udienza fossero riprodotti nella versione della sentenza destinata alla pubblicazione.

37.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 7 novembre 1996;

-    condannare la Commissione alle spese.

38.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

39.
    L'interveniente, la PEM, conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

40.
    La ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo, basato su un errore manifesto di valutazione che comporta una violazione dell'art. 86 del Trattato ed una violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), riguarda il fatto che la Commissione ha ignorato il nesso tra le pratiche dilatorie della PEM ed il ricorso alla procedura antidumping. Con il secondo motivo, basato su un errore manifesto di valutazione che comporta una violazione dell'art. 86 del Trattato CE, la ricorrente critica il rifiuto, da parte della Commissione, di constatare l'esistenza di pratiche dilatorie da parte della PEM. Con il terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 86 del Trattato, rileva vari errori di fatto e di valutazione nel ragionamento della Commissione. Con il quarto motivo, riguardante la violazione di forme sostanziali, la ricorrente contesta alla Commissione di non averle trasmesso alcuni documenti del fascicolo.

41.
    Il secondo motivo è preliminare al primo e sarà quindi esaminato in primo luogo. Inoltre, il terzo motivo adduce, sostanzialmente, gli stessi argomenti di diritto del secondo motivo. Questi due motivi, pertanto, vanno esaminati congiuntamente.

Sul secondo e terzo motivo, basati su errori di fatto, errori manifesti di valutazione e sulla violazione dell'art. 86 del Trattato, in quanto la Commissione non ha rilevato l'esistenza di pratiche dilatorie da parte della PEM

42.
    La ricorrente suddivide il secondo motivo in due parti ed il terzo motivo in quattro parti. La quarta parte del terzo motivo mira a contestare l'affermazione della Commissione secondo cui l'IPS non sarebbe stata costretta a rifornirsi presso la PEM, data l'esistenza di fornitori alternativi. Nella prima parte del secondo motivo e nelle prime tre parti del terzo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la Commissione, concludendo che la PEM ha effettivamente cercato di fornire calcio metallico primario all'IPS, è incorsa in errori di fatto e in errori manifesti di valutazione che comportano una violazione dell'art. 86 del Trattato. Nella seconda parte del secondo motivo la ricorrente deduce il presunto carattere abusivo dell'offerta di calcio metallico distillato formulata dalla PEM il 21 giugno 1995.

1. Sull'esistenza di un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione avrebbe ritenuto che esistessero fornitori alternativi (quarta parte del terzo motivo)

Argomenti delle parti

43.
    La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione in quanto ha affermato, nella decisione, che l'IPS dispone di fonti di approvvigionamento alternative rispetto alla PEM, anche escludendo i produttori cinesi e russi.

44.
    La ricorrente fa valere, da un lato, che i produttori nordamericani non hanno mai avuto una presenza significativa sul mercato europeo, nonostante il fatto che nel 1989 e nel 1994 siano stati istituiti dazi antidumping sui prodotti importatiprovenienti dalla Cina e dalla Russia. D'altro canto, essa avrebbe avuto difficoltà a rifornirsi presso tali produttori.

45.
    Infatti, il produttore canadese Timminco, dopo una partita di 47 tonnellate nel 1994, avrebbe sospeso le forniture nel 1995, nonostante le insistenti richieste da parte dell'IPS. Inoltre, a seguito di un'ordinazione di 10 tonnellate di calcio metallico primario inviatata dall'IPS il 14 maggio 1997, la Timminco avrebbe effettuato, il 18 giugno 1997, una fornitura di sole 4,5 tonnellate. Quanto al produttore americano Minteq, la risposta ad una richiesta di offerta formulata dall'IPS nell'ottobre del 1994 per una fornitura di 150 tonnellate non sarebbe stata corredata dai precisi termini di consegna. Peraltro, per una prima ordinazione di due tonnellate inviata l'8 dicembre 1994, la consegna sarebbe stata effettuata solo quattro mesi più tardi, dopo essere stata ripetutamente dilazionata.

46.
    La Commissione rileva che le offerte formulate dai produttori nordamericani e le statistiche relative all'importazione di calcio metallico primario nella Comunità testimoniano un forte incremento delle importazioni dal Nord-America. Quanto alle importazioni della ricorrente da Russia e Cina, la Commissione fa valere ch'esse non sono cessate dopo l'imposizione dei dazi antidumping.

47.
    La ricorrente replica negando di aver immesso in consumo calcio metallico cinese o russo nella Comunità nel 1996.

48.
    L'interveniente rileva che l'IPS dispone di importanti fonti alternative. I dati di Eurostat mostrerebbero, da un lato, che i produttori cinesi e russi sono in grado di fornire calcio metallico primario all'IPS e, dall'altro, che le importazioni dei produttori canadesi ed americani nella Comunità sarebbero fortemente aumentate.

49.
    Per quanto riguarda i dati di Eurostat dedotti dall'interveniente, la ricorrente sottolinea che la PEM ha volontariamente aggiunto alle importazioni russe e cinesi il calcio metallico in regime di perfezionamento attivo. Orbene, per quanto riguarda il calcio metallico introdotto temporaneamente nella Comunità per essere riesportato, esso non costituirebbe una fonte di approvvigionamento. Quanto alle importazioni dagli Stati Uniti, la ricorrente afferma che si tratta essenzialmente di importazioni di filo rafforzato classificato nella stessa voce doganale del calcio. Per quanto riguarda le importazioni dal Canada, la ricorrente ricorda ch'esse hanno carattere marginale.

Giudizio del Tribunale

50.
    Per quanto riguarda le importazioni dal Nord-America, va rilevato che, per quanto concerne il produttore canadese Timminco, anche se quest'ultimo ha incontrato alcune difficoltà ad effettuare forniture all'IPS, le statistiche di Eurostat indicano che le importazioni dal Canada ammontavano nel 1993 a 49 tonnellate, nel 1994 a 131 tonnellate, nel 1995 a 75,9 tonnellate, nel 1996 a 65,6 tonnellate e nel primosemestre del 1997 ad oltre 111 tonnellate, che rappresentano quantità non trascurabili.

51.
    Per quanto riguarda il produttore statunitense Minteq, va rilevato ch'esso avrebbe presentato un'offerta di fornitura di 150 tonnellate in risposta alla richiesta dell'IPS, precisando però che attendeva istruzioni da parte di quest'ultima (v. la lettera del novembre 1994, che figura all'allegato 65 del ricorso). L'IPS ha risposto solo un mese più tardi, trasmettendo un'ordinazione di 8,2 tonnellate, e non di due tonnellate come essa afferma, che la Minteq ha consegnato in ritardo. Tuttavia, è stata effettuata una nuova fornitura nell'ottobre del 1995, di cui l'IPS non si è lamentata. Peraltro, la risposta della Minteq alla richiesta di informazioni della Commissione riflette la volontà e la capacità di detta impresa di rifornire il mercato europeo.

52.
    Per quanto riguarda i produttori russi e cinesi, occorre rammentare che, come ha dichiarato il Tribunale nella sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio, già citata (punto 304), l'imposizione di un dazio specifico, contrariamente alla fissazione di dazi in funzione di un prezzo limite all'importazione, consente di minimizzare il rischio di elusione dei dazi mediante manipolazione dei prezzi, poiché l'importo dei dazi percepiti non subisce alcuna riduzione se gli esportatori riducono i loro prezzi. Questo modo di procedere consente di garantire un prezzo minimo per il calcio nella Comunità, pur rendendo possibili le importazioni a prezzi equi, cioè a prezzi che consentono al produttore comunitario di realizzare un adeguato margine di utile.

53.
    In tali condizioni, l'imposizione di un dazio specifico non ha di per sé l'effetto di impedire le importazioni provenienti dalla Cina e dalla Russia (sentenza del Tribunale Industrie des poudres sphériques/Consiglio, punto 305).

54.
    Tale conclusione è confermata dalle tabelle relative alle importazioni di calcio metallico da parte dell'IPS, le quali indicano che dopo l'imposizione dei dazi definitivi l'IPS ha continuato a rifornirsi presso i produttori russi e cinesi. Infatti, sono state importate e messe in libera pratica dall'IPS 202 tonnellate nel 1994 e 160 tonnellate nel 1995.

55.
    A tale proposito, la ricorrente si limita a rilevare che nel 1996 essa non ha importato calcio metallico cinese o russo per immetterlo in consumo nella Comunità.

56.
    Orbene, secondo i dati forniti dalla ricorrente, 155 tonnellate di calcio metallico proveniente da Russia e Cina, ossia il 17,5% del consumo europeo, sarebbero state importate ed immesse in libera pratica nel 1996. Dunque, anche se l'IPS, principale importatore comunitario, ha interrotto le sue importazioni nel 1996, in tale anno si sono comunque avute importazioni non trascurabili da detti paesi. Ne consegueche, poiché per gli altri produttori era possibile rifornirsi presso imprese russe e cinesi, avrebbe potuto farlo anche l'IPS.

57.
    Pertanto, si deve concludere che l'IPS disponeva di fonti alternative rispetto alla PEM.

58.
    Ne deriva che la Commissione, considerando che esistessero fornitori alternativi rispetto alla PEM, non è incorsa in un errore manifesto di valutazione.

59.
    Pertanto, la quarta parte del terzo motivo dev'essere respinta.

2. Sull'esistenza di errori di fatto, di errori manifesti di valutazione e di una violazione dell'art. 86 del Trattato dovuti al fatto che la Commissione ha concluso che la PEM ha effettivamente cercato di fornire calcio metallico all'IPS (prima parte del secondo motivo e prima, seconda e terza parte del terzo motivo)

60.
    Nella sua denuncia l'IPS fa valere che la PEM ha tentato di impedire o di ritardare la fornitura di calcio metallico primario all'IPS al fine di eliminarla dal mercato del calcio metallico in granuli.

61.
    In effetti, non disponendo del calcio metallico primario standard a basso tenore di ossigeno richiesto dall'IPS, la PEM avrebbe effettuato prove, ricerche, adeguamenti dei suoi impianti e varie forniture per poter consegnare all'IPS un prodotto che rispondesse alle sue esigenze tecniche. Orbene, secondo l'IPS, gli asseriti sforzi tecnici profusi dalla PEM al fine di migliorare il suo prodotto si sarebbero tradotti in pratica in una serie di manovre dilatorie miranti a complicare inutilmente la ricerca di una soluzione del problema.

62.
    Nella sua decisione la Commissione precisa che poiché, da un lato, la PEM in passato è stata sanzionata dal Conseil de la concurrance francese per pratiche che, a prima vista, sembrano presentare una certa analogia con le asserite pratiche oggetto della denuncia dell'IPS e poiché, dall'altro lato, la PEM è l'unica impresa europea produttrice di calcio metallico primario, essa ha deciso di procedere ad un'indagine approfondita dei rapporti intercorrenti tra le parti a partire dal 1991.

63.
    Nella sua analisi di detti rapporti, la Commissione rileva che l'IPS è l'unico cliente della PEM che richieda calcio metallico primario con un tenore in ossigeno controllato, che non esiste un prodotto della gamma della PEM di cui sia specificato il tenore di ossigeno e che l'IPS ha rifiutato, unicamente in ragione del prezzo troppo elevato, un'offerta di fornitura di calcio dalla PEM di cui era stata dimostrata la compatibilità con gli impianti dell'IPS nel corso di una serie di prove svolte sotto il controllo di entrambe le parti.

64.
    La Commissione conclude, da una parte, che, «seppure una strategia di manovre intese a complicare i rapporti a livello tecnico tra due imprese possa essere considerata abusiva, come afferma l'IPS, l'esistenza di tale strategia non è stata dimostrata» e, dall'altra, che «l'IPS non ha dimostrato l'esistenza di nessun'altrapratica del suo concorrente che possa ricadere sotto al divieto di cui all'art. 86 del Trattato».

65.
    La ricorrente sostiene che la Commissione, nella sua analisi, è incorsa in errori di fatto e in errori manifesti di valutazione che hanno determinato una violazione dell'art. 86 del Trattato.

66.
    La ricorrente fa valere che la Commissione non può astenersi, come afferma nella sua decisione, dal valutare l'utilità o la fondatezza tecnica dei provvedimenti adottati dalla PEM per soddisfare le aspettative dell'IPS al fine di stabilire se tali provvedimenti fossero utili, ovvero esclusivamente diretti a ritardare a tempo indefinito la messa a punto di un prodotto soddisfacente per l'IPS. Di fatto, l'analisi della Commissione sarebbe basata solo sull'elenco di tali provvedimenti, e non anche su una valutazione della loro razionalità.

67.
    Pertanto, secondo la ricorrente, la Commissione è incorsa in errori di fatto e in errori manifesti di valutazione che comportano una violazione dell'art. 86 del Trattato sulle seguenti questioni: a) la difficoltà per la PEM di risolvere il problema della fabbricazione di un prodotto adatto alle esigenze dell'IPS, problema risolto dagli altri produttori; b) l'esigenza di specifiche particolari da parte dell'IPS; c) la mancanza di indicazione, da parte degli altri produttori, del tenore di ossigeno del loro calcio metallico; d) la prova degli sforzi compiuti dalla PEM rappresentata dalla corrispondenza tra la PEM e l'IPS; e) il modo di affrontare il problema delle incrostazioni di calce; f) la difficoltà di ottenere un metodo d'analisi affidabile, g) l'utilità degli adeguamenti effettuati dalla PEM ai suoi impianti e h) il fatto che la perizia confermerebbe l'esistenza di pratiche dilatorie da parte della PEM.

68.
    Occorre quindi verificare se la Commissione sia incorsa nei suddetti errori di fatto e di valutazione che comportano una violazione dell'art. 86 del Trattato.

a) Sulla difficoltà per la PEM di risolvere il problema della fabbricazione di un prodotto adatto alle esigenze dell'IPS, problema risolto dagli altri produttori

Argomenti delle parti

69.
    La ricorrente deduce che la PEM disponeva di risorse sufficienti per risolvere il problema della produzione del calcio metallico primario a basso tenore di ossigeno. A tale proposito, altri produttori che possedevano impianti meno efficienti - come la Timminco, che disponeva di forni vecchi, o i produttori russi - avrebbero potuto risolvere rapidamente il problema.

70.
    La Commissione contesta la pertinenza del confronto, effettuato dall'IPS, tra la PEM e gli altri produttori in quanto tale confronto riguarderebbe situazioni diverse.

Giudizio del Tribunale

71.
    Da un lato, occorre rilevare che la capacità della PEM di produrre il calcio metallico richiesto dall'IPS non può essere confrontata con quella dei produttori russi e cinesi che ottengono il calcio mediante elettrolisi, sistema che fornisce un calcio molto puro. Infatti, tale sistema comporta costi troppo elevati per i produttori occidentali, che non sono in grado di sostenerli.

72.
    D'altro lato, per quanto riguarda i produttori occidentali che utilizzano lo stesso processo impiegato dalla PEM, va rilevato che la qualità del calcio di produttori diversi che utilizzano il processo alluminotermico non è necessariamente la stessa. Così, i produttori americani e canadesi ottengono un grado di purezza pari al 98,5%, mentre la PEM, nel suo calcio metallico primario standard, ottiene solo il 97%. Inoltre, vi sono altre differenze fra le specifiche essenziali dei loro prodotti. A tale proposito, come riconosce nella sua relazione il signor Laurent, perito incaricato dalla ricorrente, l'impiego di sistemi analoghi non esclude l'esistenza di possibili differenze di qualità nei prodotti finiti e in particolare per quanto concerne l'ossigeno. Infatti, secondo detto perito, parametri diversi in relazione sia alla qualità della materia prima che alle tecniche operative specifiche possono determinare differenze nel risultato finale di un identico sistema.

73.
    Pertanto, il fatto che i produttori americani e canadesi siano in grado di fabbricare un prodotto adatto alle esigenze dell'IPS non fornisce alcuna indicazione circa la capacità della PEM di realizzare tale prodotto.

74.
    Per tale motivo, questa censura dev'essere disattesa.

b) Sull'esigenza di specifiche particolari da parte dell'IPS

Argomenti della ricorrente

75.
    La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione considerando che l'IPS facesse valere esigenze particolari unicamente in base alla constatazione che il prodotto realizzato dalla PEM non era analogo a quello ottenuto dai produttori nordamericani mediante il medesimo sistema alluminotermico, mentre la Commissione avrebbe dovuto ricercare le ragioni di tale differenza fra i prodotti. La ricorrente afferma ch'essa non richiedeva una nuova specifica, bensì il semplice riconoscimento di una specifica esistente presso tutti gli altri fornitori di calcio metallico primario.

76.
    A tale proposito, la ricorrente precisa che le risposte dei produttori americani Minteq e Timminco alle richieste di informazioni della Commissione dimostrano ch'essa non formulava esigenze particolari in merito ai loro prodotti.

Giudizio del Tribunale

77.
    Va rilevato che, come giustamente sostiene la Commissione, la specificità delle esigenze dell'IPS viene valutata in funzione non della capacità di altri fornitori disoddisfare le richieste della ricorrente, bensì della possibilità per la PEM di rifornirla in modo soddisfacente con i prodotti di cui disponeva. A tale proposito, è sufficiente rilevare che la PEM non disponeva di calcio metallico standard atto a soddisfare le esigenze dell'IPS e che quest'ultima era l'unico cliente della PEM che richiedesse un calcio metallico standard a basso tenore di ossigeno. Tale circostanza, che la ricorrente non ha mai negato, è confermata dalla relazione Laurent (pag. 13), prodotta dalla ricorrente, e inoltre non è contraddetta dal fatto che la Minteq e la Timminco, nelle loro risposte alle richieste di informazioni della Commissione, hanno affermato che l'IPS non formulava alcuna esigenza particolare in merito ai loro prodotti.

78.
    In tali condizioni, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel considerare che l'IPS facesse valere esigenze particolari nei confronti della PEM.

79.
    Pertanto, tale censura dev'essere disattesa.

c) Sulla mancanza di indicazione, da parte degli altri produttori, del tenore di ossigeno del loro calcio metallico

Argomenti delle parti

80.
    La ricorrente contesta l'analisi della Commissione secondo cui nessun produttore al mondo indica il tenore di ossigeno del calcio metallico primario, e in particolare del calcio metallico primario standard. Essa sottolinea, al riguardo, che il produttore canadese Timminco indica la percentuale di ossido del suo calcio metallico standard nelle sue schede tecniche.

81.
    La Commissione sottolinea che i documenti citati dalla ricorrente sono schede informative, fornite dalla Timminco, necessarie per il trasporto di materiali pericolosi, di per sé insufficienti a dimostrare che il tasso di ossigeno costituisca una specifica commerciale segnalata ai clienti e atta ad impegnare il fornitore.

82.
    L'interveniente fa valere che i documenti prodotti dalla ricorrente sarebbero stati appositamente redatti all'indirizzo di quest'ultima dalla Timminco.

Giudizio del Tribunale

83.
    Occorre rilevare che l'indicazione del tenore di ossigeno che figura nelle schede informative, necessarie per il trasporto di materiali pericolosi, di un solo produttore è un elemento insufficiente per dimostrare che il tasso di ossigeno costituisca una specifica commerciale normalmente indicata dai produttori ai propri clienti. Peraltro, le risposte alle richieste di informazioni inviate dai servizi della Commissione confermano quest'analisi. Infatti, il documento prodotto dall'agente dei produttori russi non contiene alcuna indicazione specifica del tenore di ossigenodel loro prodotto, ed il produttore americano Minteq ha confermato di non indicare il tenore di ossigeno, date le difficoltà che comporta tale misurazione.

84.
    Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore di fatto affermando che i produttori di calcio metallico primario non indicano il tenore di ossigeno del loro prodotto.

85.
    Pertanto, questa censura va disattesa.

d) Sulla prova degli sforzi della PEM rappresentata dallo scambio di corrispondenza

Argomenti delle parti

86.
    La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha erroneamente affermato che da varie lettere di natura molto tecnica scambiate tra le parti, nonché dagli incontri e dalle visite reciproche agli stabilimenti, risulta che la PEM e l'IPS hanno collaborato strettamente alla ricerca di una soluzione.

87.
    A suo parere, lo scambio di corrispondenza tra l'IPS e la PEM non costituisce una prova degli sforzi della PEM, bensì si limita ad annunciare la produzione del calcio metallico richiesto dall'IPS per dare luogo, in definitiva, soltanto a prove deludenti.

88.
    Inoltre, la ricorrente ricorda che essa critica le informazioni tecniche fornite dalla PEM nelle sue comunicazioni in ragione della loro mancanza di veridicità. In particolare, l'IPS sottolinea che le affermazioni della PEM secondo cui la compattezza del calcio metallico fornito non costituirebbe la causa dell'ossidazione del prodotto sono incoerenti e contrarie ad uno studio commissionato dall'IPS ad un laboratorio indipendente. La ricorrente sottolinea anche la mancanza di veridicità di talune affermazioni della PEM contenute in una lettera 21 giugno 1994 e relative alla proposta formulata da detta impresa per la fornitura di calcio metallico nucleare nel novembre del 1993. La proposta avrebbe semmai riguardato la prova su una partita di calcio metallico nucleare nell'ipotesi in cui la precedente prova sul calcio metallico primario progettato in quel periodo, ma mai realizzato, non fosse stata positiva.

89.
    La Commissione fa riferimento alla collaborazione intercorsa tra le parti ed alle numerose difficoltà tecniche che la PEM ha dovuto affrontare per produrre un calcio metallico primario adatto alle esigenze dell'IPS.

90.
    L'interveniente rammenta di aver proposto, già il 20 dicembre 1993, la fornitura di calcio metallico nucleare e di aver consigliato di iniziare con un prova su una partita di cinque tonnellate, al fine di verificare la linearità tra il tasso di ossigeno e le incrostazioni dei forni dell'IPS. Essa sottolinea che tale proposta è stata respinta dall'IPS, la quale nel suo ricorso si lamenta ormai del fatto che detto calcio metallico nucleare non è più stato testato dal 1993.

Giudizio del Tribunale

91.
    Lo scambio di corrispondenza tra le parti avvenuto tra il 1991 ed il 1995 consente di rilevare quanto segue.

92.
    In primo luogo, la PEM ha effettuato sette forniture di calcio metallico primario affinché ne fosse esaminata l'adeguatezza in varie prove svolte nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre del 1993 e nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e di marzo del 1995. Il fatto che dette prove, salvo l'ultima, abbiano avuto esito negativo non può che sottolineare le difficoltà incontrate dalla PEM nella realizzazione di un prodotto adatto alle esigenze dell'IPS. A tale proposito, occorre ricordare che tutte le prove sono state effettuate con il consenso dell'IPS.

93.
    In secondo luogo, la PEM, al fine di adeguare i propri impianti ed il proprio sistema di produzione alle esigenze dell'IPS, ha effettuato diversi interventi, fra cui la dotazione dei forni del suo stabilimento di un sistema di raffreddamento ad argon, il trattamento dei residui di «fondo di forno», nonché lavori sulla compattezza del prodotto mediante condensazione a doppio cono. In totale, alla fine del marzo del 1994, la PEM aveva sostenuto spese per FRF 1,5 milioni nei seguenti settori: 0,5 milioni di investimenti/forno «LRR», 0,1 milioni di strumentazione per il dosaggio dell'ossigeno e 0,9 milioni di spese per ricerca e sviluppo (non comprese nei costi strutturali), vale a dire, nel 1993, l'8% della voce annuale «analisi» del suo laboratorio centrale di ricerca ed il 25% dei suoi investimenti annuali.

94.
    Infine, il risultato delle prove condotte nei mesi di febbraio e marzo del 1995 dimostra che in ultima analisi la PEM ha offerto all'IPS, in data 21 giugno 1995, un calcio metallico che rispondeva in modo soddisfacente alle esigenze del sistema da questa impiegato, come hanno rilevato il signor Laurent, perito incaricato dall'IPS, ed il prof. Winand, perito incaricato dalla PEM. Orbene, tale offerta è stata rifiutata dall'IPS. A tale proposito, all'udienza la ricorrente ha ammesso che l'unica ragione del suo rifiuto era dovuta al prezzo proposto dalla PEM, questione che forma oggetto della seconda parte del secondo motivo.

95.
    Pertanto, si deve concludere che dalla corrispondenza tra la PEM e l'IPS la Commissione poteva legittimamente dedurre non solo che la PEM ha fatto ragionevoli sforzi di adeguamento del suo prodotto alle esigenze tecniche dell'IPS, ma anche che tali sforzi hanno condotto all'offerta di un calcio metallico adatto a siffatte esigenze.

96.
    Per quanto riguarda l'inesattezza delle conclusioni tratte dalla PEM sulla compattezza del calcio, è sufficiente rilevare che, secondo il risultato delle analisi svolte dalla PEM, il grado di compattezza del calcio americano non era inferiore a quello del calcio della PEM. Pertanto, per quest'ultima era logico concludere che la compattezza non fosse la causa dei problemi incontrati dall'IPS, come confermail fatto che un calcio più compatto prodotto dalla PEM non ha migliorato i risultati delle prove precedenti. Tale conclusione, quindi, è veridica.

97.
    Per quanto riguarda la presunta mancanza di veridicità della proposta della PEM di fornire calcio metallico nucleare sin dal mese di novembre, è sufficiente rilevare che tale offerta è contenuta nel resoconto 28 novembre 1993 della visita dell'IPS agli impianti della PEM. Il fatto che l'offerta sia condizionata dall'insuccesso di una prova precedente nulla toglie al fatto che l'offerta è stata presentata e che, quindi, l'affermazione della PEM è veridica.

98.
    Pertanto, questa censura va disattesa.

e) Sul modo di affrontare il problema delle incrostazioni di calce

Argomenti della ricorrente

99.
    La ricorrente sostiene che nella decisione si afferma erroneamente che l'analisi del tasso di calce nel calcio della PEM, che sarebbe la causa della mancata adeguatezza del suo prodotto alle esigenze dell'IPS, è stata effettuata in stretta collaborazione con i tecnici dell'IPS.

100.
    Essa sottolinea che, se la PEM sin dal 21 dicembre 1992 ha ammesso che l'ossigeno presente nel suo calcio metallico primario era la causa delle difficoltà da essa stessa incontrate, detta società ha tentato di ritrattare tale constatazione a tre riprese, ossia in una nota interna 2 luglio 1993, in una nota tecnica 2 maggio 1994 e durante la prima formulazione dell'oggetto della perizia, effettuata all'inizio del 1995.

Giudizio del Tribunale

101.
    Dal fascicolo emerge che la PEM era al corrente del fatto che l'ossigeno provocava incrostazioni di calce dei forni dell'IPS. Tuttavia, essa s'interrogava anche sulle altre possibili cause di tali incrostazioni.

102.
    Infatti, nella sua lettera 2 luglio 1993, addotta dalla ricorrente, la PEM si limita ad affermare che il suo calcio è caratterizzato più da elevati tenori di alluminio e magnesio che dall'ossigeno in esso presente. Orbene, tale affermazione non mette in dubbio la constatazione secondo cui il tenore di ossigeno era all'origine dei problemi dell'IPS.

103.
    Per quanto riguarda la nota tecnica 2 maggio 1994, in essa si riassumono le varie fasi della ricerca di un calcio adatto all'IPS. Nella descrizione della situazione al mese di settembre del 1993, la PEM precisa che «[in] questa fase, il ruolo dell'ossigeno non è stato definito con chiarezza», il che la induce ad effettuare esami supplementari sulla temperatura di fusione del calcio Ca R e sulla compattezza del calcio. A tale proposito, occorre rammentare, in primo luogo, che gli studi sulla compattezza sono stati effettuati simultaneamente dall'IPS e dallaPEM e che l'IPS aveva concordato di svolgere ricerche in tal senso. In secondo luogo, va rilevato che le ricerche svolte dalla PEM hanno sempre avuto come obiettivo la riduzione dell'ossigeno. Così, la PEM inizia la sua nota tecnica ricordando il limite massimo di ossidazione del calcio accettabile per l'IPS (0,2%) ed i problemi da superare per produrre un calcio che possedesse tali caratteristiche partendo dal suo calcio metallico primario standard.

104.
    Infine, se nella redazione dell'incarico peritale dell'inizio del 1995 la PEM aveva dapprima proposto di precisare che «la PEM e l'IPS [concordavano] sul fatto che tale fenomeno [poteva] essere dovuto ad una concentrazione di ossigeno troppo elevata nel calcio fornito», essa tuttavia, a seguito di un'osservazione da parte dell'IPS in merito all'utilizzo della formula «poteva essere dovuto», ha confermato per iscritto alla ricorrente che si era trattato di un malinteso e che vi era sicuramente un rapporto di causa ed effetto tra il tenore di ossigeno e le incrostazioni.

105.
    Da quanto precede discende che la PEM non ha rimesso in discussione la causa del problema delle incrostazioni al fine di ritardarne la soluzione. Al contrario, la PEM ha tentato, sempre con il consenso dell'IPS, di trovare soluzioni ed altre possibili cause del problema.

106.
    Ne consegue che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nella sua analisi del problema della calce.

107.
    Pertanto, questa censura va disattesa.

f) Sulla difficoltà di ottenere un metodo di analisi affidabile

Argomenti della ricorrente

108.
    La ricorrente sostiene che nella decisione si afferma a torto che non esiste alcun metodo affidabile che consenta di analizzare il tenore di ossigeno del calcio metallico e che i tentativi volti a mettere a punto un metodo del genere si sono scontrati, in particolare, con la difficoltà di trovare un campione rappresentativo del calcio.

109.
    La ricorrente fa valere che, sebbene l'analisi del tasso di ossigeno sia effettivamente difficile da realizzare, il metodo utilizzato dall'IPS, messo a punto dal Centre européen de recherche en métallurgie des poudres di Grenoble (in prosieguo: il «Cermep»), era del tutto soddisfacente. A tale proposito, i risultati menzionati dalla Commissione nella decisione per quanto riguarda l'analisi dei campioni di calcio primario cinese, rispetto ai quali erano state rilevate le più grandi differenze, rifletterebbero tuttavia un tenore medio di ossigeno considerato accettabile dall'IPS e molto inferiore a quello del calcio della PEM. La ricorrente sottolinea inoltre chedalla relazione Laurent emerge che la PEM disponeva di un metodo di analisi del tasso di ossigeno.

110.
    Per quanto riguarda la questione del campione rappresentativo, la ricorrente precisa che tale problema è connesso a quello dell'omogeneità del prodotto analizzato e che spettava alla PEM apportare miglioramenti al riguardo. La ricorrente osserva inoltre che tali elementi sono confermati dai periti di entrambe le parti nelle loro conclusioni relative alle prove realizzate nel febbraio del 1995.

Giudizio del Tribunale

111.
    Occorre rilevare che la ricorrente non nega l'esistenza di difficoltà ad ottenere un metodo di analisi affidabile, ma afferma che detto metodo esisteva già non solo presso l'IPS, ma anche presso la PEM.

112.
    A tale proposito, va rilevato che la ricerca di un metodo di analisi del tasso di ossigeno è stata voluta sia dalla ricorrente che dalla PEM al fine di consolidare i loro rapporti commerciali. In tale contesto, tutte le ricerche e tutte le prove che, secondo la ricorrente, avrebbero ritardato l'adeguamento del calcio metallico che avrebbe dovuto esserle fornito conformemente alle sue esigenze sono state svolte con il suo consenso. Così, in una lettera dell'IPS alla PEM del 17 maggio 1993, la ricorrente afferma: «Al momento, dobbiamo ancora trovare un metodo di analisi che non sia suscettibile di interpretazione e ci garantisca valori medi di ossigeno, di calce e di calcio metallico accettabili per entrambe le nostre società». Pertanto, la ricorrente non può imputare alla PEM la difficoltà di arrivare ad ottenere siffatto metodo.

113.
    Per quanto riguarda l'esistenza di un sistema di analisi affidabile presso la PEM, occorre sottolineare che durante l'incontro 21 dicembre 1992, svoltosi tra il responsabile dell'attività calcio della PEM ed il presidente dell'IPS, le parti hanno ammesso che la misurazione dell'ossigeno ed il campionamento costituivano operazioni particolarmente delicate e che era necessario studiare tali problemi per valutare in modo permanente i progressi effettuati dalla PEM in termini di abbassamento della percentuale di ossigeno nel calcio. Peraltro, nella sua lettera 13 luglio 1993, la ricorrente ha contestato alla PEM proprio il fatto di non avere un metodo di analisi che le consentisse di controllare la qualità del suo prodotto. Quanto alla relazione Laurent, questi si limita ad affermare, senza apportarne la minima prova, che «mediante ridistillazione del calcio standard, la PEM dispone, su scala industriale, del metodo di analisi messo a punto in laboratorio che consente l'analisi dei residui ossidati di fine distillazione».

114.
    Per quanto riguarda il metodo del Cermep, utilizzato dall'IPS, è sufficiente constatare che lo stesso Cermep afferma che il suo metodo determina differenze notevoli e che pertanto sussiste «un problema di rappresentatività dell'analisi per campione» (v. il resoconto 4 giugno 1993 della visita delle parti al Cermep).

115.
    Per quanto riguarda la questione del campione rappresentativo, occorre anche rilevare che la PEM aveva individuato tale problema sin dal 21 dicembre 1992. La volontà della PEM di trovare una soluzione a questo problema è peraltro confermata dalla sua nota tecnica 2 maggio 1994, in cui si confronta l'incidenza di metodi diversi, compreso quello del Cermep, sulla rappresentatività del campione.

116.
    Inoltre, dalle risposte fornite dai produttori occidentali ai questionari della Commissione emerge che, come afferma il produttore americano Minteq, non si conosce un metodo affidabile di misurazione dell'ossigeno nel calcio (there are no known realiable methods of measuring oxygen in calcium).

117.
    Ne consegue che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione concludendo che vi fossero difficoltà a trovare un metodo di analisi affidabile.

118.
    Pertanto, questa censura va disattesa.

g) Sull'utilità degli adeguamenti effettuati dalla PEM ai suoi impianti

Argomenti della ricorrente

119.
    La ricorrente fa valere che la Commissione ha errato nell'affermare che le modifiche agli impianti della PEM dimostrano come essa abbia effettivamente cercato di migliorare il suo prodotto.

120.
    A tale proposito, la ricorrente fa valere che tutte le lettere della PEM in cui si menzionano le asserite modifiche ch'essa avrebbe effettuato sono particolarmente vaghe. La ricorrente sostiene anche di aver informato la Commissione con lettera 5 novembre 1993 del fatto che, in seguito alla sua visita agli impianti della PEM del 22 ottobre 1993, si era resa conto di come non fosse stato apportato alcun miglioramento al sistema produttivo. Essa avrebbe dovuto attendere una lettera del 20 maggio 1994 per sapere quali fossero le modifiche effettuate dalla PEM per migliorare la qualità del suo calcio metallico. In tale occasione la ricorrente si sarebbe stupita di constatare che la PEM aveva esteso a tutta la sua produzione la tecnica del raffreddamento ad argon del calcio metallico primario, investimento ch'essa ritiene sproporzionato rispetto alle sue esigenze. Tenuto conto del fatto che il raffreddamento ad argon consentirebbe di risparmiare il 5% del metallo, la PEM avrebbe agito in tal modo per rispondere non alle esigenze dell'IPS, ma alle proprie.

Giudizio del Tribunale

121.
    La ricorrente non nega l'esistenza delle modifiche elencate dalla Commissione. Essa si limita a contestare, in primo luogo, di esserne stata informata, in secondo luogo, che al 22 maggio 1993 la PEM avesse apportato miglioramenti al processodi produzione e, infine, che la PEM abbia effettuato le modifiche nell'esclusivo interesse dell'IPS.

122.
    Per quanto riguarda, in primo luogo, la mancanza di informazioni riguardo alle modifiche effettuate dalla PEM, è sufficiente rilevare che la PEM ha annunciato alla ricorrente la propria intenzione di compiere progressi tecnologici nel luglio del 1993 (lettera 2 luglio 1993), che nel settembre del 1993 (lettera 30 settembre 1993), ossia tre mesi più tardi, la PEM ha invitato la ricorrente a verificare in loco i progressi nella realizzazione delle modifiche, che nel dicembre 1993 (telefax 20 dicembre 1993) la PEM ha descritto alcune delle modifiche e che un resoconto più dettagliato è contenuto nella lettera 20 maggio 1994 menzionata dalla ricorrente.

123.
    In secondo luogo, per quanto riguarda la lettera inviata alla Commissione secondo cui l'IPS avrebbe constatato che il 22 ottobre 1993 la PEM non aveva apportato alcun miglioramento al processo di produzione, va rilevato che nella suddetta lettera l'IPS non ha negato l'esistenza di modifiche degli impianti della PEM, ma si è limitata a dichiarare che le modifiche effettuate «non erano atte a migliorare il tenore di calcio del prodotto della PEM». Orbene, tale affermazione viene contestata dalla PEM nella lettera 2 dicembre 1993, inviata alla Commissione, in cui la PEM afferma che le modifiche realizzate sino a quella data avevano consentito di migliorare sensibilmente la qualità del calcio metallico, in particolare per quanto riguarda il tenore di alluminio e la riduzione del tasso di ossigeno. In ogni caso, la ricorrente non nega che le modifiche finali, indicate nella lettera della PEM del 20 maggio 1994, fossero atte a migliorare il calcio metallico di quest'ultima.

124.
    Infine, in terzo luogo, per quanto riguarda il fatto che la PEM avrebbe effettuato modifiche nel proprio interesse, è sufficiente rilevare che il fatto che una modifica utile all'IPS comporti anche vantaggi economici per la PEM non è censurabile. Infatti, come ha dichiarato il Tribunale nella sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio, citata, punto 258, si deve rilevare che i suddetti investimenti erano destinati anche a soddisfare le richieste dell'IPS. A tale proposito, secondo le affermazioni della stessa ricorrente, la sfornatura a caldo dei lingotti di calcio poteva contribuire all'ossidazione del calcio. Orbene, anche ammesso che la PEM avesse eventualmente potuto risolvere prima questo problema, ciò non toglie che la sfornatura a freddo dei suoi lingotti potesse risolvere, come è stato suggerito dalla ricorrente stessa, il problema dell'ossidazione del calcio metallico della PEM.

125.
    Di conseguenza, la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione considerando che le modifiche effettuate dalla PEM dimostrano che questa ha effettivamente cercato di migliorare la qualità del suo prodotto.

126.
    Pertanto, questa censura va disattesa.

h) Sul fatto che la perizia confermerebbe l'esistenza di pratiche dilatorie da parte della PEM

Argomenti della ricorrente

127.
    La ricorrente sostiene che la Commissione ha errato nel non tenere conto della perizia del signor Laurent per constatare l'esistenza di pratiche dilatorie da parte della PEM.

128.
    Essa fa valere che la perizia, commissionata dai suoi servizi al signor Laurent, conferma le pratiche dilatorie della PEM. Detta perizia riguarderebbe le possibilità da parte della PEM di ottenere un prodotto in grado di soddisfare l'IPS. A tale proposito, il perito sottolineerebbe anzitutto che la determinazione della causa delle difficoltà incontrate dalla ricorrente è stata oggetto di tergiversazioni. Egli rileverebbe poi che la metodologia proposta dalla PEM per porre rapidamente rimedio al problema non è stata applicata. Pertanto, sarebbero state rilevate varie negligenze, ossia la mancata realizzazione, nel 1993, di una prova su calcio metallico nucleare che servisse da riferimento per il prosieguo dei lavori, la mancata presa in considerazione dei risultati ottenuti dall'IPS con calcio metallico canadese ottenuto mediante un sistema analogo a quello utilizzato dalla PEM, la mancanza di una rilevazione sistematica dell'ossigeno e della ricerca di un prodotto totalmente omogeneo, nonché la mancata quantificazione dei progressi fatti. Il perito segnalerebbe, infine, che la PEM sembrava disporre di un metodo di analisi che le consentiva di seguire i miglioramenti apportati alla qualità del suo calcio metallico standard.

Giudizio del Tribunale

129.
    Va anzitutto rilevato che, come ammette il signor Laurent a pagina 13 della sua perizia, quest'ultima è basata unicamente sull'esame della corrispondenza tra l'IPS e la PEM, in quanto l'autore non aveva alcuna conoscenza diretta degli impianti della PEM. Inoltre, le sue conclusioni sono state contraddette dalla relazione del perito incaricato dalla PEM, il prof. Winand. Quest'ultima relazione è basata sull'analisi di una sola lettera della PEM all'IPS, la lettera del 20 maggio 1994, mentre la relazione del signor Laurent è basata sull'esame di tutto il fascicolo. Orbene, si deve constatare che la lettera della PEM esaminata dal prof. Winand riprende gli elementi essenziali dei rapporti tra le due società per il periodo dal dicembre del 1992 all'aprile del 1994. In tali circostanze, la relazione del prof. Winand non merita minor credito di quella del signor Laurent. Ne consegue che, come ha concluso il Tribunale nella sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio, citata, la relazione Laurent non è determinante (a tale proposito, v. punti 259 e 260 della sentenza).

130.
    Inoltre, occorre rilevare che le principali affermazioni contenute nella relazione Laurent, vale a dire quelle relative al modo di affrontare il problema della calce, al problema della compattezza del calcio metallico della PEM e all'esistenza presso la PEM di un metodo di misurazione dell'ossigeno, sono già state esaminate nella presente sentenza e sono state dichiarate infondate.

131.
    Ne consegue che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione non avendo concluso che la perizia del signor Laurent confermava l'esistenza di pratiche dilatorie da parte della PEM.

132.
    Pertanto, questa censura va disattesa.

i) Conclusione

133.
    Da tutto quanto precede discende che la Commissione non è incorsa in errori di fatto né in errori manifesti di valutazione che comportano una violazione dell'art. 86 del Trattato concludendo che la PEM ha effettivamente cercato di fornire calcio metallico all'IPS ed è infine riuscita a proporle un prodotto adeguato alle sue esigenze tecniche.

134.
    Va inoltre rilevato che, per il periodo che va dal 1991 al mese di ottobre del 1994, data dell'istituzione dei dazi antidumping, il Tribunale ha dichiarato nella sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio, già citata (punto 255), che il produttore comunitario PEM aveva effettuato sforzi di adeguamento non trascurabili per soddisfare le necessità tecniche della ricorrente.

135.
    Pertanto, la prima parte del secondo motivo e le prime tre parti del terzo motivo vanno respinte.

3. Sul carattere abusivo dell'offerta della PEM del 21 giugno 1995 (seconda parte del secondo motivo)

136.
    La ricorrente fa valere che la Commissione, ritenendo che l'offerta commerciale della PEM del 21 giugno 1995 non avesse carattere abusivo, è incorsa in un errore manifesto di valutazione che comporta una violazione dell'art. 86 del Trattato. A tale proposito, la ricorrente rileva che: a) l'offerta di una qualità di calcio metallico primario prodotta appositamente per lei non è stata dimostrata; b) la Commissione non avrebbe tenuto conto del contesto in cui è stata formulata l'offerta di calcio metallico nucleare; c) il sovrapprezzo del prodotto offerto non è giustificato e d) il prezzo proposto dalla PEM la esclude dal mercato del calcio metallico in granuli.

a) Sull'offerta di una qualità di calcio metallico primario prodotta appositamente per la ricorrente

Argomenti della ricorrente

137.
    La ricorrente fa valere che l'offerta di una qualità di calcio metallico primario prodotta appositamente per i suoi impianti non è stata dimostrata. Essa contesta l'analisi della Commissione secondo cui tale qualità di prodotto sarebbe stata elaborata dalla PEM in base al prodotto testato presso l'IPS nel febbraio-marzo del 1995. Secondo la ricorrente, infatti, l'unico prodotto che le è stato proposto è in realtà il calcio metallico nucleare della PEM, prodotto la cui denominazione nelcorso del tempo sarebbe variata da calcio metallico distillato a calcio metallico a basso tenore di ossigeno a, infine, calcio metallico nucleare.

138.
    Pertanto, affermando che in base alle suddette prove la PEM ha elaborato un nuovo prodotto appositamente per le necessità dell'IPS, la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione che deve comportare l'annullamento della decisione.

Giudizio del Tribunale

139.
    E' sufficiente rilevare che, come risulta dalla tabella di cui a pagina 10 della decisione, il calcio metallico a basso tenore di ossigeno proposto dalla PEM nella sua offerta del 21 giugno 1995 si distingue dal calcio metallico nucleare prodotto dalla stessa PEM sotto vari aspetti, vale a dire il tenore di calcio (quello del calcio metallico nucleare è al minimo del 99,3%, mentre quello del calcio metallico proposto dalla PEM è al minimo del 98,5%), il tenore di alluminio (quello del calcio metallico nucleare è dello 0,005% al massimo, mentre quello del calcio metallico proposto dalla PEM è dello 0,05% al massimo), il tenore di magnesio (quello del calcio metallico nucleare è dello 0,7% al massimo, mentre quello del calcio metallico proposto dalla PEM è dell'1% al massimo), il tenore di ossigeno (non misurato per il calcio metallico nucleare, mentre quello del calcio metallico proposto dalla PEM è dello 0,2% al massimo) e la granulometria (il calcio metallico nucleare si presenta in pezzi inferiori ai 100 mm, in granuli da 0/6 mm e da 0/2,4 mm ed in trucioli, mentre il calcio metallico proposto dalla PEM si presenta in pezzi inferiori ai 70 mm con un tenore massimo del 2% di polveri fini inferiori a 0,2 mm).

140.
    In tali condizioni, e tenuto conto del fatto che la ricorrente non nega l'esistenza di tali differenze, si deve concludere che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione dichiarando che il prodotto proposto dalla PEM nella sua offerta del 21 giugno 1995 costituisce un prodotto diverso dal calcio metallico nucleare, anche se i due prodotti vengono ottenuti mediante distillazione del calcio metallico standard.

141.
    Pertanto, questa censura va disattesa.

b) Sulla presa in considerazione del contesto in cui è stata formulata l'offerta del calcio metallico del 21 giugno 1995

Argomenti delle parti

142.
    La ricorrente ritiene che, nella decisione, la Commissione non abbia tenuto conto del contesto in cui è stata formulata l'offerta del 21 giugno 1995. Infatti, la Commissione si sarebbe accontentata della proposta commerciale della PEM senza indagare sui motivi per cui quest'ultima non era riuscita ad adeguare il suo calciometallico standard. Ragionando in questo modo, la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione che dovrebbe comportare l'annullamento della decisione.

143.
    Secondo la ricorrente, infatti, è meno importante sapere se la PEM disponga di un prodotto atto a soddisfarla piuttosto che sapere se detta impresa avesse compiuto sforzi per diminuirne il contenuto di ossigeno.

144.
    La ricorrente sostiene, in tale contesto, che l'offerta di calcio metallico nucleare, per sua natura più costoso del calcio standard, costituisce il risultato delle pratiche di esclusione della PEM. A tale proposito, la ricorrente sottolinea che la prima offerta di tale prodotto, quella del 21 luglio 1994, è intervenuta il giorno dopo l'imposizione dei dazi antidumping provvisori, poco tempo dopo che la PEM aveva ammesso che non vi era alcun motivo perché la qualità del suo prodotto fosse diversa da quella della Timminco. Inoltre, le prove su questo tipo di calcio metallico sono state effettuate più di due anni dopo l'inizio della ripresa dei rapporti commerciali tra l'IPS e la PEM. La ricorrente si interroga anche sui motivi per i quali, al momento della negoziazione dell'incarico dei due periti, la PEM ha dissimulato per varie settimane la natura del calcio metallico destinato alle prove.

145.
    Secondo la Commissione, la ricorrente stravolge il contenuto della decisione, in quanto in essa non si afferma né che la proposta di un calcio metallico nucleare doveva risultare soddisfacente per l'IPS, né il contrario. La Commissione osserva che la PEM ha formulato offerte commerciali in data 21 luglio 1994 e 21 giugno 1995, e che entrambe sono state rifiutate dall'IPS.

Giudizio del Tribunale

146.
    Si deve rilevare che, secondo la ricorrente, la questione da risolvere è se la PEM abbia effettivamente cercato di adeguare il suo calcio metallico standard per ridurne il tasso di ossigeno. A tale proposito, è sufficiente rilevare come si sia già considerato (v. punti 133-135) che la Commissione aveva esaminato se la PEM avesse effettivamente compiuto sforzi di adeguamento del suo calcio metallico standard alle necessità tecniche dell'IPS, in particolare per quanto riguarda il tenore di ossigeno, e che tale esame non è stato inficiato da un errore manifesto di valutazione che comporti una violazione dell'art. 86 del Trattato. In particolare, si è rilevato (v. supra punti 92-94) che la PEM ha effettuato sette consegne di calcio metallico affinché questo fosse esamninato nel corso di varie prove, svolte nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre del 1993, nonché nei mesi di febbraio e marzo del 1995, e che la PEM ha apportato modifiche ai suoi impianti ed al suo sistema di produzione per adattarli alle esigenze dell'IPS. Ne consegue che la Commissione ha certamente tenuto conto del contesto in cui è stata formulata l'offerta del 21 giugno 1995 verificando se la PEM avesse effettivamente cercato di adeguare il suo calcio metallico standard.

147.
    Per quanto riguarda l'argomento dell'IPS relativo alla correlazione tra le fasi della procedura antidumping e l'offerta commerciale, va sottolineato che tale argomento, sollevato dalla ricorrente nell'ambito del primo motivo, viene esaminato e respinto unitamente a quest'ultimo.

148.
    Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui le prove su questo tipo di calcio metallico distillato avrebbero potuto essere effettuate sin dalla ripresa dei rapporti commerciali tra le due parti, è sufficiente rammentare che tali prove sono state realizzate tardivamente a causa del rifiuto dell'IPS di prendere in considerazione questo tipo di prodotto.

149.
    Infine, per quanto riguarda l'argomento riguardante il fatto che la PEM avrebbe dissimulato per varie settimane la natura del calcio metallico destinato alle prove, occorre rilevare come dal fascicolo emerga che, fin dall'avvio delle trattative sull'incarico dei due periti che avrebbero dovuto assistere alla prova sul calcio metallico distillato proposto dalla PEM, quest'ultima ha chiaramente detto e ripetuto in varie sue lettere che si trattava di «calcio povero di ossigeno, ottenuto mediante distillazione del calcio metallico standard».

150.
    Pertanto, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione, in quanto ha tenuto conto del contesto in cui è stata formulata l'offerta del 21 giugno 1995.

151.
    Ne consegue che questa censura va disattesa.

c) Sulla mancanza di giustificazione del sovraprezzo del prodotto offerto dalla PEM

Argomenti delle parti

152.
    La ricorrente sostiene che la Commissione ha errato nell'affermare che l'IPS si è rifiutata di accettare un prezzo sul quale si ripercuotono i costi aggiuntivi derivanti dalla specificità della sua domanda. Sarebbe anche errato dire che l'esistenza di tale sovrapprezzo è stata verificata dalla Commissione e che non vi è alcun elemento di discriminazione da parte della PEM nella richiesta di un prezzo maggiorato per tenere conto delle esigenze particolari dell'IPS.

153.
    La ricorrente fa valere, in primo luogo, che tale sovrapprezzo non è tecnicamente giustificato. Così, il sovrapprezzo relativo all'analisi dell'ossigeno non avrebbe alcuna ragion d'essere, giacché il sistema della PEM richiederebbe unicamente un controllo statistico e non un controllo su ciascuna partita. Quanto alla setacciatura, si tratterebbe di un'operazione molto semplice effettuata da tutti i produttori di calcio che forniscono calcio in pezzi e per la quale non viene applicato alcun sovrapprezzo. Per quanto riguarda le polveri fini, dato ch'esse rappresentano un problema generale di sicurezza, la loro eliminazione sarebbe indispensabile. Per quanto concerne infine il sistema di raffreddamento ad argon, all'IPS sarebbero daattribuirsi gli investimenti che avrebbero consentito alla PEM di realizzare notevoli economie. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la PEM non avrebbe dovuto ripercuotere sul prezzo il costo aggiuntivo generato dalle richieste particolari dell'IPS, vale a dire la campionatura e l'analisi del tenore di ossigeno, la setacciatura, il controllo del tenore di polveri fini ed il sistema di raffreddamento ad argon, in quanto si tratta di richieste normalmente rivolte a tutti i suoi fornitori senza che diano luogo a spese aggiuntive e che sono solo espressione della cura che la PEM deve avere per i propri prodotti.

154.
    La ricorrente sostiene, infine, che l'affermazione contenuta nella decisione secondo cui anche i produttori russi fatturano un sovrapprezzo non è esatta, in quanto la decisione menziona al riguardo la lettera con cui un produttore russo chiedeva la copertura di metà del costo relativo alla messa a punto di un sistema volto a ridurre il tasso di ossigeno. In effetti, la ricorrente avrebbe dimostrato che il prezzo pagato per tale fornitura è rimasto immutato e che non è stato fatturato alcun sovrapprezzo.

155.
    La Commissione afferma che il sovrapprezzo è proporzionale ai lavori eseguiti dalla PEM per mettere a punto un calcio metallico compatibile con gli impianti dell'IPS. A tale proposito, il fatto che il produttore russo non ripercuota il costo aggiuntivo determinato da tali esigenze non significa che ciò debba valere anche per la PEM.

156.
    L'interveniente fa valere che i costi specificamente connessi alla riduzione del tenore di ossigeno non sono stati trasferiti al fine di mantenere buoni rapporti con la ricorrente e per stringere solidi rapporti tra fornitore e cliente.

Giudizio del Tribunale

157.
    Occorre mantenere distinti, da un lato, gli argomenti della ricorrente miranti a dimostrare che il sovrapprezzo non è tecnicamente giustificato e, dall'altro, quelli diretti a dimostrare che il costo aggiuntivo, poiché non costituisce una richiesta anomala da parte sua, non avrebbe dovuto essere posto a suo carico.

158.
    Per quanto riguarda, in primo luogo, la giustificazione tecnica del sovrapprezzo, va rilevato in limine che la ricorrente non contesta le affermazioni della PEM contenute al punto 2.2.2 della sua lettera alla Commissione del 20 ottobre 1995, secondo cui gli unici elementi aggiuntivi rispetto al prezzo del calcio metallico standard indicato nella proposta del 21 giugno 1995 corrispondono al costo aggiuntivo determinato da esigenze dell'IPS estranee al processo di produzione in quanto tale e da richieste del tutto diverse rispetto a quelle degli altri clienti della PEM. Quest'ultima, quindi, non aveva incluso nel suo prezzo il costo di una fase di purificazione supplementare. La ricorrente non contesta neppure l'affermazione secondo cui le sue esigenze hanno determinato esattamente lo stesso costo aggiuntivo a prescindere dalla varietà del calcio metallico standard consegnato in quanto, oltre al basso tenore di ossigeno di cui la PEM non ha tenuto conto nelprezzo proposto, dette esigenze non riguardano elementi inerenti alla sostanza del prodotto, bensì, al contrario, alla sua forma esteriore.

159.
    Secondo la suddetta lettera, il costo aggiuntivo contenuto nel prezzo proposto dalla PEM corrisponde a tre voci, ossia le necessità di analisi, le esigenze granulometriche e l'imballaggio. A tale proposito, la ricorrente non contesta l'affermazione della PEM secondo cui i costi derivanti dal sistema di raffreddamento ad argon, da operazioni di movimentazione supplementari dovute ad una migliore qualità, dall'ammortamento dei materiali supplementari o dalle modifiche degli impianti della PEM e dalla relativa manutenzione, che, secondo la PEM, a rigore dovrebbero essere aggiunti alle tre voci sopra menzionate, non sono stati inclusi nella proposta commerciale del 21 giugno 1995.

160.
    Per quanto riguarda le necessità di analisi, va rilevato che la PEM, a suo parere, deve prelevare un campione da ciascun pallet (400 kg) presso lo stabilimento, distillare il campione sul posto e quindi analizzare il residuo della distillazione nel suo laboratorio centrale, il che determinerebbe un costo aggiuntivo di FRF 962,5 per tonnellata. A tale proposito, la ricorrente non nega l'esistenza del costo aggiuntivo determinato da tali necessità di analisi, bensì l'opportunità di procedere ad un controllo del tenore di ossigeno partita per partita. Orbene, si deve sottolineare che le necessità di analisi che scaturiscono dalle richieste dall'IPS sono state concordate con la stessa a seguito di una riunione organizzata dai servizi della Commissione il 20 giugno 1995.

161.
    Per quanto concerne le necessità granulometriche, ossia la setacciatura ed il controllo del tenore di polveri fini, dal fascicolo emerge che l'IPS ha chiesto che i pezzi ottenuti venissero setacciati su una griglia con maglie da 7 cm x 7 cm e che il tenore di polveri fini inferiori a 0,2 mm fosse al massimo del 2% alla partenza dallo stabilimento. Orbene, tale operazione richiede la presenza costante di una persona per controllare l'impianto di spaccatura e setacciatura, mentre per i clienti abituali della PEM tale controllo costante non è necessario, il che determina un costo aggiuntivo di FRF 1 490 per tonnellata.

162.
    A tale proposito, la ricorrente non nega l'esistenza di tale costo aggiuntivo, ma si limita a rilevare, senza produrne la prova, che l'eliminazione delle polveri fini non costituisce una richiesta particolare dell'IPS.

163.
    Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento ad argon, si deve ricordare che tale costo aggiuntivo non è incluso nella proposta commerciale della PEM del 21 giugno 1995.

164.
    Infine, la ricorrente non contesta l'esistenza di costi di imballaggio supplementari, dovuti al fatto che la granulometria del calcio metallico prodotto per l'IPS consente di collocare solo 100 kg in ciascun fusto, anziché i 150 kg abituali presso la PEM, pari a FRF 518,92 per tonnellata.

165.
    Da quanto precede discende che la ricorrente non ha dimostrato che il sovrapprezzo indicato nella proposta commerciale della PEM del 21 giugno 1995 non è tecnicamente giustificato.

166.
    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'argomento della ricorrente secondo cui il costo aggiuntivo non dovrebbe esserle imputato, è sufficiente rilevare che, anche ammettendo che gli altri fornitori dell'IPS non includano questo tipo di spese supplementari nel loro prezzo di vendita, nulla obbliga un'impresa, che occupi o meno una posizione dominante, a non trasferire i suoi costi di produzione sul prezzo di vendita, tanto più se detti costi sono dovuti ad un adeguamento del suo sistema di produzione alle esigenze tecniche di un particolare cliente.

167.
    Ne consegue che la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione affermando che la maggiorazione di prezzo praticata dalla PEM per tenere conto delle esigenze particolari dell'IPS non era discriminatoria.

168.
    Pertanto, questa censura va disattesa.

d) Sul fatto che il prezzo proposto dalla PEM nella sua offerta del 21 giugno 1995 escluderebbe la ricorrente dal mercato

Argomenti delle parti

169.
    La ricorrente fa valere che è priva di fondamento la tesi della Commissione secondo cui la PEM non avrebbe fissato il prezzo di vendita del calcio metallico offerto all'IPS ad un livello tale da escludere quest'ultima dal mercato del calcio metallico in granuli.

170.
    Infatti, in primo luogo, il prezzo di costo del calcio metallico primario sarebbe compreso tra FRF 28 e 30 al chilo per la PEM e fissato per l'IPS a FRF 37 (prezzo proposto dalla PEM nella sua offerta del 21 giugno 1995), mentre queste due imprese venderebbero il loro calcio metallico in granuli ad un prezzo compreso tra FRF 42 ed 46 al chilo. Il margine della PEM sarebbe di FRF 14-18 al chilo e quello dell'IPS di soli FRF 5-9. Poiché il margine necessario per rimanere sul mercato è di FRF 9-11, l'IPS si troverebbe quindi in posizione critica. La ricorrente precisa che queste indicazioni sui rispettivi margini delle due imprese, ottenute in base ai dati comunicati dalla PEM e ad un costo di produzione ritenuto equivalente, sono stati trasmessi alla Commissione nell'ambito dell'indagine svolta in seguito alla sua denuncia. Inoltre, la ricorrente osserva che, all'epoca di detta indagine, il prezzo di vendita del calcio metallico primario offerto dalla PEM era di FRF 33. Fissando il prezzo di vendita del calcio metallico primario offerto all'IPS a FRF 37, la PEM si sarebbe pertanto assicurata un margine importante rispetto alla stessa.

171.
    In tale situazione, la ricorrente contesta il riferimento, contenuto nella decisione, all'aumento da parte della PEM del prezzo del calcio metallico in granuli dopol'istituzione dei dazi antidumping. Anche se il prezzo del calcio metallico in granuli della PEM è effettivamente passato in un primo tempo da FRF 36 a FRF 46, esso sarebbe tuttavia sceso nuovamente a FRF 42, livello che sarebbe impraticabile per l'IPS.

172.
    La PEM critica gli elementi dedotti dalla ricorrente in quanto sarebbero erronei e confonderebbero le offerte fatte all'IPS con i prezzi di riferimento praticati dalla PEM ad altri clienti. Essa fa valere che il riferimento ai prezzi di costo del suo calcio metallico primario è infondato, e che un confronto più ragionevole dovrebbe opporre i prezzi di vendita delle diverse varietà di calcio metallico primario a quelli del calcio metallico in granuli. A tale proposito, essa deduce che il prezzo di vendita del suo calcio metallico primario standard nel giugno del 1995 era di FRF 35 al chilo (e non di FRF 33, come afferma l'IPS) ed il prezzo di vendita all'IPS del suo calcio metallico a basso tenore di ossigeno era di FRF 37. Atteso che il prezzo di vendita del calcio metallico in granuli praticato dall'IPS, per continuare ad essere competitivo rispetto a quello della PEM, avrebbe dovuto ammontare a FRF 46, il margine sarebbe stato di FRF 11 per la PEM e di FRF 9 per l'IPS. In tali condizioni, i margini delle due imprese avrebbero oscillato tra FRF 9 e 11, forbice cui fa riferimento la ricorrente e che consentiva loro di rimanere sul mercato.

173.
    Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo cui il prezzo del calcio metallico in granuli sarebbe passato da FRF 46 a FRF 42, l'interveniente replica di non aver effettuato tale riduzione di prezzo. La media del prezzo del calcio metallico in granuli nel 1995 sarebbe stata di FRF 46,08 e di FRF 45,25 nel 1996, e tale diminuzione si spiegherebbe con la riduzione del volume della domanda.

174.
    La ricorrente controbatte che è alquanto improbabile che la PEM venda il suo calcio metallico primario al prezzo di FRF 35. Per quanto riguarda l'affermazione della PEM secondo cui, in tali condizioni, il margine dell'IPS salirebbe a FRF 9, la ricorrente rammenta che tale somma costituisce il minimo che possa essere sostenuto da un'impresa di frantumazione e che la PEM in occasione di una riunione con gli azionisti dell'IPS ha stimato il costo di trasformazione sostenuto dall'IPS tra FRF 12 e 14.

175.
    La Commissione fa valere che l'IPS ha acquistato calcio metallico primario da paesi terzi a prezzi analoghi a quello proposto all'epoca dalla PEM e persino superiori, e che, una volta istituiti i dazi antidumping, il prezzo del calcio metallico in granuli è aumentato in misura maggiore rispetto a quello del calcio metallico primario, rafforzando in tal modo la posizione sul mercato dell'IPS.

176.
    In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO/Commissione (Racc. pag. 1965), non poteva giustificare il diniego della Commissione di constatare la pratica abusiva della PEM, in quanto detta sentenza riguarda solo l'ipotesi di una riduzione del prezzo praticato daun'impresa in posizione dominante e non quella del suo aumento. Nella specie, la ricorrente sottolinea che la situazione è diversa da quella esaminata in detta sentenza e la pratica abusiva è manifesta: la PEM offre ad un prezzo sproporzionato il suo calcio metallico primario, pur offrendo il prodotto derivato ad un prezzo così basso da obbligare i suoi concorrenti a vendere in perdita.

Giudizio del Tribunale

177.
    Il Tribunale rileva che la ricorrente sostiene, in sostanza, che il prezzo del calcio metallico a basso tenore di ossigeno proposto dalla PEM nella sua offerta del 21 giugno 1995, ossia FRF 37 al chilo, è sproporzionato e, pertanto, abusivo. Tale prezzo, unitamente a quello molto basso del calcio metallico in granuli proposto dalla PEM sul mercato del prodotto derivato, obbligherebbe i suoi concorrenti a vendere in perdita per cercare di rimanere su quest'ultimo mercato.

178.
    La ricorrente ritiene quindi che la PEM abbia praticato ciò che in dottrina viene definito «prezzi-forbice» o «squeeze». Si configurebbe la pratica di prezzi-forbice allorché un'impresa che occupa una posizione dominante sul mercato di un semilavorato ed utilizza essa stessa una parte della sua produzione per la fabbricazione di un prodotto più elaborato, pur vendendo le eccedenze del semilavorato sul mercato, fissa i prezzi di vendita del semilavorato a terzi ad un livello tale che questi ultimi non dispongono di un margine di trasformazione sufficiente per rimanere competitivi sul mercato del prodotto trasformato.

179.
    Va tuttavia rilevato che, tenuto conto delle considerazioni svolte in precedenza in merito alla giustificazione del sovrapprezzo previsto nell'offerta della PEM del 21 giugno 1995, le censure della ricorrente per quanto riguarda l'asserito effetto di esclusione del prezzo proposto dalla PEM devono essere respinte, in quanto la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza della premessa stessa del suo ragionamento, ossia l'esistenza di prezzi abusivi della materia prima. Infatti, se la PEM non ha praticato prezzi abusivi per la materia prima, vale a dire il calcio metallico primario a basso tenore di ossigeno, né prezzi predatori per il prodotto derivato, vale a dire il calcio metallico in granuli, il fatto che la ricorrente non riesca ad essere concorrenziale nella vendita del prodotto derivato, verosimilmente a causa dei suoi costi di trasformazione più elevati, non può giustificare la qualifica come abusiva della pratica di prezzi della PEM. A tale proposito, va rilevato che un produttore, anche in posizione dominante, non è tenuto a vendere i suoi prodotti ad un prezzo inferiore ai costi di produzione.

180.
    Inoltre la ricorrente non ha dimostrato che il prezzo del calcio metallico a basso tenore di ossigeno sia tale da eliminare un concorrente valido dal mercato del calcio metallico in granuli.

181.
    Infatti, il prezzo di vendita all'IPS del calcio metallico a basso tenore di ossigeno era di FRF 37, mentre il prezzo di vendita del calcio metallico in granuli praticato dall'IPS, per restare competitivo rispetto a quello della PEM, avrebbe dovutoammontare a FRF 46, prezzo praticato dalla PEM nel 1995, come risulta dai documenti contenuti nel fascicolo (allegato 6 della controreplica), e l'IPS non ha provato la sua affermazione secondo cui tale prezzo sarebbe sceso a FRF 42. Pertanto, la differenza, per l'IPS, tra il prezzo del calcio metallico a basso tenore di ossigeno ed il prezzo del calcio metallico in granuli ch'essa avrebbe dovuto praticare per restare competitiva sul mercato è di FRF 9. In tale situazione, si deve constatare che si rimarrebbe entro la forbice di FRF 9-11 corrispondente alla stima, dedotta dalla ricorrente, del margine necessario per restare sul mercato.

182.
    Da quanto precede discende che il prezzo di FRF 37 proposto dalla PEM nella sua offerta commerciale del 21 giugno 1995 non poteva escludere di per sé un trasformatore di calcio metallico primario dal mercato del calcio metallico in granuli.

183.
    Tuttavia, la ricorrente replica che è alquanto improbabile che la PEM venda il proprio calcio metallico primario al prezzo di FRF 35. A tale proposito, va rilevato che, poiché la ricorrente non ha provato che il prezzo praticato dalla PEM sul mercato del calcio metallico in granuli è tale da escludere i suoi concorrenti, il modo in cui la PEM, impresa verticalmente integrata, attribuisce il suo margine di utile non ha alcuna importanza per quanto riguarda i suoi effetti sulla concorrenza. Poiché la ricorrente non afferma che la PEM conduce una politica di prezzi predatori sul mercato del calcio metallico in granuli, i suoi dubbi circa la questione se la PEM venda il suo calcio metallico primario al prezzo di FRF 35 non possono mettere in discussione la legittimità della decisione.

184.
    La ricorrente fa valere anche che se il costo di trasformazione del calcio metallico per un'impresa di frantumazione è almeno di FRF 9, la stessa PEM avrebbe stimato, nel corso di una riunione di azionisti delle due società, che tale costo si collocherebbe per l'IPS tra FRF 12 e 14. A tale proposito, da un lato, occorre rilevare che nella sua lettera 10 gennaio 1996, inalirizzata alla Commissione, la PEM nega di aver preso visione del verbale della riunione con gli azionisti dell'IPS dedotto dalla ricorrente e che, infatti, detto verbale non risulta firmato dalla PEM. D'altro lato, anche ammettendo che la PEM sapesse che i costi di trasformazione della ricorrente erano superiori a quelli di un'impresa di frantumazione, il che non è dimostrato, ciò non può bastare per considerare abusivo il prezzo offerto il 21 giugno 1995.

185.
    Infatti, il fatto che i clienti dell'IPS non siano disposti a sostenere la maggiorazione di prezzo dovuta ai costi di trasformazione più elevati dell'IPS deriva dal fatto che il suo prodotto, essendo equivalente a quello della concorrenza, è troppo caro per il mercato, e quindi l'IPS non ha una produzione abbastanza efficiente per sopravvivere sul mercato, oppure dal fatto che, essendo il suo prodotto migliore di quello della concorrenza e fabbricato efficacemente, esso non è tuttavia sufficientemente apprezzato dai clienti per giustificare la sua offerta sul mercato. A tale proposito, la ricorrente non contesta l'affermazione della Commissione(pag. 2 della decisione) secondo cui le qualità fisiche del suo prodotto le hanno consentito, quanto meno sino all'introduzione dei dazi antidumping nell'ottobre del 1994, di praticare un prezzo che poteva giungere ad un livello inferiore del 25% rispetto ai prezzi dei prodotti concorrenti.

186.
    Pertanto, questa censura va disattesa.

187.
    Da quanto precede discende che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione che comporti una violazione dell'art. 86 del Trattato ritenendo che l'offerta del 21 giugno 1995 non fosse tale da eliminare l'IPS dal mercato.

188.
    Pertanto, la seconda parte del secondo motivo dev'essere respinta.

189.
    Il secondo ed il terzo motivo devono essere interamente respinti.

Sul primo motivo, relativo ad un errore manifesto di valutazione e ad una violazione degli artt. 86 e 190 del Trattato, in quanto la Commissione avrebbe ignorato il nesso tra le pratiche dilatorie della PEM e l'utilizzo dello strumento antidumping

190.
    La ricorrente sostiene che il ricorso alla procedura antidumping da parte della PEM costituisce un abuso di posizione dominante e, congiuntamente alle sue pratiche dilatorie, un elemento della strategia della PEM volta ad escludere l'IPS dal mercato. Essa rimprovera alla Commissione di aver commesso un errore manifesto di valutazione che comporta una violazione dell'art. 86 ed una violazione dell'art. 190 del Trattato in quanto nella decisione non ha rilevato il nesso tra le pratiche dilatorie della PEM e l'utilizzo dello strumento antidumping.

Sulla ricevibilità

Argomenti della Commissione

191.
    La Commissione contesta la ricevibilità del primo motivo nella misura in cui si fonda sull'art. 190 del Trattato in quanto il ricorso si limita ad affermare una violazione di detto articolo senza addurre argomenti a sostegno di tale censura.

Giudizio del Tribunale

192.
    Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in virtù dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinchéun ricorso sia ricevibile alla luce delle succitate disposizioni, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'istanza stessa (ordinanza del Tribunale 28 aprile 1993, causa T-85/92, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II-523, punto 20).

193.
    Più in particolare, la Corte ha dichiarato che la mera enunciazione astratta dei mezzi nell'atto introduttivo non risponde a quanto prescritto dallo Statuto e dal regolamento di procedura e, inoltre, l'espressione «esposizione sommaria dei motivi», usata nei testi suddetti, significa che l'atto introduttivo del ricorso deve rendere manifesto in cosa consista il motivo sul quale il ricorso si basa (sentenza della Corte 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, Racc. pag. 545, in particolare pag. 575, e ordinanza De Hoe/Commissione, citata, punto 21).

194.
    Nella specie, la ricorrente non si è limitata ad enunciare astrattamente tale motivo nel suo atto introduttivo, ma ha precisato in cosa consista indicandone gli elementi essenziali di fatto e di diritto. La ricorrente espone chiaramente le questioni che, a suo parere, la Commissione non ha esaminato nella decisione. Il fatto che la ricorrente abbia utilizzato gli stessi argomenti per addurre la violazione dell'art. 190 del Trattato e la violazione dell'art. 86 non hanno impedito alla convenuta di preparare la sua difesa né al Tribunale di decidere sul ricorso.

195.
    Ne consegue che il primo motivo dev'essere dichiarato ricevibile nella sua interezza.

Nel merito

1) Sulla violazione dell'art. 190 del Trattato

Argomenti delle parti

196.
    La ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la questione se il ricorso alla procedura antidumping da parte della PEM, considerata congiuntamente alle sue pratiche dirette ad escludere l'IPS dal mercato, potesse anch'esso costituire un comportamento abusivo. Orbene, la decisione non conterrebbe alcun elemento in base al quale verificare che detto controllo sia stato realmente effettuato. Ne conseguirebbe che, non effettuando alcun accertamento su tale questione, la Commissione ha infranto l'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato.

197.
    La Commissione rileva che la decisione è sufficientemente motivata in quanto contiene gli elementi essenziali della motivazione del rigetto di questa parte della denuncia. Ciò è dimostrato dal fatto che il ricorso contiene critiche alla motivazione che non sarebbe stato possibile formulare qualora essa non fosse esistita.

Giudizio del Tribunale

198.
    Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o le altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19; 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punti 15 e 16; 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86, e 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63).

199.
    Per quanto riguarda in particolare le decisioni della Commissione che respingono una denuncia, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che emana per garantire l'applicazione delle regole di concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda, ma è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione (sentenze del Tribunale 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 31, e 27 novembre 1997, causa T-224/95, Tremblay e a./Commissione, Racc. pag. II-2215, punto 57).

200.
    Nella specie, come risulta dall'esame del secondo e del terzo motivo, nella decisione la Commissione ha svolto un esame minuzioso dell'asserita esistenza di pratiche dilatorie da parte della PEM, che costituisce la premessa del suo presunto impiego abusivo della procedura antidumping. D'altro canto, i punti della decisione impugnata che formano oggetto della censura relativa all'impiego abusivo della procedura antidumping sono così redatti:

«Fin dall'inizio della procedura, la Commissione ha insistito sul fatto che il ricorso ad uno strumento legittimo del diritto comunitario quale la procedura in materia di dumping non può essere considerato di per sé come costituente un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

Per quanto riguarda il presunto tentativo della PEM di comunicare elementi ingannevoli alla Commissione nella procedura antidumping, si deve ricordare chedetta procedura, e in particolare il regolamento [n.] 2423/88, conferisce alla Commissione i poteri necessari per verificare i dati sottopostile dalle parti interessate nell'ambito di un'indagine. Nella specie, [la ricorrente] era pienamente associata alla procedura e, d'altronde, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado avverso il regolamento adottato dal Consiglio. Spetta al Tribunale, non alla Commissione, valutare la fondatezza dei provvedimenti adottati nei confronti della Cina e della Russia».

Di conseguenza, questa parte della denuncia dev'essere respinta.

201.
    Va rilevato che i punti citati, considerati nel contesto della decisione, contengono i motivi del rigetto della censura relativa all'impiego abusivo della procedura antidumping ed hanno consentito alla ricorrente di conoscere a sufficienza le giustificazioni della misura adottata per par valere i propri diritti. Infatti, da un lato, la Commissione esprime il suo punto di vista circa la possibilità, sotto il profilo giuridico, di considerare il ricorso alla procedura antidumping incompatibile con l'art. 86 e, dall'altro, si pronuncia sulla legittimità della procedura antidumping in quanto tale.

202.
    La ricorrente, pertanto, è stata posta in grado di individuare i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un'importanza essenziale nell'economia della decisione.

203.
    Ne consegue che la decisione impugnata è sufficientemente motivata. Pertanto, la presente censura va disattesa.

2) Sulla violazione dell'art. 86 del Trattato

Argomenti delle parti

204.
    La ricorrente critica la decisione nella parte in cui enuncia che il ricorso ad uno strumento legittimo del diritto comunitario, quale la procedura in materia di dumping, non può essere considerato, di per sé, come costituente un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato. Tale affermazione, infatti, formulata fin dall'inizio della procedura, sottolineerebbe effettivamente la mancanza di qualsiasi esame degli eventuali rapporti tra la procedura antidumping ed il comportamento della PEM nei confronti del suo concorrente.

205.
    La ricorrente fa valere che la questione principale posta alla DG IV era verificare in quale misura la PEM avesse commesso un abuso di posizione dominante facendo ricorso alla procedura antidumping congiuntamente alle pratiche di esclusione. A tale proposito, gli accertamenti svolti dalla Commissione sarebbero insufficienti in quanto si limiterebbero a verificare la concordanza e la coerenza dei documenti comunicati dalla PEM nel corso delle indagini «antidumping» e «concorrenza».

206.
    La ricorrente si basa sulla decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/299/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 86 del Trattato CEE (IV/33.133-C: carbonato di sodio - Solvay) (GU 1991, L 152, pag. 21; in prosieguo: la «decisione Solvay»), in cui la Commissione avrebbe sottolineato l'incidenza che può avere sulla politica commerciale di un'impresa la sua volontà di mantenere misure antidumping, e sulla sentenza Extramet II, in cui la Corte avrebbe riconosciuto lo stretto legame esistente tra il settore relativo al dumping e quello relativo alla concorrenza per valutare la validità di un regolamento antidumping ed avrebbe annullato un regolamento che istituiva dazi antidumping definitivi in quanto le istituzioni comunitarie non avevano esaminato l'eventuale contributo della PEM al danno subito in conseguenza del suo rifiuto di vendita alla ricorrente. Peraltro, l'avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni, avrebbe anche precisato che le istituzioni devono tenere in considerazione i fattori relativi alla politica della concorrenza nelle cause di dumping (conclusioni nella causa Extramet II, Racc. pag. I-3828).

207.
    La ricorrente pone in rilievo gli elementi che dimostrerebbero la volontà della PEM di utilizzare la procedura antidumping per escludere l'IPS dal mercato.

208.
    La correlazione tra le fasi della procedura antidumping e le varie fasi dei rapporti tra la PEM e l'IPS sarebbe particolarmente rivelatrice. Per tale motivo la ricorrente sottolinea, in primo luogo, che all'inizio della procedura antidumping la PEM le aveva proposto di consegnarle un calcio metallico primario di qualità contro l'impegno a non contestare la procedura antidumping. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che nel corso dell'intera procedura la PEM ha assunto una posizione doppia. Da una parte, avrebbe chiesto alla Commissione di istituire dazi antidumping precisando di non essere in grado di ottenere il calcio metallico primario richiesto dalla ricorrente mentre, dall'altra, avrebbe dichiarato alla ricorrente di lavorare sempre alla messa a punto di un prodotto compatibile con i suoi impianti. Infine, la ricorrente sottolinea il fatto che, poco dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, i suoi rapporti con la PEM sono ripresi, ma quest'ultima avrebbe rinunciato alla possibilità di produrre un calcio metallico primario standard adeguato fin dall'istituzione dei dazi antidumping definitivi.

209.
    La Commissione osserva che il ricorso della PEM alla procedura antidumping si spiega sia con la volontà di ristabilire prezzi equi sul mercato comunitario che con quella di rifornire i suoi clienti tanto sul mercato del calcio metallico primario quanto su quello del calcio metallico in granuli. La PEM avrebbe quindi un interesse commerciale a rifornire la ricorrente.

210.
    L'interveniente contesta sia l'esistenza che la natura dell'interazione, dedotta dalla ricorrente, tra gli aspetti «antidumping» e «concorrenza» delle diverse procedure. A suo avviso, tale affermazione da parte della ricorrente è sorprendente, in quanto l'IPS si è opposta alla richiesta del Tribunale di sospendere la causa T-2/95 sino alla chiusura della fase scritta della presente causa, in quanto l'indagine condottadalla DG IV non aveva alcun rapporto con quella svolta dalla Direzione generale «Relazioni esterne» (DG I).

Giudizio del Tribunale

211.
    La ricorrente fa valere, anzitutto, che la questione principale era verificare in quale misura la PEM avesse commesso un abuso di posizione dominante ricorrendo alla procedura antidumping congiuntamente alle presunte pratiche miranti ad escludere l'IPS dal mercato di cui trattasi.

212.
    Orbene, nell'esame del secondo e del terzo motivo si è dichiarato che la PEM non ha commesso un abuso di posizione dominante ricorrendo a pratiche di esclusione dell'IPS. Pertanto, l'argomento della ricorrente è infondato in quanto l'elemento sul quale esso poggia, ossia l'esistenza di pratiche di esclusione, non è stato dimostrato.

213.
    Per quanto riguarda, poi, l'argomento della ricorrente secondo cui il ricorso alla procedura antidumping da parte della PEM costituisce, di per sé, un abuso di posizione dominante, va rilevato che il ricorso ad un strumento giuridico e, in particolare, la partecipazione di un'impresa ad un'indagine delle istituzioni comunitarie non può essere ritenuto di per in contrasto con l'art. 86 del Trattato. Nella specie, la procedura antidumping è diretta a ristabilire una concorrenza non falsata sul mercato nell'interesse della Comunità e si traduce in un'indagine approfondita da parte delle istituzioni comunitarie durante la quale le parti interessate vengono sentite e che può concludersi con l'adozione di un atto comunitario vincolante. L'affermare che il semplice ricorso ad una procedura del genere è di per sé incompatibile con l'art. 86 del Trattato equivarrebbe a negare alle imprese il diritto di ricorrere a strumenti giuridici che sono stati istituiti nell'interesse della Comunità.

214.
    Inoltre, gli elementi dedotti dalla ricorrente per provare che la PEM intendeva utilizzare la procedura antidumping per escludere l'IPS dal mercato non sono stati dimostrati. Pertanto, la ricorrente non ha provato che la PEM le avesse chiesto di non contestare la procedura antidumping dietro impegno da parte sua di consegnarle il prodotto richiesto. Tale affermazione risulterebbe soltanto da una lettera dell'IPS del 13 luglio 1993, formalmente smentita dalla PEM con una lettera del 19 luglio 1993. La lettera 17 maggio 1993 della PEM citata dalla ricorrente nella replica indicherebbe semplicemente che l'IPS ha assunto impegni nei confronti della PEM senza dimostrare che quest'ultima gliene avesse fatto richiesta.

215.
    Per quanto riguarda l'esistenza dell'atteggiamento doppio che la PEM avrebbe assunto nei confronti dell'IPS e della Commissione, è sufficiente rilevare che, come afferma la Commissione senza essere smentita dalla ricorrente, la DG IV ha esaminato le informazioni comunicate dalla PEM alla DG I nell'ambito dell'indagine antidumping, e ne ha confermato la veridicità e la coerenza.

216.
    Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la PEM avrebbe rinunciato alla possibilità di produrre un calcio metallico primario standard adeguato fin dall'istituzione dei dazi antidumping definitivi, è sufficiente rilevare che, come si è dichiarato ai punti 92-95 della presente sentenza, la PEM non ha rinunciato a tale possibilità ed è riuscita ad offrire all'IPS, il 21 giugno 1995, un calcio metallico primario a basso tenore di ossigeno adatto alle necessità dell'IPS.

217.
    Infine, la ricorrente non può far valere la precitata decisione Solvay, in quanto in detta decisione la Commissione ha rilevato la volontà dell'impresa di cui trattasi di mantenere misure antidumping solo nella parte dell'atto relativa ai fatti e non ne ha tratto alcuna conseguenza in diritto. Inoltre, i fatti erano molto diversi, in quanto nel procedimento Solvay erano in discussione tentativi deliberati di falsare l'indagine nell'ambito di una strategia comprovata di esclusione della concorrenza dal mercato. Per quanto riguarda la sentenza Extramet II e le conclusioni ad essa relative dell'avvocato generale Jacobs, se è vero che l'annullamento del regolamento controverso sanziona il mancato esame da parte delle istituzioni comunitarie dell'eventuale contributo della PEM al danno subito, la Corte non ha disatteso la conclusione ch'esse hanno tratto su tale punto. Detto esame del comportamento della PEM è stato effettuato dalla Commissione durante la seconda indagine antidumping, che ha condotto all'adozione del regolamento n. 2557/94, e ha evidenziato che il comportamento della PEM non aveva contribuito a danneggiare l'industria comunitaria. Tale analisi è stata confermata dal Tribunale nella precitata sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio.

218.
    Di conseguenza, la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione che comporta una violazione dell'art. 86 del Trattato considerando che la partecipazione della PEM alla procedura antidumping non costituisse un abuso di posizione dominante diretto ad escludere l'IPS dal mercato europeo del calcio metallico.

219.
    Pertanto, il primo motivo dev'essere respinto.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione di forme sostanziali

Argomenti delle parti

220.
    La ricorrente rimprovera alla Commissione di aver violato le forme sostanziali durante la procedura che ha condotto all'adozione della decisione rifiutando di comunicarle alcuni documenti del fascicolo su cui detta istituzione si è basata per formare il proprio giudizio.

221.
    Infatti, la ricorrente ha chiesto alla Commissione, con lettera 15 aprile 1996, di trasmetterle vari documenti menzionati nella comunicazione 18 marzo 1996, effettuata in base all'art. 6 del regolamento n. 99/63. Si tratterebbe, da un lato, di documenti che dimostrano come la PEM abbia esaminato tutte le proposte e gli argomenti tecnici della ricorrente ed abbia effettuato varie prove con un sistemamodificato, e, dall'altro, di note interne fornite dalla PEM alla DG IV per sottolineare l'urgenza delle modifiche da apportare ai suoi impianti. Tale richiesta è stata respinta dalla Commissione con lettera 7 giugno 1996 in considerazione del carattere riservato dei documenti richiesti. Orbene, secondo la ricorrente detti documenti non avrebbero potuto essere considerati riservati nei suoi confronti, in quanto riguardavano lavori destinati a garantirle forniture soddisfacenti. Pertanto, avrebbero dovuto esserle trasmessi.

222.
    La Commissione fa valere che la decisione precisa l'insieme degli elementi in base ai quali l'istituzione ha respinto la denuncia della ricorrente, e che un denunciante non può utilizzare una procedura contenziosa per ottenere la trasmissione di documenti contenenti segreti commerciali cui essa non ha potuto accedere nell'ambito di una procedura amministrativa.

223.
    La ricorrente replica che la Commissione si è effettivamente basata sui documenti e sulle note interne della PEM per dimostrare la volontà di detta impresa di consegnarle il calcio richiesto e che nella specie non si tratta di chiedere al Tribunale di produrre documenti riservati, ma semplicemente di stabilire se la Commissione potesse autonomamente decidere di non trasmettere determinati documenti alla denunciante.

224.
    A tale proposito, la ricorrente si richiama alla soluzione adottata dalla Corte nella sentenza 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione (Racc. pag. I-4487, punti 19 e 20) per quanto riguarda la prassi della DG IV dichiarata legittima con sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-36/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1847, punti 102 e 103), per concludere che è possibile mantenere la riservatezza di determinati documenti sopprimendone, su indicazione degli autori, i passaggi cruciali prima di trasmetterli ai terzi interessati. La ricorrente cita anche l'ordinanza del Tribunale 2 maggio 1997, causa T-90/96, Peugeot/Commissione (Racc. pag. II-663), in cui la Commissione informava l'impresa della sua intenzione di trasmettere le sue risposte ai denuncianti e chiedeva all'impresa di indicare e di giustificare quali di dette informazioni dovessero essere considerate riservate, e per quali motivi. Secondo la ricorrente, nella specie la Commissione avrebbe dovuto procedere in tal modo.

225.
    La Commissione rileva che, nella lettera con cui respingeva la richiesta di trasmissione dei suddetti documenti, in data 7 giugno 1996, essa menzionava la possibilità di ricorrere dinanzi al consigliere-aditore, cosa che l'IPS non ha ritenuto di dover fare.

226.
    La ricorrente replica che essa ha chiesto l'intervento del consigliere-auditore con la lettera 15 aprile 1996, ma è stata disincentivata a farlo dalla risposta della Commissione del 7 giugno 1996 con cui quest'ultima precisava che tale provvedimento non sembrava pertinente, in quanto nella specie non avrebbe consentito di modificare il parere della Commissione già espresso nellacomunicazione effettuata in forza dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto emersi dal fascicolo.

Giudizio del Tribunale

227.
    In limine, va rilevato che la ricorrente, sotto il profilo procedurale, poteva proporre ricorso dinanzi al consigliere-aditore per ottenere i documenti richiesti, ma non si è avvalsa di tale diritto. A tale proposito, la ricorrente a torto sostiene che, nella lettera 7 giugno 1996, la Commissione l'avrebbe scoraggiata dal proporre ricorso dinanzi al consigliere-auditore. Al contrario, la persona responsabile di tale procedimento presso la Commissione ha invitato la ricorrente a proporre il suddetto ricorso precisando che «Qualora continui ad esservi disaccordo da parte vostra circa la posizione già espressa in merito alle vostre richieste di accesso supplementare a determinati documenti del fascicolo dell'audizione, vi suggerisco di rivolgervi al consigliere-auditore secondo le procedure stabilite dalla decisione della Commissione 12 dicembre 1994, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per le procedure di concorrenza dinanzi alla Commissione (GU L 330 del 21 novembre 1994, pag. 67)». Pertanto, nulla impediva alla ricorrente di ritenere utile la presentazione di un ricorso del genere, per quanto questo non sia obbligatorio.

228.
    Va poi rilevato che la Commissione, nella sua lettera del 7 giugno 1996, ha comunicato alla ricorrente che i documenti richiesti dall'IPS «riguarda[vano] sistemi produttivi specifici di un fornitore concorrente, i suoi costi, prezzi di costo, clienti, prezzi e vendite. Tali informazioni sono state ottenute in forza dei poteri conferiti alla Commissione dal regolamento [n. 17] ed hanno carattere riservato».

229.
    Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che il principio della natura pienamente contraddittoria del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione quanto alle regole di concorrenza vigenti per le imprese s'impone solo per le imprese che possono essere oggetto di sanzioni a seguito di una decisione della Commissione che accerti una violazione degli artt. 85 (divenuto art. 81 CE) o 86 del Trattato CE, nel senso che i diritti dei terzi, quali sanciti dall'art. 19 del regolamento n. 17, sono limitati al diritto di partecipare al procedimento amministrativo (sentenza BAT e Reynolds/Commissione, citata, punti 19 e 20). Ne consegue che la Commissione dispone di un certo potere discrezionale per tener conto nella sua decisione delle osservazioni scritte ed, eventualmente, delle osservazioni orali che essi presentano. In particolare, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i terzi non possono chiedere di disporre di un diritto di accesso al fascicolo in possesso della Commissione secondo modalità identiche a quelle cui possono aver diritto le imprese oggetto di indagini (sentenza AKZO/Commissione, citata, punti 27 e 28, e sentenza del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-17/93, Matra Hachette/Commissione, Racc. pag. II-595, punto 34). A tale proposito, la Corte ha sottolineato che in nessun caso è consentito trasmettere al terzo reclamante documenti che contengano segreti commerciali (sentenze AKZO/Commissione, citata, punto 28, e BAT e Reynolds/Commissione, citata, punto 21).

230.
    In ogni caso, nella fattispecie le informazioni contenute nei documenti non trasmessi alla ricorrente si trovavano nella decisione o in altri documenti trasmessi alla ricorrente. La mancata comunicazione dei documenti in questione, pertanto, non può comportare l'irregolarità del procedimento nel suo complesso.

231.
    Infatti, per quanto riguarda i documenti che dimostrano che la PEM ha vagliato tutte le proposte e tutti gli argomenti tecnici della ricorrente ed ha effettuato varie prove con un processo modificato, va rilevato che, nella decisione, la Commissione elenca in modo dettagliato i fatti sui quali si basa (pag. 14 della decisione) e che la ricorrente aveva già preso conoscenza di tali fatti, in particolare attraverso la lettera del 20 maggio 1994 inviata dalla PEM all'IPS.

232.
    Per quanto riguarda l'urgenza delle modifiche, è sufficiente rilevare che, ammesso che tale urgenza sia essenziale per la fondatezza della censura della ricorrente, la Commissione ha provato che le modifiche erano urgenti basandosi sui documenti contenuti nel fascicolo, ossia le risposte alle lettere dell'IPS, che erano state trasmesse alla ricorrente nei termini prescritti (v. pag. 14 della decisione).

233.
    Pertanto, quand'anche la Commissione non avesse avuto a disposizione i documenti che formavano oggetto della richiesta di trasmissione da parte della PEM, l'esito del procedimento sarebbe stato lo stesso. Ne consegue che i diritti della ricorrente non sono stati violati.

234.
    Di conseguenza, il quarto motivo dev'essere respinto.

235.
    Da quanto precede risulta che il ricorso va respinto interamente.

Sulle spese

236.
    A tenore dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne viene fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dalla Commissione conformemente alla domanda di questa.

237.
    L'interveniente, la PEM, ha concluso per la condanna della ricorrente alle spese collegate al suo intervento. Nelle circostanze della fattispecie, occorre condannare la ricorrente a sostenere le spese sostenute dalla PEM.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione, nonché quelle sostenute dall'interveniente Péchiney électrométallurgie.

García-Valdecasas            Lindh            Cooke

                Vilaras                Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 novembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente facente funzioni

H. Jung

P. Lindh


1: Lingua processuale: il francese.