Language of document : ECLI:EU:F:2007:9

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

16 gennaio 2007 (*)

«Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario – Revoca della domanda di trasferimento allo scopo di far valere nuove disposizioni più favorevoli»

Nella causa F‑92/05,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Emmanuel Genette, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Gorze (Francia), rappresentato dall’avv. M.‑A. Lucas,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Joris e D. Martin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra L. Van den Broeck, agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

composto dal sig. H. Kreppel, presidente, dai sigg. H. Tagaras e S. Gervasoni (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 26 settembre 2005 tramite fax (il deposito dell’originale è avvenuto il 28 settembre seguente), il sig. Genette chiede in particolare l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 25 gennaio 2005, con la quale gli è stata negata, da un lato, l’autorizzazione a revocare la domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati in regimi pensionistici belgi, da lui presentata nel 2001, e, dall’altro, l’autorizzazione a chiedere un nuovo trasferimento di tali diritti.

 Contesto normativo

2        L’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: «lo Statuto»), nella sua versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica detto Statuto (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento 22 marzo 2004»), disponeva:

«Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:

–        aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale

ovvero

–        aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, all’atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità l’equivalente attuariale o il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette.

In tal caso l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell’importo dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto».

3        L’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione risultante dal regolamento 22 marzo 2004 e che, ai sensi dell’art. 2 di quest’ultimo, è entrato in vigore il 1° maggio 2004, dispone attualmente:

«Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:

–        aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale

ovvero

–        aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare alle Comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

In tal caso l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime comunitario delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.

Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione».

4        Conformemente all’art. 107 bis dello Statuto, introdotto dal regolamento 22 marzo 2004, nell’allegato XIII di detto Statuto figurano talune «disposizioni transitorie». Ai sensi dell’art. 26, n. 3, di detto allegato:

«I funzionari che avevano presentato una domanda di trasferimento entro il termine precedentemente previsto ma che avevano rifiutato la proposta ricevuta, che non avevano presentato tale domanda entro il termine precedentemente previsto o la cui domanda è stata respinta perché presentata dopo la scadenza del termine, possono ancora presentare o ripresentare una domanda di trasferimento al più tardi il 31 ottobre 2004».

5        L’art. 3 della legge belga 21 maggio 1991, relativa alle relazioni tra i regimi pensionistici belgi e quelli delle istituzioni di diritto internazionale pubblico, pubblicata sul Moniteur belge del 20 giugno 1991, pag. 13871 (in prosieguo: la «legge del 1991») disponeva che «[o]gni funzionario può, con l’accordo dell’istituzione, domandare che sia versato all’istituzione l’ammontare della pensione di anzianità relativa ai servizi e periodi anteriori alla sua entrata in servizio presso l’istituzione». Poiché il funzionario aveva chiesto il trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati in un regime pensionistico belga e tale domanda era stata accolta, l’istituzione comunitaria si era surrogata, ai sensi dell’art. 11 della medesima legge, nei diritti del funzionario. Conformemente al meccanismo di surrogazione così istituito, il regime pensionistico belga non aveva effettuato alcun versamento a vantaggio dell’istituzione prima della data in cui il funzionario interessato aveva ottenuto una pensione comunitaria. L’art. 9 della legge del 1991 disponeva che «[f]ino a quando la surrogazione di cui all’art. 11 non sia divenuta effettiva, il funzionario può, con l’accordo dell’istituzione, revocare la sua domanda di trasferimento. Tale revoca è definitiva».

6        La legge belga 10 febbraio 2003, che disciplina il trasferimento dei diritti a pensione dai regimi pensionistici belgi a quelli delle istituzioni di diritto internazionale pubblico, pubblicata sul Moniteur belge del 27 marzo 2003, pag. 14747 (in prosieguo: la «legge del 2003») ha modificato la normativa belga concernente il trasferimento alle Comunità dei diritti a pensione maturati nei regimi belgi. Tale legge, applicabile, in forza del suo art. 29, alle domande di trasferimento presentate a decorrere dal 1° gennaio 2002, istituisce un sistema di forfait di riscatto dei contributi versati in un regime pensionistico belga, maggiorati degli interessi composti. L’art. 4 di detta legge dispone che «[i]l funzionario o l’agente temporaneo che, dopo avere maturato diritti a una o più pensioni ai sensi dell’art. 3, [n.] 1, punti 1‑4, sia entrato al servizio di un’istituzione può, con l’accordo di quest’ultima, chiedere che siano trasferiti a detta istituzione o al suo fondo di pensione, a titolo della propria iscrizione a tali regimi pensionistici nel periodo anteriore alla sua entrata in servizio presso l’istituzione, gli importi stabiliti conformemente all’art. 7. (…)». Secondo tale nuova normativa, il trasferimento dei diritti a pensione dà luogo al versamento immediato di un capitale al regime comunitario. L’art. 9, n. 1, della legge del 2003 dispone che «[l]a domanda di trasferimento diviene irrevocabile nel momento in cui l’Ufficio [nazionale delle pensioni] riceve dall’istituzione la conferma definitiva della domanda di trasferimento presentata dal funzionario o dall’agente temporaneo».

7        La legge belga 20 luglio 2006, recante disposizioni diverse, pubblicata sul Moniteur belge del 28 luglio 2006, pag. 36940 (in prosieguo: la «legge del 2006») ha modificato l’art. 9 della legge del 1991 con effetto retroattivo a decorrere dal 1° maggio 2004. Tale articolo dispone attualmente che «[f]ino a quando la surrogazione prevista all’art. 11 non sia divenuta effettiva, il funzionario che lasci l’istituzione senza poter beneficiare di una pensione di anzianità può, con l’accordo dell’istituzione, revocare la sua domanda di trasferimento. Tale revoca è definitiva».

 Fatti all’origine della controversia

8        Prima di entrare al servizio della Commissione il 1° aprile 2000 con un inquadramento nel grado B 5, terzo scatto, il ricorrente, nato nel 1968, lavorava nel settore privato in Belgio, come lavoratore autonomo, dal 1992 al 1996, e successivamente come lavoratore subordinato, dal 1996 al 2000.

9        Egli veniva pertanto iscritto dapprima all’Istituto nazionale di assicurazione sociale dei lavoratori autonomi (in prosieguo: l’«INASTI») e successivamente all’Ufficio nazionale delle pensioni (in prosieguo: l’«ONP»), ai cui regimi pensionistici versava i contributi maturando pertanto diritti a pensione presso tali enti.

10      Dopo essere stato nominato in ruolo come funzionario comunitario il 1° gennaio 2001, il ricorrente chiedeva alla Commissione, con lettera 13 luglio 2001, il trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti che aveva maturato nei regimi belgi dei lavoratori autonomi e dei lavoratori subordinati. Tale domanda si fondava sull’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, nonché sul citato art. 3 della legge del 1991.

11      L’11 giugno 2002 il servizio «Pensioni e relazioni con gli ex funzionari» della direzione B della direzione generale (DG) dell’amministrazione e del personale della Commissione trasmetteva al ricorrente una nota con cui gli comunicava il numero di annualità supplementari di cui si sarebbe tenuto conto nel regime comunitario, sulla base dell’equivalente attuariale, calcolato dalla Commissione, della pensione nazionale maturata nell’ambito del regime belga dei lavoratori autonomi. Qualora il ricorrente fosse andato in pensione all’età di 65 anni, l’equivalente attuariale della pensione di importo annuo pari a EUR 1 431,29 calcolato dall’INASTI sarebbe ammontato a EUR 8 139,33 e l’abbuono di anzianità da prendere in considerazione nel regime comunitario sarebbe stato di un anno e diciannove giorni. Inoltre, la Commissione lo informava che, in applicazione dell’art. 11 della legge del 1991, essa si sarebbe surrogata nei suoi diritti a pensione maturati in Belgio a decorrere dalla liquidazione della sua pensione comunitaria.

12      Il 26 agosto 2002 il medesimo servizio inviava al ricorrente un’analoga nota relativa ai diritti a pensione da lui maturati in qualità di lavoratore subordinato e lo informava che, a 65 anni, l’equivalente attuariale della pensione di importo annuo pari a EUR 1 952,48 calcolato dall’ONP sarebbe ammontato a EUR 11 102,79 e che l’abbuono di anzianità corrispondente nel regime comunitario sarebbe stato di un anno, cinque mesi e cinque giorni.

13      Tali note informavano il ricorrente che, dopo la ricezione del suo consenso alle proposte ivi contenute, la sua domanda di trasferimento non avrebbe più potuto essere revocata. Dette note precisavano tuttavia che la domanda poteva essere eccezionalmente revocata qualora egli avesse cessato le sue funzioni presso la Commissione prima che fossero soddisfatte le condizioni prescritte per beneficiare di una pensione comunitaria in applicazione dell’art. 77 dello Statuto.

14      Il 17 luglio e il 29 agosto 2002 il ricorrente esprimeva il proprio consenso in merito alle proposte della Commissione dell’11 giugno e del 26 agosto 2002.

15      Come si è rilevato al precedente punto 6, la legge del 2003 ha modificato le condizioni di trasferimento alle Comunità dei diritti maturati nei regimi pensionistici belgi per le domande introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2002.

16      Il ricorrente apprendeva, poco prima del mese di ottobre 2004, che un suo conoscente, entrato al servizio della Commissione nel 2003 e che, come lui, in vigenza della versione dello Statuto anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, aveva chiesto il trasferimento al regime comunitario dei propri diritti a pensione maturati nel regime belga dei lavoratori subordinati, aveva ottenuto il trasferimento dal Belgio di un capitale, corrispondente a un numero di anni di iscrizione e a una retribuzione equiparabili ai suoi, che aveva dato luogo a un abbuono di annualità supplementari nel regime comunitario molto più elevato rispetto a quello cui egli stesso aveva avuto diritto.

17      Il 31 ottobre 2004 il ricorrente presentava alla Commissione, sul fondamento dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, una domanda con cui le chiedeva di:

–        autorizzarlo, come previsto dall’art. 9 della legge del 1991, a revocare la domanda, da lui presentata il 13 luglio 2001 sul fondamento di tale legge, diretta a ottenere il trasferimento al regime comunitario dei diritti a pensione maturati nei regimi pensionistici belgi dei lavoratori autonomi e subordinati;

–        autorizzarlo, come previsto dall’art. 4, n. 1, della legge del 2003, a chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione sulla base di tale legge.

18      Il 2 febbraio 2005 veniva notificata al ricorrente la decisione 25 gennaio 2005 adottata dal capo del servizio «Pensioni», che respingeva la sua domanda del 31 ottobre 2004 (in prosieguo: la «decisione controversa») nei seguenti termini:

19      «(…) Lei chiede (…) di essere autorizzato, in primo luogo, a revocare la domanda, presentata ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII [dello Statuto], di trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati nei regimi belgi INASTI e ONP, alla quale i regimi hanno già dato seguito secondo le disposizioni della legge [del] 1991 e, in secondo luogo, di presentare una nuova domanda cui i detti regimi dovrebbero dare seguito secondo le disposizioni della legge [del] 2003.

20      Orbene, le proposte che Le sono state formulate dall’amministrazione della Commissione l’11 giugno 2002 e il 26 agosto 2002, in seguito alla comunicazione, da parte dell’INASTI e dell’ONP, dell’importo della pensione trasferibile, indicavano chiaramente che il trasferimento sarebbe divenuto irrevocabile al momento della ricezione da parte del servizio interessato del Suo consenso a tali proposte. A seguito della Sua accettazione, è stato effettuato il trasferimento dei Suoi diritti e i fascicoli ONP e INASTI sono stati chiusi in via definitiva dall’[autorità che ha il potere di nomina].

21      Benché la legge [del] 1991 preveda la possibilità di “revocare la domanda di trasferimento con l’accordo dell’[i]stituzione” (art. 9 della legge [del] 1991), tale possibilità è stata in pratica prevista a livello delle [i]stituzioni solo in casi eccezionali, peraltro indicati nella lettera di proposta formulata all’interessato: “La domanda può eccezionalmente essere revocata in caso di cessazione delle funzioni dell’interessato, prima che siano state soddisfatte le condizioni richieste per beneficiare di una pensione comunitaria secondo l’art. 77 dello [S]tatuto”. Non sussiste in questo caso alcuna possibilità di revoca della domanda, ma solo di revoca dell’operazione in un caso molto specifico.

22      Inoltre, nella sentenza 9 novembre 1989 nelle cause riunite 75/88, 146/88 e 147/88, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiaramente stabilito la distinzione tra due diversi ordinamenti giuridici nei quali rientravano rispettivamente le decisioni relative, da un lato, al calcolo dell’importo trasferibile e, dall’altro, alla conversione di tale capitale in annualità, che sono soggette ai controlli giurisdizionali propri di tali ordinamenti. Ne consegue che la possibilità teorica di revocare la domanda di trasferimento prevista dalla legge belga non sussiste qualora non sia prevista dalla normativa comunitaria. Ciò è quanto si verifica nel caso di specie.

23      Pertanto, mi è impossibile autorizzarLa a revocare la domanda già archiviata e a depositare una nuova domanda relativa a un trasferimento che è stato debitamente portato a termine».

24      Il 22 aprile 2005 il ricorrente presentava alla Commissione, tramite il suo legale, un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione controversa.

25      Il 10 giugno 2005 il direttore generale della DG dell’amministrazione e del personale, in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), adottava una decisione «in risposta alle domande e ai reclami di numerosi funzionari concernenti il trasferimento dei diritti a pensione dal regime belga al regime comunitario», che veniva notificata al ricorrente mediante posta elettronica e fax il 14 giugno 2005 (in prosieguo: la «decisione 10 giugno 2005»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

26      Il ricorso in esame è stato inizialmente registrato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado con il numero T‑361/05.

27      Con ordinanza 15 dicembre 2005, il Tribunale di primo grado, in applicazione dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), ha rinviato la presente causa dinanzi al Tribunale. Il ricorso è stato registrato presso la cancelleria di quest’ultimo con il numero F‑92/05.

28      Con istanza pervenuta alla cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2006, il Regno del Belgio ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della convenuta. In applicazione degli artt. 115, n. 1, e 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabili mutatis mutandis al Tribunale in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione 2004/752 fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento in udienza, con ordinanza 29 giugno 2006. La relazione d’udienza è stata comunicata al Regno del Belgio.

29      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di comunicargli le disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto vigenti al momento del trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente e quelle attualmente in vigore, adottate dall’istituzione rispettivamente nel 1993 e nel 2004, e ha chiesto alle parti e all’interveniente di rispondere a taluni quesiti scritti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste.

30      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione controversa;

–        annullare la decisione 10 giugno 2005;

–        condannare la convenuta alle spese.

31      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile il ricorso;

–        in subordine, dichiarare infondato il ricorso;

–        statuire sulle spese secondo giustizia.

32      Il Regno del Belgio chiede, a sostegno della Commissione, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

33      La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità fondata sulla tardività del ricorso rispetto al termine previsto all’art. 91, n. 3, dello Statuto. Essa fa valere che il ricorrente ha erroneamente ritenuto che il termine per impugnare la decisione 10 giugno 2005 avesse iniziato a decorrere solo il 18 agosto 2005, data in cui l’APN gli ha semplicemente confermato mediante lettera il rigetto del suo reclamo. Il ricorso sarebbe quindi stato proposto tardivamente e dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

 Giudizio del Tribunale

34      Il 22 aprile 2005 il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione controversa. L’APN ha respinto tale reclamo con la decisione 10 giugno 2005, che è stata notificata all’interessato mediante posta elettronica e fax il 14 giugno seguente. Nella sua lettera 18 agosto 2005, l’APN ha solo confermato di avere risposto – «a [suo] parere, in modo esauriente» – nella sua decisione 10 giugno 2005 al reclamo del ricorrente. Di conseguenza, la Commissione ha rilevato giustamente che il termine di tre mesi previsto per il ricorso giurisdizionale, entro il quale poteva essere proposto ricorso contro la decisione 25 gennaio 2005, in applicazione dell’art. 91, n. 3, dello Statuto, aveva iniziato a decorrere alla data della notifica del rigetto del reclamo, ossia il 14 giugno 2005.

35      Il termine di tre mesi è quindi scaduto il 14 settembre 2005. Tuttavia, tenuto conto del termine supplementare in ragione della distanza previsto dall’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, che è di dieci giorni, il termine per la presentazione del ricorso doveva scadere, nel caso di specie, il 24 settembre seguente a mezzanotte.

36      Tuttavia, l’art. 101, n. 2, primo comma, del medesimo regolamento prevede che, «[s]e il giorno di scadenza è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo». Orbene, il 24 settembre 2005 era un sabato. Secondo la disposizione citata, il termine di ricorso è quindi stato prorogato, nel caso di specie, fino a lunedì 26 settembre 2005 compreso.

37      Di conseguenza, il presente ricorso, recante la data del 26 settembre 2005 e inviato mediante fax lo stesso giorno alla cancelleria del Tribunale di primo grado, è stato proposto entro il termine previsto per il ricorso giurisdizionale. Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità fondata sulla decadenza dev’essere respinta.

 Sulle conclusioni dirette a ottenere l’annullamento della decisione 10 giugno 2005

38      Secondo una giurisprudenza costante, le conclusioni dirette avverso il provvedimento di rigetto di un reclamo comportano come effetto che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto contestato con il reclamo e sono come tali prive di contenuto autonomo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8). Si deve quindi ritenere che le conclusioni sopra menzionate, dirette contro il provvedimento di rigetto del reclamo adottato in data 10 giugno 2005, abbiano come unico oggetto una domanda di annullamento della decisione controversa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004, causa T‑310/02, Theodorakis/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑427, punto 19).

 Sulle conclusioni dirette contro la decisione controversa nella parte in cui nega al ricorrente l’autorizzazione a revocare la sua domanda di trasferimento al regime comunitario dei diritti a pensione maturati nell’ambito dei regimi pensionistici belgi dei lavoratori autonomi e dei lavoratori subordinati

 1. Sull’interpretazione delle conclusioni

–       Argomenti delle parti

39      La Commissione osserva che il ricorrente contesta, in realtà, le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, con le quali essa ha stabilito il numero di annualità che sarebbe stato preso in considerazione nel regime comunitario a titolo dei diritti a pensione maturati dall’interessato rispettivamente nel regime belga dei lavoratori autonomi e nel regime belga dei lavoratori subordinati.

40      Il ricorrente afferma che, se pure il suo obiettivo è effettivamente quello di far sì che la Commissione revochi le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 e le sostituisca con nuove decisioni, l’oggetto della sua domanda non è la revoca di tali decisioni, bensì il fatto che la Commissione lo autorizzi a revocare la sua domanda, presentata nel 2001, di trasferimento dei diritti a pensione maturati nei regimi belgi.

41      Le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 permarrebbero invariate anche se la Commissione accogliesse la sua domanda, in quanto solo in presenza di una serie di condizioni supplementari la Commissione sarebbe indotta a modificare dette decisioni. Tale risultato si conseguirebbe infatti solo qualora le autorità belghe, eventualmente in seguito a un ricorso dinanzi ai giudici belgi, in primo luogo, ammettessero la revoca della domanda di trasferimento proposta dal ricorrente il 13 luglio 2001 sulla base della legge del 1991, in secondo luogo, accettassero la presentazione da parte sua di una nuova domanda di trasferimento sul fondamento della legge del 2003 e, infine, adottassero nuove decisioni in ordine agli importi da trasferire al regime pensionistico comunitario, di cui la Commissione dovrebbe tenere conto, ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione risultante dal regolamento 22 marzo 2004, per modificare le sue decisioni relative al numero di annualità supplementari da riconoscere al ricorrente nel regime comunitario.

–       Giudizio del Tribunale

42      La questione che sorge nell’interpretazione delle conclusioni sopra citate è se la domanda del ricorrente di essere autorizzato a revocare la sua domanda di trasferimento dei propri diritti a pensione sia diversa da una domanda di revoca delle decisioni che fissano il numero di annualità preso in considerazione nel regime pensionistico comunitario per i diritti a pensione maturati in precedenza.

43      Anzitutto occorre ricordare i presupposti che devono ricorrere per ottenere il trasferimento dei diritti a pensione al regime pensionistico comunitario.

44      Emerge dalla sentenza della Corte 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2393, punto 13) che la facoltà accordata al funzionario dall’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, di trasferire al regime pensionistico comunitario, al momento della sua nomina in ruolo, l’equivalente attuariale o il forfait di riscatto dei diritti a pensione maturati durante l’esercizio dei precedenti impieghi presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale o un’impresa, ha lo scopo di conferirgli un diritto il cui esercizio dipende esclusivamente da una sua scelta.

45      Poiché la domanda presentata ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sia nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004 che in quella risultante da tale regolamento, ne soddisfa le condizioni, l’organo di gestione del regime pensionistico presso cui il funzionario ha precedentemente maturato diritti a pensione, e successivamente l’istituzione comunitaria, sono tenuti, il primo, a calcolare i diritti maturati e, la seconda, a stabilire, sulla base di tali diritti, il numero di annualità da prendere in considerazione nel regime pensionistico comunitario a titolo del precedente periodo di servizio.

46      Il trasferimento dei diritti a pensione va quindi considerato un’operazione che comporta due decisioni unilaterali prese in ordine successivo, su domanda dell’interessato e in una situazione di competenza vincolata, da un lato, dall’organo di gestione del regime pensionistico nazionale e, dall’altro, dall’istituzione comunitaria.

47      Di conseguenza, le condizioni cui è subordinata la revoca del trasferimento dei diritti a pensione maturati nei regimi belgi considerati sono le stesse cui è subordinata la revoca delle suddette decisioni, che danno origine all’operazione di trasferimento.

48      La legge del 1991, nella cui vigenza il ricorrente ha proposto, il 13 luglio 2001, una domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati nei regimi belgi, prevede un meccanismo di surrogazione dell’istituzione comunitaria nei diritti a pensione maturati in Belgio, a decorrere dalla data in cui sorge il diritto alla pensione comunitaria. L’art. 9 di detta legge dispone che «[f]ino a quando la surrogazione di cui all’art. 11 non sia divenuta effettiva, il funzionario può, con l’accordo dell’istituzione, revocare la sua domanda di trasferimento. Tale revoca è definitiva».

49      Alla luce della formulazione delle citate disposizioni della legge del 1991, si può affermare che il ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda diretta a ottenere l’autorizzazione alla revoca della sua domanda di trasferimento. Poiché tali disposizioni prevedono che, fino a quando la surrogazione non sia divenuta effettiva, la revoca delle decisioni prese dagli organi di gestione dei regimi pensionistici belgi si verifica di diritto su domanda dell’interessato, il trasferimento dei diritti è interamente revocato se viene del pari revocata la decisione dell’istituzione che ha stabilito il corrispondente abbuono in annualità nel regime comunitario. Di conseguenza, l’«accordo dell’istituzione» menzionato dalle citate disposizioni della legge del 1991 può riferirsi solo alla revoca della decisione adottata dall’istituzione al momento del trasferimento dei diritti a pensione.

50      Ne consegue che, come sostiene la Commissione, le menzionate conclusioni devono essere interpretate nel senso che mirano a ottenere l’annullamento del rifiuto, da parte della Commissione, di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, che essa aveva adottato al momento del trasferimento verso il regime comunitario dei diritti a pensione maturati dall’interessato nei due regimi pensionistici belgi.

 2. Sulla ricevibilità delle conclusioni

–       Argomenti delle parti

51      La Commissione fa valere che le sue decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 sono definitive e pertanto non possono più essere rimesse in discussione.

52      Il ricorrente sosterrebbe a torto che queste due decisioni sono provvisorie, in quanto, ai sensi dell’art. 11, n. 1, della legge del 1991, l’abbuono effettuato in via definitiva dall’istituzione per il calcolo della sua pensione va rapportato all’età pensionabile e all’indice dei prezzi al consumo calcolato in quel momento. Le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 sarebbero definitive a tutti gli effetti in quanto prenderebbero atto del consenso del ricorrente sulle proposte della Commissione relative al trasferimento dei suoi diritti a pensione e sugli elementi contabili ad esse allegate. In proposito, sarebbe irrilevante il fatto che l’abbuono da considerare per il calcolo effettivo della pensione possa essere stabilito, evidentemente, solo nel momento in cui l’interessato verrà effettivamente collocato a riposo.

53      Poiché il ricorrente ha espressamente manifestato il suo consenso in ordine alle proposte della Commissione, tale consenso avrebbe conferito alle stesse carattere definitivo.

54      Solo l’intervento di un fatto nuovo e sostanziale potrebbe consentire di riconsiderare una decisione definitiva, a condizione che tale fatto nuovo venga fatto valere entro un termine ragionevole. Orbene, anche ammettendo che l’entrata in vigore della legge del 2003, che è stata pubblicata sul Moniteur belge il 27 marzo 2003, possa essere considerata un fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza, la domanda del ricorrente, recante la data 31 ottobre 2004, sarebbe stata proposta ben oltre la scadenza di tale termine ragionevole. Per quanto riguarda la constatazione, di natura soggettiva, operata dal ricorrente in ordine alle disparità di trattamento tra funzionari risultanti dall’entrata in vigore della legge del 2003, essa non potrebbe costituire un fatto nuovo distinto dall’entrata in vigore di detta legge.

–       Giudizio del Tribunale

55      Risulta da quanto esposto ai precedenti punti 45‑47 che le lettere 11 giugno e 26 agosto 2002 non possono essere considerate proposte di accordo o di contratto inviate dalla Commissione al ricorrente. Esse costituiscono progetti di decisioni unilaterali, elaborati dalla Commissione, in situazione di competenza vincolata, su domanda del funzionario, che divengono materialmente decisioni dell’istituzione ed entrano in vigore solo in seguito alla conferma da parte dell’interessato delle proprie domande di trasferimento. Nel caso di specie, il ricorrente ha confermato le proprie domande il 17 luglio e il 29 agosto 2002. Le modalità atipiche di elaborazione e di entrata in vigore di tali atti, subordinate al consenso dell’interessato, non ne fanno venir meno il carattere unilaterale. Trattandosi di decisioni unilaterali, il loro carattere definitivo non può dipendere dall’esplicito consenso del ricorrente, che, pertanto, non può essere utilmente opposto a quest’ultimo. Non è stato il consenso del ricorrente sulle proposte della Commissione a conferire alle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 il loro carattere definitivo.

56      Le decisioni unilaterali delle istituzioni concernenti i funzionari divengono definitive e sono quindi sottratte alla contestazione giurisdizionale alla scadenza dei termini di reclamo e di ricorso previsti agli artt. 90 e 91 dello Statuto. Orbene, il ricorrente ha contestato le decisioni 11 luglio e 26 agosto 2002 solo con una domanda rivolta alla Commissione il 31 ottobre 2004, oltre la scadenza di detti termini.

57      Il ricorrente non può validamente sostenere che tali decisioni, che pure non contengono tutti gli elementi necessari per il calcolo definitivo dell’abbuono dei suoi diritti a pensione, sono solamente indicative o provvisorie e che la scadenza dei termini di ricorso non può quindi averle rese definitive. Infatti, il loro oggetto e il loro effetto è stato proprio quello di determinare le modalità di valutazione, nell’ambito del regime pensionistico comunitario, dei diritti maturati in Belgio dal ricorrente, sulla base degli elementi già noti.

58      Risulta da quanto precede che le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 sono divenute definitive, limitatamente agli elementi ivi stabiliti, alla scadenza dei termini per i ricorsi esperibili contro di esse.

59      Orbene, secondo la giurisprudenza comunitaria, i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, essendo destinati a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, sono di ordine pubblico e si impongono alle parti e al giudice. Pertanto, un funzionario, presentando una domanda all’APN ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, non può far sorgere nuovamente, a proprio vantaggio, un diritto di ricorso contro una decisione divenuta definitiva allo scadere dei termini di ricorso (sentenze del Tribunale di primo grado 22 settembre 1994, causa T‑495/93, Carrer e a./Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑651, punto 20, e 14 luglio 1998, causa T‑42/97, Lebedef/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑371 e II‑1071, punto 25).

60      Tuttavia, l’esistenza di un fatto nuovo e sostanziale può giustificare la presentazione di una domanda volta al riesame di una siffatta decisione (v., in particolare, sentenza della Corte 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/Commissione, Racc. pag. 3027, punto 14).

61      Secondo i requisiti indicati dalla giurisprudenza, il fatto in questione dev’essere idoneo a modificare in modo sostanziale la situazione di colui che intende ottenere il riesame di una decisione divenuta definitiva (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione, Racc. pag. 3401, punto 10; sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2001, causa T‑186/98, Inpesca/Commissione, Racc. pag. II‑557, punto 51).

62      Inoltre, per far valere utilmente un fatto nuovo e sostanziale, spetta al funzionario presentare la sua domanda amministrativa entro un termine ragionevole. L’interesse del funzionario a chiedere l’adeguamento della sua situazione amministrativa a una nuova normativa deve, infatti, essere contemperato con l’esigenza imperativa della certezza del diritto (ordinanza del Tribunale di primo grado 25 marzo 1998, causa T‑202/97, Koopman/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑511, punto 24; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2001, causa T‑192/99, Dunnett e a./BEI, Racc. pag. II‑813, punto 52).

63      Pertanto occorre, in primo luogo, esaminare se gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno delle proprie conclusioni costituiscano un fatto nuovo sostanziale che giustifichi il riesame delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 e, in secondo luogo, valutare se la domanda di riesame di dette decisioni sia stata presentata entro un termine ragionevole.

 Sull’esistenza di un fatto nuovo sostanziale

64      Nel caso di specie, l’entrata in vigore della legge del 2003, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2002, ha modificato radicalmente le condizioni del trasferimento al regime delle Comunità europee dei diritti a pensione maturati nei regimi pensionistici belgi.

65      La legge del 1991, applicabile alle domande di trasferimento presentate entro il 31 dicembre 2001, si fondava su un meccanismo di surrogazione dell’istituzione nei diritti a pensione maturati dall’interessato nei regimi pensionistici belgi, surrogazione che diventava effettiva solo al momento della liquidazione della pensione dell’interessato. Tale surrogazione non comportava il versamento al regime pensionistico comunitario di un capitale rappresentativo dei diritti a pensione maturati precedentemente in Belgio dal funzionario. Nel momento in cui il funzionario iniziava a fruire della sua pensione comunitaria, i diritti a pensione da lui maturati in Belgio venivano versati mensilmente alle Comunità dagli organi belgi competenti, così come sarebbero stati versati a vantaggio del funzionario in assenza di surrogazione.

66      La legge del 2003 ha istituito un meccanismo di trasferimento completamente diverso. Innanzi tutto, attualmente il trasferimento dei diritti a pensione maturati in Belgio si concretizza immediatamente con il versamento di un capitale al regime comunitario. Inoltre, la legge del 2003 sostituisce il meccanismo sui generis di surrogazione, caratteristico del Belgio, con un meccanismo di trasferimento rispondente al disposto dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, ossia il trasferimento di un forfait di riscatto. Infine, sono state modificate le modalità di calcolo dei diritti trasferiti. Infatti, mentre la surrogazione si fonda sul calcolo dell’equivalente attuariale dell’importo dei diritti a pensione, il trasferimento del forfait di riscatto consiste nel versamento al regime pensionistico comunitario dei contributi versati ai regimi pensionistici belgi, maggiorati degli interessi composti.

67      In tale contesto, le parti convengono che la modifica introdotta nella normativa belga determina generalmente un aumento dell’importo trasferibile dei diritti a pensione per una determinata persona, rispetto all’importo risultante da un calcolo effettuato in base alla legge del 1991. È vero che il governo belga ha menzionato, nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, talune ipotesi particolari nelle quali le condizioni stabilite dalla legge del 2003 sarebbero meno favorevoli di quelle previste dalla legge del 1991. Tuttavia, tali riserve non sono sufficienti a rimettere in discussione il carattere più vantaggioso della nuova normativa belga in un gran numero di casi e, soprattutto, in quello del ricorrente. Quest’ultimo ha sostenuto in udienza, senza essere contraddetto, che l’importo dei suoi diritti trasferibili maturati in Belgio sarebbe superiore di circa il 300% in caso di nuovo trasferimento alle condizioni della legge del 2003.

68      Orbene, se pure la legge del 2003 ha modificato radicalmente le condizioni di trasferimento al regime comunitario dei diritti a pensione maturati in Belgio, il governo belga ha nondimeno sostenuto nelle risposte scritte ai quesiti del Tribunale che detta legge, la quale è applicabile solo alle domande di trasferimento presentate a decorrere dal 1° gennaio 2002, non ha modificato in alcun modo la situazione giuridica dei funzionari e agenti delle Comunità i quali, al pari del ricorrente, abbiano chiesto il trasferimento dei loro diritti prima di tale data, e che pertanto detta legge non può essere considerata un fatto nuovo che i funzionari e gli agenti in questione possano far valere.

69      Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza, in particolare dalle sentenze 6 ottobre 1982, causa 9/81, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. 3301, punto 14) e 11 gennaio 2001, causa C‑389/98 P, Gevaert/Commissione (Racc. pag. I‑65, punto 49), pronunciate dalla Corte in merito a decisioni generali che modificavano le regole di inquadramento del personale, che l’adozione di una nuova normativa costituisce un fatto nuovo sostanziale anche per i funzionari che non rientrano nel suo ambito di applicazione, se tale normativa determina disparità di trattamento ingiustificate tra questi ultimi e i suoi beneficiari.

70      Orbene, tale fatto nuovo risulta per il ricorrente dalla successiva entrata in vigore della legge del 2003 e dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

71      A titolo di misure transitorie previste dallo Statuto, l’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello stesso ha concesso la facoltà di presentare, entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, una domanda di trasferimento o una nuova domanda di trasferimento a tre categorie di funzionari: i funzionari che avevano presentato una domanda di trasferimento entro i termini previsti in precedenza ma che avevano respinto la proposta loro formulata, i funzionari che non avevano presentato domanda di trasferimento entro i termini previsti in precedenza e quelli la cui domanda era stata respinta in quanto presentata dopo la scadenza di detti termini.

72      Tali disposizioni consentono ai funzionari, che avrebbero potuto beneficiare solo delle condizioni previste dalla legge del 1991 se avessero ottenuto, conformemente all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella sua versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, il trasferimento dei loro diritti al momento della loro nomina in ruolo, di beneficiare delle condizioni più vantaggiose di cui alla legge del 2003. Essi vengono quindi trattati in modo diverso, per quanto riguarda le condizioni di trasferimento dei loro diritti a pensione, rispetto ai funzionari che hanno maturato diritti a pensione in Belgio e sono entrati al servizio delle Comunità nello stesso momento, in quanto gli uni hanno ottenuto il trasferimento dei loro diritti a pensione e gli altri no.

73      Orbene, in primo luogo, la situazione del ricorrente non è sostanzialmente diversa, sotto questo aspetto, da quella dei funzionari cui fa riferimento l’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto. Infatti, se al ricorrente è stato applicato il meccanismo di surrogazione previsto dalla legge del 1991, egli non ha ottenuto, al pari delle tre categorie di funzionari sopra menzionate, il trasferimento dei suoi diritti a pensione conformemente all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, non essendo stata applicata nessuna delle modalità definite puntualmente da tale disposizione.

74      Sia nella versione attualmente in vigore che in quella precedente, tali disposizioni accordano al funzionario il diritto di ottenere il versamento al regime comunitario del capitale rappresentativo dei diritti a pensione maturati precedentemente in altri regimi pensionistici. Orbene, come si è rilevato sopra, al punto 66, il meccanismo di surrogazione istituito dalla legge del 1991 non prevedeva il versamento di detto capitale. La legge del 2003 ha consentito per la prima volta ai funzionari che hanno maturato diritti a pensione in Belgio di esercitare il diritto loro riconosciuto dallo Statuto alle condizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sia nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004 che in quella risultante da tale regolamento.

75      Pertanto, nel momento in cui aveva chiesto il trasferimento dei suoi diritti a pensione, il ricorrente aveva potuto ottenere, in forza della legge del 1991 applicabile all’epoca, solo che la Commissione si surrogasse nei suoi diritti a pensione maturati in Belgio. Dal tenore letterale stesso delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 emerge che la Commissione ha applicato alla sua domanda di trasferimento il meccanismo di surrogazione previsto dalla legge del 1991, e non le modalità di trasferimento di cui all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004.

76      Orbene, risulta chiaramente dai termini stessi dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto che tali disposizioni sono state adottate proprio allo scopo di consentire ai funzionari che non avessero ancora ottenuto il trasferimento dei loro diritti a pensione alle condizioni previste dall’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, di chiedere il beneficio delle nuove disposizioni corrispondenti. Pertanto, il ricorrente si trova, in relazione all’obiettivo perseguito dall’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, in una situazione analoga a quella delle tre categorie di funzionari cui fa riferimento tale articolo.

77      Poiché il ricorrente non ha potuto beneficiare neppure del diritto previsto dallo Statuto alle condizioni enunciate dall’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, è lecito domandarsi se egli non rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto. Un’interpretazione dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto che escludesse il ricorrente dall’ambito di applicazione di tale articolo potrebbe infatti determinare, per quanto riguarda il trasferimento dei diritti a pensione maturati in Belgio, una disparità di trattamento non giustificata in relazione all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

78      In secondo luogo, tale disparità di trattamento è difficilmente giustificabile, in particolare quando, secondo la terza ipotesi di cui all’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, il trasferimento dei diritti a pensione non sia stato ottenuto in ragione della tardività della domanda, vale a dire a causa della negligenza del richiedente. Come ha ammesso il rappresentante della Commissione in udienza, un funzionario nominato in ruolo lo stesso giorno in cui è stato nominato in ruolo il ricorrente e che, meno diligente di quest’ultimo, abbia presentato fuori termine la sua domanda di trasferimento sulla base di cui alla legge del 1991, beneficerebbe, a differenza del ricorrente, di una nuova possibilità di trasferimento secondo le modalità più vantaggiose della legge del 2003. Analogamente, l’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto ha ad oggetto e per effetto di consentire ai funzionari cui sia stato opposto un diniego definitivo di trasferimento sulla base dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004 (v., su questo punto, sentenza del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2000, causa T‑27/99, Drabbe/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑213 e II‑955), di presentare una nuova domanda fondata sulle disposizioni modificate di detto art. 11, n. 2, mentre il fascicolo del ricorrente, fino ad ora, non è mai stato istruito secondo le modalità previste dall’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, né nella versione anteriore né in quella successiva al 1° maggio 2004.

79      In terzo luogo, è difficile ritenere che la scelta, operata dai funzionari interessati al momento della loro nomina in ruolo, di presentare o meno una domanda di trasferimento, giustifichi una disparità di trattamento successiva e, di conseguenza, imprevedibile al momento della loro scelta.

80      Infatti, l’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto ha modificato sotto un duplice aspetto la situazione dei funzionari che avevano scelto di non chiedere il trasferimento o di non confermare la loro domanda, rimettendo in discussione le conseguenze di tali scelte. Da un lato, detto articolo consente a tali funzionari di riconsiderare una scelta, effettuata al momento della loro nomina in ruolo, il cui carattere definitivo risultava dall’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004 (v. citata sentenza Drabbe/Commissione). Dall’altro, l’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto riserva espressamente a questi stessi funzionari la possibilità di ottenere il trasferimento dei loro diritti a pensione maturati in Belgio alle condizioni più favorevoli di cui alla legge del 2003.

81      Pertanto, modificando in modo sostanziale le conseguenze giuridiche di una delle due opzioni concesse al funzionario dall’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, al momento della sua nomina in ruolo, ossia quella di non beneficiare di un trasferimento, il combinato disposto della legge del 2003 e dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto ha necessariamente modificato le condizioni stesse della scelta.

82      Inoltre, tale modifica è intervenuta retroattivamente e, di conseguenza, in modo imprevedibile per i funzionari che avevano già scelto di chiedere il trasferimento dei loro diritti a pensione. Pertanto, nel momento in cui ha scelto di chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione, il ricorrente non poteva sapere che successive disposizioni dello Statuto avrebbero modificato il carattere definitivo del mancato trasferimento né, a fortiori, che esse avrebbero consentito ai funzionari che non avevano fatto trasferire i loro diritti a pensione maturati in Belgio di ottenere tale trasferimento a condizioni più vantaggiose.

83      Orbene, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento elaborati dal giudice comunitario esigono che la normativa comunitaria sia certa e la sua applicazione prevedibile per gli amministrati (sentenze della Corte 15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a., Racc. pag. I‑569, punto 20, e 18 maggio 2000, causa C‑107/97, Rombi e Arkopharma, Racc. pag. I‑3367, punto 66; sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 1999, causa T‑182/96, Partex/Commissione, Racc. pag. II‑2673, punto 191). Tali principi ostano a che un funzionario sia escluso dal beneficio di una legislazione più favorevole in base a una scelta le cui conseguenze non erano prevedibili nel momento in cui è stata compiuta.

84      Le considerazioni svolte nei cinque punti precedenti sono tali da far sorgere dubbi, alla luce del principio del legittimo affidamento, sulla legittimità della disparità di trattamento che emerge dall’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto tra il ricorrente e le categorie di funzionari alle quali tale disposizione fa riferimento.

85      Risulta da quanto precede che la successiva entrata in vigore della legge del 2003 e dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto ha modificato la situazione giuridica del ricorrente per quanto riguarda il trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati in Belgio e costituisce quindi un fatto nuovo sostanziale, che giustifica il riesame delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.

86      Del resto, nella sua comunicazione al personale pubblicata nel n. 357 di «Commissione in diretta», della settimana 11‑17 marzo 2005, la stessa Commissione aveva previsto che, in seguito all’entrata in vigore della legge del 2003, le autorità belghe avrebbero deciso di rivedere il calcolo dell’importo dei diritti a pensione dei funzionari che avevano chiesto il trasferimento di tali diritti nell’ambito della legge del 1991 e aveva affermato che, in tal caso, tutti i fascicoli sarebbero stati automaticamente rivisti.

 Sulla ragionevolezza del termine

87      La convenuta fa valere che la domanda di riesame delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 non è stata presentata entro un termine ragionevole dalla pubblicazione della legge del 2003.

88      Tuttavia, si è esposto in precedenza che il fatto nuovo sostanziale che giustifica una domanda di riesame delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 si è verificato con la successiva entrata in vigore della legge del 2003 e dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto. Di conseguenza, il termine ragionevole entro cui il ricorrente poteva legittimamente far valere tale fatto nuovo ha iniziato a decorrere solo dall’entrata in vigore dello Statuto, ossia il 1° maggio 2004.

89      Nondimeno, si deve esaminare se il ricorrente, presentando in data 31 ottobre 2004 la domanda di riesame delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, ossia esattamente sei mesi dopo l’entrata in vigore dello Statuto, non abbia oltrepassato il termine ragionevolmente necessario per preparare la sua domanda e presentarla all’APN.

90      La diligenza del ricorrente va valutata a partire dalla data in cui è stato in grado di conoscere esattamente il fatto nuovo da lui invocato. In proposito, si deve ammettere, in suo favore, che il vantaggio per i funzionari del sistema del forfait di riscatto istituito dalla legge del 2003 rispetto al sistema di surrogazione introdotto dalla legge del 1991 non risulta in modo evidente dal testo stesso della legge del 2003. Peraltro, come ha ammesso la Commissione nella comunicazione al personale sopra citata, la modifica introdotta nella normativa belga determina solo «generalmente» un aumento dell’importo trasferibile dei diritti a pensione per una determinata persona. Orbene, la complessità delle regole di calcolo dei diritti a pensione trasferiti consente a un funzionario di stabilire soltanto con difficoltà, da solo, se la sua situazione giuridica venga modificata favorevolmente o meno dalla nuova normativa belga. A tale riguardo, il ricorrente sostiene, senza essere seriamente contraddetto, che il vantaggio comparativo del sistema del forfait di riscatto gli è apparso con certezza solo al termine di una serie di avvenimenti, tra cui il confronto tra l’abbuono delle annualità che gli era stato riconosciuto in base alla legge del 1991 e quello che era stato riconosciuto a un suo collega in base alla legge del 2003, la domanda di informazioni presentata dal ricorrente all’Unione sindacale in ordine alle cause e alla legittimità di tale disparità di trattamento e uno studio giuridico commissionato dall’Unione sindacale a uno dei suoi consulenti in materia, trasmesso a tale ente il 20 ottobre 2004.

91      Soprattutto, si deve osservare che il ricorrente ha presentato la sua domanda, diretta a ottenere il riesame delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, in data 31 ottobre 2004, cioé entro il termine di sei mesi che, ai sensi dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, il legislatore ha accordato ai funzionari che non avevano ottenuto il trasferimento dei loro diritti a pensione per presentare domanda in tal senso. Poiché il ricorrente ha presentato la sua domanda entro il termine concesso da tale articolo ai funzionari rispetto ai quali ritiene di avere subito una discriminazione, non si può ritenere che egli abbia invocato, a sostegno della sua domanda di riesame, il beneficio di detto articolo in un termine irragionevole.

92      Risulta da quanto precede che la domanda di revoca delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, inviata alla Commissione il 31 ottobre 2004, era giustificata da un fatto nuovo sostanziale ed è stata presentata entro un termine ragionevole decorrente dal momento in cui il ricorrente ha avuto esatta conoscenza di tale fatto.

93      Le conclusioni dirette a ottenere l’annullamento del rifiuto della Commissione di riesaminare tali decisioni definitive sono quindi ricevibili.

 3. Nel merito

94      A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente solleva sette motivi:

–        il primo motivo si fonda sull’errore di diritto da cui sarebbe viziata la motivazione della decisione controversa, secondo cui l’irrevocabilità del trasferimento sarebbe determinata dal consenso dell’interessato;

–        il secondo motivo si fonda sull’errore di diritto da cui sarebbe viziata la motivazione della decisione controversa, secondo cui il trasferimento dei diritti a pensione sarebbe irrevocabile in quanto sarebbe già stato eseguito e i fascicoli INASTI e ONP del ricorrente sarebbero stati chiusi definitivamente;

–        il terzo motivo si fonda sull’errore di diritto da cui sarebbe viziata la motivazione della decisione controversa, secondo cui il trasferimento dei diritti a pensione non potrebbe essere revocato in mancanza di una disposizione di diritto comunitario che lo consenta;

–        il quarto motivo si fonda sul fatto che la decisione controversa lederebbe il diritto del ricorrente di contestare dinanzi ai giudici belgi la conformità al diritto comunitario delle decisioni delle autorità belghe che hanno applicato nei suoi confronti la legge del 1991 e violerebbe pertanto il principio del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo;

–        il quinto motivo si fonda sul fatto che la decisione controversa violerebbe l’obbligo di assistenza previsto dall’art. 24 dello Statuto e che, secondo il ricorrente, nel caso di specie avrebbe dovuto essere adempiuto d’ufficio dalla Commissione;

–        il sesto e il settimo motivo si fondano sull’incompatibilità della legge del 1991 con il diritto comunitario, ossia, da un lato, con l’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella sua versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, e, dall’altro, con il principio della parità di trattamento.

95      Risulta dalla risposta al reclamo che la decisione controversa è stata adottata per due motivi di diritto: da una parte, l’irrevocabilità del trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente determinata dal consenso esplicito che quest’ultimo aveva dato alle proposte della Commissione e, dall’altra, la mancanza di disposizioni di diritto comunitario che consentano a quest’ultima di tornare sul detto trasferimento.

96      Occorre quindi esaminare anzitutto il primo e il terzo mezzo, che riguardano questi due motivi.

 Sul motivo fondato sull’errore di diritto da cui sarebbe viziata la motivazione della decisione controversa, secondo cui l’irrevocabilità del trasferimento sarebbe determinata dal consenso dell’interessato

–       Argomenti delle parti

97      Il ricorrente sostiene che né le DGE dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, vigenti al momento del trasferimento dei suoi diritti a pensione, pubblicate nelle Informazioni amministrative del 16 aprile 1993, n. 789, né quelle attualmente in vigore, pubblicate nelle Informazioni amministrative del 9 giugno 2004, n. 60, prevedono che il trasferimento acquisti carattere definitivo e irrevocabile quando l’interessato esprime il proprio consenso sull’abbuono di anzianità propostogli dalla sua istituzione sulla base dell’importo da trasferire stabilito dalle autorità nazionali.

98      Di conseguenza, le proposte della Commissione dell’11 giugno e del 26 agosto 2002 sarebbero in contrasto con le DGE dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, vigenti al momento del trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente, in quanto prevedono che «a partire dalla ricezione del Suo consenso da parte dell’[a]mministrazione, la Sua domanda di trasferimento non potrà più essere revocata».

99      Dette proposte non avrebbero quindi potuto essere opposte al ricorrente nell’ambito della decisione controversa.

100    Anche supponendo che all’epoca esistesse una normativa comunitaria secondo cui il trasferimento sarebbe divenuto irrevocabile una volta che l’interessato avesse espresso il proprio consenso sulle proposte della Commissione, tale normativa sarebbe stata in contrasto con l’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, e con il principio della parità di trattamento.

101    Poiché l’APN ha rifiutato di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2004 in quanto sarebbero divenute irrevocabili in seguito alla loro accettazione da parte del ricorrente, la decisione controversa sarebbe viziata da un errore di diritto.

102    La Commissione sottolinea che il ricorrente ha espressamente manifestato il suo consenso sulle proposte che gli erano state effettuate e che tale consenso esplicito ha conferito a queste ultime il loro carattere definitivo. Sostenere che dette decisioni non abbiano carattere definitivo e che un funzionario abbia il diritto di rimettere in discussione, in qualsiasi momento, il consenso esplicito da lui accordato equivarrebbe a snaturare completamente il senso e la portata della procedura istituita dall’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, e a negare qualsiasi valore giuridico al consenso liberamente manifestato dal funzionario.

–       Giudizio del Tribunale

103    Come già esposto ai precedenti punti 46‑48 e al punto 56, gli atti dell’11 giugno e del 26 agosto 2002, di cui il ricorrente chiede la revoca, devono essere considerati decisioni unilaterali, entrate in vigore in seguito alla loro conferma da parte del ricorrente il 17 luglio e il 29 agosto 2002.

104    Orbene, le decisioni unilaterali divengono definitive, in linea di principio, alla scadenza dei termini previsti agli artt. 90 e 91 dello Statuto.

105    Sarebbe possibile derogare a tali disposizioni solo mediante una norma regolamentare speciale che prevedesse le peculiari condizioni nelle quali divengono definitive le decisioni adottate dall’istituzione in applicazione dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII, sia nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004 che in quella risultante dal regolamento.

106    Orbene, in risposta ai quesiti del Tribunale, la Commissione non ha precisato quale disposizione le consenta di ritenere che le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 siano divenute definitive in seguito alla loro accettazione espressa da parte del ricorrente.

107    È vero che l’art. 1, n. 2, delle DGE dell’art. 11, n. 1, dell’allegato VIII dello Statuto, applicabili nel 2002, disponeva che «[l]’opzione diventa[va] definitiva e irrevocabile nel momento in cui il funzionario [avesse] sottoscritto l’accordo (…)».

108    Tuttavia, tali DGE non erano applicabili nel caso, che è quello di specie, di un trasferimento dei diritti a pensione nel regime comunitario, bensì nel caso opposto di un trasferimento dei diritti a pensione maturati nel regime comunitario verso un altro regime pensionistico. Per contro, è significativo il fatto che le DGE dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, in vigore al momento del trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente, non menzionino l’esistenza di un assenso del funzionario alle proposte dell’istituzione, né, a fortiori, conferiscano carattere definitivo a tale assenso.

109    Risulta da quanto precede che, se l’accettazione espressa dal ricorrente, il 17 luglio e il 29 agosto 2002, delle decisioni unilaterali dell’11 giugno e del 26 agosto 2002 ha reso possibile l’entrata in vigore di tali decisioni, essa tuttavia non ha avuto l’effetto di renderle definitive.

110    Di conseguenza, l’APN, rifiutando di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 in quanto la loro accettazione esplicita da parte del ricorrente le aveva rese definitive, è incorsa in un errore di diritto nella decisione controversa.

 Sul motivo fondato sull’errore di diritto da cui sarebbe viziata la motivazione della decisione controversa, secondo cui il trasferimento dei diritti a pensione non potrebbe essere revocato in assenza di una disposizione di diritto comunitario che lo autorizzi

–       Argomenti delle parti

111    Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritiene il capo del servizio «Pensioni» nella decisione controversa, la possibilità di revocare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione con il consenso dell’istituzione non discenderebbe, nel caso di specie, solo dall’art. 9 della legge del 1991, bensì anche dal diritto comunitario.

112    Il fondamento della domanda del 31 ottobre 2004 non sarebbe l’art. 9 della legge del 1991, né l’art. 4 della legge del 2003, bensì l’art. 90, n. 1, dello Statuto, che prevede la facoltà per un funzionario di presentare all’APN una domanda che l’inviti a prendere una decisione nei suoi confronti.

113    Infatti, il Tribunale di primo grado, nella sentenza 30 settembre 1998, causa T‑154/96, Chvatal e a./Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑527 e II‑1579, punto 52), avrebbe considerato che l’esercizio del diritto, conferito dall’art. 90, n. 1, dello Statuto a qualsiasi persona cui si applica detto Statuto, di presentare all’APN una domanda che l’inviti a prendere una decisione nei suoi confronti non è soggetto alla condizione della sussistenza di un fondamento normativo preesistente che permetta all’amministrazione di adottare la decisione richiesta, né è ostacolato dalla circostanza che l’amministrazione non dispone di alcun margine discrezionale per adottarla.

114    Peraltro, l’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sia nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004 che in quella risultante da tale regolamento, conferirebbe alla Commissione la competenza ad accordare la revoca di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione, fatta salva la facoltà di opporsi a una tale revoca per ragioni imperative di certezza del diritto e di buona gestione amministrativa e di bilancio, che tuttavia, nel caso di specie, non sarebbero evidentemente presenti.

115    La Commissione fa valere che non poteva revocare le sue decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, dal momento che il diritto comunitario non prevede la revoca di domande di trasferimento dei diritti a pensione. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il disposto dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sia nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004 che in quella risultante da tale regolamento, non conferirebbe alle istituzioni la competenza a revocare un trasferimento di diritti a pensione.

116    Né il testo precedente dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto né quello nuovo consentirebbero a un funzionario di presentare molteplici domande di trasferimento dei diritti a pensione maturati in un regime nazionale a seconda dell’evoluzione della normativa pertinente dello Stato membro interessato. Infatti, l’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, disporrebbe che la domanda di trasferimento può essere presentata solo al momento della nomina in ruolo. L’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione risultante dallo stesso regolamento, confermerebbe il carattere definitivo della decisione adottata in merito alla domanda di trasferimento disponendo che «[i]l funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta».

117    La giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado sull’irricevibilità delle domande di trasferimento dei diritti a pensione maturate in un regime nazionale, dopo che sia trascorso un certo lasso di tempo dalla nomina in ruolo del funzionario interessato, giustificherebbe tale interpretazione. Se un funzionario potesse revocare, in un qualsiasi momento della sua carriera, la sua domanda di trasferimento, tale giurisprudenza sarebbe privata di ogni effetto utile. Orbene, il Tribunale di primo grado, dichiarando nella sentenza Drabbe/Commissione, cit., (punto 74), che una domanda di trasferimento può essere presentata validamente solo entro un breve lasso di tempo dalla nomina in ruolo, avrebbe confermato che tale domanda poteva essere presentata, nella vigenza dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, solo al momento della nomina in ruolo e che pertanto la domanda di trasferimento, una volta confermata, era definitiva.

–       Giudizio del Tribunale

118    Occorre anzitutto esaminare se le disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sia nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004 che in quella risultante da tale regolamento, possano essere interpretate, come sostiene la convenuta, nel senso che escludono la revoca di un trasferimento di diritti a pensione.

119    Il Tribunale di primo grado ha dichiarato nella sentenza Drabbe/Commissione, cit., che tali disposizioni, nella versione in vigore nel momento in cui il ricorrente ha ottenuto il trasferimento dei suoi diritti a pensione, consentivano al funzionario di far trasferire alle Comunità i diritti a pensione maturati in precedenza solo al momento della sua nomina in ruolo. L’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione risultante dal regolamento 22 marzo 2004, dispone esplicitamente, a proposito della facoltà di trasferire alle Comunità i diritti a pensione maturati in precedenza, che «[i]l funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione».

120    In primo luogo, le disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, chiarite dalla giurisprudenza sopra citata, se limitavano nel tempo la possibilità per il funzionario di chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione al momento della sua nomina in ruolo, non prevedevano invece alcuna restrizione quanto alla possibilità di chiedere la revoca di un trasferimento di diritti a pensione.

121    In secondo luogo, nel caso in cui le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 fossero revocate, un’eventuale nuova domanda di trasferimento verrebbe presentata entro il termine, portato attualmente a dieci anni, e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione risultante dal regolamento 22 marzo 2004. Di conseguenza, le disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004, in particolare là dove prevedevano che la domanda di trasferimento poteva essere presentata solo al momento della nomina in ruolo, non possono impedire la presentazione di una domanda di trasferimento successivamente alla loro abrogazione.

122    In terzo luogo, non si può fondare un argomento sul fatto che le disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione risultante dal regolamento 22 marzo 2004, autorizzano il funzionario ad avvalersi una sola volta della facoltà di chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati in precedenza, per concludere che dette disposizioni ostano alla revoca di una domanda di trasferimento. Infatti, da un lato, la possibilità di presentare una seconda domanda di trasferimento non si confonde con la possibilità di revocare la prima. Dall’altro, le disposizioni citate, entrate in vigore il 1° maggio 2004, non sono applicabili a una domanda di trasferimento presentata prima di tale data e pertanto non possono impedire che, nel caso in cui la domanda di trasferimento venga revocata, il suo autore possa nondimeno presentarne una nuova alle condizioni attualmente in vigore.

123    Infine, risulta dal tenore letterale stesso delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 che esse si fondano su un meccanismo di calcolo dei diritti a pensione maturati nel regime comunitario diverso da quelli espressamente previsti per il trasferimento di tali diritti dall’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004. Pertanto, anche ammettendo che lo Statuto e, in particolare, la suddetta disposizione siano interpretabili nel senso che ostano alla revoca di un trasferimento, queste stesse disposizioni non potrebbero stabilire le condizioni di revoca di una decisione adottata sulla base del meccanismo sui generis di surrogazione risultante dalla legge del 1991, applicato al ricorrente nel 2002.

124    Risulta da quanto precede che né le disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sia nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004 che in quella risultante da tale regolamento, né alcun’altra disposizione dello Statuto possono essere interpretate nel senso che escludono la revoca delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.

125    In assenza di una disposizione speciale che disciplini, nel diritto comunitario, la revoca delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, le condizioni della revoca di dette decisioni sono quelle generali elaborate dalla giurisprudenza della Corte in relazione alle decisioni individuali costitutive di diritti. Siffatte decisioni non possono essere revocate unilateralmente dal loro autore, nel caso in cui siano legittime (sentenza della Corte 12 luglio 1957, cause riunite 7/56, e da 3/57 a 7/57, Algera e a./Assemblea comune della CECA, Racc. pag. 81, in particolare pagg. 114 e 115). L’esigenza di salvaguardare l’affidamento nella stabilità della situazione così creata vieta all’amministrazione, in questa ipotesi, di tornare sulla propria decisione.

126    Tuttavia, detto divieto, che mira a tutelare i diritti del beneficiario, non è opponibile a quest’ultimo, in ragione della sua stessa finalità. Su richiesta del beneficiario, l’autorità amministrativa che ha adottato una decisione costitutiva di diritti può revocarla e sostituirla con una decisione più favorevole per l’autore della domanda, a condizione che la revoca non pregiudichi i diritti dei terzi. Infatti, se, in linea di massima, la revoca di un atto amministrativo è consentita, essa deve però avvenire nel rigoroso rispetto delle esigenze derivanti dal principio della certezza del diritto.

127    Nel caso di specie, si deve esaminare se la revoca delle decisioni della Commissione 11 giugno e 26 agosto 2002 possa pregiudicare i diritti dei regimi pensionistici belgi.

128    In primo luogo, la particolarità del meccanismo di surrogazione previsto dalla legge del 1991 consiste nel fatto che esso non modifica né i diritti né gli obblighi dei regimi pensionistici belgi al momento del trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti maturati dal funzionario in detti regimi. Infatti, tale trasferimento non si accompagna al versamento di alcuna somma da parte di detti regimi al regime pensionistico comunitario. I regimi in questione rimangono debitori dei diritti a pensione del funzionario e il loro obbligo consiste, come in precedenza, nel liquidare la pensione corrispondente mediante versamenti periodici a decorrere dalla data in cui il funzionario inizia a fruire della sua pensione comunitaria. L’unica modifica riguarda i rapporti tra il funzionario e l’istituzione, la quale accorda al funzionario nel regime comunitario l’equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione belgi e, in contropartita, è surrogata nei diritti a pensione che il funzionario ha maturato nei regimi pensionistici belgi.

129    Poiché il trasferimento dei diritti a pensione secondo il meccanismo della surrogazione non pregiudica i diritti dei regimi pensionistici belgi, tali diritti non possono neppure essere lesi dalla revoca delle decisioni adottate per assicurare tale trasferimento.

130    In secondo luogo, alla data di adozione della decisione controversa, l’art. 9 della legge del 1991 autorizzava ancora il funzionario comunitario, all’unica condizione di ottenere l’accordo della sua istituzione, a revocare la propria domanda di trasferimento fino a quando la surrogazione non fosse divenuta effettiva. Dal momento che la legge del 1991 riconosceva al funzionario il diritto di revocare tale domanda di trasferimento prima che la surrogazione divenisse effettiva, la Commissione non può validamente sostenere che la revoca delle decisioni adottate in applicazione di tale legge, prima che la surrogazione abbia prodotto qualsiasi effetto, pregiudichi i diritti dei regimi pensionistici belgi. Del resto, come si è esposto al punto precedente, l’art. 9 della legge del 1991 aveva senza dubbio concesso al funzionario ampia facoltà di revocare la sua domanda proprio perché il trasferimento dei diritti a pensione al regime comunitario secondo un meccanismo di surrogazione non comportava il versamento immediato di una pensione o di un capitale ad essa corrispondente.

131    È vero che il Regno del Belgio ha sostenuto, in udienza e nelle risposte scritte ai quesiti del Tribunale, che la possibilità di revoca prevista dall’art. 9 della legge del 1991 era stata introdotta dal legislatore belga solo per consentire al funzionario che cessava il servizio presso la Comunità prima di avere diritto a una pensione di anzianità nel regime comunitario di conservare i suoi diritti a pensione maturati in un regime belga. La modifica, mediante l’art. 194 della legge del 2006, di detto art. 9, con effetto retroattivo al 1° maggio 2004, confermerebbe che sarebbe stata questa l’intenzione del legislatore nel 1991. Tuttavia, tale argomento non può essere accolto. Infatti, siffatta interpretazione non trova alcun sostegno nella lettera dell’art. 9, nella versione iniziale della legge del 1991. Inoltre, la circostanza, fatta valere dal Regno del Belgio, che la Commissione ha suggerito alle autorità belghe, durante l’elaborazione della legge del 1991, di limitare la facoltà di revoca della domanda di trasferimento al caso delle dimissioni, obbliga anche a considerare che il legislatore belga ha scientemente escluso tale proposta dal testo stesso dell’art. 9 della legge del 1991, consentendo ai funzionari di revocare la propria domanda di trasferimento alla sola condizione di ottenere il consenso della loro istituzione. Peraltro il legislatore belga, limitando la portata retroattiva dell’art. 194 della legge del 2006 al 1° maggio 2004, ha implicitamente ammesso che tale articolo non era interpretativo, bensì modificativo, e che, di conseguenza, la precedente versione dell’art. 9 della legge del 1991 non limitava la revoca alla sola ipotesi in cui il funzionario non potesse beneficiare di una pensione di anzianità comunitaria.

132    In terzo luogo, quand’anche si dovesse prendere in considerazione la nuova versione dell’art. 9 della legge del 1991 per valutare se, al momento della decisione controversa, i diritti dei regimi pensionistici belgi potessero essere lesi dalla revoca delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, si deve constatare che, fatte salve le eventuali contestazioni di cui sarebbero eventualmente oggetto le disposizioni dell’art. 194 della legge del 2006 dinanzi ai giudici competenti, l’art. 9 della legge del 1991, nella sua nuova versione, osterebbe, come rileva il governo belga, a che il ricorrente ottenga la revoca delle decisioni con cui i regimi belgi hanno stabilito l’importo dei suoi diritti a pensione in vista del loro trasferimento.

133    Risulta da quanto precede che la revoca delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 non è atta di per sé a compromettere i diritti dei regimi pensionistici belgi e che, pertanto, la Commissione non era tenuta, contrariamente a quanto da essa sostenuto, a respingere la domanda di revoca di dette decisioni presentatale dal loro beneficiario.

134    Le regole generali applicabili alla revoca degli atti amministrativi non ostavano quindi alla revoca di tali decisioni da parte della Commissione.

135    Pertanto la Commissione, considerando che, in mancanza di espresse disposizioni di diritto comunitario che l’autorizzassero in tal senso, non poteva revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 su domanda del loro beneficiario, ha travisato la portata della competenza conferitale dall’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sia nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 22 marzo 2004 che in quella risultante da tale regolamento, ed è quindi incorsa in un errore di diritto nella decisione controversa.

136    Risulta da quanto precede che il rifiuto di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, opposto al ricorrente dalla Commissione nella decisione controversa, deve essere annullato, senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi del ricorso, in quanto detto rifiuto si basa su due motivi viziati da un errore di diritto.

 Sulle conclusioni del ricorso dirette a ottenere l’annullamento del rifiuto, da parte della Commissione, di autorizzare il ricorrente a presentare una nuova domanda di trasferimento

137    Il ricorrente non deduce alcun motivo specifico contro la decisione sopra menzionata, per cui si deve ritenere che egli intendesse ottenere l’annullamento di tale decisione solo in conseguenza dell’annullamento del rifiuto di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.

138    La Commissione ha respinto la domanda del ricorrente diretta a ottenere l’autorizzazione a presentare una nuova domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione per gli stessi motivi per i quali ha respinto la domanda diretta a ottenere la revoca delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002. Emerge dalla presente sentenza che detti motivi sono viziati da errori di diritto. Ne consegue che occorre annullare anche il rifiuto della Commissione di autorizzare il ricorrente a presentare una nuova domanda di trasferimento.

 Sulle spese

139    Come statuito dal Tribunale nella sua sentenza 26 aprile 2006, causa F‑16/05, Falcione/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑3 e II‑A‑1‑7, punti 77‑86), finché il regolamento di procedura del Tribunale e, in particolare, le disposizioni speciali relative alle spese non sono entrate in vigore, si deve applicare esclusivamente il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

140    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura di quest’ultimo Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle del ricorrente.

141    Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Di conseguenza, il Regno del Belgio, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione delle Comunità europee 25 gennaio 2005 è annullata.

2)      La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese e quelle del sig. Genette.

3)      Il Regno del Belgio sopporta le proprie spese.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 gennaio 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Lingua processuale: il francese.