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Ricorso proposto il 17 giugno 2011 - Kadio Morokro / Consiglio

(Causa T-316/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente : Mathieu Kadio Morokro (Cocody, Costa d'Avorio) (rappresentante: S. le Damany, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC 1, e del regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330 2, nei limiti in cui riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente invoca un motivo basato sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la decisione e il regolamento impugnati violerebbero l'art. 296 TFUE, secondo cui gli atti giuridici delle istituzioni dell'Unione europea devono essere motivati. Il ricorrente deduce, per un verso, che i motivi non permetterebbero di comprendere le ragioni per le quali il ricorrente è stato inserita nell'elenco delle persone, di cui all'allegato alla decisione al regolamento, nei confronti delle quali vengono assunte determinate misure restrittive, e, per altro verso, che tale carenza di motivazione priverebbe il ricorrente della possibilità di contestare utilmente le misure restrittive che gli sono applicate.

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1 - Decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 93, pag. 20).

2 - Regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 93, pag. 10)