Language of document : ECLI:EU:T:2009:241





Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 2 luglio 2009 – Evropaïki Dynamiki / BCE

(causa T‑279/06)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto comunitaria – Prestazione di servizi di consulenza e sviluppo in materia di tecnologie dell’informazione a favore della BCE – Rigetto di un’offerta e decisione di affidare l’appalto ad altri concorrenti – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Motivo di esclusione – Autorizzazione che deve essere concessa da un’autorità nazionale – Ricorso in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico e in parte manifestamente irricevibile»

1.                     Diritto comunitario – Principi – Diritto a un ricorso giurisdizionale (Artt. 230, primo comma, CE e 288 CE) (v. punti 45-49)

2.                     Ricorso di annullamento – Competenza del Tribunale (Art. 230 CE) (v. punti 75, 85)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 98-99)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) 31 luglio 2006, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura negoziata per la prestazione dei servizi di consulenza e sviluppo in materia di tecnologie dell’informazione a favore della BCE, nonché della decisione di affidare l’appalto ad altri concorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.