Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 2 luglio 2009 – Evropaïki Dynamiki / BCE
(causa T‑279/06)
«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto comunitaria – Prestazione di servizi di consulenza e sviluppo in materia di tecnologie dell’informazione a favore della BCE – Rigetto di un’offerta e decisione di affidare l’appalto ad altri concorrenti – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Motivo di esclusione – Autorizzazione che deve essere concessa da un’autorità nazionale – Ricorso in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico e in parte manifestamente irricevibile»
1. Diritto comunitario – Principi – Diritto a un ricorso giurisdizionale (Artt. 230, primo comma, CE e 288 CE) (v. punti 45-49)
2. Ricorso di annullamento – Competenza del Tribunale (Art. 230 CE) (v. punti 75, 85)
3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 98-99)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) 31 luglio 2006, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura negoziata per la prestazione dei servizi di consulenza e sviluppo in materia di tecnologie dell’informazione a favore della BCE, nonché della decisione di affidare l’appalto ad altri concorrenti. |
Dispositivo
2) | | La Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese. |