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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della sig.ra Maria Rosaria Ragazzini contro il Parlamento europeo, proposto il 29 maggio 2002.

    (Causa T-170/02)

    Lingua processuale: il francese

Il 29 maggio 2002 la sig.ra Maria Rosaria Ragazzini, residente in Faenza (Italia), rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Aurore Finchelstein, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.annullare la decisione dell'APN 20 febbraio 2002 di non concedere alla ricorrente il beneficio di cui all'art. 73 dello Statuto;

2.riconoscere un interesse di mora del 5,75% a decorrere dal 26 gennaio 1988, giorno dell'infortunio, sul capitale da versare ai sensi dell'art. 73 dello Statuto;

3.accordare la somma di euro 138.358,88 a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali che la decisione impugnata ha causato alla ricorrente, somma fissata in via provvisoria, con riserva di modifica e maggiorazione per quanto attiene al danno materiale e di equità per quanto attiene al danno morale;

4.condannare il convenuto alle totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

In seguito alle lesioni occorse alla ricorrente a causa del suo parto nel 1998, il convenuto ha, da un lato, ritenuto che tali lesioni non fossero di natura accidentale, e, dall'altro, riconosciuto che la ricorrente era stata colpita da un'invalidità permanente totale che la poneva nell'impossibilità di lavorare.

La ricorrente sostiene che è intervenuto un fatto nuovo, che giustifica la sua nuova domanda diretta alla concessione del beneficio di cui all'art. 73 dello Statuto, considerando che le sue lesioni sono di natura accidentale. Secondo la ricorrente, le conclusioni della commissione medica del 1988 non riflettono la sua situazione medica attuale, in quanto i postumi non hanno cessato di aggravarsi e moltiplicarsi nel tempo. Inoltre, la commissione non ha esaminato la situazione della ricorrente alla luce dell'alea terapeutica. Secondo la ricorrente, poiché le sue lesioni sono connesse all'alea terapeutica, esse devono essere considerate accidentali.

Di conseguenza, decidendo di respingere la domanda, il convenuto ha violato l'art. 73 dello Statuto, nonché la normativa riguardante la copertura degli infortuni e della malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee e, in particolare, gli artt. 12, 14 e 22. Infine, la ricorrente fa valere una violazione del dovere di sollecitudine.

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