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Impugnazione proposta il 4 gennaio 2024 dalla BNP Paribas Public Sector SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 ottobre 2023, causa T-688/21, BNP Paribas Public Sector / SRB o CRU

(Causa C-4/24 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BNP Paribas Public Sector SA (rappresentanti: A. Champsaur, A. Delors, avocates)

Altre parti nel procedimento: Comitato di risoluzione unico, Repubblica francese, Fédération bancaire française.

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale del 25 octobre 2023, BNP Paribas Public Sector/CRU (T-688/21);

accogliere le conclusioni presentate dalla BNP Paribas Public Sector in primo grado dinanzi al Tribunale, riguardanti gli impegni irrevocabili di pagamento da essa assunti nei confronti del SRB per i periodi di contribuzione compresi tra il 2016 e il 2021;

condannare lo SRB alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, sono contestati al Tribunale vari errori di diritto.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto avendo interpretato l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/811 in modo non conforme ai principi di interpretazione del diritto dell’Unione.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 nonché il principio della parità di trattamento.

In terzo luogo, il ragionamento del Tribunale, nella misura in cui si basa sugli articoli 69, paragrafo 1, e 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/20141 , sarebbe privo di base giuridica.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe snaturato e privato di effetto utile l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 e snaturato l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

In quinto luogo, in subordine, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto avendo fatto prevalere le disposizioni generali dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 sulle disposizioni specifiche applicabili agli impegni di pagamento irrevocabili di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81.

In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe inficiata di un difetto di motivazione e di una contraddizione di motivi.

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1     Regolamento di esecuzione del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

1     Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).