Language of document : ECLI:EU:T:2009:321

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

9 settembre 2009

Causa T‑375/08 P

Bart Nijs

contro

Corte dei conti delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Decisione della Corte dei conti di rinnovare il mandato del suo segretario generale – Decisione di non promuovere il ricorrente a titolo dell’esercizio 2004 – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 26 giugno 2008, causa F‑108/07, Nijs/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Bart Nijs sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Corte dei conti delle Comunità europee nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Procedura – Ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Identità del contenuto normativo di un articolo del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e di un articolo del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica – Applicabilità del detto articolo del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica ad una causa proposta prima dell’entrata in vigore del regolamento di quest’ultimo

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 111; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

2.      Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Audizione dell’avvocato generale – Formalità inesistente nel procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 111; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

3.      Procedura – Ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Possibilità di un secondo scambio di memorie – Potere discrezionale del Tribunale della funzione pubblica

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 7, n. 3)

4.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

5.      Impugnazione – Esposizione nel ricorso dei motivi e degli argomenti di diritto – Motivo insufficientemente precisato – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 138, n. 1, lett. c)]

6.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo diretto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese – Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 2)

1.      Nel caso in cui il Tribunale della funzione pubblica, seguendo le prescrizioni risultanti dalla giurisprudenza, abbia applicato nel contempo l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e l’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica ad una causa proposta prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo, la parte ricorrente non può validamente sostenere di non essere stata in grado di conoscere, al momento della proposizione del ricorso, le norme sulla cui base il suo ricorso è stato respinto. Infatti, per quanto riguarda l’applicazione ai procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il contenuto normativo dei detti artt. 111 e 76 è rigorosamente identico. Orbene, dato che il testo del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado è stato pubblicato il 30 maggio 1991 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume che nessuno lo ignori.

(v. punti 21, 23, 24 e 28)

Riferimento: Corte 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder (Racc. pag. I‑2415, punto 19)

2.      Dato che l’applicazione mutatis mutandis dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado ai procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, implica necessariamente la presa in considerazione dell’organizzazione interna del detto Tribunale, nessun intervento di un avvocato generale può essere imposto da tale disposizione nei procedimenti che si svolgono dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Infatti, né il Trattato CE, né la decisione 2004/752, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, né lo Statuto della Corte prevedono che il Tribunale della funzione pubblica sia assistito da avvocati generali. Inoltre, non è neppure previsto che, in determinate cause, un membro del Tribunale della funzione pubblica possa essere designato da quest’ultimo al fine di esercitare le funzioni di avvocato generale.

(v. punto 22)

Riferimento: Tribunale 8 settembre 2008, causa T‑222/07 P, Kerstens/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 49 e 50)

3.      Risulta chiaramente dall’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia che il Tribunale della funzione pubblica non ha alcun obbligo di chiedere alle parti di procedere ad un secondo scambio di memorie. La decisione di chiedere un siffatto scambio rientra nel potere discrezionale del detto giudice, potere che esso esercita in relazione alle proprie esigenze di informazione. Di conseguenza, la formulazione di tale disposizione non può creare un legittimo affidamento in capo alla parte ricorrente quanto alla possibilità di presentare una seconda memoria dopo il ricorso.

(v. punto 27)

4.      Un ricorso risponde ai requisiti posti dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado solo se l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti sono sufficientemente chiari e precisi per consentire sia alla parte convenuta di preparare la sua difesa che al Tribunale di statuire sul ricorso, trattandosi di due condizioni cumulative. Pertanto, se il ricorso non consente al Tribunale di comprendere gli argomenti addotti e di valutarne quindi la fondatezza, l’affermazione che esso è comprensibile per la controparte in base agli elementi di fatto a conoscenza di quest’ultima è irrilevante.

(v. punti 35-37)

5.      Nell’ambito di un’impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado contro una decisione del Tribunale della funzione pubblica, un’argomentazione fondata sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto non pronunciandosi su un motivo non soddisfa i requisiti di chiarezza e di precisione risultanti dall’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado se il ricorrente non spiega, in termini chiari e precisi, in cosa consiste il preteso errore. Al riguardo, un rinvio globale alle memorie diverse dall’impugnazione non può ovviare alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione giuridica richiesti da tale disposizione. Inoltre, non spetta al Tribunale di primo grado ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti che esso potrebbe considerare come costituenti il fondamento del ricorso, dato che gli allegati hanno una funzione meramente probatoria e strumentale.

(v. punti 41 e 57)

Riferimento: Tribunale 21 maggio 1999, causa T‑154/98, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II‑1703, punto 49), e Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑209/01, Honeywell/Commissione (Racc. pag. II‑5527, punto 57 e giurisprudenza ivi citata)

6.      Ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del detto Tribunale relativa all’onere delle spese devono essere dichiarate manifestamente irricevibili.

(v. punti 71 e 72)

Riferimento: Corte 26 maggio 2005, causa C‑301/02 P, Tralli/BCE (Racc. pag. I‑4071, punto 88 e giurisprudenza ivi citata)