Language of document : ECLI:EU:T:2013:479

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 settembre 2013

Causa T‑618/11 P

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Promozione – Esercizio di valutazione e di promozione 2008 – Decisione del comitato per i ricorsi – Portata del sindacato giurisdizionale – Rapporto informativo – Eccezione di illegittimità – Termine ragionevole – Domanda di annullamento – Domanda di risarcimento – Litispendenza»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 settembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 settembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10) è annullata nella parte in cui respinge le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI). Per il resto, l’impugnazione è respinta. Il ricorso proposto dal sig. De Nicola dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑13/10 è respinto. Il sig. De Nicola sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla BEI, relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che al presente giudizio. La BEI sopporterà la metà delle proprie spese relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che al presente giudizio.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso diretto contro una decisione del comitato per i ricorsi in materia di valutazione – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 22)

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato da parte del Tribunale della valutazione dei fatti e degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 e allegato I, art. 11)

3.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione dettagliata dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, § 1, e)]

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Procedimento giurisdizionale – Criteri di valutazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

5.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato da parte del Tribunale dell’esattezza della qualificazione giuridica di fatti accertati dal Tribunale della funzione pubblica – Ammissibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 e allegato I, art. 11)

6.      Ricorso dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso di annullamento non proposto entro i termini – Ricorso per risarcimento danni volto ad un risultato identico – Irricevibilità

7.      Procedimento giurisdizionale – Eccezione di litispendenza – Identità di parti, d’oggetto e di motivi di due ricorsi – Irricevibilità del ricorso introdotto in secondo luogo

8.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato da parte del Tribunale del rifiuto del Tribunale della funzione pubblica di disporre misure di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori – Portata

(Art. 256, § 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

1.      Anche supponendo che le conclusioni avverso la decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti producano l’effetto di investire il giudice dell’Unione del rapporto informativo contro il quale è stato proposto un ricorso amministrativo, tale circostanza non giustifica, di per se sé, che il giudice dell’Unione si limiti all’esame delle conclusioni dirette contro il rapporto controverso, ovvero rinunci completamente al controllo della fondatezza della decisione del comitato per i ricorsi, dato che tale comitato detiene un potere di controllo completo che lo autorizza a sostituire le proprie valutazioni a quelle previste nel citato rapporto, potere che il Tribunale della funzione pubblica non può, da parte sua, vantare. Infatti, l’eventuale, errata rinuncia da parte del comitato per i ricorsi ad un siffatto controllo completo equivale a privare l’interessato di un grado di controllo previsto dalla normativa interna della Banca e gli arreca quindi pregiudizio, sicché deve poter essere soggetta al controllo del giudice di primo grado.

Inoltre, in considerazione del potere di controllo completo del comitato per i ricorsi, che è pertanto più ampio di quello del giudice per quanto riguarda le valutazioni contenute e i voti attribuiti nel rapporto controverso, è indispensabile che il giudice di primo grado verifichi – ovviamente nei limiti del suo controllo ristretto – se, e in quale misura, il predetto comitato abbia esercitato tale obbligo di controllo completo conformemente alle norme applicabili. È proprio a motivo di tale controllo completo che gli effetti giuridici di una decisione del comitato per i ricorsi non coincidono necessariamente con quelli di un rapporto informativo sottoposto al suo controllo e possono, pertanto, arrecare altrimenti pregiudizio, la legittimità del quale deve essere valutata dal giudice che ne è investito.

(v. punti 42 e 43)

Riferimento:

Tribunale: 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99 (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑185, punto 132); 22 ottobre 2002, Pflugradt/BCE, T‑178/00 e T‑341/00 (Racc. pag. II‑4035, punto 69); 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P (punti 46, 49, e da 52 a 54)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 52)

Riferimento:

Corte: 2 ottobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P (Racc. pag. I‑6733, punto 44); 5 giugno 2003, O’Hannrachain/Parlamento, C‑121/01 P (Racc. pag. I‑5539, punto 35); 27 aprile 2006, L/Commissione, C‑230/05 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 45)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 57)

Riferimento:

Tribunale: 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04 (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑9 e II‑A‑2‑37, punti 61 e 62, e giurisprudenza ivi citata)

4.      Qualora la durata del procedimento non sia stabilita da una disposizione del diritto dell’Unione, il carattere ragionevole del termine assunto dall’istituzione per adottare l’atto in questione dev’essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità della causa e del comportamento delle parti in causa. Quindi, il carattere ragionevole di un termine non può essere determinato facendo riferimento a un limite massimo preciso, determinato astrattamente, ma deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie. Peraltro, riguardo al dovere di coerenza, occorre applicare la nozione di termine ragionevole nello stesso modo allorché essa riguarda un ricorso o una domanda per i quali nessuna disposizione del diritto dell’Unione ha previsto un termine entro il quale tale ricorso o tale domanda devono essere proposti. In entrambi i casi, il giudice dell’Unione è tenuto a prendere in considerazione le circostanze proprie del caso di specie.

(v. punto 74)

Riferimento:

Tribunale: 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II (punti da 25 a 46)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 77)

Riferimento:

Tribunale: 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, T‑450/10 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 31)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 96)

7.      Un ricorso proposto successivamente ad un altro, che vede contrapposte le stesse parti, che è fondato sugli stessi motivi ed è volto all’annullamento dello stesso atto giuridico, dev’essere dichiarato irricevibile per litispendenza senza che sia necessario che detta eccezione sia prevista da una norma giuridica esplicita. A tale proposito, la distinzione effettuata dal ricorrente fra i diversi organi giurisdizionali non può essere accolta, poiché la sostanza dell’oggetto della controversia è rimasta la stessa dinanzi a tutti questi organi.

(v. punto 98)

Riferimento:

Corte: 24 novembre 2005, Italia/Commissione, C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03 (Racc. pag. I‑10043, punto 64); 9 giugno 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, da C‑465/09 P a C‑470/09 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 58)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 106)

Riferimento:

Corte: 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P (Racc. pag. I‑8681, punto 319); 10 giugno 2010, Thomson Sales Europe/Commissione, C‑498/09 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 138)