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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Pontevedra (Spagna) il 25 maggio 2022 – Maersk A/S / Allianz Seguros y Reaseguros SA

(Causa C-345/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Pontevedra

Parti nel procedimento principale

Appellante: Maersk A/S

Appellata: Allianz Seguros y Reaseguros SA

Questioni pregiudiziali

1)    Se la norma di cui all’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 1 , laddove prevede che la nullità ipso iure della clausola attributiva di competenza debba essere valutata in base alla legislazione dello Stato membro cui le parti hanno deferito la competenza giurisdizionale, comprenda anche, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la questione della validità dell’estensione [dell’efficacia] della clausola a un terzo che non è parte del contratto in cui è contenuta la clausola.

2)    In caso di girata della polizza di carico a un terzo, destinatario della merce, che non è intervenuto nel contratto tra il caricatore e il vettore contrattuale marittimo, se sia compatibile con l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che lo interpreta, una norma come l’articolo 251 della Ley de Navegación Marítima (legge sulla navigazione marittima), che richiede che, ai fini dell’opponibilità della clausola a tale terzo, la clausola attributiva di competenza debba essere stata oggetto di trattativa «individuale e separata» con tale terzo.

3)    Se, ai sensi del diritto dell’Unione, sia ammissibile che la legislazione degli Stati membri preveda condizioni aggiuntive di validità ai fini dell’efficacia nei confronti di terzi delle clausole attributive di competenza inserite nelle polizze di carico.

4)    Se una norma come quella di cui all’articolo 251 della Ley de Navegación Marítima (legge sulla navigazione marittima) spagnola, che prevede la surrogazione solo parziale del terzo portatore, escludendo le clausole di proroga di competenza, comporti l’introduzione di un requisito aggiuntivo di validità di tali clausole, in contrasto con l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012.

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1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).