Sentenza del Tribunale 9 aprile 2014 – MHCS / UAMI – Ambra (DORATO)
(Causa T-249/13) 1
[«Marchio comunitario – Procedimento d’opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo DORATO – Marchi comunitari e nazionali figurativi anteriori che rappresentano etichette per collo di bottiglia – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: MHCS (Épernay, Francia) (rappresentanti: P. Boutron, N. Moya Fernández e L.-É. Balleydier, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock, N. Bambara e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ambra S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Kaczan-Parchimowicz, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 febbraio 2013 (pratica R 1877/2011-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la MHCS e la Ambra S.A.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La MHCS è condannata alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Ambra S.A. ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
________________________1 GU C 207 del 20.7.2013.