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Sentenza del Tribunale 9 aprile 2014 – MHCS / UAMI – Ambra (DORATO)

(Causa T-249/13) 1

[«Marchio comunitario – Procedimento d’opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo DORATO – Marchi comunitari e nazionali figurativi anteriori che rappresentano etichette per collo di bottiglia – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MHCS (Épernay, Francia) (rappresentanti: P. Boutron, N. Moya Fernández e L.-É. Balleydier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock, N. Bambara e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ambra S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Kaczan-Parchimowicz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 febbraio 2013 (pratica R 1877/2011-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la MHCS e la Ambra S.A.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La MHCS è condannata alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Ambra S.A. ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

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1     GU C 207 del 20.7.2013.