Language of document : ECLI:EU:T:2005:171

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

23 maggio 2005 (*)

«Procedimento sommario – Fondi di coesione – Decisione di cofinanziamento – Progetto di interramento igienico di rifiuti domestici– Ricevibilità – Fumus boni iuris – Urgenza – Insussistenza»

Nella causa T-85/05 R,

Dimos Ano Liosion (Grecia),

Theodora Goula, Argyris Argyropoulos, Ioannis Manis, Eleni Dalipi, Vasilis Papagrigoriou e Giorgos Fragkalexis, residenti in Ano Liosia (Grecia),

rappresentati dall’avv. G. Kalavros,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Triantafyllou e L. Flynn, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto una domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione dell’UAMI 21 dicembre 2004, E (2004) 5522, riguardante la concessione di sovvenzioni a carico del Fondo di coesione per la costruzione della fase I della seconda discarica per l’interramento igienico di rifiuti (XYTA) dell’Attica occidentale, nella località di Scalistri, Comune di Fuli, Attica (Grecia),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1       Il regime dei rifiuti per l’Attica (Grecia) è regolato dal piano regionale di gestione dei rifiuti descritto nella legge greca n. 3164/2003 (FEK A’ 176 del 2 luglio 2003) (in prosieguo: il «piano regionale»). Il piano regionale è stato elaborato in attuazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32).

2       Il sito per l’interramento igienico di rifiuti di Ano Liosia (in prosieguo: la «discarica di Ano Liosia») è attivo dal 1950. Il suo funzionamento attuale è stato ratificato con l’atto di approvazione delle condizioni ambientali emanato dal governo ellenico il 21 marzo 1997.

3       Una valutazione del funzionamento di tale sito è stata effettuata dallo studio Ernst & Young. Dall’indagine, compiuta il 26 aprile 2004, intitolata «Stima dei progetti di gestione dei rifiuti solidi nella località di Ano Liosia, rapporto finale» (in prosieguo: «l’indagine Ernst & Young»), emerge che, a partire dall’anno 2000, alla discarica di Ano Liosia vengono consegnate quotidianamente in media 5 200 tonnellate di rifiuti, sebbene fosse previsto che essa ricevesse un quantitativo giornaliero di sole 500 tonnellate di rifiuti a partire dal sesto anno di sfruttamento (indagine Ernst & Young, pag. 6).

4       Con riferimento alla detta situazione, il governo ellenico ha elaborato un nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti. Tra le località ritenute idonee ad accogliere gli impianti di gestione integrata dei rifiuti, la legge greca n. 3164/2003 menziona, per l’Attica nord-orientale, le località di Grammatiko e di Polidendri, per l’Attica sud-orientale le località di Keratea e di Kropia e, per l’Attica occidentale, le località di Scalistri e di Meletani-Mandra.

5       Alla luce di tale situazione, il 27 novembre 2003 la Repubblica ellenica, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1), ha presentato alla Commissione una domanda per ottenere una sovvenzione a carico del Fondo di coesione del progetto relativo alla costruzione della fase I della discarica di Scalistri (in prosieguo: la «domanda di sovvenzione»).

6       In seguito ad un’indagine relativa all’impatto ambientale [studio dell’ESDKNA (Associazione generale dei comuni del dipartimento dell’Attica) in merito all’impatto ambientale della seconda discarica per l’interramento igienico di rifiuti per l’Attica occidentale; in prosieguo: l’«indagine ESKDNA»], la quale aveva confermato che la località di Scalistri rispondeva ai requisiti necessari per ospitare una discarica, il governo ellenico, con decreto interministeriale 3 dicembre 2003, ha approvato le condizioni ambientali del progetto di costruzione, gestione e riabilitazione della seconda discarica per l’interramento igienico dell’Attica nella località di Scalistri (in prosieguo: la «decisione di approvazione»), che avrebbe sostituito la discarica di Ano Liosia (in prosieguo: la «discarica di Scalistri»).

7       La Repubblica ellenica ha completato la domanda di sovvenzione con informazioni supplementari in date 6 ottobre, 4 e 15 novembre 2004.

8       Il 21 dicembre 2004, ai sensi del regolamento n. 1164/94 ed in particolare dell’art. 10, n. 6, dello stesso, la Commissione ha adottato la decisione E (2004) 5522, relativa alla concessione di una sovvenzione a carico del Fondo di coesione per la costruzione della fase I della seconda discarica per l’interramento igienico (XYTA) dell’Attica occidentale nella località di Scalistri (in prosieguo: la «decisione controversa»).

9       La decisione controversa stabilisce che il Fondo di coesione sovvenzionerà il progetto per una somma pari a EUR 40 008 750, pari al 75% dell’importo complessivo previsto.

 Procedura

10     Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2005, il comune di Ano Liosia e diverse persone fisiche residenti in Ano Liosia (in prosieguo, complessivamente: i «richiedenti») hanno proposto un ricorso, ai sensi dell’art. 230 CE, diretto all’annullamento della decisione controversa.

11     Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 2005, ai sensi dell’art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale e dell’art. 242 CE, i richiedenti hanno proposto la presente domanda di provvedimenti urgenti, diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa fino alla pronuncia del Tribunale sul merito della causa principale.

12     L’11 marzo 2005 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti, chiedendo che tale domanda venga dichiarata irricevibile o, in subordine, infondata.

13     Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2005, la Commissione ha sollevato, in forza dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, un’eccezione di irricevibilità del ricorso principale, chiedendo al Tribunale di dichiarare manifestamente irricevibile il ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e di condannare i richiedenti alle spese.

 In diritto

14     In base al combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e prescrivere i provvedimenti provvisori necessari.

15     L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura stabilisce che le domande di provvedimenti urgenti debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno di essi [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30].

16     Alla luce dei documenti contenuti nel fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulla presente domanda di provvedimenti urgenti, senza che occorra ascoltare preliminarmente le difese orali delle parti.

 Argomenti delle parti

 La ricevibilità

17     I richiedenti sostengono, da un lato, che la loro domanda di sospensione dell’esecuzione soddisfa tutti i requisiti indicati dall’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura e, dall’altro lato, che il ricorso principale è ricevibile. In merito a ciò, i richiedenti asseriscono di essere direttamente e individualmente interessati dalla decisione controversa, sebbene questa sia stata indirizzata alla Repubblica ellenica.

18     A sostegno di tale affermazione i richiedenti dichiarano, per quel che riguarda il comune di Ano Liosia, che esso appartiene al «numero chiuso» delle «vittime» del progetto di costruzione della discarica di Scalistri e che subirebbe un danno unico ed esclusivo. Il funzionamento della discarica di Ano Liosia, iniziato nel 1950, avrebbe già provocato danni incalcolabili, in specie un degrado ambientale, economico e sociale. In particolare, il valore dei terreni nell’area del comune sarebbe diminuito drasticamente a causa del funzionamento della discarica di Ano Liosia. Le discariche di Ano Liosia e di Scalistri impedirebbero la valorizzazione di oltre 1 500 ettari, che avrebbero potuto essere utilizzati nell’ambito di diverse attività di sviluppo. Tra questi terreni che, secondo i richiedenti, sono divenuti o diverrebbero inutilizzabili a causa della costruzione della discarica di Scalistri, ve ne sarebbero alcuni in particolare destinati alla creazione di un parco comunale, di spazi verdi e di impianti sportivi.

19     Per quel che riguarda le persone fisiche, anch’esse sarebbero direttamente e individualmente interessate dalla decisione controversa. Tali richiedenti risiedono in alloggi sociali situati ad un chilometro dal luogo di costruzione della discarica di Scalistri. I richiedenti sostengono che il loro tenore di vita, che è a tutt’oggi tollerabile e consente loro di godere dell’ambiente naturale, verrà completamente modificato dal progetto in questione.

20     Secondo la Commissione, la domanda in oggetto dev’essere dichiarata irricevibile in quanto, da un lato, non risponde ai requisiti prescritti dall’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, come interpretato dalla giurisprudenza, e, dall’altro lato, il ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, su cui la presente domanda si innesta, è esso stesso irricevibile. Per quel che riguarda questo secondo motivo, la Commissione si richiama alla sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑321/95, Greenpeace Council e a./Commissione (Racc. pag. I‑1651; in prosieguo: la «sentenza Greenpeace»), e sottolinea che i ricorrenti non sono né individualmente né direttamente interessati, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalla decisione controversa. Più precisamente, quanto alla ricevibilità del ricorso in quanto proposto dal comune di Ano Liosia, la Commissione sostiene che lo si potrebbe considerare individualmente interessato dalla decisione controversa, ma non sarebbe comunque direttamente interessato. A suo avviso, la decisione controversa, che approva il finanziamento di un progetto già decretato a livello nazionale, ha carattere esclusivamente economico e interessa il comune così come gli altri richiedenti solo indirettamente, senza modificare di per sé la loro situazione giuridica.

 Il fumus boni iuris

21     I richiedenti sostengono che la decisione controversa è contraria agli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che, di conseguenza, si pone in contrasto con il diritto comunitario primario (artt. 2 CE, 4 CE e 174 CE), con numerose disposizioni di diritto comunitario derivato, in particolare con quelle che impongono alla Repubblica ellenica obblighi in materia di prevenzione, di riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, di trattamento e di valorizzazione dei rifiuti in maniera da non creare rischi per la sanità dell’uomo e dell’ambiente (obblighi derivanti dagli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 75/442 e dagli artt. 3 e 4 della direttiva 91/156) e con quelle che le impongono di adottare misure di prevenzione contro l’inquinamento [art. 3 della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26] e di elaborare uno studio sull’impatto ambientale [art. 1 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5)], nonché con le disposizioni legislative del diritto nazionale greco.

22     A sostegno dei detti argomenti, i richiedenti sottolineano che, in pratica, la creazione della discarica di Scalistri costituirà un’estensione della discarica di Ano Liosia, essendo quest’ultima adiacente e avendo lo stesso ingresso, le stesse installazioni immobiliari e lo stesso trattamento biologico delle infiltrazioni. La località di Ano Liosia, che, secondo i richiedenti, a causa della discarica esistente, accoglie attualmente, nell’officina di riciclaggio che vi è insediata, 1 300 tonnellate di rifiuti e 300 tonnellate di fanghi non trattati provenienti dalla stazione biologica di Pystalleia e che, nell’officina di trattamento termico che vi è installata, riceve un tonnellaggio considerevole di rifiuti ospedalieri, pari ad un complesso di 6 500 tonnellate di rifiuti giornalieri per l’insieme della discarica, sarebbe condannata a continuare ad accogliere per il futuro 1 072 500 tonnellate di rifiuti all’anno (3 000 tonnellate al giorno) nonché 1 300 tonnellate supplementari trattate dall’officina di riciclaggio meccanico, da 300 a 800 tonnellate di fanghi e 25 tonnellate al giorno di rifiuti pericolosi e infettivi, sebbene il piano regionale preveda un quantitativo di sole 330 000 tonnellate di rifiuti all’anno. I richiedenti sottolineano che il sito di Scalistri è stato qualificato come zona di tutela assoluta e di ricostituzione dell’ambiente naturale dall’art. 21 della legge greca n. 2742 (FEK A’ 207 del 7 ottobre 1999). Essi rilevano che l’area è parzialmente forestale e dev’essere rimboschita per la parte che non lo è, ricomprende alcuni terreni privati il cui uso verrà contestato e non è pertanto garantita e che non si tratta del luogo più adeguato per una discarica secondo gli studi effettuati dall’ESDKNA, secondo i quali la località di Meletani-Mandra sarebbe stata più idonea. Il funzionamento della discarica di Scalistri produrrebbe conseguenze catastrofiche sull’ambiente di Ano Liosia, sulla salute dei richiedenti, sul valore dei terreni nel comune e sullo sviluppo di quest’ultimo (v. supra, punto 18).

23     La Commissione ritiene che i motivi di illegittimità dedotti dai richiedenti non emergono affatto dalla domanda di sospensione dell’esecuzione e che, di conseguenza, la domanda è prima facie priva di giustificazione (fumus boni iuris).

24     In particolare, nella domanda non sarebbe affatto spiegato perché la decisione controversa violerebbe gli obblighi derivanti dalle disposizioni invocate dai richiedenti. La Commissione sostiene che la decisione controversa è al contrario esemplare sotto il profilo dei requisiti ambientali e garantisce il rispetto di tutte le esigenze necessarie per la tutela dell’ambiente e della sanità, prevedendo criteri particolari di rispetto delle condizioni ambientali al fine di migliorare la situazione del trattamento dei rifiuti in Grecia e subordinando il finanziamento in questione al rispetto dei suddetti obblighi entro i termini previsti.

 L’urgenza

25     I richiedenti sostengono che l’esecuzione della decisione controversa produrrà un danno grave e irreparabile all’ambiente naturale, all’economia del comune, anche per quel che riguarda il valore dei terreni e il loro utilizzo, nonché alla loro salute. Secondo i richiedenti, la decisione recherà danno all’ambiente naturale per i motivi sopra descritti (v. punto 22). L’urgenza deriverebbe dal fatto che il governo ellenico ha già firmato il contratto relativo al progetto il 2 novembre 2004, che tale contratto è già entrato in vigore, che le procedure di studio e di attuazione di tale progetto sono in corso e progrediscono molto rapidamente e che vengono effettuate le spese ad esso relative. Il trascorrere del tempo comporterebbe spese e procedure pregiudizievoli per taluni diritti privati. La creazione della discarica di Scalistri recherebbe danno al valore del patrimonio immobiliare del comune e impedirebbe a quest’ultimo e ai comuni limitrofi, compresi i richiedenti, di utilizzare svariati ettari per la creazione di infrastrutture sportive e culturali (v. supra, punto 18).

26     I richiedenti sostengono che il ripristino dello status quo ante sarà particolarmente difficile, addirittura oneroso. Il rischio corso sarebbe imminente, da cui l’urgenza della situazione.

27     Secondo la Commissione, la condizione relativa all’urgenza non sussiste.

28     Innanzi tutto, la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa non può considerarsi necessaria per evitare il sopraggiungere del presunto danno. Infatti, in primo luogo, la discarica di Ano Liosia è in funzione sin dal 1950 e non si può ritenere che la sostituzione di un progetto di sostituzione del detto sito con uno nuovo, tanto più al di fuori dei confini comunali, vada ad aggravare la situazione esistente e ancor meno che determini una situazione di urgenza.

29     In secondo luogo, il presunto danno non deriverebbe dalla decisione controversa, che è una decisione di sovvenzione, bensì da decisioni nazionali greche, ossia dal piano regionale e dalla scelta definitiva del sito di Scalistri da parte delle autorità greche. Una sospensione dell’esecuzione della decisione controversa dunque non permetterebbe di evitare il danno in parola.

30     In terzo luogo, i richiedenti avrebbero avuto la possibilità di impugnare gli atti nazionali dinanzi ai giudici interni. Tale possibilità, che secondo le informazioni della Commissione è stata esercitata, priverebbe il presente procedimento sommario di qualunque carattere d’urgenza.

31     In quarto luogo, il presunto danno non può essere considerato imminente per il fatto che le asserite conseguenze sull’economia, la salute e l’ambiente sono, secondo la Commissione, vaghe, infondate e si situano in un futuro indeterminato. Al contrario, sarebbe evidente la mancanza di urgenza, dato che la decisione controversa impone il rispetto di tutte le condizioni necessarie per la tutela dell’ambiente e consente alla Commissione di garantirne la vigilanza, in particolare grazie alla possibilità di sospendere il finanziamento in caso di violazione degli obblighi di cui trattasi.

32     Inoltre, la Commissione sostiene che non è stata fornita la prova del carattere grave e irreparabile del danno.

33     L’asserito danno, ossia il degrado dell’ambiente, dell’economia e della società, anche per quel che riguarda le conseguenze di tale fenomeno sul valore dei terreni, sarebbe vago e ipotetico.

34     In base alla giurisprudenza, il danno consistente in una diminuzione del valore dei terreni nell’ambito del comune non sarebbe né grave né irreparabile. In ogni caso, si sarebbe già verificato a causa della situazione esistente sin dal 1950. Il danno consistente nell’ostacolo alla valorizzazione dei terreni comunali, che potrebbero essere utilizzati per attività ricreative e sportive, sarebbe puramente ipotetico. Inoltre, la situazione esistente avrebbe già impedito l’uso di tali terreni a questi fini.

35     Il danno derivante dalle conseguenze negative della decisione controversa sull’ambiente e sulla salute delle persone fisiche, tra cui i richiedenti, sarebbe vago, ipotetico e non provato. I richiedenti non spiegherebbero perché la decisione controversa contribuirebbe ad aggravare la situazione attuale, che è assai problematica a causa della saturazione della discarica esistente. La Commissione sostiene che la decisione controversa contribuirà al contrario a regolare i problemi attuali e consentirà di garantire il rispetto di tutte le condizioni necessarie per la tutela dell’ambiente.

 La ponderazione degli interessi

36     La Commissione sottolinea, comunque, che la salvaguardia degli interessi di tutti gli abitanti dell’Attica e la tutela dell’ambiente della regione, in conformità con il diritto comunitario, in particolare con la direttiva 75/442 e con il piano regionale, prevalgono con evidenza sull’interesse di un comune di qualche migliaio di abitanti. Una sospensione dell’esecuzione comporterebbe ulteriori ritardi e farebbe traboccare la discarica esistente con conseguenze catastrofiche. La Commissione sostiene che la situazione attuale è talmente problematica che essa ha già proposto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in materia ambientale (causa pendente C‑502/03, Commissione/Grecia, GU 2004, C 47, pag. 15), allo scopo di ristabilire la legalità, obiettivo cui mirano anche le autorità elleniche tramite l’applicazione del loro piano nazionale, il quale comprende la creazione di un nuovo sito a Scalistri, sovvenzionato dal Fondo di coesione in forza della decisione controversa.

 Valutazione del giudice del procedimento sommario

 Osservazioni preliminari sulla ricevibilità

37     Occorre innanzi tutto ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, le condizioni previste dall’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura esigono che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali la domanda di provvedimenti urgenti si fonda emergano in maniera coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda (v. ordinanze del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, causa T‑306/01 R, Aden e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2387, punto 52, e 10 novembre 2004, causa T‑303/04 R, European Dynamics/Commissione, Racc. pag. II‑0000, punti 63 e 64).

38     Nel caso di specie, si deve osservare che, come sottolineato giustamente dalla Commissione, la domanda non presenta molti elementi che consentano al giudice del procedimento sommario di valutare se la concessione delle misure richieste sia giustificata prima facie. Nondimeno, malgrado la brevità e la sua presentazione confusa, la domanda contiene una serie di motivi e di argomenti volti a dimostrare che le condizioni relative all’esistenza del fumus boni iuris e all’urgenza sono soddisfatte, il che ha permesso alla Commissione di presentare utilmente le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di esaminarle. Di conseguenza, non si può affermare che la domanda va dichiarata irricevibile perché non soddisferebbe i requisiti prescritti dall’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura.

39     Per quanto riguarda gli argomenti della Commissione relativi all’irricevibilità della domanda in oggetto a causa del fatto che il ricorso principale sarebbe manifestamente irricevibile, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, in linea di principio la ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito non deve essere esaminata nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare il merito della causa. Tuttavia, può risultare necessario, quando viene sollevata l’irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, come nel caso di specie, accertare se sussistano motivi che consentono di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso (ordinanze del presidente del Tribunale 15 febbraio 2000, causa T‑1/00 R, Hölzl e a./Commissione, Racc. pag. II‑251, punto 21, e 10 febbraio 2005, causa T‑291/04 R, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, Racc. pag. II‑0000, punto 61).

40     Nel caso di specie, con riguardo agli elementi dedotti dinanzi al giudice del procedimento sommario, vanno espressi seri dubbi quanto alla possibilità che i richiedenti siano direttamente e individualmente interessati dalla decisione controversa.

41     In primo luogo, i ricorrenti persone fisiche, che non siano destinatari della decisione controversa, devono dimostrare che tale decisione li riguarda in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che li distingue da chiunque altro e li identifica in modo analogo al destinatario (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 36).

42     Orbene, come sottolineato dalla Commissione, la situazione dei richiedenti è analoga, prima facie, a quella in cui versavano i richiedenti nella causa che ha dato luogo alla sentenza Greenpeace. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che alcuni individui, la cui situazione peculiare non era stata presa in considerazione al momento dell’adozione della decisione, non erano individualmente interessati da una decisione indirizzata a uno Stato membro e avente ad oggetto la concessione, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, di un contributo finanziario alla costruzione di due centrali elettriche (sentenza Greenpeace, punto 28).

43     Allo stesso modo, il comune di Ano Liosia deve dimostrare sulla base di fatti precisi che la decisione controversa lo riguarda in ragione di una situazione che lo distingue da qualunque altro, compresi, nelle circostanze della fattispecie, gli altri comuni dell’Attica, in particolare il comune di Fili sul cui territorio si troverà la nuova discarica (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 2004, causa T‑37/04 R, Açores/Consiglio (Racc. pag. II‑0000, punti 112 e 120, nonché la giurisprudenza ivi citata).

44     Inoltre, sia per il comune che per le persone fisiche richiedenti nella domanda in oggetto, la causa solleva questioni di ricevibilità in particolare per quel che riguarda il criterio dell’interesse diretto. Secondo una giurisprudenza consolidata, perché incida direttamente su un singolo, occorre che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I‑2309, punto 43, e giurisprudenza citata; ordinanza del Tribunale 15 marzo 2004, causa T‑139/02, Institouto N. Avgerinopoulou e a./Commissione, Racc. pag. II‑0000, punto 62, e giurisprudenza citata).

45     Orbene, nel caso di specie la decisione controversa è una decisione di sovvenzione di un progetto scelto dalle autorità elleniche tramite atti legislativi e decisioni amministrative nazionali. Come sottolineato dalla Commissione, sembra quindi che il finanziamento comunitario accordato al progetto di creazione di una nuova discarica a Scalistri contribuisca solo indirettamente alla sua realizzazione. Dal fascicolo emerge che, considerata la situazione problematica del funzionamento della discarica di Ano Liosia, le autorità elleniche sarebbero state costrette, con ogni probabilità, a creare una nuova discarica, e ciò indipendentemente da un contributo comunitario. In ogni caso, le autorità elleniche avevano già scelto la località di Scalistri prima che la Commissione decidesse di sovvenzionare il progetto. Infine, va rilevato che dal fascicolo non risulta prima facie che la decisione controversa non lascia alcun potere discrezionale alle autorità elleniche incaricate della sua applicazione (v. ordinanza Institouto N. Avgerinopoulou e a./Commissione, già citata, punti 68‑70).

46     Di conseguenza, non si può escludere che i giudici del merito giungano alla conclusione che la decisione delle autorità elleniche può pregiudicare unicamente, semmai, i diritti ambientali invocati dai ricorrenti e che, di conseguenza, la decisione controversa, relativa alla sovvenzione comunitaria del detto progetto, può avere un’incidenza soltanto indiretta su tali diritti (v., in tal senso, sentenza Greenpeace, punti 30 e 31, e ordinanza Institouto N. Avgerinopoulou e a./Commissione, già citata, punto 70).

47     Anche se, visti gli argomenti delle parti a questo stadio della procedura, occorre seriamente dubitare della possibilità che i richiedenti siano direttamente e individualmente interessati dalla decisione controversa, il giudice del procedimento sommario ritiene che non occorra, nelle circostanze del caso di specie, continuare nell’esame della ricevibilità prima facie del ricorso per annullamento. Infatti, i richiedenti non hanno comunque dimostrato l’urgenza di disporre i provvedimenti provvisori richiesti per le ragioni di seguito indicate.

 L’urgenza

48     Secondo una giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori va valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile (ordinanza del presidente della Corte 6 febbraio 1986, causa 310/85 R, Deufil/Commissione, Racc. pag. 537, punto 15, e ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑1961, punto 134).

49     Spetta alla parte che richiede la sospensione dell’esecuzione di un atto provare di non poter attendere l’esito del procedimento principale, senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del presidente della Corte 8 maggio 1991, causa C‑356/90 R, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑2423, punto 23, e ordinanza del presidente del Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R, Duales System Deutschland/Commissione, Racc. pag. II‑3295, punto 187).

50     L’imminenza del danno non dev’essere dimostrata con assoluta certezza, ma basta, specie quando il verificarsi del danno dipende dal sopraggiungere di un complesso di fattori, che sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. Il richiedente resta comunque tenuto a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un tale danno grave e irreparabile [ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I‑8705, punto 67, e 12 ottobre 2000, causa C‑278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑8787, punto 15].

51     Al riguardo occorre rilevare che, come giustamente sottolineato dalla Commissione, il danno invocato dai richiedenti, consistente nel degrado ambientale, nelle conseguenze negative che ne deriverebbero per la salute, nella perdita di valore dei terreni nell’ambito del comune, nell’impossibilità per quest’ultimo di utilizzare taluni terreni per diverse attività sociali, è vago, ipotetico e non supportato da prove. Un danno tanto incerto non può giustificare la concessione della sospensione richiesta (v. ordinanze del presidente della Corte 15 giungo 1987, causa 142/87 R, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2589, punto 25, e 16 luglio 1993, causa C‑296/93 R, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4181, punto 26; ordinanza del presidente del Tribunale 10 novembre 2004, causa T‑316/04 R, Wam/Commission, Racc. pag. II‑0000, punto 31).

52     In particolare, la domanda non contiene alcun elemento di prova delle conseguenze che provocherebbe l’esecuzione della decisione controversa sulla salute dei richiedenti e, in generale, su quella degli abitanti dei comuni limitrofi di Ano Liosia. Parimenti, è sufficiente constatare che le asserzioni in merito a un degrado ambientale sono vaghe e non si basano su alcun elemento di prova. I richiedenti si limitano a lamentarsi in termini generali, come dimostrato dagli argomenti che attestano che la località di Scalistri è una zona di tutela assoluta o un’area boschiva, o ancora gli argomenti secondo i quali la località di Ano Liosia sarebbe condannata ad accogliere un tonnellaggio di rifiuti superiore a quello previsto nel piano regionale, tutte asserzioni non confortate da prove o da spiegazioni più dettagliate. Infatti, i richiedenti si limitano a lamentare la creazione di una discarica in prossimità di Ano Liosia, senza spiegare però le ragioni per cui le conseguenze concrete derivanti sarebbero negative per l’ambiente, e tanto meno perché costituirebbero un danno grave e irreparabile. Dato che la decisione controversa fa riferimento al fatto che per la creazione della nuova discarica sono state approvate condizioni ambientali rigorose (v., in particolare, il punto 12 dell’allegato I della decisione controversa e la decisione di approvazione), e tenuto conto del fatto che lo studio ESDKNA ha concluso che la località di Scalistri era adeguata a tale scopo (studio ESDKNA, pagg. 16‑18 e 23), spettava ai richiedenti fornire elementi tali da confutare la detta analisi e spiegare perché la suddetta decisione causasse loro il presunto danno, cosa che non hanno assolutamente fatto.

53     Al contrario, poiché i richiedenti ammettono che la discarica di Ano Liosia funziona, da diversi decenni, in condizioni problematiche e ha già contribuito ai problemi del comune e dei suoi confinanti, la domanda non spiega perché la situazione vigente sarebbe aggravata né in che modo una situazione che persiste già da diversi anni possa costituire una situazione urgente che giustifica una sospensione immediata dell’esecuzione della decisione controversa.

54     Quanto all’impossibilità, per il comune, di utilizzare alcuni terreni per attività ricreative, sociali, culturali e sportive, le affermazioni dei richiedenti sono ipotetiche. Come sottolineato dai richiedenti stessi, si tratta di proposte di sviluppo futuro. Inoltre, la domanda non espone in concreto le dette proposte e non spiega perché il danno che, secondo i richiedenti, ne deriva è grave e irreparabile. Simili circostanze non costituiscono un pericolo di danno attuale, ma un pericolo futuro incerto ed aleatorio (ordinanza del presidente del Tribunale 13 maggio 1993, causa T‑24/93 R, CMBT/Commissione, Racc. pag. II‑543, punto 34, e giurisprudenza citata).

55     Per quanto riguarda la diminuzione del prezzo dei terreni, oltre al fatto che tale pregiudizio, consistente in una perdita economica, non può in linea di principio essere considerato come un danno grave e irreparabile (ordinanza Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, già citata, punto 74, e giurisprudenza citata), i richiedenti non spiegano in che modo la decisione controversa contribuisca al suddetto danno. Al contrario, essi ammettono che la situazione attuale ha già contribuito al calo dei prezzi dei terreni del comune fin dal 1950.

56     In definitiva, occorre rilevare che, quanto alla natura irreparabile del presunto danno, i richiedenti si limitano ad essere partecipi di un’affermazione generale, secondo la quale il ripristino dello status quo ante sarebbe particolarmente difficile, o addirittura oneroso, senza però giustificare affatto tale asserzione.

57     Di conseguenza, i richiedenti non hanno fornito elementi che consentano al giudice del procedimento sommario di concludere che il presunto danno avrebbe natura grave e irreparabile o di ritenere che tale danno sia certo ed imminente ai sensi della giurisprudenza.

58     Occorre inoltre sottolineare che i richiedenti non hanno affatto dimostrato che la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa sarebbe necessaria al fine di evitare i presunti danni.

59     Il fatto che il governo ellenico abbia già firmato, il 2 novembre 2004, il contratto relativo al progetto in questione, che tale contratto sia già entrato in vigore, che le procedure di studio e di attuazione del suddetto progetto siano in corso e progrediscano assai rapidamente e infine che siano già state effettuate le spese relative, costituiscono elementi che non dimostrano, di per sé soli, l’esistenza di un’urgenza che giustifichi la concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa.

60     In primo luogo, come sottolinea giustamente la Commissione, la possibilità di impugnare tali atti nazionali costituisce una via più adeguata e idonea per la tutela degli interessi dei richiedenti. Di conseguenza, si può ritenere che essa privi la presente domanda del carattere urgente (v., in tal senso, ordinanza Região autónoma dos Açores/Consiglio, già citata, punto 162, e giurisprudenza citata, e ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑34/02 R, B/Commissione, Racc. pag. II‑2803, punto 93).

61     In secondo luogo, occorre osservare che la decisione controversa autorizza la Commissione a sospendere il finanziamento di cui trattasi in caso di mancato rispetto del progetto relativo alla tutela dell’ambiente (allegato I alla decisione controversa, punto 12). In una simile situazione, in cui la Commissione ha la possibilità, anzi l’obbligo di verificare se vengano provocati danni all’ambiente nel corso della realizzazione del progetto e di sanzionarli, all’occorrenza, con la sospensione del finanziamento (allegato III alla decisione controversa, punto 4), deve concludersi che il carattere urgente che può attribuirsi alla tutela di interessi ambientali non sussiste (v., in tal senso, ordinanza Região autónoma dos Açores/Consiglio, già citata, punti 183 e 184, e giurisprudenza citata).

62     Infine, e ad abundantiam, deve dubitarsi della necessità di una sospensione dell’esecuzione della decisione controversa in quanto i richiedenti non hanno dimostrato che in concreto, tenuto conto del fatto che le autorità elleniche avevano già scelto la località di Scalistri per creare la nuova discarica e che hanno adottato tutte le decisioni necessarie per iniziare la realizzazione del progetto, come riconosciuto del resto dai richiedenti, la sospensione dell’esecuzione di tale decisione, che è una decisione di cofinanziamento, avrà necessariamente come effetto un mutamento della situazione attuale ed eviterà che essi subiscano il danno asserito (v., in tal senso, ordinanza European Dynamics/Commissione, già citata, punti 66, 69 e 70).

63     Di conseguenza, deve concludersi che gli elementi del fascicolo non consentono di dimostrare a sufficienza che i richiedenti, nel caso in cui non vengano concessi i provvedimenti provvisori richiesti, subirebbero un danno grave e irreparabile.

64     Pertanto, i richiedenti non sono riusciti a dimostrare che la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta. Di conseguenza, la domanda di provvedimenti urgenti dev’essere respinta, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di quest’ultima né esaminare se siano soddisfatte le altre condizioni per la concessione di misure provvisorie.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ordina:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 23 maggio 2005

Il cancelliere

 

      Il presidente

H. Jung

 

      B. Vesterdorf


* Lingua processuale: il greco.