Language of document : ECLI:EU:C:2015:369

Causa C‑579/13

P

e

S

contro

Commissie Sociale Zekerheid Breda

e

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Centrale Raad van Beroep)

«Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articoli 5, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1 – Normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che abbiano acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo un obbligo d’integrazione civica, attestata da un esame, a pena di ammenda»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 giugno 2015

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109 – Normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che abbiano acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo un obbligo d’integrazione civica, attestata da un esame, a pena di ammenda – Ammissibilità – Presupposto – Verifica da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Consiglio 2003/109, artt. 5, § 2, e 11, § 1)

La direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e, in particolare, gli articoli 5, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1, della stessa non ostano ad una normativa nazionale che imponga ai cittadini di paesi terzi che godano già dello status di soggiornanti di lungo periodo l’obbligo di superare un esame di integrazione civica, a pena di ammenda, a condizione che le sue modalità di applicazione non siano tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla citata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che lo status di soggiornante di lungo periodo sia stato ottenuto prima che sorgesse l’obbligo di superare un esame di integrazione civica oppure dopo è irrilevante a tale riguardo.

Infatti, accordando agli Stati membri la facoltà di subordinare l’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo al previo soddisfacimento di talune condizioni di integrazione, in conformità al loro diritto nazionale, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 non impone né vieta agli Stati membri di esigere dai cittadini di paesi terzi l’adempimento di obblighi di integrazione dopo l’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo.

Inoltre, nei limiti in cui la situazione dei cittadini di paesi terzi non è analoga a quella dei cittadini nazionali per quanto concerne l’utilità delle misure di integrazione quali l’acquisizione di una conoscenza tanto della lingua quanto della società del paese in questione, il fatto che un obbligo di integrazione civica non sia imposto ai cittadini nazionali non viola il diritto dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo alla parità di trattamento con i cittadini nazionali, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109.

(v. punti 35, 38, 42, 43, 56 e dispositivo)