Language of document : ECLI:EU:T:2006:262

Causa T‑122/05

Robert Benkö e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2004/798/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale — Soggetti direttamente e individualmente interessati — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43; decisione della Commissione 2004/798)

2.      Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni

(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)

3.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43; decisione della Commissione 2004/798)

1.      L’incidenza diretta sul ricorrente, quale presupposto per la ricevibilità di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, postula che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, poiché tale applicazione ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie.

La decisione 2004/798, che stabilisce, in applicazione della direttiva 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale, non riguarda direttamente i proprietari fondiari. Infatti, il regime di protezione istituito dall’art. 6, nn. 2‑4, della direttiva, cui la decisione impugnata assoggetta i lotti dei ricorrenti, non comporta direttamente effetti sulla loro situazione giuridica.

A tal proposito, se è vero che l’art. 4, n. 5, della direttiva precisa che, non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti di importanza comunitaria di cui al n. 2, terzo comma, dello stesso articolo, esso è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, nn. 2‑4, della stessa direttiva, queste ultime disposizioni lasciano un margine discrezionale alle autorità nazionali. Ne consegue che l’inclusione di un sito nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria non fornisce alcuna indicazione precisa quanto alle misure che saranno adottate dalle autorità nazionali conformemente alle disposizioni della direttiva.

Infine, anche supponendo che gravi conseguenze economiche, nonché inconvenienti giuridici, cioè l’aumento delle spese amministrative e la perdita di valore delle proprietà immobiliari dei ricorrenti, siano diretta conseguenza di tale decisione, tali effetti non agiscono sulla situazione giuridica, ma unicamente sulla situazione di fatto di tali proprietari fondiari e non permettono quindi di far ritenere che la detta decisione riguardi i ricorrenti direttamente.

(v. punti 35, 38, 46-47)

2.      Mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, non potendo impugnare direttamente, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, gli atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, non competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.

(v. punto 49)

3.      La decisione 2004/798, che, in applicazione della direttiva 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali, stabilisce l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, la quale designa come siti di importanza comunitaria alcune zone del territorio austriaco, non riguarda individualmente i comuni sul territorio dei quali si trovano tali siti.

Infatti, anche supponendo che tali comuni siano competenti per l’esecuzione della direttiva, tale competenza non può identificarli ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, in quanto, da un lato, la loro situazione giuridica non è diversa da quella di qualsiasi altra autorità nazionale incaricata di dare esecuzione alla direttiva, in particolare al suo art. 6, nn. 2‑4, e, dall’altro, considerato il carattere generale e astratto della definizione dei siti classificati nella decisione, l’eventuale incidenza degli obblighi derivanti dalla direttiva sull’esercizio della competenza di tali comuni per l’organizzazione e la tutela del territorio si manifesta nello stesso modo nei confronti di tutti i comuni il cui territorio comprenda un sito classificato dalla decisione.

L’interesse generale che un ente amministrativo regionale o locale può avere, in quanto autorità competente sul suo territorio per le questioni di indole economica e sociale, ad ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio non è, di per sé, sufficiente affinché l’ente sia considerato interessato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da atti aventi portata generale.

(v. punti 61-64, 72)