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Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 - Divandari / Consiglio

(Causa T-70/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, Solicitor, M. Brindle, QC (Queen's Counsel) e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio 2 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio 4 nella parte in cui si applicano al ricorrente;

dichiarare che gli articoli 19, paragrafo 1, lettera b), e 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio  e l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 del Consiglio  non sono applicabili al ricorrente;

ordinare che l'articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea non si applica all'annullamento della designazione del ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Nell'ambito del suo primo motivo, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal convenuto, egli non è il presidente della Bank Mellat.

Nell'ambito del suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che i criteri sostanziali previsti in materia di designazione dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio non sono soddisfatti nei suoi confronti e/o che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se detti criteri fossero soddisfatti in occasione del riesame della designazione della ricorrente.

Nell'ambito del suo terzo motivo, il ricorrente sostiene che i criteri sostanziali per la designazione della Bank Mellat non sono soddisfatti e/o che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se detti criteri fossero soddisfatti in occasione del riesame della designazione del ricorrente.

Nell'ambito del suo quarto motivo, il ricorrente sostiene che la sua protratta designazione viola i suoi diritti umani e le sue libertà fondamentali ed il principio di proporzionalità.

Nell'ambito del suo quinto motivo, il ricorrente sostiene che nel mantenere la sua designazione, il convenuto ha violato gli obblighi procedurali (i) di fornire un'adeguata motivazione; e (ii) di rispettare i diritti della difesa ed il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

Nell'ambito del suo sesto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale deve accogliere il suo ricorso qualora accolga il ricorso da esso proposto nella causa T-497/10, Divandari Bank/Consiglio, o quello proposto dalla Bank Mellat nella causa T-496/10, Bank Mellat/Consiglio.

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1 - Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71)

2 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11)

3 - Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)

4 - Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1)