Language of document : ECLI:EU:T:2011:237

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

24 maggio 2011 (*)

«Responsabilità extracontrattuale – Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana – Regime dichiarato compatibile con il mercato comune – Misura transitoria – Esclusione di talune imprese – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Insussistenza − Manifesta incompetenza − Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Nella causa T‑373/08,

Nuova Agricast Srl, con sede in Cerignola, rappresentata dall’avv. M.A. Calabrese,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di risarcimento dell’asserito danno subìto dalla ricorrente a causa dell’adozione da parte della Commissione della decisione del 12 luglio 2000 di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia [aiuto di Stato N 715/99 – Italia (SG 2000 D/105754)], e a motivo del comportamento della Commissione nel corso del procedimento che ha preceduto l’adozione di tale decisione,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dal sig. A. Dittrich, presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka (relatore) e dal sig. M. Prek, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Antecedenti e fatti all’origine della controversia

 I regimi di aiuti previsti dalla legge italiana n. 488/92 e autorizzati fino al 31 dicembre 1999

1        Con il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, relativo al rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (GURI n. 249 del 22 ottobre 1992, pag. 3), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (GURI n. 299 del 21 dicembre 1992, pag. 3, e – rettifica – GURI n. 301 del 23 dicembre 1992, pag. 40), a sua volta modificata dal decreto legge 3 aprile 1993, n. 96 (GURI n. 79 del 5 aprile 1993, ,pag. 5; in prosieguo: la «legge n. 488/1992»), il legislatore italiano ha previsto misure finanziarie destinate ad incentivare le imprese allo sviluppo di talune attività produttive nelle aree depresse dell’Italia.

2        Il regime di aiuti istituito dalla legge n. 488/92 era applicato periodicamente mediante bandi di attuazione (in prosieguo: i «bandi»). Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (in prosieguo: il «CIPE») assegnava, previa decisione, un importo destinato al finanziamento del bando di cui trattasi, per ciascuna regione italiana interessata. Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (in prosieguo: il «MICA») apriva i termini entro i quali le imprese potevano presentare le loro domande di agevolazioni, che dovevano essere accompagnate da un progetto di investimento. Le imprese venivano classificate per ordine di merito, sulla base di alcuni indicatori stabiliti dal CIPE, in una graduatoria regionale (in prosieguo: la «graduatoria»), in testa alla quale si collocavano i progetti con le maggiori garanzie di redditività. Le agevolazioni venivano concesse secondo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il periodo di riferimento.

3        Con decisione 1° marzo 1995 [aiuto di Stato N 40/95 – Aiuti a finalità regionale in Italia (SG 1995 D/3693), comunicazione sommaria sulla GU C 184, pag. 4], la Commissione decideva di non sollevare obiezioni in relazione a tale regime di aiuti, fondato sulla legge n. 488/92, fino al 31 dicembre 1996 o fino al 31 dicembre 1999.

4        Il 20 ottobre 1995, il MICA ha adottato, col decreto n. 527, il Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese (GURI n. 292 del 15 dicembre 1995, pag. 3; in prosieguo: il «decreto n. 527/95»).

5        Ai sensi dell’art. 6, n. 8, del decreto n. 527/95, «le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all’importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nelle graduatorie per la ripartizione delle agevolazioni previste per il solo esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda» (cosiddetto meccanismo d’«iscrizione automatica»), «se non ritirate dal richiedente per una riformulazione e una successiva ripresentazione» (cosiddetto meccanismo di «riformulazione») e, «[i]n tale ultimo caso, ai fini dell’ammissibilità delle spese, viene fatta salva la prima domanda di agevolazioni». Ai sensi dell’art. 4, n. 3, di quest’ultimo decreto, in linea di massima le spese erano ammesse all’aiuto a condizione che fossero state sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Tali disposizioni hanno disciplinato i primi due bandi per l’attuazione del regime generale di aiuti approvato con decisione 1° marzo 1995.

6        Il decreto n. 527/95 veniva modificato in particolare dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 (GURI n. 221 del 22 settembre 1997, pag. 31), e pubblicato in una versione consolidata (GURI n. 221 del 22 settembre 1997, pag. 66; in prosieguo: il «decreto n. 527/95, seconda versione»). La modifica riguardava in particolare il dies a quo dell’ammissibilità delle spese stabilito dall’art. 4, n. 3, del decreto n. 527/95. Erano ammissibili all’aiuto non più le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della domanda di agevolazioni, ma quelle sostenute a decorrere dal giorno successivo alla data di chiusura del bando precedente. Le modifiche introdotte producevano effetti sulle domande presentate a partire dal terzo bando. Con decisione 21 maggio 1997 [aiuto di Stato N 27/A/97 – Italia (SG 1997 D/4949), comunicazione sommaria sulla GU C 242, pag. 46; in prosieguo: la «decisione 21 maggio 1997»], la Commissione decideva di non sollevare obiezioni a tali modifiche e alla proroga del regime di aiuti previsto dalla legge n. 488/72 fino al 31 dicembre 1999.

7        Nell’ambito del terzo bando, la società Nuova Agricast Srl, ricorrente, presentava una domanda di agevolazioni per un progetto di investimento. L’importo totale delle spese previste era pari a LIT 9 516 000 000, importo che comprendeva spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la data di chiusura dei termini del bando precedente.

8        Col decreto 14 agosto 1998, n. 45718, il MICA annunciava che la domanda di agevolazioni della Nuova Agricast, ritenuta ammissibile, era stata classificata nella 1 386ª posizione della graduatoria, non utile ai fini della concessione di un aiuto. Tale decreto enunciava che, conformemente al decreto n. 527/95, seconda versione, le domande classificate in posizioni non utili per la concessione di un aiuto nell’ambito di tale terzo bando sarebbero state inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al quarto bando, mantenendo valide, ai fini dell’ammissibilità delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria. Esso precisava inoltre che, qualora un’impresa intendesse mantenere valide le condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la sua domanda di agevolazione, essa avrebbe dovuto rinunciare a detto inserimento automatico e ripresentare la propria domanda entro i termini di presentazione relativi al solo quinto bando (corrispondente al primo semestre 1999), che dovevano essere fissati con decreto.

9        La ricorrente optava per la riformulazione. Tuttavia, le autorità italiane non hanno indetto alcun bando che consentisse la riformulazione delle loro domande prima del 31 dicembre 1999.

 Proroga del regime di aiuti previsto dalla legge n. 488/92

10      Il 18 novembre 1999, in applicazione dell’art. 88, n. 3, CE, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, che lo ha registrato con il numero N 715/99, un progetto di regime di aiuti applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000, del pari fondato sulla legge n. 488/1992. A tale notifica seguiva uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e le autorità italiane e una riunione del 16 maggio 2000 tra i rappresentanti del governo italiano e i servizi della Commissione.

11      Nell’ambito di detto scambio di corrispondenza figura una lettera delle autorità italiane del 3 aprile 2000. In essa il MICA faceva valere che, nell’ipotesi in cui la Commissione avesse mantenuto la propria posizione secondo cui il principio dell’ammissibilità all’aiuto delle spese sostenute a decorrere dal giorno seguente alla data di chiusura del bando precedente era contrario al principio della necessità degli aiuti di Stato, sarebbe stato indispensabile, considerata la rilevante modifica così introdotta al previgente regime degli aiuti, che la possibilità della retroattività delle spese ammissibili dalla data di chiusura del bando precedente formasse oggetto di una norma transitoria, limitata alla sola prima applicazione del nuovo regime.

12      All’interno di tale corrispondenza figura del pari una lettera della Commissione datata 29 maggio 2000 (in prosieguo: la «lettera del 29 maggio 2000»). In tale lettera, la Commissione si riferisce alla riunione del 16 maggio 2000, precisando che «(…) le autorità italiane hanno rappresentato la proposta di prevedere una norma transitoria al regime in oggetto [aiuto di Stato N 715/99], per la sola prima fase della sua applicazione, in base alla quale si [sarebbe inteso] riconoscere la retroattività delle spese ammissibili all’aiuto dalla data di chiusura dell’ultimo bando avvenuto». La Commissione osserva inoltre che «la proposta delle autorità italiane mira ad ad evitare soluzioni di continuità tra il precedente regime e quello nuovo, in ragione soprattutto della legittima aspettativa delle [imprese] (…) che sarebbero interessate dalla stessa norma transitoria, e che apparterrebbero a due distinte categorie: a) quelle per le quali è stata presentata una domanda a titolo dell’ultimo bando utile, istruite positivamente dalle banche concessionarie, iscritte nelle graduatorie regionali, ma che non sono state ’agevolate a causa dell’insufficienza delle risorse finanziarie [disponibili]; b) quelle per le quali non è stata ancora presentata una domanda, sebbene l’esecuzione del progetto d’investimento sia già iniziata».

13      Riguardo a detta categoria a), la Commissione, con lettera del 29 maggio 2000, ha invitato le autorità italiane «a impegnarsi a considerare, esclusivamente per la prima fase di applicazione del nuovo regime, le domande in sospeso nell’ambito dell’ultimo bando istituito, esattamente come se fossero state istruite positivamente e iscritte nelle ultime graduatorie». Per quanto concerne la categoria b), essa ha invitato dette autorità a ritirare la proposta relativa all’ammissibilità del progetto d’investimento nei casi in cui l’esecuzione del progetto fosse stata avviata anteriormente alla domanda di aiuto, tale proposta non essendo conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9). In seguito, le autorità italiane hanno modificato il loro progetto di regime di aiuti.

14      Il 25 maggio 2000 veniva pubblicato il decreto del MICA 9 marzo 2000, n. 133 (GURI n. 120 del 25 maggio 2000, pag. 5). Esso disciplinava la transizione tra il regime di aiuti scaduto il 31 dicembre 1999 e il nuovo regime la cui autorizzazione era stata chiesta alla Commissione il 18 novembre 1999 per il periodo 2000-2006. Tale decreto prevedeva in particolare che le domande presentate a titolo di uno dei bandi utili precedenti alla sua entrata in vigore, che non erano state classificate in una posizione utile e che potevano beneficiare delle condizioni di cui all’art. 6, n. 8, del decreto n. 527/95, seconda versione (punto 5 supra), potevano, in relazione al primo bando utile successivo a detta entrata in vigore, ricorrere alla sola riformulazione, secondo le modalità e le procedure dallo stesso introdotte. Tale transizione veniva attuata in particolare mediante una modifica del decreto n. 527/95, seconda versione (GURI n. 120 del 25 maggio 2000, pag. 60; in prosieguo: il «decreto n. 527/95, terza versione»).

15      Con decisione 12 luglio 2000 [aiuto di Stato N 715/99 – Italia (SG 2000 D/105754), comunicazione sommaria sulla GU C 278, pag. 26; in prosieguo: la «decisione 12 luglio 2000»], la Commissione decideva di non sollevare obiezioni a tale regime di aiuti fino al 31 dicembre 2006. Tale decisione contiene, nella parte relativa alla descrizione del funzionamento e dell’applicazione del regime di aiuti notificato dalle autorità italiane, un paragrafo redatto come segue:

«Soltanto in occasione della prima applicazione del regime in questione, ossia in occasione del primo bando che sarà organizzato in base al regime medesimo, fermo restando che in ogni caso le domande di aiuto devono essere introdotte prima dell’inizio di esecuzione del progetto di investimento, saranno eccezionalmente ammesse le domande introdotte in occasione dell’ultimo bando, organizzato in base al regime precedente ed approvato dalla Commissione fino al 31 dicembre 1999, che sono state considerate ammissibili all’aiuto ma che non sono state evase data l’insufficienza delle risorse finanziarie assegnate a tale bando».

 Misure di attuazione della decisione 12 luglio 2000

16      Il 18 luglio 2000 venivano pubblicati due decreti del MICA, recanti la data del 14 luglio 2000 (GURI n. 166 del 18 luglio 2000, pag. 49). Il primo di essi fissava dal 24 luglio al 30 settembre 2000 i termini di presentazione delle domande di agevolazioni per alcune regioni d’Italia. Il secondo [denominato: Misure massime consentite relative alle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/92 per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia] precisava in particolare che tali agevolazioni potevano essere concesse, tenuto conto della decisione 12 luglio 2000, esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazioni, nonché, per la sola prima applicazione del nuovo regime, sulla base delle spese ritenute ammissibili nell’ambito dei programmi relativi all’ultimo bando utile, istruiti con esito positivo e non agevolati a causa dell’insufficienza delle risorse finanziarie disponibili.

17      Il 28 luglio 2000, il MICA pubblicava la circolare n. 900 315, datata 14 luglio 2000 (Supplemento ordinario n. 122 alla GURI n. 175 del 28 luglio 2000). Tale circolare esplicativa indicava in particolare che, conformemente alla decisione 12 luglio 2000, le domande presentate in occasione del quarto bando e quelle presentate in occasione del settimo bando, con esclusione di quelle inserite automaticamente o riformulate nell’ambito di uno di tali bandi, istruite positivamente ma non agevolate, potevano essere inserite nelle pertinenti graduatorie relative al solo primo bando utile successivo alla pubblicazione di detta circolare, «mantenendo valide le condizioni di retroattività delle spese vigenti con riferimento alla domanda di agevolazioni originaria».

18      Poiché le domande di aiuti introdotte nell’ambito del terzo bando, che attendevano di essere riformulate nell’ambito del primo bando utile successivo alla rinuncia all’inserimento automatico, non potevano essere riformulate nell’ambito del primo bando organizzato nell’ambito del nuovo regime autorizzato dalla decisione 12 luglio 2000 (ottavo bando di attuazione del regime di agevolazioni istituito in base alla legge n. 488/92), la ricorrente riformulava irritualmente la domanda, inviando un fascicolo alla banca interessata.

19      La graduatoria relativa all’ottavo bando veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 26 maggio 2001. Tenuto conto delle condizioni vigenti nell’ambito del regime di agevolazioni autorizzato con la decisione 12 luglio 2000, la ricorrente non ha potuto formalmente presentare la sua domanda di agevolazioni riformulata e la sua domanda non è stata quindi iscritta in detta graduatoria. La ricorrente ritiene tuttavia che la sua domanda riformulata, se avesse potuto essere presentata, si sarebbe classificata in posizione utile per l’ottenimento di un’agevolazione.

20      Inoltre, la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale ordinario di Roma per ottenere la condanna del Ministero delle Attività produttive, che ha assorbito le competenze del MICA, a risarcire il preteso danno da essa subito a causa della mancata percezione dell’aiuto richiesto. Nell’ambito di detto procedimento, il Tribunale ordinario di Roma ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla validità della decisione 12 luglio 2000 con riferimento al principio di parità di trattamento e all’obbligo di motivazione.

21      La Corte, con sentenza 15 aprile 2008, causa C‑390/06, Nuova Agricast (Racc. pag. I‑2577), ha risposto a tale domanda nel senso che l’esame della questione sottoposta non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità della decisione 12 luglio 2000 con riferimento al principio di parità di trattamento e all’obbligo di motivazione.

22      Peraltro, il 30 gennaio 2001, il Consiglio di Stato adottava una decisione nell’ambito dell’esame di un ricorso proposto da un’impresa contro misure nazionali di attuazione della decisione 12 luglio 2000 (parere n. 55/2001). Il Consiglio di Stato considerava che, optando per la riformulazione nell’ambito previsto dal decreto n. 527/95, seconda versione, le imprese avevano accettato il rischio che, nelle more dell’istituzione di un nuovo bando, la normativa cambiasse ed eventualmente impedisse loro di fruire dei diritti sorti all’atto dell’opzione per la riformulazione. Esso riteneva inoltre che il procedimento iniziato con la domanda riformulata fosse un nuovo procedimento diverso da quello iniziato con la prima domanda, cui si doveva applicare la disciplina nel frattempo intervenuta.

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2005, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere la condanna della Commissione al risarcimento del danno da essa asseritamente subìto a causa dell’adozione da parte della Commissione della decisione del 12 luglio 2000 e a motivo del comportamento della Commissione nel corso del procedimento che ha preceduto l’adozione di tale decisione. Tale danno si comporrebbe di due distinte voci: la mancata agevolazione che la ricorrente avrebbe conseguito se avesse potuto riformulare la domanda presentata nell’ambito del terzo bando di cui alla legge n. 488/92 nell’ottavo bando di cui alla medesima legge e il minor risultato della gestione caratteristica dell’impresa conseguito nell’esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2002 rispetto a quello che sarebbe risultato qualora fosse stato realizzato il programma di investimenti (causa T‑362/05, Nuova Agricast/Commissione).

24      Con sentenza 2 dicembre 2008, cause riunite T‑362/05 e T‑363/05, Nuova Agricast e Cofra/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale respingeva il ricorso in quanto infondato.

25      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 12 febbraio 2009, la ricorrente ha presentato un ricorso contro la sentenza Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra.

26      Con sentenza 14 ottobre 2010, causa C‑67/09 P, Nuova Agricast e Cofra/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha respinto l’impugnazione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

27      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 settembre 2008, la ricorrente ha presentato il ricorso in esame.

28      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2008, la Commissione ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’art. 77 del regolamento di procedura del Tribunale, di sospendere il procedimento nella causa in esame fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale nella causa T‑362/05, Nuova Agricast/Commissione. Con la stessa lettera la Commissione richiedeva inoltre al Tribunale, ai sensi dell’art. 64, n. 4, del regolamento di procedura, di adottare misure di organizzazione del procedimento, al fine di essere invitata, in via subordinata o, comunque, al momento dell’eventuale riassunzione del procedimento, a concentrarsi, nelle sue conclusioni scritte, per un verso, sulla questione relativa alla ricevibilità del ricorso e, per altro verso, quanto al merito della causa, sulle questioni relative all’esistenza di comportamenti illeciti imputabili alla Commissione, all’effettività e alla natura del presunto danno nonché al nesso di causalità tra il comportamento contestato alla Commissione e il presunto danno.

29      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2008, la ricorrente, da un lato, si è opposta alla domanda di sospensione prima della presentazione, da parte della Commissione, almeno del controricorso e, dall’altro, ha rinunciato a presentare le sue osservazioni sulla domanda di misura di organizzazione del procedimento presentata dalla Commissione.

30      Con ordinanza 20 novembre 2008, il Presidente della Prima Sezione del Tribunale ha sospeso il procedimento nella presente causa, visto l’art. 77, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale, sino alla decisione del Tribunale che porrà fine al giudizio nella causa T‑362/05, Nuova Agricast/Commissione.

31      Il procedimento è ripreso in data 2 dicembre 2008.

32      Con decisione 15 dicembre 2008, il Tribunale ha ammesso la domanda di misura di organizzazione del procedimento presentata dalla Commissione e ha invitato quest’ultima a concentrarsi, nelle sue osservazioni scritte, da un lato, sulla questione della ricevibilità del ricorso e, dall’altro, per quanto riguarda il merito della causa, sulle questioni relative all’esistenza di comportamenti illeciti imputabili alla Commissione, all’effettività e alla natura dei danni lamentati, nonché al nesso causale tra il comportamento addebitato alla Commissione e tali danni.

33      La Commissione ha depositato la memoria di risposta il 19 febbraio 2009.

34      Con ordinanza 4 maggio 2009, il Presidente della Prima Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha sospeso il procedimento nella presente causa, visto l’art. 77, lett. d), del regolamento di procedura, sino alla pronuncia della decisione della Corte che porrà fine al giudizio nella causa C‑67/09 P, Nuova Agricast e Cofra/Commissione.

35      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a far data dal nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato assegnato alla Settima Sezione, alla quale la presente causa è stata di conseguenza attribuita.

36      Il procedimento è ripreso in data 14 ottobre 2010.

37      Con lettera del 21 ottobre 2010, il Tribunale ha invitato le parti a presentare le proprie osservazioni sulle conseguenze da trarre, ai fini della presente causa, dalla sentenza della Corte 14 ottobre 2010, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 26 supra.

38      La ricorrente non ha risposto a tale invito. Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 5 novembre 2010, la Commissione ha risposto che, a suo avviso, la ricorrente avrebbe dovuto rinunciare agli atti della presente causa e, in caso contrario, il Tribunale avrebbe dovuto respingere il ricorso mediante ordinanza, ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, vuoi perché manifestamente irricevibile, per i motivi enunciati nel suo controricorso, vuoi perché manifestamente infondato in diritto, per i motivi esposti nella sentenza della Corte 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra.

39      Con lettera dell’11 novembre 2010, il Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare le proprie osservazioni sulla risposta della Commissione.

40      La ricorrente non ha presentato osservazioni relative a tale risposta.

41      Ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale (Settima Sezione) ha ritenuto che non fosse necessario un secondo scambio di memorie.

42      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        accertare e dichiarare che, avendo tenuto i comportamenti illegittimi indicati in ricorso, e quelli ulteriori che venissero svelati dall’istruttoria della presente causa, la Commissione ha violato in maniera grave e manifesta il diritto dell’Unione, e ha cagionato un danno patrimoniale alla ricorrente;

–        perciò condannare la Commissione a risarcirla:

–        di EUR 1 447 249 o una diversa cifra maggiore o minore, che venisse determinata, eventualmente in accordo con la Commissione, in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il minor risultato della gestione caratteristica dell’impresa conseguito nell’esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2003 rispetto a quello che sarebbe risultato qualora fosse stato realizzato il programma di investimenti, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal l° luglio 2003 e fino alla data della sentenza;

–        di EUR 1 432 497 o una diversa cifra maggiore o minore, che venisse determinata, eventualmente in accordo con la Commissione, in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il minor risultato della gestione caratteristica dell’impresa conseguito nell’esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2004 rispetto a quello che sarebbe risultato qualora fosse stato realizzato il programma di investimenti, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal l° luglio 2004 e fino alla data della sentenza;

–        di EUR 2 009 197 o una diversa cifra maggiore o minore, che venisse determinata, eventualmente in accordo con la Commissione, in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il minor risultato della gestione caratteristica dell’impresa conseguito nell’esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2005 rispetto a quello che sarebbe risultato qualora fosse stato realizzato il programma di investimenti, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal l° luglio 2005 e fino alla data della sentenza;

–        di EUR 1 830 564 o una diversa cifra maggiore o minore, che venisse determinata, eventualmente in accordo con la Commissione, in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il minor risultato della gestione caratteristica dell’impresa conseguito nell’esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2006 rispetto a quello che sarebbe risultato qualora fosse stato realizzato il programma di investimenti, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal l° luglio 2006 e fino alla data della sentenza;

–        di EUR 1 947 081 o una diversa cifra maggiore o minore, che venisse determinata, eventualmente in accordo con la Commissione, in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il minor risultato della gestione caratteristica dell’impresa conseguito nell’esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2007 rispetto a quello che sarebbe risultato qualora fosse stato realizzato il programma di investimenti, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal l° luglio 2007 e fino alla data della sentenza;

–        degli interessi su tali somme rivalutate, da calcolarsi dalla data della sentenza e fino all’integrale soddisfo, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato del numero di punti percentuali che il Tribunale riterrà di giustizia, e che non dovrà essere inferiore a due;

–        condannare la Commissione alle spese, comprese quelle sostenute per la consulenza tecnica del 2008.

43      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

44      D’altro canto, la Commissione ha invitato il Tribunale a ribadire che il «falso ideologico» non è presente nella lettera della Commissione del 29 maggio 2000.

 In diritto

45      Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamene infondato in diritto, il Tribunale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dall’esame dei documenti del fascicolo e ha concluso che non vi è più luogo a proseguire il procedimento.

46      Con riferimento al primo capo delle conclusioni della ricorrente, attraverso il quale essa chiede al Tribunale di pronunciare una sentenza declaratoria, e all’invito della Commissione rivolto al Tribunale a ribadire l’assenza di falso ideologico nella lettera della Commissione del 29 maggio 2007, è sufficiente constatare che il contenzioso dell’Unione non conosce mezzi di ricorso che autorizzino il giudice a prendere posizione attraverso una dichiarazione generale o di principio (sentenza del Tribunale 15 dicembre 2005, causa T‑33/01, Infront WM/Commissione, Racc. pag. II‑5897, punto 171, e ordinanza del Tribunale 3 settembre 2008, causa T‑477/07, Cofra/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 21). Tale capo delle conclusioni e tale domanda devono essere pertanto respinti, essendo il Tribunale manifestamente incompetente a prenderne conoscenza.

47      Con riferimento alla domanda di risarcimento presentata dalla ricorrente, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. Tuttavia, spetta al Tribunale valutare cosa comporti una corretta amministrazione della giustizia nelle circostanze della causa (v. sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che occorra pronunciarsi anzitutto sul merito dei ricorsi.

48      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che ricorrono le condizioni alle quali è subordinato il diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE.

49      In proposito occorre osservare in limine che la ricorrente solleva, nella specie, degli argomenti sostanzialmente identici a quelli che aveva sollevato nel suo ricorso sfociato nella sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra. Le differenze vertono in sostanza, in primo luogo, sul periodo in cui si sarebbero verificati i danni di cui essa chiede il risarcimento (v. punti 23 e 42 supra); in secondo luogo, sull’interpretazione della normativa nazionale alla luce dello scambio epistolare intervenuto tra la Commissione ed il governo italiano in occasione del procedimento che ha preceduto l’adozione della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 [aiuto di Stato N 440/2006 – Misure a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese – Modifiche al regime di aiuto N 715/1999]; in terzo luogo, sul fatto che l’apposizione di una data di scadenza dell’autorizzazione del regime di aiuti manterrebbe un effetto utile, dal momento che detta data designa il momento a partire dal quale non è più consentito di istituire bandi aperti alla partecipazione di imprese per la prima volta, interpretazione confermata, ad avviso della ricorrente, dalla sentenza Nuova Agricast, citata al punto 21 supra; in quarto luogo, sull’interpretazione della sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑351/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑2237), e sulla sua pertinenza nella specie con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità; in quinto luogo, sulla prova e sulla quantificazione dei nuovi danni di cui è chiesto il risarcimento; in sesto luogo, sulla questione della prescrizione.

50      Secondo giurisprudenza costante, la responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato. Quando uno dei detti requisiti non è soddisfatto, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti (v. sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

51      Nel caso di specie, occorre verificare innanzitutto se sia soddisfatta la condizione relativa all’illegittimità del comportamento addebitato all’istituzione.

 Argomenti delle parti

52      La ricorrente osserva che, nonostante la posizione adottata dal Consiglio di Stato nel suo parere n. 55/2001 (citato al punto 22 supra), la procedura aperta con la prima domanda di agevolazione prosegue come un unico procedimento, di cui farebbero parte l’opzione per la riformulazione e la presentazione della domanda riformulata. Così, la scelta della riformulazione farebbe sorgere un diritto alla riformulazione. Tale diritto non si estinguerebbe con il decorso del termine di durata dell’autorizzazione del regime di aiuti, giacché tale estinzione non sarebbe prevista dalla normativa applicabile.

53      Tale interpretazione sarebbe confermata dallo scambio epistolare intervenuto tra la Commissione e le autorità italiane in occasione del procedimento relativo all’esame preliminare dell’aiuto di Stato N 440/2006, con il quale le autorità italiane sollecitavano la parziale modifica del regime di aiuti N 715/99, autorizzata dalla Commissione con la sua decisione 20 dicembre 2006 (citata al punto 49 supra). Da detto scambio epistolare risulterebbe che la Commissione e le autorità italiane convengono circa il fatto che la presentazione della prima domanda d’aiuto dà impulso al procedimento e determina la normativa da applicare, essendo la seconda domanda solo la continuazione del procedimento. Solo tale conclusione sarebbe conforme con il principio della necessità dell’aiuto.

54      In ogni caso, quand’anche vi fossero due procedimenti, il secondo inizierebbe non con la presentazione della domanda riformulata, ma con la rinuncia all’inserimento automatico. La normativa applicabile a tale secondo procedimento sarebbe quindi quella in vigore nel 1998.

55      Al riguardo, la situazione della ricorrente presenterebbe numerosi punti in comune con la causa che ha condotto alla sentenza della Corte 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I‑5479; in prosieguo: la «sentenza Forum 187»). In particolare, la ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente attendersi che la Commissione non si sarebbe opposta al suo diritto alla riformulazione e non avrebbe modificato la propria precedente valutazione senza concedere le disposizioni transitorie necessarie per potersi adeguare alle modificazioni e che avrebbe tutelato l’affidamento da essa stessa ingenerato tramite la mancata apposizione di riserve alla decisione di autorizzazione del 1997.

56      Da quanto precede la ricorrente deduce che godeva di un diritto alla riformulazione e alle condizioni di ammissibilità delle spese vigenti al momento della presentazione delle loro domande originarie o, al più tardi, al giorno della loro rinuncia all’inserimento automatico. Tale interpretazione non metterebbe in discussione l’effetto utile della data di scadenza dell’autorizzazione del regime d’aiuti, dal momento che tale data designa il momento a partire dal quale non è più consentito al governo italiano di istituire bandi aperti alla partecipazione di imprese per la prima volta. Inoltre, alla luce della sentenza Nuova Agricast, citata supra al punto 21, solo tale interpretazione appare corretta.

57      Muovendo da tale premessa e dall’ipotesi secondo cui la decisione 21 maggio 1997 consentiva, anche dopo la sua scadenza, l’istituzione di un bando utile riservato all’escussione dei diritti alla riformulazione acquisiti nel corso della durata dell’autorizzazione del regime, la ricorrente sostiene che la Commissione l’ha danneggiata commettendo vari atti illeciti. Tali illeciti deriverebbero dal fatto che la Commissione, con la lettera del 29 maggio 2000, ha invitato le autorità italiane a modificare il loro progetto di misura transitoria e che essa ha adottato la decisione 12 luglio 2000.

58      In primo luogo, non autorizzando, nell’ambito dell’ottavo bando di attuazione del regime di agevolazioni istituito in base alla legge n. 488/92, la riformulazione delle domande rivenienti dal terzo bando, ed invitando il governo italiano a ritirare la proposta di consentirne la riformulazione, omettendo di apporre un’esplicita riserva alla decisione 21 maggio 1997 che specificasse che allo scadere del 31 dicembre 1999 anche i diritti alla riformulazione legittimamente maturati si sarebbero estinti, la Commissione ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento.

59      In secondo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare come facente parte del nuovo regime di aiuti notificatole la proposta di norme transitorie inizialmente prevista. La Commissione avrebbe dovuto distinguere tra la parte rientrante nel nuovo regime e quella rientrante nel regime esistente. Le autorità italiane avrebbero del resto segnalato, alla riunione del 16 maggio 2000, che esse cercavano di salvaguardare le domande di agevolazioni presentate tanto a titolo del terzo bando quanto a titolo del quarto bando. Al fine di confermare tale fatto, la ricorrente chiede che siano ascoltate le persone che hanno partecipato a tale riunione. Inoltre, autorizzando la salvaguardia delle domande presentate nell’ambito del quarto bando, la Commissione ammetterebbe che alcuni diritti siano collegati alla situazione delle imprese che avevano presentato una domanda di agevolazione, ma non ne avevano beneficiato a causa dell’insufficienza dei fondi disponibili. I principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento avrebbero imposto la salvaguardia di tutti tali diritti.

60      In terzo luogo, la Commissione, avendo ritenuto che la proposta di autorizzazione alla riformulazione delle domande presentate nell’ambito del terzo bando non fosse compatibile con il principio della necessità degli aiuti di Stato, avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente non aprendo il procedimento di indagine formale.

61      In quarto luogo, la Commissione avrebbe violato il principio sancito dalla sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C‑47/91, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑4635), secondo cui, una volta che la Commissione abbia approvato un regime generale di aiuti, le misure individuali di esecuzione non devono esserle notificate, salvo se alcune riserve siano state formulate al riguardo nella decisione di approvazione. Nel caso di specie, la Commissione si sarebbe resa conto che il progetto di regime di aiuti notificatole conteneva una proposta destinata a disciplinare situazioni già acquisite. Essa avrebbe quindi dovuto considerare che la possibilità di istituire un bando che consentisse alle imprese del terzo e quarto bando di riformulare le loro domande era già stata autorizzata dalla decisione 21 maggio 1997. Secondo il principio stabilito nella citata sentenza Italgrani, essa avrebbe quindi dovuto limitarsi a stabilire se tale proposta rientrasse nel regime autorizzato da tale decisione. La Commissione avrebbe così commesso un errore esaminando tale proposta in base alle nuove norme entrate in vigore dopo che si sarebbero costituite le situazioni giuridiche che la proposta delle autorità italiane mirava a tutelare. Essa avrebbe inoltre commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere estinte tali situazioni giuridiche e uno sviamento di potere occultando, nella lettera del 29 maggio 2000, la circostanza di essere venuta a conoscenza dell’esistenza dei diritti alla riformulazione delle imprese del terzo bando.

62      In quinto luogo, la Commissione avrebbe violato il principio della certezza del diritto e il «principio della tutela delle situazioni giuridiche acquisite». Infatti, esaminando la compatibilità con il mercato comune della proposta di consentire alle imprese del terzo bando la riformulazione delle domande di aiuto e concludendo per la sua incompatibilità senza ascoltare gli interessati, la Commissione avrebbe in realtà modificato la sua decisione 21 maggio 1997.

63      In sesto luogo, la Commissione avrebbe revocato la decisione 21 maggio 1997, ma non avrebbe rispettato le garanzie di procedura previste dal regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88] CE (GU L 83, pag. 1), in caso di revoca di un aiuto.

64      In settimo luogo, omettendo di precisare, nella decisione 12 luglio 2000, che i diritti alla riformulazione sorti nel 1998 erano da considerarsi non più compatibili con il mercato comune e di far riferimento al fatto che il problema della sussistenza dei diritti delle imprese del terzo bando era stato affrontato nel corso del negoziato, la Commissione avrebbe violato il principio dell’irretroattività delle norme. In ogni caso, essa avrebbe violato il precetto per il quale le norme di diritto sostanziale dell’Unione possono incidere su situazioni giuridiche createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto qualora ciò risulti chiaramente dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito delle stesse. In tal modo, la Commissione si sarebbe resa colpevole di uno sviamento di potere, adottando una decisione di autorizzazione senza obiezioni, mentre la mancata autorizzazione della proposta di consentire la riformulazione delle domande presentate in occasione del terzo bando costituirebbe una decisione negativa, che avrebbe dovuto essere adottata al termine di un diverso procedimento.

65      In ottavo luogo, la Commissione avrebbe violato gli artt. 17, 18 e 19 del regolamento n. 659/1999. Poiché i diritti di riformulazione legittimamente sorti nel 1998 non si sarebbero estinti solo per la scadenza della decisione 21 maggio 1997, la Commissione, pretendendone da parte delle autorità italiane l’esclusione dalla proposta originaria, avrebbe surrettiziamente proposto a tali autorità l’adozione di misure modificative del regime d’aiuti autorizzato nel 1997, senza rispettare le garanzie previste da tali disposizioni. Il comportamento della Commissione sarebbe quindi viziato anche da uno sviamento di potere.

66      In subordine, per il caso in cui il Tribunale ritenesse che i diritti alla riformulazione acquisiti dalle imprese del terzo bando si siano automaticamente estinti il 31 dicembre 1999, la ricorrente fa valere che la Commissione ha comunque violato in maniera manifesta e grave il principio di proporzionalità, per avere autorizzato la partecipazione al primo bando di attuazione del regime di aiuti approvato con la decisione 12 luglio 2000 delle imprese che avevano preso parte al quarto bando, e non quella delle imprese del terzo bando.

67      La violazione del principio di proporzionalità sarebbe evidente, nonostante la Commissione abbia omesso di menzionare, nella lettera del 29 maggio 2000, di essere a conoscenza dell’esistenza delle imprese che avevano partecipato al terzo bando. Il diritto dell’Unione prevedrebbe l’obbligo di non imporre il recupero di un aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione e, in determinate condizioni, esso non osterebbe a una normativa nazionale che consenta di escludere la ripetizione di un aiuto anche quando si tratti di aiuti indebitamente versati. Ciò dovrebbe valere a maggior ragione qualora si tratti, come nella fattispecie, della semplice possibilità di ottenere un aiuto, creata senza obiezioni da parte della Commissione, ancor più quando tale possibilità sia divenuta incompatibile con la normativa comunitaria, quod non, solo a causa della negligenza di un’autorità nazionale. La mancanza di proporzionalità sarebbe ancora più evidente quando, come nel caso di specie, la proposta in questione imponesse a tali imprese le altre limitazioni introdotte dai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato, che avrebbero già modificato in modo rilevante i diritti acquisiti dalle imprese che avevano partecipato al terzo bando.

68      La Commissione avrebbe inoltre violato l’art. 87 CE, per avere considerato incompatibile con il mercato comune la proposta originaria delle autorità italiane diretta a consentire la riformulazione delle domande d’aiuto presentate dalle imprese che avevano partecipato al terzo ed al quarto bando.

69      La Commissione ribatte che non esiste alcun atto della Commissione idoneo ad arrecare pregiudizio alla ricorrente.

70      Ciò posto, anche a voler prendere in considerazione gli atti ed i comportamenti denunciati dalla ricorrente, nessuno di essi comporta la minima illegittimità. Il regime di aiuti nel cui ambito la ricorrente aveva presentato una domanda di partecipazione al terzo bando era stato autorizzato dalla decisione 21 maggio 1997 fino al 31 dicembre 1999 e tale decisione non avrebbe coperto gli aiuti che sarebbero stati accordati dopo tale data. La decisione non avrebbe fatto sorgere in capo agli interessati l’affidamento nel fatto che gli aiuti sarebbero stati concessi anche dopo la data di scadenza. La nozione di «diritto alla riformulazione» non avrebbe alcun senso, dato che il Trattato CE non sancisce alcun diritto a ricevere aiuti di Stato, bensì prevede un divieto generale degli stessi, le cui eccezioni andrebbero interpretate restrittivamente. Il medesimo ragionamento sarebbe stato seguito dal Tribunale nella sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra. Tutti gli argomenti svolti dalla ricorrente sarebbero, quindi, ininfluenti.

71      In ogni caso, gli argomenti formulati dalla ricorrente sarebbero privi di qualsiasi fondamento. In particolare, sarebbe manifestamente errato sostenere che il regime autorizzato dalla decisione 21 maggio 1997 avesse l’attitudine a produrre effetti perduranti nel tempo. Sarebbe errato anche affermare che le autorità italiane abbiano qualificato il regime di aiuti notificato come regime esistente. Sarebbero quindi inoperanti gli argomenti fondati sull’assunto secondo cui le imprese quali la ricorrente godevano di una situazione giuridica protetta in quanto beneficiarie di aiuti esistenti. Inoltre, andrebbero disattese le censure desunte dalla violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 87 CE. D’altro canto, non si potrebbe contestare alla Commissione di avere violato norme di diritto escludendo le imprese che avevano partecipato al terzo bando e che, in seguito alle modifiche apportate, non erano ammissibili a partecipare al primo bando del nuovo regime secondo il progetto presentato dall’Italia. Ciò sarebbe confermato dalla sentenza Nuova Agricast, citata supra al punto 21, e dalla sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata supra al punto 24. Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Giudizio del Tribunale

72      Per quanto riguarda la condizione perché sorga la responsabilità della Comunità consistente nell’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione in causa, la giurisprudenza esige che sia comprovata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione del diritto dell’Unione è quello della violazione grave e manifesta, commessa dall’istituzione dell’Unione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Qualora tale istituzione disponga solo di un margine di valutazione considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per affermare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (v. sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata).

73      Occorre dunque verificare se la ricorrente abbia dimostrato che la Commissione ha violato una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli e, in tal caso, se tale violazione sia sufficientemente qualificata.

74      In limine, occorre osservare che le sentenze pregiudiziali di valutazione della validità di un atto dell’Unione vincolano non soltanto il giudice nazionale che ha adito la Corte con la questione della validità dell’atto di cui trattasi, ma anche qualsiasi altro giudice tenuto a esaminare la legittimità dello stesso atto ai fini di una decisione che esso deve emettere (v. sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata supra al punto 24, punto 78 e la giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che quanto constatato dalla Corte nella sentenza Nuova Agricast, citata supra al punto 21, vincola il Tribunale.

75      In tale sentenza la Corte ha constatato che, anche nell’ipotesi in cui le autorità italiane non avessero preso l’iniziativa di informare in modo specifico e completo i servizi della Commissione sulle rispettive situazioni giuridiche delle imprese interessate ad ottenere agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, emerge dalla decisione 12 luglio 2000 e dal contesto in cui essa è stata adottata che la Commissione doveva conoscere tanto l’esistenza di imprese come la ricorrente, che avevano partecipato al terzo bando, che non avevano ottenuto l’aiuto richiesto per mancanza di fondi e che avevano rinunciato all’inserimento automatico allo scopo di presentare una domanda riformulata in base al primo bando utile successivo al quarto bando, quanto l’esistenza di imprese la cui domanda era stata inserita nella graduatoria del quarto bando, che non avevano ottenuto l’aiuto richiesto per mancanza di fondi disponibili (v., in tal senso, sentenza Nuova Agricast,citata al punto 21 supra, punti 38, 61 e 62; sentenza 14 ottobre 2010, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 26 supra, punti 29 e 70, e sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra, punto 79). Pertanto, è alla luce del fatto che la Commissione non poteva ignorare la situazione della ricorrente che l’argomentazione di quest’ultima dovrà essere esaminata.

76      Quanto all’argomento principale della ricorrente volto a dimostrare gli illeciti che sarebbero stati commessi dalla Commissione, esso si basa in sostanza sulla premessa secondo cui, con la decisione 21 maggio 1997, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della seconda partecipazione della ricorrente a un bando di attuazione del regime di aiuti basato sulla legge n. 488/92 che sarebbe stato indetto dopo il 31 dicembre 1999. A questo proposito occorre ricordare che il principio generale stabilito dall’art. 87, n. 1, CE è quello del divieto degli aiuti di Stato. Secondo la giurisprudenza, le deroghe a tale principio devono essere interpretate restrittivamente. Al fine di valutare se un aiuto rientri nella sfera d’applicazione temporale di una decisione di non sollevare obiezioni a un regime di aiuti, occorre esaminare se possa ritenersi che l’aiuto sia stato concesso prima della scadenza di tale decisione, e il criterio pertinente al riguardo è quello dell’atto giuridicamente vincolante con il quale l’autorità nazionale competente si impegna a concedere l’aiuto. Ne consegue che una decisione di non sollevare obiezioni ad un regime di aiuti riguarda soltanto la concessione effettiva degli aiuti appartenenti a detto regime, dovendo le autorità nazionali interessate impegnarsi ad accordare l’aiuto di cui trattasi prima della scadenza di detta decisione (v. sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra, punto 80 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza 14 ottobre 2010, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 26 supra, punti 74 e 75).

77      Di conseguenza, nella fattispecie, benché, nella decisione 21 maggio 1997, la Commissione non si sia opposta a che il regime di cui trattasi consentisse alla ricorrente di presentare una domanda di aiuto riformulata nell’ambito di un bando utile successivo al quarto bando, era necessario, al fine di rientrare nella sfera di applicazione di detta decisione, che, da un lato, tale seconda partecipazione avvenisse prima della scadenza dell’autorizzazione concessa con la decisione e che, dall’altro, le autorità italiane si impegnassero ad erogare l’aiuto richiesto nell’ambito di questa seconda partecipazione del pari prima di tale scadenza. Orbene, è pacifico che, con la decisione 21 maggio 1997, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni al regime di aiuti di cui trattasi fino al 31 dicembre 1999. È anche pacifico che nessun bando che permettesse la seconda partecipazione della ricorrente è stato pubblicato prima del 1° gennaio 2000 e che, prima di questa data, le autorità italiane non hanno adottato alcun atto vincolante con il quale esse si impegnavano a concedere alla ricorrente gli aiuti richiesti.

78      Inoltre, è escluso che la mera possibilità di partecipare una seconda volta ad un bando nell’ambito del quale potrebbe eventualmente essere erogato un aiuto sia sufficiente a consentire di considerare che gli aiuti richiesti sono stati accordati quando tale possibilità è stata offerta. Tanto il testo della decisione 21 maggio 1997 quanto la regola d’interpretazione restrittiva delle deroghe al principio generale del divieto degli aiuti di Stato stabilito dall’art. 87, n. 1, CE ostano ad una siffatta estensione della sfera di applicazione temporale del regime di aiuti approvato (sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra, punto 82). Inoltre, è pacifico che la ricorrente non aveva alcuna certezza, se avesse presentato una domanda riformulata, di ottenere gli aiuti richiesti.

79      D’altro canto, i due nuovi argomenti sollevati dalla ricorrente in proposito (v. punto 49 supra, secondo e terzo argomento) sono ininfluenti rispetto alle considerazioni che precedono. Da un lato, lo scambio epistolare cui fa riferimento la ricorrente, anche a supporre che abbia la valenza attribuitagli dalla medesima, non è di natura tale da rimettere in discussione la portata della decisione 21 maggio 1997 o dell’art. 87, n. 1, CE. Dall’altro, se ai termini della sentenza Nuova Agricast, citata al punto 21 supra, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizioni del Trattato CE o coi principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune (sentenza Nuova Agricast, citata al punto 21 supra, punti 50 e 51), da tale sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non risulta con tutta evidenza che la decisione 21 maggio 1997 debba essere interpretata nel senso di aver autorizzato implicitamente, anche dopo la scadenza della medesima, l’organizzazione di un bando di attuazione del regime di agevolazioni istituito in base alla legge n. 488/92, mediante il quale le imprese che avevano optato per la riformulazione nel corso di un bando precedente sarebbero state autorizzate a far valere i loro asseriti diritti ad una seconda partecipazione.

80      Di conseguenza, il «diritto alla riformulazione» cui si riferisce la ricorrente, ammesso che esista, era garantito dalla decisione 21 maggio 1997 soltanto se fosse stato esercitato anteriormente al 1° gennaio 2000 e qualora le autorità italiane si fossero impegnate, prima di tale data, a concedere alla ricorrente gli aiuti che questa avesse chiesto per la seconda volta, e ciò anche in mancanza di un’esplicita riserva in tal senso nella decisione del 21 maggio 1997 diversa dalla data di scadenza di quest’ultima. Orbene, come si è già rilevato, è assodato che ciò non si è verificato.

81      Non potendosi considerare la decisione 21 maggio 1997 come un’autorizzazione per la ricorrente a presentare una domanda di aiuto riformulata nell’ambito di un bando pubblicato dopo la scadenza di detta decisione, va constatato che la premessa del ragionamento della ricorrente è manifestamente errata. Pertanto, tutti gli argomenti che la ricorrente basa su tale premessa devono essere disattesi in quanto manifestamente infondati.

82      Tale conclusione non è messa in discussione dalla soluzione adottata nella causa che ha dato luogo alla sentenza Forum 187, citata al punto 55 supra, invocata dalla ricorrente. In detta causa è vero che la Corte ha osservato che i beneficiari di un regime fiscale potevano attendersi che una decisione della Commissione modificante la sua valutazione precedente concedesse loro il tempo necessario per trarre le conseguenze di tale cambiamento di valutazione (sentenza Forum 187, citata al punto 55 supra, punto 161) e che tali beneficiari avevano il diritto di nutrire un legittimo affidamento circa la concessione di un ragionevole periodo transitorio per adeguarsi alle conseguenze derivanti dalla citata decisione (sentenza Forum 187, citata al punto 55 supra, punto 163).

83      Tuttavia, in detta causa, le ricorrenti avevano beneficiato del regime fiscale in questione. Inoltre, la Commissione aveva precedentemente adottato varie decisioni in cui dichiarava che il regime fiscale in questione non conteneva elementi di aiuto, creando così le condizioni che permettevano di fare affidamento sul fatto che le norme del Trattato CE non si opponessero al rinnovo dell’autorizzazione fiscale di cui beneficiavano le ricorrenti (sentenza Forum 187, citata al punto 55 supra, punti 155‑158).

84      Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Nella decisione 21 maggio 1997 la Commissione ha accertato che il regime di aiuti di cui trattavasi costituiva un aiuto di Stato ed essa si è limitata a non sollevare obiezioni nei suoi confronti fino al 31 dicembre 1999. Così, considerati il principio del divieto degli aiuti di Stato ed i limiti posti alla sfera di applicazione temporale di una decisione di non sollevare obiezioni ad un regime di aiuti (punto 76 supra), la ricorrente non poteva legittimamente credere che, con detta decisione, la Commissione avesse del pari deciso di non opporsi ad un’applicazione del regime degli aiuti di cui trattavasi che avrebbe avuto luogo dopo la data di scadenza di tale decisione. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le circostanze della presente causa sono quindi sostanzialmente diverse da quelle della causa che è sfociata nella sentenza Forum 187, citata al punto 55 supra, e, pertanto, la soluzione adottata in quella sentenza è priva di effetti nella fattispecie.

85      Occorre dunque esaminare gli argomenti presentati dalla ricorrente in subordine al fine di dimostrare l’illegittimità dei comportamenti contestati alla Commissione.

86      Quanto all’argomentazione della ricorrente diretta a dimostrare che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, tale principio richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

87      Nella fattispecie, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, da un lato, autorizzando la partecipazione al primo bando di attuazione del regime di aiuti approvato con la decisione 12 luglio 2000 delle imprese che avevano partecipato al quarto bando, e non di quelle che avevano partecipato al terzo bando, e, dall’altro, opponendosi alla misura transitoria inizialmente prevista dalle autorità italiane, mentre il diritto dell’Unione consentirebbe la mancata ripetizione di un aiuto anche se lo stesso non avesse dovuto essere erogato, e, nella fattispecie, si sarebbe soltanto trattato della possibilità di ottenere un aiuto.

88      Questo argomento non può essere accolto. Con il suo primo argomento, la ricorrente contesta, in sostanza, la differenza di trattamento accordata con la misura transitoria di cui trattasi alle imprese che avevano partecipato al terzo bando e optato per la riformulazione, quali la ricorrente, e alle imprese che avevano partecipato al quarto bando. Orbene, la Corte, nella sentenza Nuova Agricast, citata al punto 21 supra, ha constatato che queste due categorie di imprese non si trovavano in una situazione analoga e che, pertanto, autorizzando il regime di aiuti in questione, ivi compresa la disposizione transitoria, la Commissione non aveva violato il principio della parità di trattamento (sentenza Nuova Agricast, citata al punto 21 supra, punti 38, 77 e 78). Alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 74 supra, questo primo argomento deve dunque essere respinto in quanto infondato.

89      Quanto al secondo argomento presentato dalla ricorrente, si è già ricordato al punto 76 supra che il principio posto dal Trattato CE è quello del divieto degli aiuti di Stato e non, come sottintende l’argomento della ricorrente, quello della loro autorizzazione, e che le deroghe a tale divieto devono essere interpretate restrittivamente. Di conseguenza, il fatto che, in talune circostanze eccezionali, il diritto dell’Unione possa non opporsi alla mancata ripetizione di un aiuto versato illegittimamente non consente di ritenere che, cercando di ottenere una limitazione della sfera di applicazione di una misura transitoria al fine di rispettare nel modo migliore possibile il principio della necessità degli aiuti di Stato, la Commissione sia andata al di là dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi e abbia violato il principio di proporzionalità. (sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra, punto 94). Questo secondo argomento deve quindi del pari essere respinto in quanto manifestamente infondato. Ne consegue che l’asserita violazione del principio di proporzionalità manifestamente non è provata.

90      Quanto all’argomento della ricorrente volto a dimostrare che la Commissione ha violato l’art. 87 CE, in quanto essa avrebbe considerato incompatibile con il mercato comune la proposta iniziale delle autorità italiane mirante a consentire anche alle imprese che avevano partecipato al terzo bando di riformulare le loro domande di aiuto nell’ambito del primo bando di attuazione del nuovo regime di aiuti previsto, è sufficiente constatare che, nel corso del procedimento che ha preceduto l’adozione della decisione 12 luglio 2000, la Commissione si è limitata ad invitare le autorità italiane a restringere la sfera di applicazione della misura transitoria di cui trattasi e che, nella decisione 12 luglio 2000, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni contro il regime di aiuti notificato, quale era stato modificato dalle autorità italiane (sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra, punto 95). Pertanto, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dichiarato incompatibile con il mercato comune la proposta in esame non è suffragato dai fatti e dev’essere respinto. L’asserita violazione dell’art. 87 CE, che essa risulti dall’adozione della decisione 12 luglio 2000 o dal comportamento adottato dalla Commissione nel corso dei negoziati che hanno preceduto tale adozione, non è quindi manifestamente provata.

91      Da tutto quanto precede risulta che le violazioni dedotte dalla ricorrente non sono manifestamente provate. Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione abbia violato una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli e pertanto non ha provato che la Commissione abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata tale da comportare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

92      Di conseguenza, non ricorrendo uno dei requisiti della responsabilità extracontrattuale della Comunità, la domanda di risarcimento della ricorrente deve essere respinta perché manifestamente infondata.

93      Da quanto sopra esposto consegue che il ricorso deve essere integralmente respinto in parte per incompetenza manifesta e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto (v. sentenza 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, citata al punto 24 supra, che conclude per l’infondatezza degli argomenti sollevati nella causa che è sfociata in detta sentenza e ai quali gli argomenti sollevati nella presente causa sono sostanzialmente identici) – essendo i nuovi argomenti sollevati nella specie (v. punto 49 supra) manifestamente infondati (v. punto 79 supra) ovvero inconferenti con riguardo alla valutazione dell’illegittimità del comportamento addebitato alla Commissione –, senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità o sulla domanda della ricorrente diretta a ottenere che siano sentite alcune persone che avevano partecipato alla riunione del 16 maggio 2000.

 Sulle spese

94      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Nuova Agricast Srl è condannata alle spese.

Lussemburgo, 24 maggio 2011

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      A. Dittrich


* Lingua processuale: l’italiano.