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Ricorso proposto il 27 giugno 2022 - Hypo Vorarlberg Bank/CRU

(Causa T-395/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger e A. Brenneis, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022 relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18) nonché i relativi allegati e comunque nella parte concernente la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo: violazione di forme sostanziali per notifica incompleta della decisione impugnata

La decisione impugnata sarebbe stata notificata alla ricorrente in maniera non integrale in violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, TUE, degli articoli 15, 296 e 298, TFUE, nonché degli articoli 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). La conoscenza dei dati non comunicati, in quanto componente fondamentale della decisione, sarebbe necessaria per poter comprendere e controllare le modalità con le quali, per il calcolo dei contributi, è stata presa in considerazione la situazione individuale della ricorrente rispetto alla situazione di tutti gli altri istituti interessati.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 102 della direttiva 2014/59/UE 1 , degli articoli 69, paragrafi 1 e 2, e 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 2 , degli articoli 3 e 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 3 , nonché del principio di proporzionalità per scorretta fissazione del livello-obiettivo, avendo il convenuto fissato un livello-obiettivo eccessivo in contrasto con il contesto normativo dell’Unione.

Terzo motivo: violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione della decisione impugnata.

La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, poiché sarebbero stati resi noti solo alcuni risultati parziali selezionati dei calcoli. Non sarebbero stati rispettati i requisiti stabiliti dalla Corte nella causa C-584/20 P 1 relativamente alla portata dell’obbligo di motivazione. Il convenuto non si sarebbe avvalso della possibilità di comunicare informazioni riservate in forma sommaria o aggregata conformemente all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Quarto motivo: violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione dell’uso di discrezionalità essenziale.

La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, poiché, con riguardo alla discrezionalità del convenuto, non consterebbe quali valutazioni sarebbero state da esso effettuate e sulla base di quali motivi. Un esercizio arbitrario del potere discrezionale da parte del convenuto non potrebbe pertanto essere escluso.

Quinto motivo: violazione di forme sostanziali per mancata audizione e inosservanza del diritto di essere ascoltato.

In violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, alla ricorrente non sarebbe stato accordato il diritto di essere ascoltata né prima dell’adozione della decisione impugnata né prima dell’emissione dell’avviso di pagamento del contributo su di essa fondato. Nemmeno la consultazione effettuata dal convenuto avrebbe consentito di formulare osservazioni in maniera effettiva e completa in merito al calcolo specifico dei contributi.

Sesto motivo: illegittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63 come fondamento normativo della decisione impugnata e illegittimità del metodo di adeguamento del rischio stabilito nel regolamento delegato (UE) 2015/63 e della discrezionalità concessa al CRU

Gli articoli da 4 a 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63, su cui si basa la decisione impugnata, istituirebbero un sistema non trasparente di determinazione dei contributi, che sarebbe contrario agli articoli 16, 17, 41 e 47 della Carta e che non garantirebbe l’osservanza degli articoli 20 e 21 della Carta né il rispetto dei principi di proporzionalità e della certezza del diritto. Il convenuto disporrebbe di un’ampia discrezionalità, il cui esercizio non sarebbe motivato in maniera chiara e verificabile.

Settimo motivo: illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 1 come fondamento normativo della decisione impugnata.

La decisione impugnata violerebbe i Trattati, in quanto l’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 eccederebbe i limiti posti dall’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 291 TFUE e sia il regolamento di esecuzione sia il fondamento normativo sarebbero privi di una motivazione conforme all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. Tale illegittimità di ripercuoterebbe sulla decisione impugnata.

Ottavo motivo: illegittimità della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 quale fondamento normativo del regolamento delegato (UE) 2015/63, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 e quindi della decisione impugnata.

In subordine, viene fatta valere l’illegittimità di quelle disposizioni della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 che avrebbero imposto il sistema di contributi istituito con il regolamento delegato (UE) 2015/63 e avrebbero accordato al convenuto una discrezionalità troppo ampia. Dette disposizioni, nella misura in cui non possono essere interpretate in maniera conforme al diritto primario, sarebbero contrarie al principio dell’obbligo di motivazione degli atti giuridici, al principio della certezza del diritto nonché ai Trattati (in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, TUE, gli articoli 15, 296 e 298 TFUE) e alla Carta (in particolare gli articoli 16, 17, 41, 42 e 47 della Carta).

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1 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

1 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

1 Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

1 Sentenza del 15 luglio 2021, , C-584/20 P e C-621/20 P, EU:C:2021:601.

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).