Language of document : ECLI:EU:T:2015:446

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

30 giugno 2015 (*)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo VIÑA ALBERDI – Marchio nazionale figurativo anteriore VILLA ALBERTI – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Mancanza di coesistenza dei marchi – Rischio di confusione»

Nella causa T‑489/13,

La Rioja Alta, SA, con sede in Haro (Spagna), rappresentata da F. Pérez Álvarez, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da M.Ó. Mondéjar Ortuño, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, con sede in Essen (Germania),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 luglio 2013 (procedimento R 1190/2011‑4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG e La Rioja Alta, SA,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek (relatore), presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: I. Drăgan, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 settembre 2013,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 marzo 2014,

in seguito all’udienza del 14 gennaio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

1        Il 3 giugno 2003, la società La Rioja Alta, SA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo VIÑA ALBERDI.

3        In data 26 novembre 2004 il segno è stato registrato come marchio comunitario con il numero 3189065.

4        I prodotti per i quali il marchio controverso è stato registrato rientrano, in particolare, nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcooliche (tranne le birre)».

5        Il 5 novembre 2009, la società Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, controinteressata nel procedimento dinanzi all’UAMI, ha presentato all’UAMI una domanda diretta a far dichiarare la nullità parziale del marchio controverso, in forza dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, per i prodotti di cui al precedente punto 4.

6        A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, la società Aldi Einkauf ha invocato il marchio tedesco figurativo anteriore n. 2056141, registrato il 7 febbraio 1994 e rinnovato fino al 30 settembre 2012, raffigurato come segue:

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7        Il marchio anteriore era stato registrato per i prodotti rientranti nella classe 33 corrispondenti alla descrizione seguente: «Vini provenienti dall’Italia».

8        Con decisione dell’11 aprile 2011, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso.

9        Il 6 giugno 2011 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di annullamento. In tale contesto, essa ha chiesto, il 5 agosto 2011, che i «vini provenienti dall’Italia» siano esclusi dai prodotti rientranti nella classe 33 contraddistinti dal marchio controverso.

10      Con decisione del 9 luglio 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso della ricorrente. Essa ha:

–        ritenuto che la limitazione richiesta dalla ricorrente che riguardava prodotti contrassegnati dal marchio controverso costituisse una rinuncia ai sensi dell’articolo 50 del regolamento n. 207/2009 e fosse, pertanto, valida;

–        considerato che era stata fornita la prova dell’uso del marchio anteriore riguardo ai «vini provenienti dall’Italia» e respinto l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che tale uso era stato dimostrato solo per talune denominazioni di origine;

–        rilevato che il pubblico di riferimento era costituito dal grande pubblico tedesco, che presenta un grado di attenzione medio in occasione dell’acquisto dei prodotti di cui trattasi;

–        ritenuto che i prodotti di cui trattasi fossero molto simili se non identici, nei limiti in cui il marchio controverso escludeva i «vini provenienti dall’Italia», ma non gli altri vini;

–        osservato che i segni in conflitto presentavano almeno un certo grado di somiglianza visiva e un grado medio di somiglianza fonetica e non presentavano alcuna somiglianza concettuale;

–        indicato che il marchio anteriore aveva carattere distintivo medio;

–        concluso per l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

 Conclusioni delle parti

11      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        dichiarare valido il marchio controverso;

–        condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi ad esso alle spese.

12      All’udienza, la ricorrente ha rinunciato al secondo capo della domanda e il Tribunale ne ha preso atto.

13      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

[omissis]

 Nel merito

[omissis]

 Sul motivo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

[omissis]

–       Sul rischio di confusione

68      Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati (v. sentenza del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc., EU:C:1998:442, punti 16, 17 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata, e GIORGIO BEVERLY HILLS, punto 38 supra, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata).

[omissis]

70      Inoltre, a titolo di fattori pertinenti menzionati al precedente punto 68 si può eventualmente prendere in considerazione la coesistenza di due marchi in un mercato, posto che è riconosciuto dalla giurisprudenza che essa può, unitamente ad altri elementi, portare a ridurre il rischio di confusione tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento (sentenza del 3 settembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Racc., EU:C:2009:503, punto 82; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, Racc., EU:C:2011:605, punti da 75 a 82).

71      Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 44 della decisione impugnata, che il marchio anteriore avesse un grado medio di carattere distintivo intrinseco. In considerazione della somiglianza dei prodotti di cui trattasi e dei segni in conflitto, essa ha concluso, al punto 51 di detta decisione, per l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Nell’ambito della sua valutazione, essa ha respinto l’argomento vertente sulla coesistenza pacifica di detti marchi in Germania.

72      La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver sufficientemente dimostrato l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico di riferimento. Essa ritiene che il consumatore potrà chiaramente distinguerli. Essa sostiene altresì, in sostanza, che la commissione di ricorso ha erroneamente respinto il suo argomento vertente sulla coesistenza pacifica del marchio anteriore con il marchio controverso in Germania, mentre essa ivi commercializza dal 1983 vini con il marchio spagnolo denominativo VIÑA ALBERDI.

[omissis]

77      Infine, al punto 39 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha sottolineato che essa condivideva «le conclusioni della divisione di annullamento secondo le quali non [era] stato provato che la dimostrata coesistenza si fondasse sull’insussistenza di un rischio di confusione [e nessuno] degli elementi depositati a titolo di prova indica[va] che la coesistenza dei due segni [fosse] mutualmente riconosciuta e che il pubblico tedesco [avesse] appreso e sa[pesse] perfettamente che i segni in conflitto design[av]ano chiaramente origini commerciali diverse».

78      Contro tale analisi, la ricorrente fa valere che la prova di una coesistenza pacifica tra marchi fondata sull’insussistenza di un rischio di confusione tra gli stessi è impossibile da fornire. In sostanza, essa ritiene che gli elementi addotti nel corso del procedimento fossero sufficienti a dimostrare la natura pacifica della coesistenza in Germania del marchio spagnolo VIÑA ALBERDI e del marchio anteriore invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità.

79      Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente relativa all’impossibilità di dimostrare una coesistenza pacifica tra marchi fondata sull’insussistenza di rischio di confusione tra gli stessi, di primo acchito essa deve essere respinta.

80      Sebbene spetti, invero, al titolare del marchio controverso, nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, dimostrare che detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra il marchio da esso fatto valere e il marchio anteriore su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità [v., in tal senso, sentenze dell’11 maggio 2005, Grupo Sada/UAMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Racc., EU:T:2005:169, punto 86, e del 10 aprile 2013, Höganäs/UAMI – Haynes (ASTALOY), T‑505/10, EU:T:2013:160, punto 48], questi ha la facoltà di procedere a tale dimostrazione adducendo un insieme di indizi in tal senso. A tale riguardo, sono particolarmente pertinenti gli elementi attestanti la conoscenza di ciascuno dei marchi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio controverso [v., in tal senso e per analogia, sentenze GRUPO SADA, cit., EU:T:2005:169, punto 89, e del 25 maggio 2005, TeleTech Holdings/UAMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T‑288/03, Racc., EU:T:2005:177, punto 100]. Inoltre, nei limiti in cui dalla giurisprudenza risulta che la coesistenza di due marchi deve essere sufficientemente lunga per poter influire sulla percezione del consumatore pertinente [v., in tal senso, sentenze del 1° marzo 2005, Fusco/UAMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, Racc., EU:T:2005:73, punto 64, e ASTALOY, cit., EU:T:2013:160, punto 47], la durata della coesistenza costituisce altresì un elemento essenziale.

81      Si deve altresì rilevare che qualsiasi argomento vertente sulla coesistenza implica previamente la dimostrazione, da un lato, dell’identità dei marchi anteriori con i marchi in conflitto (v., in tal senso, sentenza GRUPO SADA, punto 80 supra, EU:T:2005:169, punti 86 e 88) e, dall’altro, dell’uso effettivo del marchio di cui la ricorrente si avvale nel territorio pertinente [sentenza del 21 aprile 2005, PepsiCo/UAMI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T‑269/02, Racc., EU:T:2005:138, punti da 23 a 25].

82      Inoltre, nei limiti in cui si può tenere conto solo di una coesistenza pacifica tra i marchi di cui trattasi, l’esistenza di un contenzioso tra i titolari dei marchi anteriori impedisce che la coesistenza sia presa in considerazione [v., in tal senso, sentenze ARTHUR e FELICIE, punto 15 supra, EU:T:2005:420, punto 64, e dell’8 dicembre 2005, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Racc., EU:T:2005:438, punto 74].

83      È alla luce di tali considerazioni che si deve verificare se la commissione di ricorso abbia potuto validamente avallare l’analisi della divisione di annullamento, respingendo l’argomento della ricorrente vertente sulla coesistenza in Germania del marchio spagnolo VIÑA ALBERDI e del marchio anteriore invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità.

84      Si deve necessariamente constatare che gli elementi addotti dalla ricorrente nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI non consentono di dimostrare una conoscenza del marchio spagnolo VIÑA ALBERDI da parte del pubblico di riferimento tale da consentire di ridurre il rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

85      A tale riguardo, si deve ricordare che il pubblico di riferimento è stato definito al precedente punto 23 come costituito dal grande pubblico tedesco.

86      Orbene, sebbene la ricorrente dimostri l’esportazione di vini con il marchio spagnolo VIÑA ALBERDI in Germania tra il 1983 e la data di deposito della domanda di marchio comunitario, ne risulta che siffatte esportazioni sono sempre state relativamente limitate in termini di volume, ossia tra 6 000 e 28 000 bottiglie all’anno per tutto il mercato tedesco.

87      Inoltre, sebbene la ricorrente abbia presentato vari articoli di stampa e prospetti relativi ai vini commercializzati con il marchio spagnolo VIÑA ALBERDI, soltanto due di tali documenti derivano da pubblicazioni tedesche e contengono solo riferimenti molto limitati ai vini di cui trattasi.

88      Infine, per quanto riguarda gli attestati forniti da importatori tedeschi dei vini commercializzati dalla ricorrente, si deve necessariamente constatare che, sebbene in essi si affermi che, «[sia per] l’importatore che [per] i suoi clienti», il marchio spagnolo VIÑA ALBERDI è «un marchio conosciuto che identifica un vino spagnolo di qualità rientrante nella denominazione di origine protetta Rioja», siffatti attestati possono essenzialmente dimostrare la conoscenza del marchio di cui trattasi da parte degli importatori che li hanno emessi, ma non da parte del grande pubblico tedesco.

89      In tali circostanze, la commissione di ricorso ha correttamente respinto l’argomento della ricorrente vertente sulla coesistenza pacifica dei marchi in conflitto in Germania.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Rioja Alta, SA, è condannata alle spese.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 giugno 2015.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.