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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski građanski sud u Zagrebu (Croazia) il 29 ottobre 2020 – A. H. / Zagrebačka banka d.d.

(Causa C-567/20)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski građanski sud u Zagrebu

Parti

Ricorrente: A. H.

Resistente: Zagrebačka banka d.d.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 1 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in conformità con l’interpretazione adottata nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella causa C-118/17 (Dunai), debba essere interpretato nel senso che un intervento del legislatore nei rapporti tra un consumatore, che assume la qualità di mutuatario, e una banca, non può privare il consumatore del diritto di contestare in giudizio le clausole di un contratto originario, o di un addendum al contratto concluso in base alla legge, al fine di esercitare il diritto alla restituzione di tutte le somme che la banca ha ricevuto indebitamente, in danno del consumatore, per effetto dell’applicazione di clausole contrattuali abusive, nell’ipotesi in cui, in forza dell’intervento legislativo, i consumatori abbiano volontariamente aderito alla modifica del rapporto contrattuale iniziale in forza dell’obbligo di legge imposto alle banche di offrire ai consumatori tale possibilità, e non direttamente in forza della legge che prevede tale intervento, come è avvenuto nella causa Dunai.

In caso di risposta positiva alla prima questione, se un giudice nazionale, adito in un procedimento pendente tra due soggetti, un mutuante e una banca, che non può interpretare in senso conforme alle prescrizioni della direttiva 93/13 le norme della legge nazionale Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (legge sulla modifica e sull’integrazione della legge sul credito al consumo , Croazia; in prosieguo: la «legge sulla modifica e sull’integrazione della legge sul credito al consumo »), come interpretata dalla Vrhovni sud (Corte suprema, Croazia; in prosieguo: la «Corte suprema»), sia autorizzato e/o obbligato, ai sensi di tale direttiva e degli articoli 38 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a derogare all’applicazione di tale legge nazionale come interpretata dalla Vrhovni sud [Corte suprema].

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29)