Ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 febbraio 2018 –
Repubblica ceca / Parlamento e Consiglio
(causa C‑482/17 R)(1)
«Procedimento sommario – Articolo 278 TFUE – Sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione – Direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco – Urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento degli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
(v. punto 22)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danni invocabili da uno Stato membro
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
(v. punti 23, 24)
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Violazione con l’atto contestato di una norma giuridica di rango superiore – Presupposto non soddisfatto automaticamente
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
(v. punto 38)
4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Modifiche significative apportate alla normativa applicabile in un settore – Insussistenza del rischio imminente di grave danno finanziario – Insussistenza dell’urgenza
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
(v. punto 39)
5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Danno che può essere risarcito successivamente mediante indennizzo o a seguito di ricorso per risarcimento danni – Danno che non può essere considerato irreparabile
(Artt. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
(v. punto 54)
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |
2) | | Le spese sono riservate. |