Language of document : ECLI:EU:T:1998:152

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

7 luglio 1998 (1)

«Dipendenti — Pensioni — Coefficiente correttore — Determinazione — Tasso dicambio — Adeguamento retroattivo»

Nelle cause riunite T-116/96, T-212/96 e T-215/96,

Italo Telchini, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residentein Bolzano (Italia), con l'avv. Bruno Telchini, del foro di Bolzano, con domicilioeletto in Lussemburgo presso lo studio Becker e Cahen, 3, rue des Foyers,

Enrico Palermo, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee,residente in Roma,

Fabrizio Gillet, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee,residente in Roma,

rappresentati dall'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Cortesuprema di cassazione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studiodell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Matrhias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia,consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto inLussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del serviziogiuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato, nella causa T-116/96, dai signoriDiego Canga Fano e Marco Umberto Moricca, e, nelle cause T-212/96 e T-215/96,dai signori Martin Bauer e Paolo Martino Cossu, membri del servizio giuridico, inqualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor AlessandroMorbilli, direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gliinvestimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

interveniente,

avente ad oggetto, da un lato, domande di annullamento dei prospetti di pensionedei ricorrenti, nella parte in cui applicano retroattivamente, per il periodocompreso tra il 1° luglio 1995 e il 31 dicembre dello stesso anno, il coefficientecorrettore fissato per l'Italia a 81,7 dal regolamento (CE, Euratom, CECA) delConsiglio 18 dicembre 1995, n. 2963, che adegua le retribuzioni e le pensioni deifunzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienticorrettori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 310, pag. 1), e, dall'altro,le domande di adeguamento dei prospetti controversi, nonché una domanda dirisarcimento danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE(Seconda Sezione),

composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, C.W. Bellamy, J. Pirrung,giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29gennaio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti e procedimento

1.
    I ricorrenti, ex dipendenti della Commissione in servizio a Bruxelles, risiedono inItalia e sono, ciascuno, titolari di una pensione di vecchiaia, (signori Telchini eGillet) o d'invalidità (signor Palermo). Le loro pensioni vengono versate in franchibelgi nei loro conti bancari in Belgio, in quanto ognuno dei ricorrenti ha optato, aisensi dell'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunitàeuropee (in prosieguo: lo «Statuto») per il versamento delle prestazionipensionistiche nella valuta del paese in cui ha sede l'istituzione di appartenenza.

2.
    In data 18 dicembre 1995 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE, Euratom,CECA), n. 2963, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altriagenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a taliretribuzioni e pensioni(GU L 310, pag. 10, in prosieguo: il «regolamenton. 2963/95»). Tale regolamento è entrato in vigore il 23 dicembre 1995 ed hasostituito il regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1994,n. 3161, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni deifunzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienticorrettori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 335, pag. 1, in prosieguo:il «regolamento n. 3161/94»), che aveva fissato un coefficiente correttore perl'Italia di 94,2.

3.
    L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2963/95 fissa un coefficiente correttore per l'Italia,con effetto dal 1° luglio 1995, pari a 81,7, applicabile alle pensioni in forza del n. 3,del medesimo articolo.

4.
    Nei prospetti di pensione relativi al mese di gennaio del 1996, la Commissione haliquidato la pensione dei ricorrenti facendo applicazione di tale coefficientecorrettore, procedendo quindi, a partire dal mese di febbraio 1996, al recuperograduale, su un periodo di cinque mesi, delle somme ricevute in eccesso dagliinteressati durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 31 dicembre dellostesso anno.

5.
    Avendo constatato che l'importo delle loro pensioni aveva subito una riduzione pervia dell'applicazione del nuovo coefficiente correttore e del recupero retroattivo diparte delle somme percepite nel corso del secondo semestre 1995, i ricorrentihanno proposto, rispettivamente in data 22 febbraio, 2 aprile e 29 maggio 1996,reclami ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.

6.
    Con lettere 22 luglio, 17 e 21 settembre 1996 veniva notificato ai ricorrenti il rigettodei loro reclami.

7.
    Pertanto, con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunalerispettivamente in data 26 luglio, 17 dicembre e 23 dicembre 1996, i ricorrenti

hanno proposto i presenti ricorsi, registrati coi numeri di ruolo T-116/96, T-212/96e T-215/96.

8.
    Con ordinanza 12 febbraio 1997, il Presidente della Seconda Sezione del Tribunaleha autorizzato il Consiglio ad intervenire a sostegno delle conclusioni dellaconvenuta nella causa T-116/96.

9.
    Con ordinanza 28 aprile 1997, ha inoltre autorizzato il Consiglio ad intervenire asostegno delle conclusioni della convenuta nelle cause T-212/96 e T-215/96.

10.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di dareinizio alla trattazione orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, esso ha rivoltoalla convenuta l'invito a rispondere ad alcuni quesiti, cosa che essa ha fatto neltermine impartito. Il Tribunale ha inoltre chiesto ai ricorrenti nelle cause T-212/96e T-215/96 di produrre gli estratti dei documenti da essi richiamati, cosa che essinon hanno fatto né nei termini loro impartiti e neppure in udienza.

11.
    Con ordinanza del Presidente della Seconda Sezione del Tribunale 17 dicembre1997, le cause T-116/96, T-212/96 e T-215/96 sono state riunite ai fini della faseorale.

12.
    Quest'ultima si è svolta il 29 gennaio 1998. Le parti sono state sentite nelle loroconclusioni e nelle risposte ai quesiti del Tribunale.

13.
    Sentite le parti al riguardo, il Tribunale (Seconda Sezione) ritiene opportuna lariunione delle tre cause anche ai fini della sentenza.

Conclusioni delle parti

14.
    Nella causa T-116/96, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare i prospetti di pensione a far data dal mese di gennaio 1996;

—    ordinare alla Commissione di adeguare tali prospetti di pensione agliimporti dovuti in applicazione del regolamento del Consiglio n. 2963/95,nonché di versare interessi moratori;

—    condannare la Commissione alle spese.

15.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    statuire sulle spese come di diritto.

16.
    Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

—    accogliere le conclusioni presentate dalla Commissione.

17.
    Nella causa T-212/96, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare illegittime le disposizioni del regolamento n. 2963/95 sulle qualisi fonda l'atto emanato;

—    annullare il prospetto di pensione relativo al mese di febbraio 1996, sia perquanto riguarda il recupero dei versamenti che si asseriscono indebiti, siaper quanto riguarda il coefficiente correttore applicato;

—    dichiarare che la Commissione è tenuta ad adottare i provvedimenti chesono conseguentemente necessari, in particolare per quanto concerne leliquidazioni e i recuperi operati successivamente;

—    accordare il versamento di un interesse pari all'8% sulle somme che sarannodovute;

—    condannare la convenuta alle spese.

18.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    statuire sulle spese come di diritto.

19.
    Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

—    accogliere le conclusioni presentate dalla Commissione.

20.
    Nella causa T-215/96, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare illegittime le disposizioni del regolamento n. 2963/95 sulle qualisi fonda l'atto emanato;

—    annullare il prospetto di pensione relativo al mese di febbraio 1996, sia perquanto riguarda il recupero dei versamenti che si asseriscono indebiti, siaper quanto riguarda il coefficiente correttore applicato;

—    dichiarare che la Commissione è tenuta ad adottare i provvedimenti chesono conseguentemente necessari, in particolare per quanto concerne leliquidazioni e i recuperi operati successivamente;

—    dichiarare illecita l'inclusione, nel calcolo dell'importo dell'asserito indebito,delle somme relative al periodo dal 19 al 31 dicembre 1995, e di

conseguenza condannare la Commissione a versare al ricorrente, a titolo diindennizzo, la somma simbolica dell'equivalente in lire di un franco belga;

—    accordare il versamento di un interesse pari all'8% sulle somme che sarannodovute;

—    condannare la convenuta alle spese.

21.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    statuire sulle spese come di diritto.

22.
    Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

—    accogliere le conclusioni presentate dalla Commissione.

Sulle conclusioni dirette ad ottenere l'ordine di adeguare i prospetti di pensionecontroversi (causa T-116/96)

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

23.
    La Commissione contesta la ricevibilità della domanda del ricorrente diretta adottenere che il Tribunale ordini alla Commissione di adeguare i prospetti dipensione emessi a partire dal mese di gennaio 1996 agli importi dovuti in forza delregolamento n. 2963/95. Il giudice comunitario, infatti, sarebbe incompetente arivolgere ordini all'amministrazione, nell'ambito del sindacato di legittimità(sentenza del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione,Racc.FP pag. II-83).

24.
    Il ricorrente obietta di non aver formulato alcuna domanda intesa ad ottenere unordine e che, in caso di annullamento, la Commissione sarà tenuta ad ottemperareagli obblighi che ne deriveranno.

Giudizio del Tribunale

25.
    Secondo una costante giurisprudenza, non spetta al giudice comunitario, nell'ambitodel sindacato di legittimità, ordinare all'istituzione dalla quale promana l'attoimpugnato di adottare i provvedimenti che la sentenza dovrebbe comportare. Essodeve invece limitarsi a rinviare la questione all'istituzione interessata, tenuto contodel fatto che, ai sensi dell'art. 176 del Trattato, spetta all'istituzione dalla qualepromana l'atto annullato adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza

importa (sentenza del Tribunale 14 dicembre 1995, causa T-285/94,Pfloeschner/Commissione, Racc.PI pag. II-889, punto 22).

26.
    Ne consegue che le conclusioni del ricorrente dirette ad ottenere che sia ordinatoalla Commissione di adeguare i prospetti di pensione agli importi che asserisce glispettino sono irricevibili.

Sulle conclusioni dirette all'annullamento

27.
    I ricorrenti deducono tre motivi simili a sostegno delle loro domande diannullamento, motivi che riguardano rispettivamente il carattere palesementeerrato del calcolo di coefficiente correttore, la violazione del principio di tutela dellegittimo affidamento e dei diritti acquisiti e, infine, l'illegittimità del recuperoretroattivo delle somme non dovute, corrisposte durante il secondo semestre del1995.

28.
    Per quanto riguarda le cause T-212/96 e T-215/96, i ricorrenti fanno inoltre valereun quarto motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento perquanto riguarda il calcolo del coefficiente correttore.

29.
    Ai fini del presente esame, occorre anzitutto esaminare il primo, il secondo e ilquarto motivo, relativi al metodo di calcolo del coefficiente correttore applicato allepensioni dei ricorrenti; si procederà successivamente all'analisi del terzo motivo,vertente sul recupero retroattivo delle somme versate nel 1995.

Sul primo motivo, relativo al calcolo manifestamente errato del coefficiente correttore

1. Sulla ricevibilità del motivo della causa T-116/96

Argomenti delle parti

30.
    Il Consiglio, parte interveniente, si interroga sulla ricevibilità del primo motivo nellacausa T-116/96, rilevando che esso non è stato formulato nell'ambito del reclamopresentato dal ricorrente. Nel suo reclamo, quest'ultimo ha infatti contestato ilprincipio dell'applicazione del nuovo coefficiente correttore fissato per l'Italia allasua pensione, non anche il metodo di calcolo di tale coefficiente.

31.
    Il ricorrente fa valere, da un lato, che la Commissione non ha contestato laricevibilità del suo ricorso e, dall'altro, che un ricorso non è irricevibile quando ilcomplesso dei motivi costituiscono lo sviluppo delle censure formulate nel reclamo(sentenza del Tribunale 7 dicembre 1995, cause riunite T-554/93 e T-566/93, Abelloe a./Commissione, Racc.PI pag. II-815).

Giudizio del Tribunale

32.
    A pena di irricevibilità, un motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario devepreviamente essere stato presentato in sede di procedimento precontenzioso, inmodo tale che l'autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere inmodo sufficientemente preciso le censure che gli interessati formulano nei confrontidella decisione impugnata (sentenze del Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89,Alexandrakis/Commissione, Racc. pag. II-143, punto 8, e 6 giugno 1996, causa T-262/94, Baiwir/Commissione, Racc.PI pag. II-739, punto 40). Pertanto, se da un latole conclusioni presentate dinanzi al Tribunale possono vertere unicamente sullostesso oggetto di quelle esposte nell'ambito del reclamo, e non possono contenerese non censure che si basano sulla stessa causa di quelle invocate nell'ambito delreclamo, tali censure sono però suscettibili, dinanzi al giudice comunitario, diulteriore sviluppo mediante la presentazione di motivi ed argomenti che nonfigurano necessariamente nel reclamo, pur richiamandovisi strettamente (v.sentenze Alexandrakis/Commissione, citata, punto 9, Baiwir/Commissione, citata,punto 41, Abello e a./Commissione, citata, punto 32).

33.
    Nella fattispecie, il motivo proposto dal ricorrente costituisce effettivamente, comeegli sostiene, lo sviluppo di una censura formulata in sede di reclamo, e relativa adun'errata applicazione del coefficiente correttore ridotto. Tale motivo è dunquestrettamente connesso con la suddetta censura. Questa analisi è confermata dalfatto che la Commissione, nell'ambito della decisione che respinge il reclamo, hadettagliatamente illustrato le modalità del calcolo del coefficiente correttoreapplicato nella fattispecie.

34.
    Ne consegue che il motivo formulato dal ricorrente nella causa T-116/96 èricevibile.

2. Nel merito

35.
    Il motivo relativo al carattere manifestamente errato del calcolo del coefficientecorrettore può suddividersi in due parti. La prima riguarda la violazione dell'art.64 dello Statuto, nella parte in cui il coefficiente correttore per l'Italia, pari a 81,7,sarebbe stato calcolato in base a criteri non previsti da tale articolo. La secondaparte riguarda la violazione degli artt. 63, secondo comma, e 82, n. 1, quartocomma, dello Statuto, nonché dell'art. 45 dell'allegato VIII del medesimo.

Sulla prima parte, relativa alla violazione dell'art. 64 dello Statuto

— Argomenti delle parti

36.
    I ricorrenti sostengono che il coefficiente correttore previsto per l'Italia all'art. 6,n. 1, del regolamento n. 2963/95 è contrario all'art. 64 dello Statuto, in quanto èfondato sui tassi di cambio delle monete nazionali e non già sull'evoluzione delcosto della vita, come prescrive invece tale articolo. Per calcolare i coefficienticorrettori, infatti, la Commissione si richiamerebbe a criteri estranei all'art. 64 delloStatuto, vale a dire da un lato le parità economiche, e, dall'altro, i tassi di cambio

vigenti nel mercato, nonché, da ultimo, il raffronto tra la parità economica delpaese di residenza e quella di Bruxelles.

37.
    Inoltre, a parere del ricorrente nella causa T-116/96, la riduzione del coefficientecorrettore rispetto all'anno precedente costituirebbe un calcolo tanto più errato inquanto non terrebbe conto dell'aumento dell'indice dei prezzi del 5,4%, verificatosiin Italia nel corso del 1995.

38.
    I ricorrenti sostengono che l'argomentazione svolta dalla Commissione ècontraddittoria. Sarebbe infatti insensato introdurre rapporti di cambio nel calcolodei coefficienti e dedurne che la riduzione del coefficiente correttore applicabilein Italia è conseguenza della svalutazione della lira, quando invece il tasso diinflazione in tale Stato membro avrebbe provocato in tale paese un aumentogenerale del costo della vita. Il sistema di calcolo adottato non permette digarantire un identico potere d'acquisto nei differenti Stati membri, nella misura incui il tasso di cambio di una moneta nazionale in rapporto al franco belga dipendedalla sua appartenenza ad una delle due sfere di influenza monetaria, l'area delmarco o l'area del dollaro.

39.
    In ordine all'argomento secondo cui il calcolo del coefficiente correttore è statoeffettuato in conformità con le disposizioni dell'allegato XI dello Statuto, iricorrenti nelle cause T-212/96 e T-215/96 ribattono, in sede di replica, che laCommissione ha in tal modo fatto ricorso a disposizioni di esecuzione illegittime,contrarie all'art. 64 dello Statuto, e ha pertanto violato i principi di gerarchia dellenorme. Il ricorrente nella causa T-215/96 aggiunge che l'illegittimità di tali normenon è connessa solamente al fatto di prendere in considerazione come punto diriferimento i tassi di cambio, ma anche al fatto che i coefficienti correttori varianoin funzione di un luogo determinato, Bruxelles. Orbene, l'adeguamento annuale delcoefficiente correttore per ciascun paese dovrebbe in realtà essere effettuatounicamente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi nel paese considerato.

40.
    La Commissione rammenta come il coefficiente correttore di cui all'art. 64 delloStatuto, applicabile alle pensioni in forza dell'art. 82 del medesimo, miri a garantireun identico potere d'acquisto nei vari paesi in cui risiedono i dipendenti in attivitào in pensione e come esso sia calcolato «in rapporto alle condizioni di vita nellevarie sedi di servizio». Sottolineando che le modalità di applicazione degli artt. 64e 65 dello Statuto sono definite all'allegato XI dello Statuto, essa fa valere che, inforza dell'art. 3, n. 5, di tale allegato, «i coefficienti correttori applicabili nellecapitali e nelle sedi di servizio diverse da Bruxelles e Lussemburgo sonodeterminati in base alle relazioni tra le parità economiche [...] ed i tassi di cambioprevisti all'art. 63 dello Statuto per i paesi corrispondenti».

41.
    A questo proposito, le parità economiche o «parità del potere d'acquisto»rappresenterebbero elementi statistici destinati a raffigurare i rapporti tra il costodella vita nelle differenti capitali e Bruxelles, espressi nelle corrispondenti monete

in rapporto al franco belga, e sarebbero calcolati sulla base di un certo numero dibeni e servizi, per i quali verrebbe effettuato un raffronto tra i prezzi a Bruxellese quelli nelle altre capitali. La Commissione rileva che se, per esempio, occorrono4 500 lire per acquistare a Roma prodotti che a Bruxelles costano 100 franchi belgi,la parità economica sarà di 45 lire per franco. Rilevando poi che le pensioni sonofissate in franchi belgi, essa sostiene che, per tradurre ogni anno il rapporto tra ilpotere di acquisto di una retribuzione o di una pensione versata in Italia e quellaversata nello stesso momento a Bruxelles, è indispensabile esprimere i due importinella stessa moneta, utilizzando il tasso di cambio alla data del detto rapporto, inriferimento alla situazione esistente al 1° luglio. Pertanto, supponendo che il tassodi cambio ufficiale sia di 50 lire per franco, il coefficiente correttore nell'esempiomenzionato sarebbe di 45/50 ossia il 90%.

42.
    La Commissione conclude da quanto sopra che i principi che sottendonoall'elaborazione dei coefficienti correttori, enunciati dallo Statuto, sono stati nellafattispecie pienamente osservati. Essa fa valere che la metodologia applicatadall'Istituto statistico delle Comunità europee (in prosieguo: l'«Istituto statistico»)nella determinazione dei coefficienti correttori è stata ritenuta corretta dalTribunale nella sua sentenza 7 dicembre 1995, Abello e a./Commissione, citata.Quanto ai tassi di cambio menzionati dai ricorrenti, essa precisa che il coefficientecorrettore è determinato dalle relazioni tra le parità economiche e i tassi di cambioprevisti all'art. 63 dello Statuto, vale a dire quello applicato ai fini dell'esecuzionedel bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1° luglio dell'anno di cuitrattasi.

43.
    In ordine all'asserita illegittimità delle disposizioni dell'allegato XI dello Statuto, laCommissione fa rinvio alle spiegazioni già fornite per quanto riguarda la logica delmeccanismo di calcolo dei coefficienti correttori di cui alle norme del suddettoallegato. A suo parere, tali norme andrebbero collocate al medesimo rango dellenorme contenute nell'art. 64 dello Statuto, tenuto conto del rinvio operato dall'art.65 bis del medesimo. Essa ricorda però che, ai sensi del suddetto art. 64, ilcoefficiente correttore per ogni paese, stabilito ad un livello superiore, inferiore opari al 100% in rapporto alle condizioni di vita, è determinato con riferimento aquello applicabile nelle città sedi delle istituzioni, e, nella fattispecie, Bruxelles,relativamente alle quali, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, ilcoefficiente è pur sempre pari al 100%. E' pertanto priva di fondamento l'opinionesecondo cui, una volta calcolato il coefficiente correttore per un determinato paese,la sua evoluzione dovrebbe prescindere dal rapporto con la retribuzione base, valea dire il 100% fissato per Bruxelles.

44.
    Il Consiglio aderisce all'argomentazione della Commissione.

— Giudizio del Tribunale

45.
    Per garantire a tutti i dipendenti una retribuzione avente lo stesso potere d'acquistoindipendentemente dal loro luogo di servizio, l'art. 64, primo comma, dello Statuto,

prevede che «alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi vieneattribuito [...] un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100%, inrapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio». In forza degli artt. 64,secondo comma, e 65 dello Statuto, il coefficiente correttore è pari a 100 perBruxelles e Lussemburgo e, per gli altri paesi, è determinato dal Consiglio chedelibera su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata.

46.
    Per quanto riguarda le pensioni di cui agli artt. 77-81 bis dello Statuto, tra le qualisono ricomprese le pensioni di vecchiaia e di invalidità corrisposte agli exdipendenti, l'art. 82, n. 1, secondo comma, dello Statuto, dispone che «a talipensioni viene attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese [...] in cui iltitolare della pensione comprova di aver stabilito la propria residenza». Pur nonrinviando espressamente all'art. 64 dello Statuto, applicabile alle retribuzioni deidipendenti, l'art. 82 del medesimo si riferisce comunque al coefficiente correttorefissato per ciascun paese, secondo i criteri menzionati in tale articolo (v.Pfloeschner/Commissione, citata, punto 48).

47.
    Nel caso di specie, i ricorrenti fanno valere che il coefficiente correttore fissato perl'Italia dal regolamento n. 3161/94 è contrario all'art. 64 dello Statuto, per il fattoche le modalità di calcolo di tale coefficiente sarebbero basate su un criterio nonprevisto da tale articolo, e cioè su un rapporto tra parità economiche e tasso dicambio.

48.
    Tuttavia, occorre ricordare che l'attuazione del principio di equivalenza del poteredi acquisto di cui all'art. 64 dello Statuto non si basa unicamente su tale articolo,ma anche sugli artt. 63, 65 e 65 bis dello Statuto, l'ultimo dei quali prevede che «lemodalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 sono definite nell'allegato XI [delloStatuto]». Tali articoli hanno tutti lo stesso rango normativo dell'art. 64 delloStatuto e vanno quindi presi anch'essi in considerazione (sentenza del Tribunale 1°dicembre 1996, causa T-177/95, Barraux e a./Commissione, Racc.PI, pag. II-1451,punto 35), tenendo conto in particolare che l'art. 65 bis e l'allegato XI sono statiincorporati allo Statuto dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) 19 dicembre1991, n. 3830, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee,nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguardale modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361, pag. 1).

49.
    Ne emerge in particolare che un regolamento di esecuzione come il regolamenton. 3161/94, che ha ad oggetto l'adeguamento annuale delle retribuzioni e dellepensioni, nonché dei coefficienti correttori ad esse applicabili, e che si basaespressamente sugli artt. 63 - 65 bis e 82 dello Statuto, nonché sull'allegato XI diquest'ultimo, non può derogare ai principi contenuti in tali disposizioni (sentenzadel Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-536/93, Benzler/Commissione, Racc.PI pag.II-777, punti 32 e 33).

50.
    Orbene, l'argomentazione dei ricorrenti, che mette in discussione la pertinenza delcriterio delle parità economiche così come la rilevanza del tasso di cambio dellamoneta del paese interessato, disconosce le pertinenti disposizioni dello Statutorelative alle modalità di calcolo dei coefficienti correttori applicabili alleretribuzioni e alle pensioni dei dipendenti.

51.
    In primo luogo, l'art. 1, n. 3, lett. a), dell'allegato XI dello Statuto prevede che leparità economiche, il cui calcolo spetta all'Istituto statistico, d'intesa con gli istitutinazionali, «determinano le equivalenze di potere d'acquisto, con riferimento aBruxelles, fra le retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee inservizio all'interno degli Stati membri, nelle capitali e talune altre sedi di serviziopreviste all'articolo 9».

52.
    Come emerge dalle spiegazioni della Commissione, non contestate, la paritàeconomica tra Bruxelles, città di riferimento ai sensi dell'art. 64 dello Statuto edell'art. 1 dell'allegato XI, e la capitale di uno Stato membro, nel caso di specieRoma, è calcolata in base ad indicatori statistici relativi ai prezzi di taluni beni eservizi rappresentativi, raggruppati all'interno di 173 parità di potere d'acquistoelementari. Tali parità elementari costituiscono, secondo la giurisprudenza, gliindicatori appropriati per rispecchiare, in maniera necessariamente approssimativa,il costo della vita e, di conseguenza, le condizioni di vita dei dipendenti comunitari(v. sentenza Abello e a./Commissione, citata, punto 41, e ordinanza della Corte 5febbraio 1998, causa C-30/96 P, Abello e a./Commissione, non ancora pubblicatanella Raccolta).

53.
    Rispetto ad ognuno dei paesi interessati, la parità economica permette così distabilire annualmente, per il periodo di riferimento che, ai sensi dell'art. 1, n. 1,dell'allegato XI dello Statuto, è costituito dai dodici mesi che precedono il 1° lugliodell'anno durante il quale ha luogo l'esame, l'ammontare, espresso nel caso dispecie in lire con rapporto al franco belga, necessario per acquistare icorrispondenti generi acquistabili a Bruxelles con un franco belga. Essendo taleesame effettuato annualmente dall'Istituto statistico con la collaborazione degliistituti nazionali, sulla base del prezzo medio dei differenti beni e servizi sopramenzionati, ne risulta in particolare che, contrariamente a quanto lascianointendere le ricorrenti, viene tenuto conto dell'evoluzione del livello dei prezzi perogni paese interessato, con rapporto a Bruxelles. Dal fascicolo emerge infatti che,tra il 1° luglio 1993 e il 1° luglio 1994, la parità economica tra l'Italia e il Belgio,calcolata in riferimento alle capitali di tali Stati, è passata da 44,756 LIT/BFR a45,218 LIT/BFR.

54.
    In secondo luogo, per quanto riguarda la determinazione del coefficientecorrettore, l'allegato XI dello Statuto prevede espressamente, all'art. 3, n. 5, che «icoefficienti correttori applicabili nelle capitali e nelle sedi di servizio diverse daBruxelles e Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni tra le paritàeconomiche di cui all'art. 1 ed i tassi di cambio previsti all'art. 63 dello Statuto per

i paesi corrispondenti», cioè i tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilanciogenerale delle Comunità europee alla data del 1° luglio dell'anno di riferimento.

55.
    Ne consegue che l'applicazione del tasso di cambio ai fini del calcolo delcoefficiente correttore risulta esplicitamente dalle disposizioni statutarie e non puòessere considerato contrario all'art. 64 dello Statuto. Le «condizioni di vita» di cuia tale articolo devono infatti essere intese come concernenti il costo della vitaespresso dal potere d'acquisto di cui dispongono i dipendenti in attività e i titolaridi una pensione, il quale costituisce la misura della quantità di beni e servizi chepuò procurare un'unità monetaria in un dato momento (v. sul punto, sentenzaAbello e a./Commissione, citata, punto 40). Orbene le parità economiche sonoespresse nella moneta di ciascun paese interessato, nel caso di specie in lire, conrapporto al franco belga, alla data del 1° luglio dell'anno in esame, mentrel'ammontare delle pensioni, ai sensi dell'art. 82, n. 1, quarto comma, dello Statuto,è espresso in franchi belgi. È dunque necessario, allo scopo di garantire a tale datal'equivalenza del potere d'acquisto tra le pensioni versate a Bruxelles, a cui siapplica un coefficiente del 100%, e quelle versate in un altro Stato membro,tradurre il rapporto tra la parità economica e il valore dell'unità monetariainteressata utilizzando il tasso di cambio attualizzato esistente alla data di talerapporto.

56.
    Si deve rilevare che i ricorrenti non adducono alcun elemento atto a confutare lalegittimità del calcolo effettuato. Dal fascicolo emerge al contrario che ilcoefficiente correttore, fissato per l'Italia all'81,7 a partire dal 1° luglio 1995mediante regolamento il n. 2936/95, corrisponde esattamente al rapporto in lireesistente a tale data tra la parità economica Bruxelles/Roma, da un lato, e il tassodi cambio statutario della lira, di cui all'art. 63 dello Statuto, dall'altro lato, vale adire 46,671 : 57,113 x 100.

57.
    Per quanto riguarda l'eccezione di illegittimità presentata nelle cause T-212/96 eT-215/96 avverso le norme contenute all'allegato XI dello Statuto, essa è stata fattavalere dai ricorrenti unicamente nell'ambito della memoria di replica, e in seguitoal riferimento fatto ad esse dalla Commissione nel controricorso onde giustificareil fondamento statutario del calcolo del coefficiente correttore impugnato.

58.
    Orbene, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, èvietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino suelementi di diritto e di fatto emessi durante il procedimento.

59.
    Nella fattispecie, le norme di cui all'allegato XI dello Statuto non possonoconsiderarsi alla stregua di un elemento emerso durante il procedimento, tale dagiustificare la presentazione tardiva della presente eccezione di illegittimità. Infatti,come emerge dalla giurisprudenza, si presume che i dipendenti delle Comunitàconoscano lo Statuto (v. sentenza del Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-12/94,

Daffix/Commissione, Racc.PI pag. II-1197, punto 16, e giurisprudenza citata), e ciòvale a fortiori nel momento in cui è presentato un ricorso dinanzi al Tribunale.

60.
    Ne consegue che l'eccezione di illegittimità sollevata nelle cause T-212/96 e T-215/96 è irricevibile.

61.
    Da quanto sopra esposto consegue che la prima parte del primo motivo varespinta.

Sulla seconda parte, relativa alla violazione degli artt. 63, secondo comma, e 82,n. 1, quarto comma, dello Statuto, nonché dell'art. 45 dell'allegato VIII delmedesimo

— Argomenti delle parti

62.
    I ricorrenti sostengono che, avendo essi esercitato l'opzione riconosciuta dall'art.35 dell'allegato VIII dello Statuto di ricevere la propria pensione in franchi belgi,i tassi di cambio di cui all'art. 63, secondo comma, dello Statuto, cui fa rinvio l'art.82, n. 1, quarto comma, del medesimo, non erano applicabili, cosicché il relativocalcolo del coefficiente correttore sarebbe errato.

63.
    Nella causa T-212/96, il ricorrente sostiene inoltre che la liquidazione della suapensione ha dato luogo ad un'operazione di duplice conversione, dapprima perconvertire in lire il conteggio iniziale della pensione espressa in franchi belgi, quindiper riversargli tale importo in franchi belgi. Orbene, questa duplice conversione,oltre ad non essere necessaria, non sarebbe autorizzata dall'art. 63 dello Statuto,poiché soltanto le pensioni che vanno versate in una moneta diversa dal francobelga vanno calcolate in base ai tassi di cambio. Alla luce di questa analisi ilricorrente ritiene che nella fattispecie il coefficiente correttore dovesse essere parial 100%.

64.
    Da ultimo, nella causa T-116/96, il ricorrente aggiunge che il coefficiente correttoreper l'Italia non doveva essergli applicato, avendo egli fatto uso della facoltà,concessagli dall'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto, di ricevere il pagamentodella sua pensione in franchi belgi.

65.
    La Commissione replica che il coefficiente correttore italiano è definito in base alrapporto parità economica/tasso di cambio e dev'essere applicato alle pensioni degliinteressati in quanto questi risiedono in Italia. L'opzione prevista dall'art. 45dell'allegato VIII dello Statuto sarebbe infatti una semplice modalità di pagamento(sentenza della Corte 11 marzo 1982, causa 127/80, Grogan/Commissione, Racc.pag. 869, punti 14 e 15), e non riguarderebbe quindi le modalità di calcolo delcoefficiente correttore, stabilite dall'art. 3, n. 5, dell'allegato XI, che andrebbeapplicato in funzione del luogo di residenza del pensionato, in conformità dell'art.82, n. 1, secondo comma, dello Statuto. La Commissione ne deduce che i ricorrenticonfondono, da un lato, l'incidenza dei tassi di cambio sulla determinazione dei

coefficiente correttori, ai sensi dell'art. 3, n. 5, dell'allegato XI dello Statuto, e,dall'altro, le modalità di liquidazione delle pensioni, previste dall'art. 45dell'allegato VIII del medesimo.

66.
    La Commissione contesta peraltro l'asserzione del ricorrente nella causa T-116/96, secondo la quale sarebbe stata effettuata un'operazione di dupliceconversione. Risulterebbe infatti dai prospetti di pensione del ricorrente, neiquali la colonna relativa ai tassi di cambio indica un rapporto pari a«1,00000», che, in caso di opzione per un pagamento in franchi belgi,l'amministrazione versa direttamente in questa moneta, sul conto belga deibeneficiari, l'importo della pensione, che resta assoggettata all'applicazionedel coefficiente correttore previsto per l'Italia.

67.
    Il Consiglio sottolinea come alle pensioni dei ricorrenti, residenti in Italia, siapplichi, in forza delle disposizioni statutarie, il coefficiente correttore fissato perquesto paese, indipendentemente dal fatto che essi abbiano optato per unpagamento della loro pensione in franchi belgi.

— Giudizio del Tribunale

68.
    Ai sensi dell'art. 82, n. 1, quarto comma, dello Statuto, «le pensioni espresse infranchi belgi sono pagate in una delle monete di cui all'art. 45 dell'allegato VIII allecondizioni previste all'art. 63, secondo comma». L'art. 45 dell'allegato VIII delloStatuto offre ai pensionati la scelta tra la corresponsione della pensione nellamoneta del loro paese d'origine o in quella del paese di residenza, o, ancora, inquella del paese o della sede dell'istituzione di appartenenza; nella fattispecie, infranchi belgi. L'art. 63, secondo comma, dello Statuto dispone che «la retribuzionepagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi dicambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alladata del 1° luglio [dell'anno in questione]».

69.
    Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, tali norme non pregiudicano iprincipi applicabili al calcolo dei coefficienti correttori, così come definiti dagli artt.64-65 bis e dall'art. 82 dello Statuto, nonché all'allegato XI del medesimo.

70.
    L'art. 45 del suddetto allegato VIII, cui fa rinvio l'art. 82, n. 1, quarto comma, delloStatuto ha ad oggetto unicamente le modalità di corresponsione delle prestazionipensionistiche (v., a tal riguardo, sentenza Grogan/Commissione, citata, punti 14e 15), in merito alla scelta, di cui gode il titolare di una pensione, della valuta incui essa potrà essere erogata. Ne consegue che la scelta, da parte dei ricorrenti,della valuta di pagamento delle relative prestazioni pensionistiche non potevaostare all'attribuzione a tali pensioni, in forza dell'art. 82, n. 1, secondo comma,dello Statuto, del coefficiente fissato per l'Italia, paese in cui essi risiedono.Correttamente è stato quindi loro erogato l'81,7% dell'importo della prestazione

pensionistica di base corrisposta ad un pensionato che risiede a Bruxelles, per ilquale il coefficiente correttore è il 100%.

71.
    Orbene, è già stato rilevato (v. supra, punto 54) che, ai sensi dell'art. 3, n. 5,dell'allegato XI dello Statuto, tale coefficiente è determinato sulla base delrapporto tra la parità economica relativa al paese di cui trattasi e il tasso di cambioufficiale della sua valuta, di cui all'art. 63, secondo comma, dello Statuto, vale adire il tasso di cambio utilizzato per l'esecuzione del bilancio generale delleComunità europee alla data del 1° luglio dell'anno di riferimento. Ne consegue che,nella fattispecie, doveva utilizzarsi il tasso di cambio suddetto in ordine al calcolodel coefficiente correttore applicabile alle pensioni di cui è causa; è comunque fattasalva la possibilità di una successiva utilizzazione del medesimo tasso di cambio incaso di opzione per una corresponsione delle pensioni in lire, ai sensi dell'art. 63,secondo comma, dello Statuto, ai fini della conversione in tale valuta dell'importofinale delle medesime, originariamente espresse in franchi belgi secondo il dispostodell'art. 82, n. 1, quarto comma, dello Statuto.

72.
    Ciò posto, l'argomento dei ricorrenti secondo cui il tasso di cambio della lira nondoveva essere preso in considerazione al fine del calcolo del coefficiente correttorein quanto essi già avevano optato per un pagamento in franchi belgi, va respinto.

73.
    In ordine all'affermazione del ricorrente nella causa T-116/96, secondo cui sisarebbe proceduto ad un'operazione di «doppia conversione», basta rilevare, comela Commissione giustamente sottolinea, che il prospetto di pensione impugnato,espresso in franchi belgi, indica, alla colonna «tasso», un tasso di cambio del«1,0000000», con la conseguenza che sull'importo effettivamente corrisposto è statocalcolato il solo coefficiente correttore fissato per l'Italia, coefficiente applicato allapensione di base di cui il ricorrente era titolare.

74.
    Da quanto sopra risulta che la seconda parte del motivo va respinta.

75.
    Il primo motivo va pertanto respinto nella sua totalità.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento edei diritti acquisiti

Argomenti delle parti

76.
    I ricorrenti sostengono che la riduzione della pensione fino ad allora percepitacostituisce una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento degliinteressati, in quanto essi potevano ragionevolmente attendersi un mantenimentodel loro reddito nominale.

77.
    A parere dei ricorrenti nelle cause T-212/96 e T-215/96, tale legittimo affidamentoemerge dalla prassi seguita dalle istituzioni, consistente nel garantire ilmantenimento del reddito dei beneficiari di emolumenti comunitari, prassi che è

stata affermata sia dalla Commissione, nella sua proposta del 18 ottobre 1990 [doc.SEC (90) 1836 def., punti 37 e 38] e nelle sue dichiarazioni del 1991 in seno agliorgani di concertazione, sia dal Consiglio in una dichiarazione del 15 dicembre1981.

78.
    Per parte sua, il ricorrente nella causa T-116/96 sostiene che, optando per unpagamento della sua pensione in franchi belgi, egli ha avuto la convinzione di averediritto a ricevere la stessa pensione che viene versata ai pensionati residenti inBelgio. Tale interpretazione è tanto più fondata in quanto egli è stato sempreretribuito in franchi belgi allorché prestava servizio a Bruxelles ed ha maturato isuoi diritti a pensione in tale moneta. La sua pensione costituisce quindi un dirittoacquisito, a cui l'applicazione di un coefficiente correttore ridotto arrecherebbepregiudizio. L'argomentazione della Commissione, basata sulla sentenzaGrogan/Commissione, dianzi citata, sarebbe priva di pertinenza, in quanto da talesentenza emergerebbe che una modificazione repentina della situazione deipensionati costituirebbe una violazione del loro legittimo affidamento. Ciò sisarebbe per l'appunto verificato nel caso di specie, dal momento che, per anni, glisarebbe stata versata una pensione di importo costante, salvo modifichemaggiorative.

79.
    La Commissione sostiene che le dichiarazioni richiamate dai ricorrenti nelle causeT-212/96 e T-215/96 non hanno natura di impegno, né hanno potuto essere tali dafondare una qualsiasi legittima aspettativa per l'avvenire. La Commissione precisache, nell'ambito della revisione statutaria contestuale al nuovo metodo del 1991, ilsolo reddito di cui si garantiva espressamente il mantenimento concerneva ilcontributo temporaneo, il quale, a norma dell'art. 66 bis, n. 4, dello Statuto, nonpoteva comportare la riduzione della retribuzione ad un importo inferiore agliimporti netti riscossi prima della sua applicazione.

80.
    La Commissione sostiene inoltre che la tutela automatica del reddito nominaleavrebbe disconosciuto il principio di equivalenza del potere di acquisto dei diversiStati membri, che i coefficienti correttori mirano invece a garantire. LaCommissione sarebbe tenuta a calcolare le conseguenze di un eventuale aumento,o diminuzione, del coefficiente correttore sull'importo versato a titolo diretribuzione o di pensione, poiché, in caso contrario, persone interessate quali iricorrenti godrebbero di prestazioni superiori a quelle loro dovute con riguardo allecondizioni di vita esistenti nel luogo di residenza.

81.
    Per quanto riguarda il ricorrente nella causa T-116/96, egli trascurerebbe ledisposizioni dell'art. 82, n. 1, secondo comma, dello Statuto, secondo cui allepensioni è attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese in cui il titolaredella pensione comprova di avere la sua residenza: nella fattispecie l'Italia. Lacircostanza che il ricorrente abbia optato per un pagamento della sua pensione infranchi belgi, a norma dell'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto, sarebbeirrilevante in quanto questo articolo riguarderebbe solo una modalità di pagamento

delle pensioni, e non la possibilità di un differente calcolo delle relative spettanze.Ciò sarebbe, del resto, quanto è stato espressamente confermato nella citatasentenza Grogan/Commissione. In risposta all'obiezione secondo cui la Corte avevanondimeno annullato la decisione in questione, la Commissione ribatte che ciòriguardava un aspetto preciso della normativa contestata, relativo all'insufficienzadel periodo transitorio previsto per la modificazione del regime applicabile,fattispecie non equiparabile alla presente.

82.
    Il Consiglio osserva che il ricorrente non può far leva sul principio di tutela dellegittimo affidamento per opporsi alla legittimità di una norma di regolamentonuova, soprattutto in un settore il cui oggetto implica un costante adeguamento infunzione delle variazioni della situazione economica (sentenza Barraux ea./Commissione, citata, punto 47). Inoltre, nessuno dei suoi atti avrebbe potutoingenerare nei ricorrenti la convinzione dell'esistenza di un principio dimantenimento del reddito nominale.

Giudizio del Tribunale

83.
    Secondo costante giurisprudenza, un dipendente non può far valere il principio dellegittimo affidamento per contestare la legittimità di una nuova disposizioneregolamentare, soprattutto in un campo il cui oggetto comporta un adeguamentocostante in relazione alle variazioni della situazione economica (v. sentenza dellaCorte 14 giugno 1988, causa 33/87, Christianos/Corte di giustizia, Racc. Pag. 2995,punto 23; sentenze del Tribunale 22 giugno 1994, cause riunite T-98/92 e T-99/92,Di Marzio e Lebedef/Commissione, Racc.PI, pag. II-541, punto 68, e Barraux ea./Commissione, citata, punto 47).

84.
    Nel caso di specie, il carattere variabile nel tempo dell'importo delle pensioniemerge chiaramente dalle disposizioni dello Statuto, dal momento che ad esse èattribuito, ai sensi dell'art. 82 dello Statuto, un coefficiente correttore il cuiadeguamento è effettuato ogni anno dal Consiglio, nell'ambito dell'esame annualedelle retribuzioni dei dipendenti previsto dall'art. 65, n. 1, dello Statuto.

85.
    Inoltre, i ricorrenti non hanno provato, come richiesto dalla giurisprudenza (v.segnatamente sentenza Barraux e a./Commissione, citata, punto 50), chel'amministrazione comunitaria, fornendo loro precise garanzie, abbia fatto sorgereloro fondate aspettative di ottenere la non applicazione del coefficiente correttorestabilito per il loro paese di residenza nell'ipotesi in cui la sua applicazione avesseportato ad una riduzione dell'importo nominale del loro reddito.

86.
    Per quanto riguarda i ricorrenti nelle cause T-212/96 e T-215/96, essi, nonostantela richiesta in tal senso del Tribunale, non hanno esibito alcun documento chedimostri l'esistenza delle presunte dichiarazioni del Consiglio e della Commissione.Quanto poi alla proposta di regolamento della Commissione 18 ottobre 1990, anchese essa avesse effettivamente contenuto le disposizioni richiamate, il suo carattere

provvisorio e generico non era tale da comportare assicurazioni precise tali daingenerare in essi fondate aspettative.

87.
    Per quanto concerne il ricorrente nella causa T-116/96, l'asserito legittimoaffidamento che esso fa valere si basa non già su precise assicurazioni da partedell'amministrazione comunitaria, ma su un'errata interpretazione delle normestatutarie. Infatti, l'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto ha ad oggetto unicamentele modalità di versamento delle pensioni, senza però porre in questionel'applicazione del coefficiente correttore relativamente al paese in cui il titolaredella pensione comprovi di aver stabilito la propria residenza, ai sensi del dispostodell'art. 82, n. 1, dello Statuto (v. supra, punto 70).

88.
    Tale interpretazione non è inficiata dall'argomento del ricorrente secondo cui lasua pensione, avendo natura contributiva, costituirebbe un diritto acquisito chel'applicazione del coefficiente correttore impugnato avrebbe pregiudicato.

89.
    Tale argomento si basa sull'idea, errata, secondo cui il «diritto a pensione» delricorrente avrebbe subìto una diminuzione, visto che disposizioni dell'allegato VIIIdello Statuto operano una netta distinzione tra la determinazione del «diritto apensione», materia disciplinata dal capitolo II dell'allegato, e il «versamento delleprestazioni», disciplinato dagli artt. 45 e 46 dell'allegato (sentenze della Corte 11marzo 1982, Grogan/Commissione, citata, punto 14, causa 164/80, DePascale/Commissione, Racc. pag. 909, punto 16 e causa 167/80, Racc. pag. 931,punto 16).

90.
    Pertanto, i mutamenti degli importi delle pensioni effettivamente erogate, dovutialle variazioni dei tassi di cambio e dei coefficienti correttori, nonostante siripercuotano sul versamento delle prestazioni ai sensi degli artt. 45 e 46dell'allegato VIII, non hanno tuttavia pregiudicato il diritto a pensione dei lorotitolari, determinato in base al capitolo II dell'allegato VIII, e che costituisce labase per il calcolo degli importi delle prestazioni effettivamente corrisposti(sentenze citate Grogan/Commissione, punto 15, De Pascale/Commissione, punto17 e Curtis/Parlamento, punto 17).

91.
    Né tale soluzione può rimettersi in questione per il solo fatto che, in tali sentenze,la Corte ha pur sempre ritenuto che fosse stato ignorato il legittimo affidamentodei pensionati. In tali cause, infatti, la violazione del legittimo affidamento risultavadalla durata troppo breve del regime transitorio, dalla cui attuazione era scaturitauna progressiva riduzione degli importi corrisposti ai titolari delle pensioni di cuitrattasi, e che il Consiglio aveva attuato in funzione dell'introduzione del nuovoregime statutario di coefficienti correttori, che faceva seguito ad un periodo diinerzia, ad esso imputabile, protrattosi per anni (v. sentenze citateGrogan/Commissione, punti 34 e 35, De Pascale/Commissione, punti 29 e 30 eCurtis/Parlamento, punti 34 e 35). Infatti, poiché la riduzione dell'importo nominaledella pensione corrisposta non era, nella fattispecie, se non la conseguenza

dell'adeguamento annuo del coefficiente correttore per l'Italia, così come previstodallo Statuto, e non la conseguenza di un'improvvisa modifica della disciplinastatutaria in materia, gli argomenti proposti dal ricorrente non possono accogliersi.

92.
    Ne consegue che il secondo motivo è infondato e va pertanto respinto.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento

Argomenti delle parti

93.
    I ricorrenti nelle cause T-212/96 e T-215/96 sostengono che il metodo di calcolo delcoefficiente correttore dà adito a discriminazioni sotto due aspetti.

94.
    In primo luogo, i titolari di pensioni i quali hanno optato per un pagamento dellaloro pensione in franchi belgi, conformemente all'art. 45 dell'allegato VIII delloStatuto, sarebbero svantaggiati rispetto a chi ha scelto un pagamento nella monetadel paese di residenza, nei limiti in cui il calcolo del coefficiente correttore includeanche, nei loro confronti, il tasso di cambio della lira alla data del 1° lugliodell'anno di riferimento, di cui all'art. 63, secondo comma, dello Statuto. Ilpregiudizio subìto sarebbe tanto più grave in quanto l'opzione offerta dall'art. 45dell'allegato VIII dello Statuto può esercitarsi solo ogni due anni.

95.
    In secondo luogo, il metodo di calcolo dei coefficienti correttori comporterebbe unadisparità di trattamento tra i titolari di pensione residenti in paesi a moneta fortee quelli residenti in paesi a moneta debole. Questi ultimi sarebbero sfavoriti in casodi acquisti effettuati in paesi a moneta forte, mentre coloro che risiedono in paesia moneta forte sarebbero favoriti in caso di acquisti in paesi a moneta svalutata.A tal proposito, i ricorrenti contestano l'argomento della Commissione secondo cuil'equivalenza del potere d'acquisto è garantita in funzione del luogo in cui si prestaservizio, indipendentemente dal fatto che le retribuzioni percepite possanorappresentare un potere d'acquisto differente in funzione dei paesi nei quali essesono spese dai beneficiari. A loro parere, tale regola si risolve nell'istituire unapresunzione secondo la quale ognuno dovrebbe spendere il proprio redditounicamente nel paese di residenza, il che sarebbe in contraddizione col fatto chele spese sono effettuate in un ambito comunitario, tenuto conto della liberacircolazione dei beni e dei servizi.

96.
    Inoltre, sarebbe particolarmente anormale il fatto che Stati membri a moneta piùforte e ad inflazione più contenuta dell'Italia, quali la Germania, la Francia o ilRegno Unito, abbiano un coefficiente correttore superiore al 100%, pur essendol'inflazione di tali paesi diminuita. La riduzione del coefficiente correttore perl'Italia, passato dal 94,2% nel 1994 all'81,7% nel 1995, non tiene quindi in debitoconto l'inflazione italiana, pari al 5,4%.

97.
    La Commissione ritiene che non esista alcuna discriminazione tra titolari dipensioni che hanno optato per un pagamento in franchi belgi e quelli che hanno

scelto un versamento nella moneta del loro paese di residenza, in quanto, perqueste due categorie di pensionati, si applica lo stesso coefficiente correttore, cioèquello applicabile al loro paese di residenza. Il coefficiente correttore verrebbedefinito tenendo conto del tasso di cambio previsto dall'art. 63 dello Statuto alladata del 1° luglio dell'anno di riferimento, cosicché a tale data esisterebbe unperfetto adeguamento tra l'importo versato in Belgio e quello accreditato in Italia.Successivamente, e fino al nuovo adeguamento dei coefficienti correttori al 1° lugliodell'anno seguente, i titolari di pensioni residenti in Italia che hanno scelto diesercitare l'opzione per un pagamento in franchi belgi resterebbero vincolati allaloro scelta, in funzione dell'evoluzione sul mercato del tasso di cambio del francobelga rispetto alla lira. Tuttavia, sarebbe sempre possibile modificare tale scelta erichiedere, a norma dell'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto, un versamento nellamoneta del paese di residenza. L'argomento dei ricorrenti secondo cui sarebbestato loro impossibile modificare tale scelta è pertanto privo di rilevanza, nonavendo essi in nessun caso preso iniziative in tal senso.

98.
    Quanto all'asserita discriminazione tra i titolari di pensione residenti in paesi amoneta debole e quelli residenti in paesi a moneta forte, la Commissione obiettache la regola dell'equivalenza del potere d'acquisto, — finalità del coefficientecorrettore —, prescrive che esso sia determinato in funzione del luogo di residenza,conformemente all'art. 82 dello Statuto, vale a dire del luogo in cui è provato chele somme versate possono essere spese. La tesi secondo cui il coefficientecorrettore dovrebbe tener conto delle spese effettuate non solo nel luogo diresidenza, ma anche negli altri paesi della Comunità sarebbe priva di fondamentoe sarebbe già stata respinta dalla Corte in una sentenza del 16 giugno 1971, causeriunite 63/70-75/70, Bode e a./Commissione (Racc. pag. 549).

99.
    Gli argomenti dei ricorrenti in merito all'aumento dei prezzi in Italia non avrebberodimostrato l'esistenza di alcun errore imputabile ai calcoli effettuati dall'Istitutostatistico delle Comunità europee. Inoltre, nel considerare l'evoluzione deicoefficienti correttori unicamente in relazione all'inflazione, i ricorrentitrascurerebbero del tutto l'elemento determinante, costituito dall'evoluzione deitassi di cambio. Orbene, se non si fosse tenuto conto del tasso di cambio della liranel calcolo del coefficiente correttore, i ricorrenti si sarebbero giovati di un indebitovantaggio rispetto all'aumento reale del costo della vita in Italia, cosa che sarebbestata in contrasto con il principio di parità di trattamento.

100.
    Il Consiglio ritiene che il ricorrente non possa addebitargli le conseguenze dellapropria scelta di ricevere la pensione in franchi belgi. Esso osserva peraltro che iricorrenti fanno riferimento soltanto agli effetti dell'inflazione, senza tener contodell'evoluzione dei tassi di cambio, la cui presa in considerazione è invecefondamentale nell'ambito del calcolo dei coefficienti correttori.

Giudizio del Tribunale

101.
    Il principio della parità di trattamento nei riguardi dei titolari di pensioni è tutelatonel senso che i coefficienti correttori mirano a garantire a tutti gli ex dipendentiprestazioni che comportino lo stesso potere d'acquisto indipendentemente dal luogodi residenza (sentenza della Corte 14 luglio 1988, causa 284/87,Schäflein/Commissione, Racc. pag. 4475, punto 9; v. del pari sentenzaPfloeschner/Commissione, citata, punto 47). A tal fine, l'art. 82, n. 1, secondocomma, dello Statuto impone che alle pensioni venga attribuito «il coefficientecorrettore fissato per il paese [...] in cui il titolare della pensione comprova di averstabilito la propria residenza».

102.
    Fatte salve le norme relative alla fissazione di coefficienti correttori specifici perluoghi determinati, alle pensioni corrisposte a chi risiede in uno stesso paese saràpertanto applicato lo stesso coefficiente correttore, a prescindere dall'opzione degliinteressati circa la valuta di pagamento delle suddette pensioni, di cui all'art. 45dell'allegato VIII dello Statuto.

103.
    Orbene, nella fattispecie emerge dalle affermazioni, pacifiche, della Commissioneche il coefficiente correttore fissato, col regolamento n. 2963/95, a 81,7% per l'Italiaa far data dal 1° luglio 1995 è stato applicato a tutte le pensioni corrisposte a chicomprovò di aver residenza in Italia, senza distinzione a seconda di un'opzione perun pagamento in franchi belgi, in lire o eventualmente nella valuta del paesed'origine.

104.
    Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 3, n. 5, dell'allegato XI dello Statuto, talecoefficiente va calcolato in base alle relazioni fra le parità economiche del paesedi cui trattasi, stabiliti dall'Istituto statistico il 1° luglio dell'anno di riferimento, ei tassi di cambio della relativa moneta alla medesima data, al valore che essa ha aifini dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, eindipendentemente dalle modalità di pagamento scelte dal titolare della pensionecui il coefficiente correttore si applica.

105.
    Dal complesso di tali elementi risulta che, per garantire l'applicazione di uncoefficiente correttore che sia identico per tutte le pensioni erogate a chi risiedein Italia, il calcolo del coefficiente correttore doveva effettuarsi, in conformità conle norme, sopracitate, di cui all'allegato XI dello Statuto, in base ai tassi di cambiodi cui all'art. 63, secondo comma, dello Statuto, vale a dire, nella fattispecie, quellidella lira alla data del 1° luglio 1995.

106.
    Ne consegue che la censura relativa ad una pretesa violazione del principio diparità di trattamento nei riguardi di coloro che hanno optato per un'erogazionedelle relative pensioni in franchi belgi è priva di fondamento.

107.
    Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di parità ditrattamento nei riguardi di tutti i titolari di pensioni residenti in Italia, rispetto aquelli che risiedono in paesi a moneta forte, occorre ricordare che l'art. 82, n. 1,secondo comma, dello Statuto, impone che alle pensioni sia attribuito il coefficiente

correttore fissato per il «paese [...] in cui il titolare della pensione comprova di averstabilito la propria residenza», indipendentemente dal fatto che l'importo dellapensione erogata possa spendersi in un paese diverso da quello di residenza.

108.
    La scelta del paese di residenza in quanto criterio di riferimento della stima dellecondizioni di vita del potere d'acquisto dei titolari di pensione si giustifica infattiper il fatto che la nozione di residenza, a norma dell'art. 82 dello Statuto, va intesacome il luogo nel quale l'ex dipendente ha effettivamente stabilito il centro deipropri interessi (sentenza Schäflein/Commissione, citata, punto 9), e quindi comeil luogo in cui si presume che egli effettui le proprie spese.

109.
    Pertanto, seppure l'importo di una pensione può teoricamente implicare un potered'acquisto diverso a seconda del paese in cui l'interessato sceglie di effettuare leproprie spese, tale fatto non costituisce una violazione del principio di parità ditrattamento, principio garantito per l'appunto dall'art. 82 dello Statuto.

110.
    Per quanto riguarda inoltre l'argomento secondo cui non si sarebbe tenuto conto,nel calcolare il coefficiente correttore controverso, del tasso d'inflazione esistentein Italia, in quanto per altri paesi membri a moneta forte sarebbe stato calcolatoun coefficiente superiore, è sufficiente ricordare che i ricorrenti non tengono contodei meccanismi precisi di calcolo dei coefficienti correttori, così come fissati all'art.3, n. 5, dell'allegato XI dello Statuto e basati sulla relazione tra parità economichee tassi di cambio (v. supra, punti 31-33). La parità economica, infatti, stabilitaannualmente dall'Istituto statistico d'intesa con gli istituti di statistica nazionali,viene determinata sulla base di un esame della media dei prezzi di un certonumero di beni e servizi di ogni paese interessato e nell'anno di riferimento, diguisa che, nel calcolare il coefficiente correttore, si tiene ben presente l'evoluzionedei prezzi, e quindi il tasso di inflazione.

111.
    Pertanto, il quarto motivo va respinto.

Sul terzo motivo, relativo all'illegittimità del recupero retroattivo effettuato

Argomenti delle parti

112.
    I ricorrenti sostengono che la Commissione ha trasgredito i principi di buonaamministrazione e di certezza del diritto nel procedere al recupero retroattivo dellesomme percepite in eccesso nel corso del secondo semestre 1995, in seguitoall'adeguamento dei coefficienti correttori intervenuto a fine anno con decorrenzadal 1° luglio 1995. A tal proposito, essi sostengono che le loro spettanzepensionistiche hanno conosciuto variazioni tali da creare una situazione diincertezza. I recuperi impugnati sarebbero inoltre in contraddizione con la prassianteriore della Commissione, seguita fino al 1994, secondo la quale non siprocedeva al recupero degli importi eventualmente risultanti in eccesso a seguitodi un adeguamento dei coefficienti correttori.

113.
    In risposta all'argomento della Commissione secondo cui i recuperi effettuati sonogiustificati tenuto conto delle disposizioni contenute nel regolamento n. 3161/94 edelle lettere di avvertimento inviate ai pensionati, in cui si comunicava loro lapossibilità di un adeguamento positivo o negativo delle loro pensioni in caso dimodifica dei coefficienti correttori, i ricorrenti replicano che tali avvertimenti eranoespressi al condizionale. Al momento dei versamenti, non sarebbe stato pertantopossibile conoscere l'importo dell'indebito. I recuperi impugnati nonsoddisferebbero quindi i requisiti posti dall'art. 85 dello Statuto in materia diripetizione dell'indebito, vale a dire la conoscenza avutane dal beneficiario ol'evidenza dell'irregolarità del versamento.

114.
    I ricorrenti nelle cause T-212/96 e T-215/96 sostengono inoltre che i recuperi a cuiha proceduto la Commissione sono discriminatori, in quanto effettuati a detrimentodei soli pensionati residenti in Italia che hanno optato per un pagamento dellepensioni in franchi belgi, mentre le pensioni versate in lire sono aumentate del4,4%. Orbene, secondo il regolamento n. 3161/94 un'eventuale ripetizionedell'indebito andava effettuata nei confronti sia dei dipendenti in servizio sia deititolari di pensioni nel loro complesso. Gli argomenti della Commissione riferentisialla compensazione dei recuperi mediante un parallelo aumento salariale nonsarebbero corroborati dai fatti, dal momento che gli stipendi base, espressi infranchi belgi, sarebbero aumentati, nel 1996, soltanto dell'1,1%.

115.
    Il ricorrente nella causa T-212/96 sostiene che lo scaglionamento del recupero suun periodo di cinque mesi è rivelatore del comportamento arbitrario dellaCommissione, posto che la normativa applicabile prevedeva la possibilità di unrecupero nell'arco di dodici mesi.

116.
    Da ultimo, il ricorrente nella causa T-212/96 fa valere che egli, in quanto titolaredi una pensione di invalidità, deve fruire di una pensione pari a quella alla qualeavrebbe diritto all'età di 65 anni. Orbene, a suo parere, se siffatte riduzionidell'importo della sua pensione dovessero persistere, quest'ultima scenderebbe aldi sotto del tasso attribuitogli dall'art. 78 dello Statuto, con conseguenze sulla suapossibilità di continuare ad assoggettarsi ai trattamenti sanitari che gli sononecessari.

117.
    La Commissione ribatte che il carattere non definitivo delle somme versate nelcorso del secondo semestre nel 1995 non potesse sfuggire all'attenzione dei titolaridi pensioni, dal momento che l'art. 6, n. 3, del regolamento n. 3161/94 sottolineavaespressamente che i coefficienti correttori fissati per il periodo decorrente dal 1°luglio 1994 erano suscettibili di modifiche prima del 31 dicembre 1995 con effettoretroattivo al 1° luglio, e che sarebbero stati quindi effettuati, con effetto retroattivotra la data di entrata in vigore e la data di emanazione del regolamento del 1995,adeguamenti in positivo o in negativo delle retribuzioni e pensioni già corrisposte.

118.
    Essa sottolinea che l'amministrazione aveva avvertito i titolari di pensione delleconseguenze di eventuali modifiche dei coefficienti correttori a partire dal 1° giugno

1995, inserendo nelle schede di pensione le seguenti avvertenze: «L'adeguamentoannuale a titolo dell'esercizio 1995 comporterà la fissazione dei nuovi coefficienticorrettori prima del 31 dicembre 1995 con effetto retroattivo al 1° luglio 1995. Talinuovi coefficienti correttori potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivio negativi) della pensione figurante sulla scheda di pensione. Questi adeguamenticomporteranno un richiamo in caso di aumento dovuto a tale coefficientecorrettore o il recupero delle somme percepite in eccesso in caso di diminuzione,a partire dal 1° luglio 1995 (regolamento n. 3161/97 del Consiglio — GU L 335 del23.12.1994)». La Commissione ritiene, di conseguenza, di aver chiaramenteavvertito i pensionati della provvisorietà dei coefficienti correttori adottati di annoin anno.

119.
    Essa confuta peraltro la pertinenza dell'argomento secondo cui il suocomportamento sarebbe in contraddizione con la prassi anteriormente seguita.Prima del regolamento n. 3161/94 essa non avrebbe proceduto ai recuperi dellesomme versate in eccesso, in quanto l'assenza di norme precise poteva giustificarela buona fede dei beneficiari di questi importi. Tale non poteva invece essere ilcaso in seguito all'adozione del suddetto regolamento da parte del Consiglio edell'appropriata informazione degli interessati da parte della Commissione.

120.
    Quanto dall'argomento tratto dall'art. 85 dello Statuto, la Commissione ribatte chei ricorrenti non possono negare di aver avuto conoscenza dell'eventualità di unaripetizione successiva degli importi che gli venivano accreditati, dal momento cheil meccanismo regolamentare di fissazione dei coefficienti correttori prescrive chesi proceda ai recuperi derivanti da una riduzione di tali coefficienti. Al riguardosarebbe particolarmente contraddittorio, da parte dei ricorrenti, il fatto di nonconsiderare come legittimo un adeguamento negativo e di accettare invece che siproceda al versamento di arretrati dovuti in seguito ad un aumento dei coefficienticorrettori.

121.
    A parere della Commissione, il recupero degli importi versati in eccesso nel corsodel secondo semestre del 1995, effettuato a partire dal febbraio 1996, non ha datoluogo ad alcun trattamento discriminatorio fra titolari di pensioni e dipendenti inattività, in quanto resta di applicazione generale nel suo principio. Cionondimeno,i dipendenti delle Comunità in servizio in Italia, la cui retribuzione è pur sempreversata in lire, e i titolari di pensione residenti in Italia che hanno optato per ilpagamento in lire, non sarebbero stati oggetto di alcun recupero, in quanto lariduzione del coefficiente correttore italiano sarebbe stata compensata da uncontemporaneo aumento del 4,4% dell'importo nominale delle retribuzioni espressein lire.

122.
    Rispondendo ai quesiti rivoltile dal Tribunale, la Commissione ha rilevato che ilcambio della lira, di cui all'art. 63 dello Statuto, era passato dalle 47,987 LIT/BFRal 1° luglio 1994 alle 57,113 LIT/BFR al 1° luglio 1995, con una svalutazionesuperiore al 19%. In merito agli importi delle pensioni che dovevano versarsi ai

ricorrenti, essa afferma che l'importo nominale di una pensione versata in lire, cuisi applicava il coefficiente correttore dell'81,7 per l'Italia, ha subìto in terminiassoluti un lieve aumento rispetto al 1° luglio 1994, a causa della conversione deltasso di cambio sopraesposto. Per contro, la stessa pensione, se versataeventualmente in franchi belgi, avrebbe subìto una riduzione rispetto all'annoprecedente. Ciononostante, in termini reali, il potere d'acquisto dei due importipensionistici restava il medesimo.

123.
    Nel sottolineare da ultimo che l'adeguamento del coefficiente correttore ha luogosolamente a fine anno, e sulla base della situazione esistente al 1° luglio dell'annodi riferimento, la Commissione, riferendosi agli importi concretamente erogati airicorrenti, rileva che, se non si fosse recuperato quanto versato in eccesso nelsecondo semestre 1995, gli interessati avrebbero concretamente goduto di unaumento del loro potere d'acquisto dell'ordine del 19%, in quanto, a far data dal1° luglio 1995 occorreva, per la stessa quantità di lire, una minor quantità di franchibelgi rispetto a quelli pagati.

124.
    Per quanto riguarda lo scaglionamento degli importi ricuperabili, effettuato nellafattispecie nell'arco di un periodo di cinque mesi, la Commissione fa valere cheesso è effettuato in funzione dell'entità delle somme in questione e rientra nelpotere discrezionale conferitole dal legislatore comunitario.

125.
    Per quanto concerne la pensione di invalidità del ricorrente nella causa T-212/96,la Commissione rileva che l'art. 78 dello Statuto fissa il tasso della pensione inrelazione allo stipendio base del dipendente, e che il calcolo dell'importo dellapensione tiene quindi conto di tutti gli elementi che intervengono nella fase diliquidazione, ivi compresa l'applicazione del coefficiente correttore annuale. In ognicaso, la possibilità di assoggettarsi a controlli medici non viene per nullapregiudicata, dal momento che il ricorrente fruisce della copertura previdenzialecomunitaria garantita dall'art. 72 dello Statuto.

126.
    Il Consiglio sottolinea come il regolamento n. 3161/94, e i successivi regolamentiquali il regolamento n. 2963/95, contengano un'espressa disposizione relativa allarevisione dei coefficienti correttori e agli adeguamenti retroattivi che ne derivano.Riferendosi alla sentenza Barraux e a./Commissione, citata, il Consiglio aggiungeche lo scopo perseguito mediante l'adozione del regolamento controverso, vale adire il rispetto del principio e dell'equivalenza del potere d'acquisto, rendenecessario che sia possibile un effetto retroattivo.

Giudizio del Tribunale

127.
    Il regolamento n. 2963/95 ha fissato, con effetto retroattivo al 1° luglio 1995, uncoefficiente correttore per l'Italia pari all'81,7%. Pertanto, la Commissione haproceduto al recupero, nei prospetti di pensione controversi, degli importi versatiin eccedenza nel corso del secondo semestre 1995, corrispondenti alla differenza

tra l'importo corrisposto in tale periodo, nel quale permaneva pur sempre uncoefficiente correttore più elevato, e l'importo effettivamente dovuto.

128.
    Poiché il recupero così effettuato non era se non la conseguenza del carattereretroattivo del suddetto coefficiente correttore, previsto dal regolamento n. 2963/95,è necessario esaminare innanzi tutto se — come in sostanza sostengono i ricorrenti— tale effetto retroattivo contravvenga ai principi di certezza del diritto e di buonaamministrazione, nonché all'art. 85 dello Statuto.

129.
    Secondo una costante giurisprudenza, benché, in linea di massima, il principio dellacertezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un attocomunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga èpossibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché illegittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (sentenze dellaCorte 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni, Racc. pag. I-3695, punto 17, e delTribunale Barraux e a./Commissione, citata, punto 45).

130.
    Secondo la giurisprudenza, lo scopo prescritto con l'adozione di regolamenti qualeil regolamento n. 2963/95, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionarie degli altri agenti delle Comunità europee, è l'osservanza del principiodell'equivalenza del potere di acquisto. Tale scopo impone la retroattività della suaentrata in vigore. Infatti, è possibile accertare una variazione del costo della vitasolo quando quest'ultima si sia verificata, di modo che l'inosservanza del principiopuò essere garantita solo retroattivamente (sentenza della Corte 23 gennaio 1992,causa C-301/90, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-221, e sentenza Barraux ea./Commissione, citata, punto 46). Emerge, del resto, dalle stesse disposizioni delloStatuto che i coefficienti correttori ricevono in linea di principio efficacia retroattivain quanto, ai sensi dell'art. 3, n. 1, dell'allegato XI dello Statuto, la decisione presadal Consiglio nell'ambito delle misure annuali di adeguamento delle retribuzioni edell'adattamento dei coefficienti correttori prende sempre effetto il 1° lugliodell'anno di riferimento, mentre le stesse non possono essere adottate se non allafine dell'anno, sulla base del rapporto redatto dall'Istituto statistico nel mese disettembre (v. sentenza Bearraux e a./Commissione, citata, punti 39 e 42).

131.
    Per quanto riguarda l'osservanza del principio del legittimo affidamento degliinteressati, di cui l'art. 85 dello Statuto costituisce una particolare enunciazioneoccorre ricordare, come è stato rilevato nell'ambito dell'analisi del secondo motivo,che un dipendente delle Comunità non può avvalersi del principio di tutela dellegittimo affidamento per opporsi alla legittimità di una norma regolamentarenuova, soprattutto in un settore il cui oggetto comporta un costante adeguamentoin funzione delle variazioni della situazione economica (sentenze citate Di Marzioe Lebedef/Commissione, punto 68, e Barraux e a./Commissione, punto 47). Talecaso si verifica segnatamente nel campo dei coefficienti correttori, applicabili alleretribuzioni e alle pensioni dei funzionari, dal momento che si procedeannualmente al loro adeguamento e che le stesse norme dello Statuto pongono il

principio della loro efficacia retroattiva al 1° luglio dell'anno nel corso del quale èemanato il regolamento del Consiglio.

132.
    I ricorrenti sostengono che la Commissione non aveva, fino al 1994, proceduto alrecupero retroattivo derivante dall'introduzione di un nuovo coefficiente correttoreannuale più basso, e che gli avvisi loro inviati dalla Commissione non consentivanodi desumere l'importo esatto delle somme da considerarsi indebite.

133.
    Cionondimeno, se anche la prassi seguita dalla Commissione fino al 1994 ha potutoingenerare dubbi nei ricorrenti quanto all'effettività dei recuperi derivanti dallemodifiche retroattive del coefficiente correttore, gli interessati non potevano nutrirefondate speranze su un eventuale non recupero retroattivo in caso di abbassamentodel coefficiente correttore per l'Italia, in quanto si trattava di somme erogate a fardata dal 1° luglio 1995 e mancavano precise assicurazioni in tal senso.

134.
    Infatti, il regolamento n. 3161/94 specificava chiaramente, all'art. 6, n. 3, che icoefficienti correttori applicabili a far data dal 1° luglio 1994 avrebbero potutoessere modificati, prima del 31 dicembre 1995, con regolamento del Consiglioeffettivo dal 1° luglio 1995, e che, conseguentemente, si sarebbe proceduto, coneffetto retroattivo, al corrispondente adeguamento positivo o negativo, e chel'eventuale recupero dell'indebito avrebbe potuto «essere ripartito su un periodomassimo di dodici mesi che segue la data della decisione di adeguamento annualeper il 1995».

135.
    D'altra parte, emerge dagli atti e dagli argomenti, pacifici, della Commissione che,a far data dal 1° giugno 1995, la Commissione ha a più riprese indirizzato aidipendenti e agli altri agenti, nonché ai titolari di pensione, una comunicazionerelativa al «recupero delle somme in eccesso nell'ambito dell'esame annuale delleretribuzioni per il 1995», nella quale essa rammentava agli interessati leconseguenze della fissazione di nuovi coefficienti correttori per il 1995 con effettoretroattivo al 1° luglio dello stesso anno, e segnatamente, l'eventualità di recuperiretroattivi a partire dall'adozione, da parte del Consiglio, del nuovo regolamento.

136.
    Conseguentemente, i ricorrenti sono stati avvertiti, con la dovuta diligenza, inmerito alla possibilità di recuperi retroattivi delle somme versate a far data dal 1°luglio 1995. Il fatto che essi non avessero conoscenza dell'importo esatto dellesomme oggetto di ripetizione non rileva, in quanto tale importo può determinarsisolamente a posteriori, successivamente all'adozione da parte del Consiglio, a fineanno, di nuovi coefficienti correttori, ai sensi del disposto dell'art. 3, n. 1,dell'allegato XI dello Statuto.

137.
    Pertanto, le censure relative alla violazione dei principi di certezza del diritto e dibuona amministrazione, nonché dell'art. 85 dello Statuto, vanno respinte.

138.
    Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di parità ditrattamento, nell'ambito della quale i ricorrenti imputano alla Commissione di aver

effettuato il recupero retroattivo dell'indebito unicamente nei riguardi deipensionati residenti in Italia che avevano optato per l'erogazione in franchi belgi,anch'essa è infondata.

139.
    A tal proposito, emerge dagli atti e dalle spiegazioni fornite dalla Commissione chegli importi nominali delle pensioni espresse in lire ed erogate successivamenteall'emanazione del regolamento n. 2963/95 sono per forza di cose aumentatinonostante la riduzione retroattiva — a far data dal 1° luglio 1995 — del coefficientecorrettore per l'Italia. La riduzione di tale coefficiente, infatti, è coincisa conl'aumento dei tassi di cambio della lira, applicabile ai sensi dell'art. 63, secondocomma, dello Statuto, per un aumento, nella fattispecie, da 47,987 LIT/BFR a57,113 LIT/BFR. Ne consegue segnatamente che l'equivalente dell'importo dellepensioni dei ricorrenti successivamente all'applicazione del coefficiente correttoredell'81,7 non avrebbe reso necessario, se esso fosse stato espresso in lire, nessunrecupero retroattivo da parte della Commissione.

140.
    Pertanto, se la Commissione doveva procedere, nei riguardi dei pensionati residentiin Italia le cui pensioni erano erogate in franchi belgi, ai recuperi derivantidall'applicazione retroattiva del coefficiente correttore per l'Italia a far data dal 1°luglio 1995, tale recupero non trovava giustificazione nei riguardi dei titolari dipensioni erogate in lire, pur sempre assoggettati al medesimo coefficientecorrettore.

141.
    Pertanto, la censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamentova respinta.

142.
    In merito all'argomento secondo il quale il controverso recupero avrebbe dovutoscaglionarsi su un periodo di dodici mesi, è sufficiente constatare che l'art. 6, n. 3,del regolamento n. 3161/94 si limitava a prevedere che il recupero delle somme ineccesso potrebbe «essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che seguela data della decisione di adeguamento annuale per il 1995». Tale norma nonostava quindi a che la Commissione vi procedesse su di un periodo più breve.Stando così le cose, l'istituzione non ha oltrepassato i limiti del potere conferitole.

143.
    In merito all'argomento del ricorrente nella causa T-212/96, relativo al rischio diuna riduzione della sua pensione di invalidità al di sotto del livello necessario perla copertura delle spese mediche relative ai trattamenti sanitari che gli sononecessari, esso non si basa su di alcun elemento probatorio, e in ogni caso nontiene conto delle disposizioni dell'art. 72, n. 1, dello Statuto, relative alla coperturadelle spese mediche applicabili ai titolari di pensioni di invalidità ai sensi del n. 2del medesimo articolo.

144.
    Da tutte queste considerazioni discende che il terzo motivo va respinto.

145.
    Ne consegue che i ricorsi vanno respinti, senza che occorra statuire sulle restantidomande nel merito, presentate dai ricorrenti.

Sulle spese

146.
    A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne viene fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 88 delsuddetto regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spesesostenute dalle istituzioni restano a carico delle medesime. Inoltre, ai sensi dell'art.87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenutiin causa sopportano le proprie spese.

147.
    Nella fattispecie, ciascuna parte sopporterà quindi le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    I ricorsi sono respinti.

2)    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Kalogeropoulos            Bellamy            Pirrung

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 luglio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Kalogeropoulos


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc.PI