Language of document : ECLI:EU:F:2007:88

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

24 maggio 2007

Causa F‑95/05 AJ

N

contro

Commissione delle Comunità europee

«Gratuito patrocinio»

Oggetto: Domanda con cui N chiede di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica, in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo.

Decisione: N è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Un ammontare corrispondente alle spese sostenute da N a partire dalla data di presentazione della domanda di gratuito patrocinio sarà versato all’avvocato incaricato di assistere l’interessato, su presentazione di documenti giustificativi ed entro il limite di EUR 2 000. L’avv. I. Kletzlen è designato come avvocato per rappresentare N.

Massime

Procedura – Domanda di gratuito patrocinio – Spese ammissibili

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 94 e 95; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

Risulta dagli artt. 94 e 95 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado che il beneficio del gratuito patrocinio dev’essere, in linea di principio, riservato alla presa a carico delle spese di causa sostenute contemporaneamente ovvero posteriormente alla presentazione della domanda di gratuito patrocinio. Infatti, salvo circostanze particolari, non sarebbe né conforme alla lettera e allo spirito dei detti articoli né nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia che spese sostenute prima di tale data possano essere retroattivamente prese a carico con il gratuito patrocinio. In presenza di spese sostenute prima della presentazione della domanda di gratuito patrocinio si presume, sino a prova contraria, che il richiedente non si sia trovato nell’impossibilità di farvi fronte e che, pertanto, una delle condizioni di concessione del gratuito patrocinio non sia soddisfatta.

(v. punto 16)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 3 aprile 2006, causa T‑49/04 AJ, Hassan/Consiglio e Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 21); 27 ottobre 2006, causa T‑318/01 AJ, Othman/Consiglio e Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 31)