Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 – CF / AESA
(Causa F-40/12) 1
«Funzione pubblica – Ex agente temporaneo – Contratto a tempo determinato – Licenziamento avvenuto durante un congedo per malattia – Articolo 16 del RAA – Articolo 48, lettera b), del RAA – Molestie psicologiche»
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CF (Bierges, Belgio) (rappresentante: avv. A. Schwend)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Manuhutu, agente, assistito dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di licenziare la parte ricorrente e domanda di risarcimento del preteso danno subito a causa di tale licenziamento e delle asserite molestie.
Dispositivo
La decisione del 24 maggio 2011 con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha risolto il contratto di agente temporaneo di CF è annullata.
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a pagare a CF l’importo pari a EUR 88 189,76 in riparazione del danno materiale.
Il ricorso è respinto quanto al resto.
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea si fa carico delle proprie spese ed è condannata a farsi carico dei tre quarti delle spese sostenute da CF.
CF si fa carico di un quarto delle proprie spese.
____________1 GU C 184 del 23.06.2012, pag. 24.