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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie - Polonia) – procedimenti penali a carico di WB (C-748/19), XA, YZ (C-749/19), DT (C-750/19), ZY (C-751/19), AX (C-752/19), BV (C-753/19), CU (C-754/19)

(Cause riunite da C-748/19 a C-754/19) 1

[Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di revocare tali distacchi – Inclusione, in collegi giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza]

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti nei procedimenti penali principali

WB (C‑748/19), XA, YZ (C‑749/19), DT (C‑750/19), ZY (C‑751/19), AX (C‑752/19), BV (C‑753/19), CU (C‑754/19)

con l’intervento di: Prokuratura Krajowa, già Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim (C-748/19), Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie (C-749/19), Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie (C-750/19, C-753/19 e C-754/19), Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie (C-751/19), Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie (C-752/19), nonché Pictura sp. z o.o. (C-754/19)

Dispositivo

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest’ultimo.

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1 GU C 54 del 17.2.2020