Comunicazione sulla GU
Ricorso della Uni-Pharma - Kléon Tsetis Pharmakeutika Ergastiria Anonimos Viomihaniki kai Emboriki Eteria contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 10 giugno 2002.
(Causa T-182/02)
Lingua processuale: il francese
Il 10 giugno 2002 la Uni-Pharma - Kléon Tsetis Pharmakeutika Ergastiria Anonimos Viomihaniki kai Emboriki Eteria, con sede in Kato Kifissia, Attica (Grecia), rappresentata dagli avv.ti Eleni Gioti-Manthou e Maria Bra, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
-dichiarare che non esiste rischio di confusione tra i marchi controversi;
-annullare la decisione impugnata, della quarta commissione di ricorso 27 febbraio 2002;
-condannare l'Ufficio al pagamento delle spese di tutti i gradi, compresi gli onorari dei legali della ricorrente.
Motivi e principali argomenti:
Richiedente il marchio:la ricorrente
Marchio in oggetto:Marchio denominativo "Apotel" per taluni prodotti compresi nella classe 5 (analgesici e antipiretici) - domanda di registrazione n. 613554
Titolare del marchio fatto valere
nel procedimento di opposizione:Biofarma (già Orsem)
Marchio fatto valere:Marchio nazionale e internazionale denominativo "Aportex" per taluni prodotti compresi nella classe 5 (prodotti farmaceutici per la prevenzione e/o il trattamento dei disturbi legati alla menopausa)
Decisione della
divisione di opposizione Rigetto integrale dell'opposizione
Decisione della
commissione di ricorsoAnnullamento della decisione della divisione di opposizione
Motivi della domanda:-Irregolarità del procedimento, poiché il ricorso è stato riassegnato ad un'altra commissione di ricorso e la ricorrente non è stata informata del cambiamento del nome dell'opponente.
-Difetto di motivazione della decisione della commissione di ricorso.
-Violazione della nozione di "rischio di confusione".
-Abuso del diritto da parte dell'opponente, poiché quest'ultima non ha fatto alcun uso del marchio fatto valere.
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