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Impugnazione proposta il 3 marzo 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2021, causa T-796/19, HB / Commissione europea

(Causa C-161/22 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà e B. Araujo Arce, agenti)

Altra parte nel procedimento: HB

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza emessa dal Tribunale il 21 dicembre 2021 (T-796/19), in quanto dichiara irricevibile il ricorso di annullamento contro la decisione C(2019)7318 final della Commissione, del 15 ottobre 2019 (punto 1 del dispositivo), e in quanto condanna la Commissione alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario (punto 3 del dispositivo);

Rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito;

Condannare HB alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Commissione deduce tre motivi.

Il primo motivo verte su un errore di qualificazione giuridica: il Tribunale travisa e rende inefficaci le disposizioni della decisione adottata dalla Commissione ove si avvale delle sue prerogative di pubblico potere in ambito contrattuale, qualificando tali misure come contrattuali e sottoponendole alla giurisdizione del giudice del contratto. Tale qualificazione giuridica errata vizia i punti da 62 a 87 della sentenza impugnata.

Il secondo motivo verte su una qualificazione giuridica errata riguardo al primo articolo della decisione (punti da 62 a 73 della sentenza) e su uno snaturamento delle circostanze in fatto. Nel qualificare il primo articolo della decisione, che stabilisce la responsabilità di HB nella commissione di un’irregolarità nel procedimento di aggiudicazione dell’appalto, il Tribunale ha snaturato le circostanze in fatto e ha qualificato in modo errato l’articolo 1, attribuendogli natura contrattuale.

Il terzo motivo verte su una qualificazione giuridica errata riguardo al secondo e al terzo articolo della decisione (punti da 74 a 83 della sentenza). Qualificando la riduzione del corrispettivo del contratto a zero euro e recuperando gli importi già pagati, la Commissione non ha agito in ambito contrattuale, ma ha esercitato le sue prerogative di pubblico potere. Il Tribunale erra quando assimila le disposizioni di tali articoli alle conseguenze di un annullamento contrattuale per dolo o vizio del consenso.

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