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Ricorso proposto il 20 gennaio 2010 - Goutier / UAMI - Rauch (ARANTAX)

(Causa T-13/10)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Goutier (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. E. E. Happe)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Norbert Rauch (Herzogenaurach, Germania)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 novembre 2009 (procedimento R 1769/2008-4), nella parte in cui la registrazione del marchio comunitario è stata respinta, previo annullamento della decisione impugnata, per i seguenti servizi:

classe 35 - Consulenza fiscale, stesura di dichiarazioni fiscali, contabilità, revisione dei conti, consulenza amministrativa, consulenza aziendale;

classe 36 - Preparazione di stime e valutazioni fiscali, fusioni e acquisizioni (Mergers & Acquisitions), ovvero consulenza finanziaria per l'acquisto o la vendita di aziende nonché di partecipazioni aziendali;

classe 42 - Servizi giuridici, ricerche giuridiche;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ARANTAX" per servizi delle classi 35, 36 e 42 (domanda n. 4 823 084)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Norbert Rauch

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo tedesco "atarax" n. 30 168 707 per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 37, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto parziale della registrazione del marchio comunitario

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 1, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).