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Ricorso proposto il 4 settembre 2008 - EWRIA e altri / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-369/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Wire Rope Importers Association (EWRIA) (Hemer, Germania); Câbleries Namuroises SA (Namur, Belgio); Ropenhagen A/S (Vallensbæk Strand, Danimarca); Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft mbH (Kaarst, Germania); Heko Industrieerzeugnisse (Hemer, Germania); Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH (Solms, Germania); Jose Casañ Colomar SA (Valencia, Spagna); Denwire Ltd. (Dudley, Regno Unito) (rappresentante: avv. T. Lieber)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

dichiarare ammissibile il ricorso;

annullare la decisione della Commissione 4 luglio 2008, nella quale la Commissione respinge la richiesta delle ricorrenti per un riesame intermedio parziale delle misure antidumping relative ai cavi di fili di acciaio (CFA) al fine di adattare l'ambito di applicazione delle misure ed escludere dai prodotti oggetto delle misure i cavi per uso generale;

imporre alla Commissione di avviare un riesame intermedio parziale delle misure antidumping imposte sulle importazioni di CFA per adattare l'ambito di applicazione di tali misure ed escludere dall'ambito delle misure i cavi per uso generale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Mediante il presente ricorso i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 4 luglio 2008 che respinge la loro richiesta di parziale riesame intermedio del dazio antidumping imposto sulle importazioni di taluni cavi in ferro e acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica, del dell'Ucraina e della Federazione russa 2 al fine di escludere i cavi per uso generale dai prodotti oggetto della misura. La Commissione si è rifiutata di avviare un riesame intermedio parziale in quanto non è dimostrato che i due tipi di prodotto oggetto delle misure, i cavi di fili di acciaio e i cavi per uso generale, non condividano le stesse caratteristiche basilari sotto i profili fisico, tecnico e chimico.

I ricorrenti deducono tre motivi a sostegno delle loro richieste.

In primo luogo, essi sostengono che il mancato avvio da parte delle istituzioni comunitarie di un riesame parziale intermedio costituisce una violazione degli artt. 11, n. 3, e 21 del regolamento di base. Esse affermano che il cambiamento di circostanze atto a giustificare un riesame intermedio può riguardare anche la definizione del prodotto oggetto della misura.

In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che il mancato avvio da parte delle istituzioni comunitarie di un riesame intermedio parziale costituisce una violazione delle legittime aspettative dei ricorrenti. Essi affermano che la Commissione stessa ha incoraggiato i ricorrenti, al termine del riesame in vista della scadenza riguardante i cavi di fili d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a presentare una domanda di riesame intermedio parziale per adeguare l'ambito di applicazione delle misure di cui trattasi.

Infine, i ricorrenti sostengono che, non avendo avviato un riesame intermedio, le istituzioni comunitarie hanno commesso un manifesto errore di valutazione e violato l'art. 1, n. 4, del regolamento di base allorché hanno basato i loro accertamenti su una gamma troppo ampia di prodotti che le ha condotte a comparare prodotti diversi e a giungere quindi a conclusioni errate.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 12 agosto 1999, n. 1796, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 novembre 2005, n. 1858, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299, pag. 1) e regolamento (CE) del Consiglio 2 agosto 2001, n. 1601, come modificato dal regolamento (CE) 20 ottobre 2007, n. 1279, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio originari della Thailandia e della Turchia (GU L 285, pag. 1)

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1)