Language of document : ECLI:EU:T:2015:865

Causa T‑73/12

Einhell Germany AG e altri

contro

Commissione europea

«Dumping – Importazioni di determinati compressori originari della Cina – Diniego parziale di restituzione dei dazi antidumping pagati – Determinazione del prezzo all’esportazione – Detrazione dei dazi antidumping – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 novembre 2015

1.      Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 46, § 1, e 48, § 1]

2.      Procedimento giurisdizionale – Trattazione delle cause dinanzi al Tribunale – Tutela accordata alle parti contro l’uso improprio degli atti del procedimento – Portata

(Istruzioni al Cancelliere del Tribunale, art. 5, § 6)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping effettivo – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Non detrazione dell’importo dei dazi antidumping pagati – Presupposto – Traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione – Scelta del metodo di analisi – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, § 9, e 11, § 10)

4.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Presupposti – Adeguamenti – Applicazione d’ufficio

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 9)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping effettivo – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Non detrazione dell’importo dei dazi antidumping pagati – Presupposto – Traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione – Analisi numero di controllo di prodotto per numero di controllo di prodotto

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, considerando 20 e art. 11, § 10)

6.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping effettivo – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Non detrazione dell’importo dei dazi antidumping pagati – Eccezione – Interpretazione restrittiva

(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «Accordo antidumping del 1994», artt. 2.4 e 9.3.3; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, § 9, comma 2, e 11, § 10)

7.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping effettivo – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Non detrazione dell’importo dei dazi antidumping pagati – Presupposto – Valutazione caso per caso – Prassi anteriore o posteriore delle istituzioni – Irrilevanza

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 10)

8.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping effettivo – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Non detrazione dell’importo dei dazi antidumping pagati – Scelta del metodo di analisi – Obbligo di ricorrere a un metodo coerente con quello adottato ai fini della valutazione della traslazione dei dazi antidumping sul primo acquirente indipendente nell’Unione

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, §§ 9 e 11, e 11, § 10)

9.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping effettivo – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Non detrazione dell’importo dei dazi antidumping pagati – Prova della traslazione di tale importo a carico dell’importatore

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 10)

10.    Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Annullamento parziale di una decisione che nega parzialmente la restituzione di dazi antidumping indebitamente versati – Necessità di mantenere provvisoriamente gli effetti della decisione per evitare l’obbligo di riversare la totalità delle somme restituite – Insussistenza

(Art. 264 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26‑28)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 36‑38)

3.      In materia di dumping, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 non stabilisce alcun metodo specifico per valutare se un dazio antidumping sia stato debitamente traslato nei prezzi di vendita al primo acquirente indipendente nell’Unione. A tale riguardo, nonostante il duplice rinvio all’articolo 2 del regolamento antidumping di base operato dall’articolo 11, paragrafo 10, dello stesso regolamento, l’avverbio «debitamente» non si riferisce ad un metodo di analisi o ad una regola contemplati dall’articolo 2 del regolamento antidumping di base, bensì all’obiettivo della traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita praticati dalle società collegate al produttore-esportatore nei confronti del primo acquirente indipendente stabilito nell’Unione, ossia la modifica del comportamento di dette società a seguito dell’istituzione dei dazi antidumping, ovvero, in fine, l’eliminazione del margine di dumping inizialmente constatato.

In mancanza di una definizione di metodo nel regolamento antidumping di base che consenta di valutare se i presupposti dell’articolo 11, paragrafo 10, dello stesso regolamento siano soddisfatti, la scelta tra diversi metodi postula la valutazione di situazioni economiche complesse. Conseguentemente, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta del metodo, cosicché in tale ambito il giudice dell’Unione è chiamato ad esercitare soltanto un controllo giurisdizionale circoscritto.

(v. punti 56, 66‑70)

4.      Per quanto concerne la determinazione del prezzo all’esportazione ai fini della valutazione dell’esistenza di un dumping, dall’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 risulta che le istituzioni possono ritenere che il prezzo all’esportazione non sia attendibile in due casi, vale a dire in presenza vuoi di un rapporto di associazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo vuoi di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo. Al di fuori di tali casi, le istituzioni sono tenute, quando esista un prezzo all’esportazione, a basarsi sul medesimo ai fini della determinazione del dumping.

Quando il prezzo all’esportazione è costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente o su qualsiasi altra base equa, le istituzioni applicano d’ufficio gli adeguamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 9, secondo e terzo comma, del regolamento antidumping di base.

(v. punti 58‑60)

5.      Per valutare se i dazi antidumping pagati siano stati traslati nei prezzi di vendita al primo acquirente indipendente nell’Unione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, l’applicazione di un metodo di analisi numero di controllo di prodotto per numero di controllo di prodotto (metodo NCP per NCP) non pregiudica il carattere unitario del prodotto in esame, allorché la Commissione non ha definito un margine di dumping per NCP, bensì un margine di dumping unico per il prodotto in esame.

Poi, quando il prodotto in esame è un prodotto complesso, i cui diversi modelli presentino caratteristiche tecniche differenti e prezzi che possono variare notevolmente, il metodo NCP per NCP, volto a porre a confronto NCP dalle caratteristiche e dai prezzi di rivendita simili, risulta il più adeguato ai fini dell’analisi dell’evoluzione del prezzo di rivendita del prodotto in esame tra il periodo dell’inchiesta iniziale e il periodo dell’inchiesta di restituzione. Viceversa, il metodo di analisi fondato sull’aumento complessivo del fatturato non consente di verificare se l’importatore collegato abbia effettivamente modificato il proprio comportamento sul mercato o se, al contrario, abbia messo in atto una politica di prezzi che gli consente di attuare una compensazione tra i modelli meno venduti e quelli più venduti, intervenendo in tal modo sui margini realizzati.

Inoltre, in base ad un’interpretazione letterale del considerando 20 e dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base, la traslazione dei dazi antidumping pagati deve essere esaminata rispetto a ciascun prezzo di vendita e, di conseguenza, piuttosto secondo un metodo transazione per transazione, se non addirittura, eventualmente, secondo un metodo modello per modello o un metodo NCP per NCP.

In tale contesto, il ricorso al metodo NCP per NCP, sempre che quest’ultimo sia applicato in modo coerente in tutte le fasi dell’esame della domanda di restituzione, implica non già che la restituzione totale dei dazi antidumping pagati venga subordinata ad ulteriori condizioni, bensì unicamente che l’adempimento dei presupposti di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base sia verificato a livello dei singoli NCP anziché a livello del prodotto in esame nel suo complesso.

Del resto, il fatto che l’approccio NCP per NCP non sia menzionato in alcuna parte del regolamento di base non significa che esso sia illegittimo o manifestamente errato.

(v. punti 75‑77, 79, 99, 117)

6.      Le disposizioni del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce delle corrispondenti disposizioni dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo antidumping).

Difatti, l’Unione ha adottato il regolamento antidumping di base per adempiere ai suoi obblighi internazionali derivanti dall’Accordo antidumping. Inoltre, mediante l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base, l’Unione ha inteso dare esecuzione agli obblighi particolari derivanti dall’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping. Pertanto, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base deve essere interpretato alla luce di tale disposizione.

Orbene, l’articolo 2.4, quarta frase, dell’Accordo antidumping stabilisce, e così anche l’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento antidumping di base, il principio del «dazio equiparato a un costo», secondo il quale i dazi e le imposte sostenuti tra il momento dell’importazione e la rivendita, tra cui i dazi antidumping pagati, sono costi che devono essere detratti al momento della costruzione del prezzo all’esportazione. Di conseguenza, la non detrazione dei dazi antidumping in applicazione dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping è considerata un’eccezione rispetto alla regola del «dazio equiparato a un costo» posta all’articolo 2.4, quarta frase, di detto accordo. Analogamente, la non detrazione dei dazi antidumping sancita all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base configura un’eccezione rispetto alla regola del «dazio equiparato a un costo» posta all’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del medesimo regolamento e deve essere oggetto di interpretazione restrittiva.

Così, l’ostacolo ad ottenere una restituzione totale dei dazi antidumping pagati, consistente nel dimostrare che i prezzi di rivendita all’interno dell’Unione siano aumentati di un importo pari a due volte il margine di dumping, è conseguenza inevitabile del fatto che i presupposti di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base non siano soddisfatti e, pertanto, dell’applicazione della regola del «dazio equiparato a un costo».

(v. punti 84, 85, 89‑91, 97, 98)

7.      Nell’ambito di un procedimento di restituzione di dazi antidumping pagati, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nell’esaminare se i presupposti per la non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito siano soddisfatti. Tale potere discrezionale deve essere esercitato caso per caso in funzione di tutte le circostanze pertinenti.

Al riguardo, i presupposti per la non detrazione dei dazi antidumping dal calcolo del prezzo all’esportazione devono essere valutati alla luce, da un lato, degli elementi di prova prodotti dagli importatori che chiedono che la detrazione dei dazi antidumping non abbia luogo e, dall’altro, delle circostanze di fatto di ciascun caso.

Di conseguenza, per beneficiare della non detrazione dei dazi antidumping pagati, un importatore non può appellarsi alla prassi anteriore o posteriore della Commissione.

(v. punti 124‑126)

8.      Nell’ambito di un procedimento di restituzione di dazi antidumping pagati, l’analisi della traslazione dei dazi antidumping sui clienti di un importatore collegato, prevista dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, costituisce una fase del calcolo del prezzo all’esportazione costruito sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 9, di detto regolamento. Difatti, in funzione del risultato ottenuto in esito a tale analisi, i dazi antidumping saranno detratti dal prezzo all’esportazione costruito e, di conseguenza, incideranno direttamente sull’importo di quest’ultimo, nel senso che tale prezzo sarà necessariamente inferiore rispetto a quello che risulterebbe qualora i dazi antidumping non ne fossero detratti. Oltretutto, quanto più basso è il prezzo all’esportazione, tanto più significativa sarà la differenza con il valore normale e tanto più elevato sarà il margine di dumping riveduto. L’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base contribuisce, quindi, alla costruzione del prezzo all’esportazione e, indirettamente, al calcolo del margine di dumping riveduto.

In tali circostanze, la Commissione deve adottare metodi coerenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base.

Al riguardo, quando verifica se i dazi antidumping siano stati traslati nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione secondo un metodo di analisi numero di controllo di prodotto per numero di controllo di prodotto (NCP per NCP), la Commissione incorre in un errore manifesto di valutazione ove escluda la non detrazione dei dazi antidumping dai prezzi all’esportazione dei NCP per i quali i dazi antidumping siano stati, tuttavia, traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. Difatti, così procedendo, la Commissione non trae tutte le conseguenze dal metodo NCP per NCP da essa stessa prescelto, in quanto, detraendo la totalità dei dazi antidumping pagati dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, diminuisce in modo artificioso la media ponderata unica del prezzo all’esportazione per NCP.

Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base non impone alla Commissione di detrarre sistematicamente la totalità dei dazi antidumping pagati quando l’analisi della traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita sulla scorta di un metodo NCP per NCP non abbia consentito di concludere che tale traslazione ha avuto luogo per tutti i NCP, bensì soltanto per taluni di essi.

(v. punti 140‑147, 150)

9.      Al fine di stabilire, nell’ambito di un procedimento di restituzione di dazi antidumping pagati, se il prezzo all’esportazione costruito debba essere calcolato senza detrarre l’importo di tali dazi, l’unica condizione posta dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 è che l’importatore collegato fornisca elementi di prova inoppugnabili del fatto che i dazi antidumping siano stati traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione.

In tali circostanze, purché sia inoppugnabile, la prova della traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione può essere apportata in qualunque modo.

(v. punti 154, 155)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 162‑164)