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Ordinanza del Tribunale del 18 luglio 2016 – Bank Mellat/Consiglio

(Causa T-72/12) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Annullamento degli atti impugnati – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Mellat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla, Z. Burbeza, solicitors, M. Brindle, QC, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2011, L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2011, L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 del 23 marzo 2012 (GU 2012, L 88, pag. 1), nella parte in cui il nome della ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone e delle entità cui si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Provincial Investment Companies Association, della Saba Tamin Investment Company, del Common Investment Fund (Pars Fund), dello Shirin Asal Food Industrial Group, del Sorbon Industrial Production Group e della Individual Stock Association.

La Bank Mellat, il Consiglio dell’Unione europea, la Provincial Investment Companies Association, la Saba Tamin Investment Company, il Common Investment Fund (Pars Fund), lo Shirin Asal Food Industrial Group, il Sorbon Industrial Production Group e la Individual Stock Association sopporteranno ciascuno le proprie spese.

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1 GU C 109 del 14.4.2012.