Language of document : ECLI:EU:T:2014:628

11 luglio 2014 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato delle cere di paraffina – Mercato della paraffina molle – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati – Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalle sue controllate e da un’impresa comune parzialmente detenuta da essa – Influenza determinante esercitata dalla società controllante – Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100% – Successione d’imprese – Proporzionalità – Parità di trattamento – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Circostanze aggravanti – Ruolo di impresa leader – Tetto massimo dell’ammenda – Competenza estesa al merito»

Nella causa T‑541/08,

Sasol, con sede in Rosebank (Repubblica Sudafricana),

Sasol Holding in Germany GmbH, con sede in Amburgo (Germania),

Sasol Wax International AG, con sede in Amburgo,

Sasol Wax GmbH, con sede in Amburgo,

rappresentate da W. Bosch, U. Denzel, C. von Köckritz, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e R. Sauer, in qualità di agenti, assistiti da M. Gray, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento parziale della decisione C (2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), nonché, in subordine, la domanda di annullamento dell’ammenda inflitta alle ricorrenti o di riduzione del suo importo,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, giudici,

cancelliere: N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1.     Procedimento amministrativo e adozione della decisione controversa

1        Con decisione C (2008) 5476 definitivo, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione delle Comunità europee ha constatato che le ricorrenti, Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International Ag, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol (in prosieguo: la «Sasol Ltd») (in prosieguo, le ricorrenti citate congiuntamente: la «Sasol») avevano violato, insieme ad altre imprese, l’articolo 81, paragrafo 1, CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, partecipando ad un’intesa sul mercato delle cere di paraffina nel SEE e sul mercato tedesco delle paraffine molli.

2        Oltre alla Sasol, le destinatarie della decisione controversa sono le seguenti società: ENI Spa, Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française, ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA e Exxon Mobil Corp. (in prosieguo, citate congiuntamente: la «ExxonMobil»), H&R ChemPharm GmbH, H&R Wax Company Vertrieb GmbH e Hansen & Rosenthal KG (in prosieguo, citate congiuntamente: la «H&R), Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, MOL Nyrt., Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA (in prosieguo, citate congiuntamente: la «Repsol»), Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Ltd, The Shell Petroleum Company Ltd, Shell Petroleum NV e The Shell Transport and Trading Company Ltd (in prosieguo, citate congiuntamente: la «Shell»), RWE Dea AG e RWE AG (in prosieguo, citate congiuntamente: la «RWE»), nonché Total SA e Total France SA (in prosieguo, citate congiuntamente: la «Total») (punto 1 della decisione controversa).

3        Le cere di paraffina sono prodotte nelle raffinerie a partire dal petrolio greggio. Esse vengono utilizzate per la fabbricazione di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell’industria automobilistica, nonché per i settori della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e delle gomme da masticare (punto 4 della decisione controversa).

4        La paraffina molle è la materia prima necessaria alla fabbricazione delle cere di paraffina. È prodotta nelle raffinerie come sottoprodotto della produzione di oli di base a partire dal petrolio greggio e viene altresì venduta ai consumatori finali, ad esempio ai produttori di pannelli di truciolato (punto 5 della decisione controversa).

5        La Commissione ha avviato la sua indagine dopo che la Shell Deutschland Schmierstoff l’ha informata, con lettera del 17 marzo 2005, dell’esistenza di un’intesa, presentando una domanda di immunità a norma della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla cooperazione») (punto 72 della decisione controversa).

6        Il 28 e 29 aprile 2005, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha svolto accertamenti nelle sedi della «H&R/Tudapetrol», dell’ENI, della MOL e in quelle delle società dei gruppi Sasol, ExxonMobil, Repsol e Total (punto 75 della decisione controversa).

7        Tra il 25 e il 29 maggio 2007, la Commissione ha inviato la comunicazione degli addebiti a tutte le società menzionate al precedente punto 2, includendo, quindi, le ricorrenti tra i destinatari (punto 85 della decisione controversa). Con lettera del 13 agosto 2007, la Sasol Wax e la Sasol Wax International hanno risposto congiuntamente alla comunicazione degli addebiti. Con lettera dello stesso giorno, anche la Sasol Holding in Germany e la Sasol Ltd hanno risposto congiuntamente alla comunicazione degli addebiti.

8        Il 10 e l’11 dicembre 2007 la Commissione ha organizzato un’audizione orale alla quale le ricorrenti hanno partecipato (punto 91 della decisione controversa).

9        Nella decisione controversa, in base alle prove di cui disponeva, la Commissione ha ritenuto che i destinatari, costituenti la maggior parte dei produttori di cere di paraffina e delle paraffine molli nel SEE, avessero concorso ad un’infrazione unica, complessa e continuata dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, avente ad oggetto il territorio del SEE. Tale infrazione consisteva in accordi o pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi nonché lo scambio e la divulgazione di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale relative alle cere di paraffina (in prosieguo: la «parte principale dell’infrazione»). Per quanto concerne la RWE (in seguito Shell), la ExxonMobil, la MOL, la Repsol, la Sasol e la Total, l’infrazione riguardante le cere di paraffina verteva altresì sulla ripartizione dei clienti o dei mercati (in prosieguo: la «seconda parte dell’infrazione»). Inoltre, l’infrazione commessa dalla RWE, dalla ExxonMobil, dalla Sasol e dalla Total riguardava anche le paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco (in prosieguo: la «parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli») (punti 2, 95 e 328 e articolo 1 della decisione controversa).

10      Le pratiche illecite si sono concretizzate in occasione delle riunioni anticoncorrenziali denominate dai partecipanti «riunioni tecniche» o talora riunioni «Blauer Salon», nonché in occasione delle «riunioni paraffine molli», dedicate specificamente alle questioni relative alle paraffine molli.

11      L’importo delle ammende inflitte nel caso di specie è stato calcolato in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), vigenti al momento della notifica della comunicazione degli addebiti alle società indicate nel precedente punto 2.

12      La decisione controversa contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e – a partire dal 1° gennaio 1994 – l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore delle cere di paraffina nel mercato comune e, a partire dal 1° gennaio 1994, nel SEE:

(…)

Sasol Wax GmbH: dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005;

Sasol Wax International AG: dal 1° maggio 1995 al 28 aprile 2005;

Sasol Holding in Germany GmbH: dal 1° maggio 1995 al 28 aprile 2005;

Sasol [Ltd]: dal 1° maggio 1995 al 28 aprile 2005;

(…)

Per le seguenti imprese l’infrazione riguarda, per i periodi indicati, anche le paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco:

(…)

Sasol Wax GmbH: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004;

Sasol Wax International AG: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004;

Sasol Holding in Germany GmbH: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004;

Sasol [Ltd]: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004;

(…)

Articolo 2

In relazione alle infrazioni di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

ENI SpA: EUR 29 120 000;

Esso Société anonyme française: EUR 83 588 400,

di cui in solido con

ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA ed ExxonMobil Corporation: EUR 34 670 400, di cui in solido con Esso Deutschland GmbH: EUR 27 081 600;

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG: EUR 12 000 000;

Hansen & Rosenthal KG in solido con H&R Wax Company Vertrieb GmbH: EUR 24 000 000,

di cui in solido con:

H&R ChemPharm GmbH: EUR 22 000 000;

MOL Nyrt.: EUR 23 700 000;

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA in solido con Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA: EUR 19 800 000;

Sasol Wax GmbH: EUR 318 200 000,

di cui in solido con

Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol [Ltd]: EUR 250 700 000;

Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, The Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV e The Shell Transport and Trading Company Limited: EUR 0;

RWE-Dea AG in solido con RWE AG: EUR 37 440 000;

Total France SA in solido con Total SA: EUR 128 163 000».

2.     La struttura del gruppo Sasol e della Vara e l’imputazione della responsabilità alle società controllanti nella decisione controversa

13      Al punto 449 della decisione controversa, la Commissione ha preliminarmente identificato, all’interno del gruppo Sasol, la società direttamente responsabile dell’infrazione, ed ha concluso che tra i partecipanti alle riunioni tecniche erano presenti dipendenti della Hans‑Otto Schümann GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «HOS»), a partire dalla data di inizio dell’infrazione, vale a dire il 3 settembre 1992, fino al 30 aprile 1995. In seguito, dal 1° maggio 1995 al 31 dicembre 2002, la Commissione ha identificato la Schümann Sasol GmbH & Co. KG, diventata, nel 2000, Schümann Sasol GmbH (in prosieguo, citate congiuntamente: la «Schümann Sasol»). A partire dal 1° gennaio 2003, il datore di lavoro dei dipendenti in questione era la Sasol Wax.

14      Pertanto, al punto 452 della decisione controversa, la Sasol Wax, successore della HOS e della Schümann Sasol, era considerata responsabile dell’infrazione in quanto direttamente partecipante ad essa nel periodo dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005.

15      La Commissione ha inoltre esaminato l’evoluzione nel tempo della titolarità del capitale della HOS, della Schümann Sasol e della Sasol Wax, identificando tre periodi diversi (punto 454 della decisione controversa).

16      Relativamente al primo periodo, dal 3 settembre 1992 al 30 aprile 1995, (in prosieguo: il «periodo Schümann»), la Commissione ha constatato che la HOS era in definitiva controllata personalmente dal sig. Schümann, per mezzo della Vara Holding GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Vara»), l’unica accomandante della HOS (punti 450 e 457 della decisione controversa). Il capitale della Vara era detenuto in misura maggioritaria dal sig. Schümann, mentre gli altri titolari erano i membri della sua famiglia. Nella decisione controversa, né la Vara né il sig. Schümann erano ritenuti responsabili dell’infrazione commessa dalla HOS.

17      Il secondo periodo è durato dal 1° maggio 1995 al 30 giugno 2002 (in prosieguo: il «periodo dell’impresa comune»). Il 1° maggio 1995, la Sasol Ltd ha acquisito i due terzi della HOS. In seguito ad una riorganizzazione, la HOS è diventata la Schümann Sasol e ha continuato ad essere la società direttamente responsabile dell’infrazione. La Schümann Sasol era una società controllata al 99,9% dalla Schümann Sasol International AG, di cui un terzo del capitale continuava ad essere detenuto dalla Vara e, in definitiva, dalla famiglia Schümann. Due terzi del capitale della Schümann Sasol International erano detenuti dalla Sasol Holding in Germany, a sua volta controllata al 100% dalla Sasol Ltd. Relativamente a questo periodo, la Commissione ha considerato responsabili in solido la Sasol Wax (in quanto successore di diritto della Schümann Sasol), la Sasol Wax International (in quanto successore di diritto della Schümann Sasol International, società che controllava la Schümann Sasol), la Sasol Holding in Germany (in quanto società controllante titolare dei due terzi del capitale della Schümann Sasol International) e la Sasol Ltd (in quanto società controllante della Sasol Holding in Germany) (punti 451 e 478 della decisione controversa). Infatti, la Commissione ha ritenuto che le ultime tre avessero esercitato una influenza determinante sulla Schümann Sasol (punto 453 della decisione controversa). Né alla Vara, detentrice di un terzo del capitale della Schümann Sasol International, né alla famiglia Schümann, proprietaria della Vara, è stata attribuita la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Schümann Sasol, allora controllata dalla Schümann Sasol International (in prosieguo: la «Schümann Sasol International» o l’«impresa comune»), la società partecipata congiuntamente dalla Vara e dal gruppo Sasol.

18      Il terzo periodo va dal 1° luglio 2002 al 28 aprile 2005, data di fine dell’infrazione (in prosieguo: il «periodo Sasol»). Il 30 giugno 2002, il gruppo Sasol ha acquisito il terzo rimanente del capitale della Schümann Sasol International, fino a quel momento detenuto dalla Vara. La Schümann Sasol, ribattezzata Sasol Wax, ha continuato ad essere la società controllata dalla Schümann Sasol International, a sua volta ribattezzata Sasol Wax International. La totalità del capitale della Sasol Wax International era ormai detenuta dalla Sasol Holding in Germany e, in definitiva, dalla Sasol Ltd. Relativamente a questo periodo, la Commissione ha giudicato le quattro ricorrenti responsabili in solido dell’infrazione commessa dalla Sasol Wax, ritenendo che le prime tre ricorrenti avessero esercitato un’influenza determinante sulla Sasol Wax (punti 451 e 453 della decisione controversa).

 Procedimento e conclusioni delle parti

19      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2008, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

20      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste nell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto a determinati quesiti e a produrre alcuni documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta nel termine impartito.

21      Le parti hanno svolto le osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 3 luglio 2013.

22      Visti i collegamenti nei fatti con le cause T‑540/08, Esso e a./Commissione, T‑543/08, RWE e RWE Dea/Commissione, T‑544/08, Hansen & Rosenthal e H&R Wax Company Vertrieb/Commissione, T‑548/08, Total/Commissione, T‑550/08, Tudapetrol/Commissione, T‑551/08, H&R ChemPharm/Commissione, T‑558/08, ENI/Commissione, T‑562/08, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione e T‑566/08, Total Raffinage e Marketing/Commissione, e vista la somiglianza e la difficoltà delle questioni giuridiche rilevate, il Tribunale ha deciso di disporre il passaggio in decisione delle predette cause connesse solo a seguito dell’ultima udienza della presente causa, fissata per il 3 luglio 2013.

23      Nel ricorso, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione controversa nella parte in cui le riguarda;

–        in subordine, annullare l’ammenda loro inflitta dalla decisione controversa o ridurne l’importo in modo appropriato;

–        condannare la Commissione alle spese.

24      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere la totalità del ricorso, comprese le domande in subordine;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

25      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi. Il primo motivo riguarda l’imputazione erronea alla Sasol Ltd, alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Wax International della responsabilità dell’infrazione commessa dalla Schümann Sasol durante il periodo dell’impresa comune. Il secondo motivo verte sull’imputazione erronea alla Sasol Ltd, alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Wax International della responsabilità dell’infrazione commessa dalla Sasol Wax durante il periodo Sasol. Il terzo motivo riguarda la violazione del principio di parità di trattamento in quanto la Commissione non ha considerato la Vara responsabile in solido per il periodo Schümann e per il periodo dell’impresa comune. Il quarto motivo verte sull’erronea determinazione dell’importo di base dell’ammenda. Il quinto motivo riguarda l’erronea considerazione del ruolo di impresa leader della Sasol. Il sesto motivo verte sull’illegalità del tetto massimo indifferenziato dell’importo dell’ammenda nei diversi periodi dell’infrazione. Il settimo motivo verte sull’omissione illegittima della concessione alla Sasol di una immunità totale per alcune parti dell’ammenda.

1.     Sul primo motivo, riguardante l’imputazione erronea alla Sasol Ltd, alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Wax International della responsabilità dell’infrazione per il periodo dell’impresa comune

26      Le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia erroneamente concluso che la Sasol Ltd, tramite la Sasol Holding in Germany, sua società controllata al 100%, esercitava da sola un’influenza determinante sulla Schümann Sasol International ed abbia, pertanto, erroneamente imputato alla Sasol Ltd, alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Wax International la responsabilità relativa al periodo dell’impresa comune. I legami organizzativi, economici e giuridici tra la Schümann Sasol e le predette società, su cui è basata la decisione controversa adottata dalla Commissione, non giustificherebbero tale conclusione.

27      Le ricorrenti ritengono, in via principale, che la Vara, l’altra società controllante, abbia esercitato da sola un’influenza determinante sulla Schümann Sasol International durante il periodo dell’impresa comune. In subordine, ritengono che questa influenza determinante fosse esercitata congiuntamente dalle due società controllanti.

28      La Commissione replica che la Sasol è stata giustamente sanzionata per la propria responsabilità e conformemente agli orientamenti del 2006. Inoltre, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la Commissione non è tenuta a motivare il fatto di non avere adottato una decisione di infrazione nei confronti di terzi e che un’impresa non può contestare una sanzione che le è stata inflitta sulla base del fatto che un’altra impresa è sfuggita all’ammenda.

 Osservazioni preliminari

29      Per quanto riguarda la responsabilità in solido di una società controllante per il comportamento della sua controllata o di un’impresa comune da essa detenuta, occorre ricordare che il fatto che una controllata o un’impresa comune abbia una personalità giuridica distinta non è sufficiente ad escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società controllante (v., a questo proposito, sentenza della Corte del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, Racc. pag. 619, punto 132).

30      Infatti, il diritto dell’Unione in materia di concorrenza ha ad oggetto le attività delle imprese, e la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza della Corte del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237, punto 54, e sentenza del Tribunale del 13 luglio 2011, General Technic‑Otis e a./Commissione, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 e T‑146/07, Racc. pag. II‑4977, punto 53).

31      Il giudice dell’Unione ha altresì precisato che il concetto di impresa, in questo contesto, doveva essere interpretato come relativo ad una unità economica anche se, dal punto di vista giuridico, questa unità economica era costituita da diverse persone fisiche o giuridiche (v. sentenze della Corte del 12 luglio 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Racc. pag. 2999, punto 11, e Akzo Nobel e a./Commissione, punto 30 supra, punto 55, e la giurisprudenza citata; sentenza del Tribunale del 29 giugno 2000, DSG/Commissione, T‑234/95, Racc. pag. II‑2603, punto 124). Il giudice ha quindi sottolineato che, ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza, la formale separazione tra due società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non è decisiva, mentre è decisiva l’unità o meno del loro comportamento sul mercato. Può quindi risultare necessario accertare se due o più società aventi personalità giuridiche distinte formino, ovvero appartengano, ad una sola ed unica impresa o entità economica che attui un comportamento unitario sul mercato (sentenza Imperial Chemical Industries/Commissione, punto 29 supra, punto 140; sentenze del Tribunale del 15 settembre 2005, DaimlerChrysler/Commissione, T‑325/01, Racc. pag. II‑3319, punto 85, e General Technic‑Otis e a./Commissione, punto 30 supra, punto 54).

32      Qualora un ente economico di tal genere violi le regole della concorrenza, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 30 supra, punto 56, e sentenza General Technic‑Otis e a./Commissione, punto 30 supra, punto 55).

33      Il comportamento di una società controllata può essere imputato alla società controllante, in ragione della loro appartenenza alla stessa impresa, quando la controllata non determina in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, in quanto si trova sotto l’influenza determinante della società controllante, soprattutto in considerazione dei legami economici, organizzativi e giuridici che uniscono questi due soggetti giuridici (v., a tal proposito, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 30 supra, punto 58, e sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, HFB e a./Commissione, T‑9/99, Racc. pag. II‑1487, punto 527).

34      Il comportamento sul mercato della società controllata è sotto l’influenza determinante della società madre soprattutto nel caso in cui la controllata applichi essenzialmente le istruzioni che riceve dalla società madre a tal riguardo (sentenza della Corte Imperial Chemical Industries/Commissione, punto 29 supra, punti 133, 137 e 138; v., in particolare, sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Metsä Serla e a./Commissione, C‑294/98 P, Racc. pag. I‑10065, punto 27).

35      Il comportamento sul mercato della società controllata subisce, in generale, l’influenza determinante della società controllante anche quando quest’ultima ha esclusivamente il potere di definire o approvare alcune decisioni commerciali strategiche, se necessario per mezzo dei suoi rappresentanti negli organi della controllata, mentre il potere di definire la politica commerciale stricto sensu della controllata è delegato ai dirigenti incaricati della sua gestione operativa, i quali sono scelti dalla società controllante e rappresentano e promuovono i suoi interessi commerciali (v., a tal proposito, sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011, Alliance One International/Commissione, T‑25/06, Racc. pag. II‑5741, punti 138 e 139, confermata con ordinanza della Corte del 13 dicembre 2012, Alliance One International/Commissione, C‑593/11 P e C‑654/11 P, punto 30).

36      Una volta assicurata l’uniformità del comportamento sul mercato della controllata e della controllante, in particolare nei casi descritti ai precedenti punti 34 e 35, o per mezzo di altri legami economici, organizzativi e giuridici che uniscono le società in questione, tali società appartengono alla stessa unità economica e formano pertanto una sola impresa, in base alla giurisprudenza citata al precedente punto 31. Così, il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE consente alla Commissione di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza la necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 30 supra, punto 59).

37      La giurisprudenza citata ai precedenti punti da 29 a 36 è applicabile anche all’imputazione della responsabilità a una o più società controllanti per un’infrazione commessa dalla loro impresa comune (sentenza General Technic‑Otis e a./Commissione, punto 30 supra, punti da 52 a 56).

38      È alla luce di queste regole che occorre esaminare gli argomenti delle ricorrenti e l’esattezza delle constatazioni contenute nella decisione controversa relative all’imputazione alle ricorrenti della responsabilità dell’infrazione di cui trattasi per il comportamento illecito della Schümann Sasol e della sua controllante, la Schümann Sasol International, partecipata, durante il periodo dell’impresa comune, per i due terzi dalla Sasol Holding in Germany e per un terzo dalla Vara.

 Decisione controversa

39      Nella decisione controversa, la Commissione ha respinto l’argomentazione delle ricorrenti volta a dimostrare che, durante il periodo dell’impresa comune, la Schümann Sasol International era di fatto controllata dalla Vara. Tale conclusione scaturiva dalle seguenti considerazioni:

«(…)

(471) La Commissione ritiene che la Sasol, per mezzo della sua società controllata al 100%, la Sasol Holding in Germany GmbH, esercitasse un’influenza determinante sulla Schümann Sasol International.

(472) Come spiega la Sasol, il [consiglio di amministrazione], responsabile della gestione corrente, era composto da un rappresentante della Sasol, da un rappresentante della Vara e da un presidente. Ai sensi del regolamento del [consiglio di amministrazione], le decisioni sono prese, per quanto possibile, all’unanimità o a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del [consiglio di amministrazione]. La Sasol sostiene che, durante la maggior parte del periodo dell’impresa comune, il presidente era un rappresentante della Vara. A seguito di ricerche più approfondite, la Commissione contesta quanto sostenuto dalla Sasol. La persona in questione era stata nominata presidente più per la sua conoscenza dell’attività e perché anche la Sasol desiderava che presiedesse il [consiglio di amministrazione] dell’impresa comune. Per la Sasol, in quanto azionista di maggioranza, era importante disporre nel [consiglio di amministrazione] di una persona che conoscesse già le attività precedenti della HOS. La persona in questione aveva lavorato per il predecessore tedesco della Schümann Sasol International e, pertanto, conosceva perfettamente il funzionamento della società, in seguito acquisita dalla Sasol. D’altronde, all’epoca in cui la persona in questione è diventata presidente (il 2 maggio 1995), essa non lavorava per la Vara. Di fatto, questa persona non ha mai lavorato per la Vara prima del 1997, ma è stata presidente dell’impresa comune dal 2 maggio 1995 al 30 giugno 2001, data in cui è stata sostituita dal sig. [D.S.R.] della Sasol.

(473) Il consiglio di sorveglianza dell’impresa comune era composto da sei membri, quattro rappresentanti della Sasol e due della Vara. Come ha spiegato la Sasol, il patto di sindacato concluso tra la Sasol e la Vara prevedeva che la Sasol e la Vara adottassero le deliberazioni all’unanimità; poiché entrambe disponevano di un voto, la Sasol non disponeva di una maggioranza in seno al consiglio di amministrazione. In assenza di consenso, la proposta era considerata respinta. Tuttavia, il patto di sindacato stabiliva anche, all’articolo 3 relativo alle decisioni del consiglio di sorveglianza, che l’articolo 1 del patto era applicabile mutatis mutandis. L’articolo 1.5 del patto prevede che, se non è possibile raggiungere una decisione unanime sulle questioni indicate ai punti da a) a d) di tale articolo, la proposta della Sasol, fino a quando questa detenga più del 50% del capitale sociale, prevalga e che la Vara voti conformemente alla decisione della Sasol. Le questioni di cui ai punti da a) a d) dell’articolo 1.5 sono le seguenti: l’elaborazione dei bilanci annuali, la nomina dei revisori dei conti, la nomina di revisori dei conti speciali e l’approvazione degli investimenti [in capitali da parte della società] o di una delle sue controllate.

(474)      [Relativamente all’assemblea generale], la Sasol spiega che la Vara disponeva di una minoranza di blocco, in quanto le decisioni richiedevano una maggioranza dei tre quarti dei voti espressi e la Vara disponeva di un terzo dei voti. Inoltre, secondo la Sasol, il patto di sindacato sui diritti di voto prevedeva che la Sasol e la Vara si impegnassero a prendere congiuntamente tutte le decisioni degli azionisti e a votare all’unanimità in ogni circostanza – disponendo ciascuna di un voto – e che, se non fosse stato possibile raggiungere l’unanimità, né la Sasol né la Vara avrebbero agito, cosicché la Vara non potesse essere messa in minoranza. Tuttavia, come spiegato sopra, il patto di sindacato, all’articolo 1.5, che si applica all’assemblea [generale], elenca alcune questioni su cui le preferenze della Sasol avrebbero prevalso [si veda il punto 473].

(475)      Relativamente alla situazione descritta ai punti (472)-(474) e, in particolare, alla capacità della Sasol di imporre la propria volontà nelle decisioni strategiche importanti in assenza di consenso, in particolare nelle questioni elencate all’articolo 1.5 del patto di sindacato (per esempio, l’approvazione degli investimenti in capitali), la Sasol deve essere considerata come la società che di fatto controllava l’impresa comune. Il fatto che, come sostenuto dalla Sasol, i dirigenti della [Schümann Sasol] avessero precedentemente lavorato per la HOS non smentisce questa conclusione, giacché l’autorizzazione del consiglio di sorveglianza era necessaria per decidere in fatto di assunzioni di dirigenti apicali (articolo 2, paragrafo 2, [lettera] c), del regolamento del consiglio di amministrazione), e Sasol aveva il potere di opporsi a queste decisioni.

(…)

(481)      Per le ragioni spiegate sopra, la Commissione ritiene responsabile non soltanto la società direttamente coinvolta, [Schümann Sasol], ma anche le sue controllanti Sasol International AG, Sasol Ltd e Sasol Holding in Germany GmbH durante il periodo dell’impresa comune, avendo accertato il controllo dell’impresa comune da parte della Sasol (…) Come descritto ai punti (329)-(333), diverse società appartenenti allo stesso gruppo costituiscono una unità economica e, di conseguenza, un’impresa ai sensi dell’articolo 81 [CE], se le società in questione non decidono il proprio comportamento sul mercato in modo autonomo. Nel caso di un’impresa comune è possibile concludere che l’impresa comune e le società controllanti formano una unità economica ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 [CE] se l’impresa comune non ha determinato autonomamente il proprio comportamento sul mercato. Che l’impresa comune debba considerarsi o meno come un’impresa comune a tutti gli effetti [è irrilevante] in questo contesto, [poiché] le prove di fatto dimostrano l’esercizio di una influenza determinante. Il fatto che le società controllanti di un’impresa comune possano essere considerate responsabili è conforme alla prassi della Commissione su tale questione specifica, secondo i principi giuridici generali spiegati al punto (340) e definiti dai giudici comunitari. Il fatto che, in altre circostanze, non è stata presa una decisione nei confronti delle società controllanti di un’impresa comune non significa, nelle circostanze presenti, che la Sasol International AG, la Sasol Ltd e la Sasol Holding in Germany GmbH, in quanto società controllanti appartenenti al gruppo Sasol, non possano essere ritenute responsabili delle attività della loro controllata, in quanto la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nella sua decisione di imputare la responsabilità di un’infrazione a determinate entità di una impresa ed elabora le sue valutazioni caso per caso».

 Sulla differenziazione della nozione di controllo da quella dell’esercizio effettivo di una influenza determinante, come applicata nel contesto dell’articolo 81 CE

40      In via preliminare, occorre sottolineare che, nella sua analisi dell’imputabilità dell’infrazione commessa dalla Schümann Sasol, controllata dell’impresa comune, la Commissione non ha esplicitamente differenziato i concetti di «controllo» e di «potere di controllo», da un lato, e quello di «unità economica» e di «esercizio effettivo di una influenza determinante sul comportamento commerciale», dall’altro.

41      Le ricorrenti sostengono che tale approccio non è corretto in quanto la nozione di controllo non implica l’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

42      In primo luogo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento CE sulle concentrazioni») (GU L 24, pag. 1), «[s]i ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare una influenza determinante sull’attività di un’impresa».

43      Secondo la giurisprudenza, al fine di imputare il comportamento anticoncorrenziale di una società a un’altra in applicazione dell’articolo 81 CE, la Commissione non può basarsi esclusivamente sulla capacità di esercitare un’influenza determinante in applicazione del regolamento 139/2004 al momento dell’istituzione del controllo senza verificare che questa influenza sia stata effettivamente esercitata (sentenza General Technic‑Otis e a./Commissione, punto 30 supra, punto 69).

44      Al contrario, la Commissione è in linea di principio tenuta a dimostrare tale influenza determinante sulla base di un insieme di elementi di fatto (v. sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Avebe/Commissione, T‑314/01, Racc. pag. II‑3085, punto 136, e la giurisprudenza ivi citata). Tali elementi includono il cumulo di incarichi, da parte delle stesse persone fisiche, nella direzione della società controllante e della sua controllata o nell’impresa comune (sentenza del Tribunale del 12 luglio 2011, Fuji Electric/Commissione, T‑132/07, Racc. pag. II‑4091, punto 184; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punti 119 e 120), o il fatto che dette società fossero tenute a seguire le direttive impartite dalla loro direzione unica senza poter adottare un comportamento indipendente sul mercato (v., in tal senso, sentenza HFB e a./Commissione, punto 33 supra, punto 527).

45      Nel caso di specie, la Commissione non si è basata su una tale dimostrazione diretta dell’esercizio di una influenza determinante da parte della Sasol Ltd e della Sasol Holding in Germany nei confronti della Schümann Sasol International.

46      Infatti, la Commissione ha, in sostanza, esaminato il potere decisionale che la Sasol era in grado di esercitare sugli organi dell’impresa comune per mezzo dei suoi rappresentanti. Questa analisi si basa essenzialmente su un esame astratto delle modalità con cui venivano prese le decisioni in seno a detti organi, fondato sulle clausole del patto di sindacato e del regolamento del consiglio di amministrazione, che ricalcavano le modalità di voto previste nello statuto dell’organismo comune. Inoltre, la Commissione basa la sua conclusione relativa all’imputazione alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Ltd della responsabilità per gli illeciti della Schümann Sasol International in particolare sull’affermazione secondo cui «il controllo della Sasol sull’impresa comune [è] stato accertato» (punto 481 della decisione controversa).

47      Ne consegue che, nel caso di specie, la Commissione ha concluso che la Sasol Ltd e la Sasol Holding in Germany esercitavano un’influenza determinante sul comportamento commerciale della Schümann Sasol International essenzialmente sulla base di un’analisi astratta dei documenti firmati anteriormente all’inizio del funzionamento della Schümann Sasol International, al pari di un’analisi condotta secondo le regole che disciplinano l’autorizzazione delle concentrazioni.

48      In secondo luogo, il Tribunale è così chiamato ad esaminare in che misura tale analisi astratta e prospettica, condotta nel campo delle concentrazioni, in cui l’adozione della decisione di autorizzazione precede l’inizio del funzionamento dell’impresa comune, possa anche servire a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento commerciale dell’impresa comune nel contesto di una decisione che imputa alle società controllanti la responsabilità di un’infrazione all’articolo 81 CE commessa nel passato da detta impresa comune.

49      A tal proposito, dalla giurisprudenza si evince che, sebbene il potere o la possibilità di determinare le scelte commerciali dell’impresa comune riguardi, di per sé, soltanto la semplice capacità di esercitare una influenza determinante sul suo comportamento commerciale, e rientri pertanto nella nozione di «controllo» ai sensi del regolamento n. 139/2004, la Commissione e il giudice dell’Unione possono presumere che le disposizioni legislative e le clausole degli accordi relativi al funzionamento della predetta impresa comune, in particolare quelle del contratto che costituisce l’impresa comune e del patto di sindacato, siano state applicate e rispettate. In tal misura, l’esame dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento commerciale dell’impresa comune può consistere in una analisi astratta dei documenti firmati prima dell’inizio del suo funzionamento, al pari dell’analisi riguardante il controllo. In particolare, quando dette disposizioni e clausole prevedono che i voti di ciascuna società controllante siano necessari all’adozione di una deliberazione in seno a un organo dell’impresa comune, la Commissione e il giudice dell’Unione possono stabilire, in assenza di prove contrarie, che dette deliberazioni erano adottate congiuntamente dalle società controllanti (v., in tal senso, sentenze Avebe/Commissione, punto 44 supra, punti da 137 a 139; Fuji Electric/Commissione, punto 44 supra, punti da 186 a 193, e General Technic‑Otis e a./Commissione, punto 30 supra, punti 112 e 113). Analogamente, quando le clausole in questione permettono a un’unica società controllante di determinare le decisioni degli organi dell’impresa comune, la Commissione e il giudice dell’Unione possono stabilire, in assenza di prove contrarie, che detta società controllante esercitava una influenza determinante su tali decisioni.

50      Tuttavia, dato che l’esame riguardante l’esercizio effettivo di una influenza determinante è retrospettivo e può, pertanto, basarsi su elementi concreti, sia la Commissione che le parti interessate possono dimostrare che le decisioni commerciali dell’impresa comune erano adottate secondo modalità diverse rispetto a quelle che emergono dal solo esame astratto degli accordi relativi al funzionamento dell’impresa comune (v., in tal senso, sentenze Fuji Electric/Commissione, punto 44 supra, punti 194 e 195, e General Technic‑Otis e a./Commissione, punto 30 supra, punti da 115 a 117). In particolare, la Commissione o le parti interessate possono dimostrare che, nonostante il potere di un’unica società controllante di adottare le decisioni in questione per mezzo dei suoi rappresentanti con incarichi negli organi dell’impresa comune, tali decisioni erano di fatto prese da diverse o da tutte le società controllanti in modo unanime.

 Sulla fondatezza della constatazione della Commissione riguardante l’imputazione alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Ltd dell’infrazione commessa dalla Schümann Sasol International

51      Le ricorrenti contestano, in sostanza, l’analisi della Commissione relativa all’imputazione alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Ltd dell’infrazione commessa dalla Schümann Sasol International, per due ragioni. Da una parte, ritengono che la Commissione abbia commesso un errore di valutazione nel non riconoscere che il sig. B.I., presidente del consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International, fosse il rappresentante della Vara. Infatti, secondo le ricorrenti, la Vara poteva, per mezzo del suo rappresentante, il sig. B.I., determinare da sola le decisioni del consiglio di amministrazione durante la maggior parte del periodo dell’impresa comune, poiché, secondo il regolamento del consiglio di amministrazione, il presidente disponeva di un voto che prevaleva in caso di parità di voti dei membri del consiglio. D’altra parte, le ricorrenti sostengono che, secondo lo statuto dell’impresa comune e il patto di sindacato, la Vara poteva bloccare la maggior parte delle decisioni in seno all’assemblea generale e al consiglio di sorveglianza dell’impresa comune, cosicché la Sasol Holding in Germany non poteva adottare da sola tali decisioni, per mezzo del voto dei suoi rappresentanti. Su tale base, le ricorrenti ritengono che la Sasol Holding in Germany non poteva esercitare un’influenza determinante sul comportamento commerciale della Schümann Sasol International.

52      In via preliminare, va ricordato che, quanto all’imputazione a diverse società controllanti della responsabilità per un’infrazione commessa da un’impresa comune, la Commissione può dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante provando che l’impresa comune era amministrata congiuntamente dalle sue controllanti. Quanto alla natura di tale amministrazione congiunta, nella sentenza Avebe/Commissione, punto 44 supra (punti da 136 a 138), il Tribunale ha ritenuto pertinenti gli indizi derivanti dal fatto che i membri degli organi dell’impresa comune designati da ciascuna delle controllanti, e che rappresentavano gli interessi commerciali di queste ultime, dovevano lavorare in stretta collaborazione al momento della definizione e dell’attuazione della politica commerciale dell’impresa comune, e che le decisioni da loro adottate dovevano necessariamente riflettere una concordanza delle volontà di tutte le controllanti ritenute responsabili dalla Commissione. Il Tribunale ha esaminato non solo il processo di adozione delle decisioni strategiche in seno all’impresa comune, ma anche la gestione degli affari correnti, e ha indicato che i due amministratori designati dalle due controllanti dovevano lavorare in stretta collaborazione anche a tal riguardo (sentenza Avebe/Commissione, punto 44 supra, punti da 136 a 138).

53      Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione non ha attribuito la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Schümann Sasol International alle due controllanti, ma esclusivamente alla Sasol Holding in Germany e alla sua controllante Sasol Ltd.

54      Orbene, nel caso in cui la Commissione attribuisca la responsabilità dell’infrazione commessa da un’impresa comune a una sola delle sue controllanti, essa è tenuta a dimostrare che l’influenza determinante sul comportamento commerciale dell’impresa comune era esercitata unilateralmente da questa società controllante.

55      Dalla decisione controversa e dalle memorie della Commissione nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale si evince che la Commissione ritiene che la condizione descritta al precedente punto 54 fosse soddisfatta nel caso di specie. Infatti, essa ha constatato, al punto 471 della decisione controversa, che «la Sasol [Ltd], per mezzo della sua controllata al 100% Sasol Holding in Germany GmbH, esercitava un’influenza determinante sulla Schümann Sasol International AG». Inoltre, la Commissione afferma, al punto 49 del controricorso, che «la Sasol [Ltd] (per mezzo della Sasol Holding) aveva esercitato un controllo esclusivo sulla [Schümann Sasol International]» e, al punto 67 dello stesso controricorso, che «la Vara non doveva essere ritenuta responsabile dell’infrazione perché la Sasol era l’unica a esercitare una influenza determinante sull’impresa comune».

56      Pertanto, occorre stabilire se la Commissione potesse a ragione concludere, sulla base degli elementi addotti nella decisione controversa e nonostante gli argomenti delle ricorrenti dedotti nel corso del procedimento amministrativo relativamente all’importanza della Vara nell’amministrazione dell’impresa comune, che la Sasol aveva esercitato in modo unilaterale un’influenza determinante sulla Schümann Sasol International.

 Sul consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International

57      Le ricorrenti osservano che le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International erano adottate a maggioranza semplice e che, in caso di parità di voti, prevaleva il voto del presidente. Orbene, il presidente del consiglio di amministrazione, sig. B.I., avrebbe rappresentato gli interessi della Vara.

58      In sostanza, le ricorrenti affermano che la Commissione ha commesso un errore nel valutare gli elementi di prova di cui disponeva, in quanto essa è giunta alla conclusione che il sig. B.I. non rappresentava la Vara, ma presiedeva l’impresa comune su richiesta della Sasol. La Commissione avrebbe fondato tale constatazione sulla dichiarazione della Vara dell’11 ottobre 2007, in cui il sig. B.I. rispondeva a nome della Vara alle domande della Commissione e avrebbe dichiarato, paradossalmente, nonostante si designasse come il rappresentante della Vara per tutte le altre questioni che la Commissione potesse porsi, di non aver rappresentato la Vara durante il periodo dell’impresa comune.

59      Peraltro, le ricorrenti rinviano alla loro dichiarazione del 18 aprile 2008, secondo cui il sig. B.I. avrebbe in realtà sempre agito come braccio destro del sig. Schümann e avrebbe rappresentato la Vara nell’impresa comune con la Sasol. Anteriormente al periodo dell’impresa comune, il sig. B.I. sarebbe stato la persona fisica che esercitava una funzione dominante all’interno della HOS, controllata dalla Vara, di cui sarebbe stato direttore generale dal 1987, e avrebbe agito come confidente del sig. Schümann. Inoltre, il sig. B.I. avrebbe anche svolto ruoli dirigenziali all’interno della Vara e in altre società detenute dal sig. Schümann durante e dopo il periodo dell’impresa comune. Lo stretto legame tra il sig. B.I. e la Vara e il sig. Hans-Otto Schümann risulterebbe anche dall’annuncio della costituzione dell’organismo comune il 6 giugno 1995.

60      Le ricorrenti affermano che la Commissione fosse a conoscenza di questi fatti durante il procedimento amministrativo, ma che, nonostante ciò, li abbia ignorati e abbia immotivatamente preferito la dichiarazione della Vara, che proveniva personalmente dal sig. B.I., vale a dire da una persona che possedeva anch’essa una parte del capitale della Vara come socio accomandante.

61      La Commissione deduce, innanzitutto, il fatto che il concetto di influenza determinante non designa la gestione operativa dell’impresa comune, ma gli orientamenti fondamentali della sua politica commerciale. Ora, come risulta dallo statuto della Schümann Sasol International, il consiglio di amministrazione agiva sotto il controllo del consiglio di sorveglianza e gli atti del consiglio di amministrazione relativi ad aspetti importanti della sua politica commerciale erano sottoposti all’approvazione preliminare del consiglio di sorveglianza.

62      Inoltre, la Commissione sostiene che il sig. B.I. non rappresentava la Vara, ma che doveva il suo titolo alla sua conoscenza del settore in cui la Schümann Sasol era attiva, e che la sua nomina rifletteva la volontà della Sasol. La Vara avrebbe informato la Commissione, con la sua dichiarazione dell’11 ottobre 2007, che il sig. B.I. era stato nominato direttore della Sasol International perché la Sasol intendeva sfruttare la sua profonda conoscenza delle attività della HOS collocandolo nel consiglio di amministrazione. Secondo la Commissione, questa informazione è credibile giacché la Sasol era particolarmente interessata alla buona gestione dell’impresa comune ed intendeva assicurarne la continuità affidando la sua direzione quotidiana ad un membro del consiglio di amministrazione che conosceva il settore delle cere di paraffina e, in particolare, le precedenti attività della HOS. In ogni caso, al punto 10 della controreplica, la Commissione ha ritenuto che le sue constatazioni, contenute al punto 472 della decisione controversa, implichino che il sig. B.I. rappresentava la Sasol e non la Vara nel consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International.

63      Il Tribunale ritiene utile esaminare, innanzitutto, il ruolo del sig. B.I. nel consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International e, in seguito, la questione più generale dell’eventuale capacità della Sasol di determinare unilateralmente le deliberazioni adottate in seno a tale consiglio di amministrazione.

 Il ruolo del sig. B.I.

64      Va ricordato che, per quasi tutta la durata del periodo dell’impresa comune, il sig. B.I. era il presidente del consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International.

65      Durante il procedimento amministrativo, le ricorrenti hanno affermato che il sig. B.I. era stato il rappresentante della Vara, mentre la Vara dichiarava che la sua nomina rifletteva la volontà della Sasol e che pertanto egli non la rappresentava.

66      In via preliminare, va rilevato che le constatazioni al punto 472 della decisione controversa riflettono proprio il contenuto di una dichiarazione della Vara dell’11 ottobre 2007. Invece, la posizione espressa nella dichiarazione della Sasol del 18 aprile 2008, secondo cui il sig. B.I. rappresentava la Vara, nonché i documenti che la corroboravano, non sono stati considerati dalla Commissione.

67      Per quanto riguarda il contenuto delle affermazioni della Commissione sul ruolo del sig. B.I., le ricorrenti sostengono, essenzialmente, che la Commissione ha commesso un errore di valutazione non riconoscendo che egli rappresentava la Vara nel consiglio di amministrazione.

68      In primo luogo, va rilevato che il sig. B.I. ha ottenuto incarichi importanti nelle società detenute dal sig. Schümann e dal gruppo Vara prima, durante e dopo il periodo dell’impresa comune.

69      Occorre ricordare che il sig. B.I. è diventato, il 29 novembre 1996, socio accomandante della Vara, una delle controllanti dirette della Schümann Sasol International. Tale qualità comportava che egli deteneva una parte del capitale della Vara, mentre gli altri proprietari della Vara erano i membri della famiglia Schümann. Il Tribunale ritiene, a questo proposito, che la detenzione di una parte del capitale sociale costituisca una circostanza idonea a dimostrare che il sig. B.I. poteva identificarsi con gli interessi commerciali specifici della Vara.

70      Analogamente, il sig. B.I., durante almeno una parte del periodo dell’impresa comune e parallelamente all’esercizio delle sue funzioni di presidente del consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International, era il direttore generale della Vara.

71      Ora, dalla giurisprudenza risulta che il cumulo di incarichi di direzione in una delle società controllanti e nell’impresa comune di queste ultime costituisce un indizio importante del fatto che tale società controllante esercita un’influenza sulle decisioni commerciali dell’impresa comune, tramite l’esercizio del potere decisionale detenuto da un tale membro della direzione dell’impresa comune (v., in tal senso, sentenza Fuji Electric/Commissione, punto 44 supra, punto 199).

72      Inoltre, a partire dal 15 giugno 1995, il sig. B.I. era amministratore della Vara Beteiligungsgesellschaft mbH. Secondo uno degli elementi di prova prodotti dalle ricorrenti, egli ricopriva ancora questo incarico nel 2011, insieme al sig. Schümann. Egli è stato altresì amministratore della Beteiligungsgesellschaft Hans‑Otto Schümann mbH dal 4 aprile 1989 alla data di scioglimento di tale società, il 13 settembre 1996. Anche quest’ultima società è associata al sig. Schümann, fondatore e principale proprietario della Vara.

73      Peraltro, occorre osservare che, il 1° luglio 2001, quando il sig. D.S.R. ha sostituito il sig. B.I. nel ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International, quest’ultimo è divenuto uno dei sei membri del consiglio di sorveglianza di tale società. In tal modo, il sig. B.I. ha sostituito il sig. E.B.R., il quale era anche, secondo la Commissione, il rappresentante della Vara, mentre il resto della composizione del consiglio di sorveglianza è rimasto immutato. Ciò dimostra che il sig. B.I. rappresentava la Vara in seno al consiglio di sorveglianza. D’altronde, questo elemento è di per sé sufficiente a confutare la tesi della Commissione secondo cui il sig. B.I. rappresentava la Sasol nel consiglio di amministrazione, poiché è inconcepibile che, in un caso simile, immediatamente dopo la fine del suo mandato, egli abbia potuto incominciare a rappresentare la Vara nel consiglio di sorveglianza.

74      Infine, occorre rilevare che, con lettera del 2 febbraio 1995, indirizzata a tutti i dipendenti della HOS, il sig. Schümann e il sig. B.I. hanno informato detti dipendenti dei negoziati in corso con la Sasol. Essi scrivono: «[p]otremo esercitare in futuro la nostra influenza sui [nuovi dirigenti dell’impresa comune] come abbiamo fatto in passato».

75      Su questa base, il Tribunale constata che le ricorrenti hanno apportato, già dalla fase del procedimento amministrativo, elementi di prova in grado di dimostrare che il sig. B.I. intratteneva stretti rapporti con il gruppo Vara e con il sig. Schümann, che egli poteva identificarsi con gli interessi commerciali specifici della Vara, soprattutto in ragione del suo ruolo di socio accomandante, e che la Vara poteva esercitare un’influenza importante sulle decisioni del consiglio di amministrazione dell’impresa comune in ragione del cumulo di incarichi da parte del sig. B.I., il che poteva condurre a un allineamento della politica commerciale della Schümann Sasol International a quella della Vara.

76      Pertanto, la Commissione ha commesso un errore di valutazione in quanto ha escluso dalla sua analisi questo insieme di prove pertinenti e ha solamente sottolineato, nella decisione controversa, che la nomina del sig. B.I. rifletteva la volontà della Sasol. Una tale rappresentazione restituisce un’immagine deformata delle circostanze pertinenti del caso e non risponde al criterio secondo cui la responsabilità di un’infrazione all’articolo 81 CE deve essere accertata sulla base di prove precise e concordanti, e secondo cui la Commissione deve prendere in considerazione, in modo imparziale, tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti che le vengono sottoposti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Dresdner Bank e a./Commissione, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP, Racc. pag. II‑3567, punti da 59 a 63; v., per analogia, sentenza della Corte del 17 maggio 2001, IECC/Commissione, C‑450/98 P, Racc. pag. I‑3947, punto 57, e la giurisprudenza ivi citata).

77      Gli argomenti della Commissione non sono tali da rimettere in discussione tale conclusione.

78      In primo luogo, la Commissione menziona il fatto che la Sasol ha dato il proprio consenso alla nomina del sig. B.I. a presidente del consiglio di amministrazione.

79      A tal riguardo, va osservato che, secondo lo statuto della Schümann Sasol International e il patto di sindacato, tutti i membri del consiglio di amministrazione e il suo presidente dovevano essere nominati dal consiglio di sorveglianza con voto unanime dei rappresentati della Vara e della Sasol. Pertanto, da una parte, la composizione del consiglio di amministrazione doveva riflettere un accordo tra le due società controllanti, ossia la volontà di ciascuna di esse. D’altra parte, la Vara doveva anche dare il proprio consenso alla nomina dei membri, designati dalla Sasol, che la Commissione considerava come i rappresentanti di quest’ultima.

80      Di conseguenza, il fatto che la Sasol abbia dato il proprio consenso alla nomina del sig. B.I. a presidente del consiglio di amministrazione non permette né di constatare che egli ha rappresentato gli interessi commerciali della Sasol, al di là di ciò che si richiede nel contesto della gestione leale di un’impresa comune detenuta da due società controllanti, né di confutare le prove presentate dalle ricorrenti, che tendono a dimostrare che la Vara esercitava un’influenza nel consiglio di amministrazione per mezzo del potere decisionale del sig. B.I.

81      In secondo luogo, va rilevato che il solo elemento concreto di prova su cui la Commissione ha fondato la sua conclusione secondo la quale il sig. B.I. non rappresentava la Vara, ma la sua nomina rifletteva la volontà della Sasol, è la dichiarazione della Vara dell’11 ottobre 2007, menzionata al precedente punto 66.

82      Secondo la Commissione, tale dichiarazione è particolarmente credibile in quanto è stata inviata in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione. Orbene, la Vara avrebbe avuto un forte interesse a presentare correttamente la situazione, dato che una dichiarazione falsa poteva essere sanzionata con un’ammenda procedurale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.

83      A questo proposito, occorre osservare che la prima pagina della risposta dell’11 ottobre 2007 alla richiesta di informazioni, contenente la dichiarazione in questione, indica che la persona responsabile delle risposte era in primo luogo il sig. B.I. Ed è altrettanto pacifico che, come sottolineato dalle ricorrenti, in quel momento il sig. B.I. era ancora socio accomandante della Vara.

84      Inoltre, è necessario constatare che la Commissione non ha specificato, né nella sua richiesta di informazioni rivolta alla Vara né, peraltro, nella decisione controversa, ciò che intendeva con il termine «rappresentanza». Pertanto, poiché il sig. B.I. non era stato formalmente incaricato di rappresentare la Vara nel consiglio di amministrazione dell’impresa comune, la Vara poteva affermare, nella propria dichiarazione, l’assenza di rappresentanza senza rischiare di incorrere in un’ammenda procedurale.

85      Occorre sottolineare, inoltre, che l’esame dei legami organizzativi tra l’impresa comune e la controllante non verte necessariamente sulla questione della rappresentanza della controllante risultante da un incarico formale conferito da quest’ultima al dirigente dell’impresa comune. È più pertinente prendere in considerazione la rappresentanza, in senso lato, degli interessi commerciali della controllante (v. supra, punto 35) e l’influenza sulle decisioni degli organi dell’impresa comune al fine di allineare la politica commerciale di detta impresa a quella della controllante, come dimostrato in particolare dal cumulo degli incarichi nella direzione della controllante e dell’impresa comune, nonché la detenzione di una parte del capitale della controllante da parte di un dirigente dell’impresa comune (v. supra, punto 44).

86      In quest’ottica, va aggiunto che la questione della rappresentanza degli interessi commerciali di una controllante in seno al consiglio di amministrazione di un’impresa comune non è un semplice fatto la cui negazione può ragionevolmente comportare un’ammenda procedurale, fatto salvo il caso di snaturamento dei fatti. Al contrario, tale questione rientra nella valutazione che la Commissione deve effettuare prendendo in considerazione, in modo imparziale, tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti a lei sottoposti dalle controllanti, le quali hanno spesso interessi contrastanti che le portano a sottolineare maggiormente l’uno o l’altro degli elementi pertinenti. Occorre peraltro notare che, nel caso di specie, la Commissione non ha imposto ammende procedurali né alla Sasol né alla Vara, sebbene esse abbiano presentato dichiarazioni completamente opposte su questo punto.

87      Alla luce di quanto detto finora, occorre accertare se l’errore di valutazione commesso dalla Commissione nell’esame del ruolo del sig. B.I. (v. supra, punto 76) sia tale da incidere sulla valutazione dell’influenza esercitata dalla Sasol sul consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International.

 Sulla determinazione delle decisioni del consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International

88      Le ricorrenti sostengono che, in ragione del ruolo dominante dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentavano la Vara, in particolare quello del sig. B.I., la Sasol Ltd e la Sasol Holding in Germany non potevano determinare le decisioni di tale consiglio di amministrazione.

89      In primo luogo, va rilevato che, nel suo annuncio del 6 giugno 1995 ai collaboratori della Schümann Sasol AG (divenuta Schümann Sasol International), il sig. B.I. ha descritto i ruoli nel consiglio di amministrazione dell’impresa comune. Ha precisato che egli «[sarebbe rimasto] responsabile, oltre che del coordinamento del lavoro del consiglio di amministrazione, anche del marketing, delle vendite e acquisizioni e del controllo delle società controllate», mentre il sig. D.S.R. (della Sasol) avrebbe mantenuto il suo incarico di servizio in Sudafrica e si sarebbe occupato della produzione e degli aspetti tecnici. Il sig. B.I. ha altresì segnalato che un terzo membro sarebbe stato chiamato ad Amburgo (Germania).

90      Se ne deve constatare che le competenze decisionali del sig. B.I. sono un indice del suo ruolo centrale nel consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International.

91      In secondo luogo, va rilevato che, nella lettera del 2 febbraio 1995 inviata dal sig. B.I. e dal sig. Schümann a tutti i lavoratori della HOS, essi affermano di potere esercitare influenza sulla nuova gestione dell’impresa comune esattamente come in passato, quando la Vara era il solo azionista della HOS (v. supra, punto 74).

92      Da questa lettera si evince anche che, secondo le aspettative del sig. B.I. e del sig. Schümann, quest’ultimo e la Vara potevano, per mezzo del sig. B.I., avere un ruolo centrale nella direzione della Schümann Sasol International.

93      In terzo luogo, va rilevato che, nella decisione controversa, la Commissione non ha menzionato alcun elemento in grado di dimostrare che, nonostante le competenze decisionali del sig. B.I. e la prevalenza del suo voto in caso di parità di voti derivante dal suo ruolo di presidente, la Sasol poteva determinare unilateralmente le decisioni del consiglio di amministrazione nel caso in cui si fosse verificato che, in realtà, il sig. B.I. rappresentava la Vara e il sig. Schümann nel consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International.

94      In quarto luogo, una tale capacità della Sasol di determinare in modo decisivo le decisioni del consiglio di amministrazione non risulta neanche dagli elementi riguardanti le diverse composizioni del consiglio di amministrazione, che sono stati presentati dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo.

95      Tra il 2 maggio e il 31 ottobre 1995, il consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International era composto dal sig. B.I. e dal sig. D.S.R., che rappresentava la Sasol. Come sostengono le ricorrenti a buon diritto, il sig. B.I. poteva imporre le proprie decisioni nel consiglio di amministrazione in virtù del suo voto prevalente.

96      Durante il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 giugno 2001, il consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International era composto dal suo presidente, dal sig. B.I., dal sig. D.S.R. e dal sig. H.G.B. Le ricorrenti affermano che quest’ultimo era il rappresentante della Vara, mentre la Commissione ritiene che fosse il rappresentante della Sasol.

97      Occorre constatare che, nella decisione controversa, la Commissione non ha esaminato la questione se il sig. H.G.B. avesse, di fatto, rappresentato gli interessi commerciali dell’una o dell’altra società controllante. Inoltre, esistono indicazioni secondo cui il sig. H.G.B. rappresentava gli interessi della Vara (v. infra, punto 99). Pertanto, questa composizione del consiglio di amministrazione non permette nemmeno di concludere che la Sasol ha determinato unilateralmente le decisioni di quest’ultimo.

98      Tra il 1° luglio 2001 e il 16 maggio 2002, il sig. D.S.R. (della Sasol) era il presidente del consiglio di amministrazione, mentre l’altro membro era il sig. H.G.B.

99      Innanzitutto, va rilevato che questa composizione del consiglio di amministrazione dimostra che il sig. H.G.B. era il rappresentante della Vara. Infatti, non è ragionevole pensare che la Vara, che deteneva un terzo del capitale della Schümann Sasol International, avesse acconsentito a un consiglio di amministrazione composto unicamente da rappresentanti della Sasol.

100    Le ricorrenti sostengono che, durante tale periodo, tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione erano adottate all’unanimità.

101    Va sottolineato che la decisione controversa non contiene la benché minima analisi per quanto riguarda il periodo in questione. Considerato che l’intera responsabilità dell’infrazione commessa dall’impresa comune è stata imputata esclusivamente alla Sasol, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che la Sasol aveva esercitato unilateralmente un’influenza determinante sulla politica commerciale della Schümann Sasol International (v. supra, punto 54).

102    Tuttavia, occorre ricordare (v. supra, punto 52) che l’adozione delle deliberazioni all’unanimità nel consiglio di amministrazione dimostra che esisteva una stretta collaborazione tra i rappresentanti delle controllanti e, pertanto, una direzione congiunta dell’impresa comune, il che costituisce un indizio dell’esercizio congiunto di un’influenza determinante e non dell’esercizio di un’influenza determinante da parte di una sola delle controllanti (v., in tal senso, sentenze Avebe/Commissione, punto 44 supra, punti 137 e 138, e Fuji Electric/Commissione, punto 44 supra, punto 194).

103    Pertanto, neanche tale composizione del consiglio di amministrazione può giustificare la conclusione secondo cui la Sasol avrebbe unilateralmente determinato le decisioni della Schümann Sasol International.

104    Infine, tra il 17 maggio e il 24 settembre 2002, il consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International era composto dal sig. D.S.R., dal sig. H.G.B. e dal sig. C.D.I.

105    Le ricorrenti sostengono che gli ultimi due membri del consiglio di amministrazione, sopra menzionati, erano i rappresentanti della Vara ed erano dunque in grado di mettere in minoranza il sig. D.S.R., nonostante il suo ruolo di presidente.

106    Occorre constatare che la decisione controversa non contiene alcun esame relativo all’esercizio di un’influenza determinante da parte dell’una o dell’altra società controllante per mezzo del sig. H.G.B. e del sig. C.D.I., e nemmeno la presentazione generale di questa composizione del consiglio di amministrazione. Inoltre, esistono indicazioni tendenti a dimostrare che il sig. H.G.B. rappresentava gli interessi della Vara (v. supra, punto 99). Pertanto, dalla decisione controversa non risulta che, durante il periodo in questione, la Sasol poteva unilateralmente determinare, tramite i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione, le decisioni di quest’ultimo.

107    In considerazione di quanto appena esposto, occorre constatare che la Commissione non ha dimostrato, nella decisione controversa, che, relativamente al potere decisionale del sig. B.I. e degli altri membri del consiglio di amministrazione che potevano essere associati alla Vara, la Sasol avesse, di fatto, determinato unilateralmente il contenuto delle decisioni del consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International per mezzo dei membri che rappresentavano i suoi interessi commerciali e che assicuravano l’allineamento della condotta della Schümann Sasol International alla sua. La decisione controversa non contiene neanche prove dirette (v. supra, punto 44) in grado di dimostrare una tale influenza determinante esercitata dalla Sasol.

 Sulla rilevanza della gestione operativa

108    La Commissione sottolinea il fatto che il consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International era incaricato della gestione degli affari correnti di tale società. Orbene, secondo la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2007, Akzo Nobel e a./Commissione (T‑112/05, Racc. pag. II‑5049, punti da 63 a 65, 82 e 83), la gestione operativa di una controllata sarebbe priva di rilevanza ai fini della valutazione dell’esistenza di un’unità economica tra una controllata e la sua controllante, giacché il controllo esercitato sulla politica commerciale stricto sensu non è una condizione necessaria per ritenere che una controllante formi un’impresa con una controllata. Al contrario, basterebbe che la società controllante abbia un ruolo significativo nelle questioni che definiscono la politica commerciale della controllata.

109    Va sottolineato che la sentenza a cui la Commissione fa riferimento riguarda una situazione di fatto in cui la società controllante deteneva il 100% del capitale della controllata.

110    È vero che la questione della direzione operativa può essere priva di rilevanza qualora si tratti di una controllata detenuta al 100% da una sola controllante, poiché la dimostrazione dell’autonomia operativa della controllata non è di per sé idonea a rovesciare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante (v. la giurisprudenza citata al seguente punto 153).

111    Tuttavia, nel caso di un azionista unico, tutte le decisioni – comprese quelle riguardanti la direzione operativa della controllata – sono prese da dirigenti designati e nominati direttamente o indirettamente (dagli organi i cui membri sono stati designati dalla controllante) dalla sola società controllante. Analogamente, in assenza di altri azionisti, i soli interessi commerciali che si manifestano in seno alla controllata sono in linea di principio quelli dell’azionista unico. Pertanto, la Commissione può presumere l’esercizio effettivo di un’influenza determinante anche nei casi in cui la gestione operativa è svolta dai dirigenti della controllata in maniera autonoma.

112    Invece, nel caso dell’impresa comune, esiste una pluralità di azionisti e le decisioni degli organi dell’impresa comune sono adottate dai membri che rappresentano gli interessi commerciali delle diverse controllanti, che possono coincidere, ma anche divergere. Pertanto, resta rilevante la questione se la controllante abbia esercitato un’influenza reale sulla direzione operativa dell’impresa comune, in particolare per mezzo dei dirigenti che erano stati designati da essa e/o che avevano, contemporaneamente, incarichi nella direzione della società controllante.

113    Infine, va ricordato che il Tribunale ha esaminato nel dettaglio le modalità del processo decisionale riguardante la gestione operativa nelle sentenze Fuji Electric/Commissione, punto 44 supra (punto 195), e General Technic-Otis e a./Commissione, punto 30 supra (punti da 112 a 117), al fine di valutare l’esercizio di un’influenza determinante da parte delle ricorrenti nelle suddette cause rispetto al comportamento sul mercato delle loro imprese comuni.

114    Di conseguenza, va respinto l’argomento della Commissione secondo cui la determinazione della politica commerciale stricto sensu dell’impresa comune da parte della sua controllante è priva di rilevanza ai fini dell’esame dell’esistenza di un’unità economica tra le due.

 Conclusione sul consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International

115    In primo luogo, occorre ricordare che la Commissione ha commesso un errore di valutazione nella decisione controversa quando ha esaminato il ruolo del sig. B.I. (v. supra, punto 76). Non si può escludere che, in assenza di tale errore, la Commissione avrebbe concluso che la Vara esercitava un’influenza determinante sulle decisioni del consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International durante una parte considerevole del periodo dell’impresa comune. In secondo luogo, comunque, la Commissione non ha dimostrato che la Sasol aveva, nei fatti, definito unilateralmente il contenuto delle decisioni del consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International (v. supra, punto 107). In terzo luogo, va sottolineato che l’influenza esercitata sulle decisioni del consiglio di amministrazione dell’impresa comune è pienamente rilevante dal punto di vista dell’imputabilità alle sue controllanti della responsabilità per un’infrazione commessa dalla prima (v. supra, punto 114).

 Sul consiglio di sorveglianza e sull’assemblea generale della Schümann Sasol International

116    Le ricorrenti sostengono che la Commissione non poteva a ragione ritenere che la Sasol avesse influenzato in modo decisivo le decisioni prese in seno al consiglio di sorveglianza e all’assemblea generale della Schümann Sasol International in considerazione dei poteri decisionali della Vara.

117    Va rilevato che gli elementi considerati dalla Commissione ai punti 473 e 474 della decisione controversa indicano che sia la Sasol sia la Vara potevano bloccare tutte le decisioni in seno all’assemblea generale e al consiglio di sorveglianza della Schümann Sasol International, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 1.5 del patto di sindacato.

118    Tra le decisioni relative all’articolo 1.5 del patto di sindacato, solo l’approvazione degli investimenti rientra nella categoria delle decisioni commerciali strategiche che riguardano l’impresa comune secondo la comunicazione giurisdizionale codificata della Commissione riguardante il regolamento n. 139/2004 (GU 2008, C 95, pag. 1).

119    Inoltre, va rilevato che, secondo il punto 69 della comunicazione giurisdizionale codificata della Commissione riguardante il regolamento n. 139/2004, i diritti di veto più importanti riguardano la nomina e la revoca dei dirigenti nonché l’approvazione del bilancio dell’impresa comune. Vi si precisa inoltre che il potere di partecipare alle decisioni relative alla struttura dei quadri dirigenti (i membri del consiglio di amministrazione, per esempio) consente generalmente al detentore di tale potere di esercitare una influenza determinante sulla politica commerciale di un’impresa. Lo stesso vale per le decisioni relative al bilancio preventivo, in quanto questo determina esattamente il quadro delle attività dell’impresa comune e, in particolare, gli investimenti che può compiere.

120    Orbene, secondo le disposizioni legislative e le clausole degli accordi che regolano il funzionamento dell’impresa comune Schümann Sasol International, la Sasol Holding in Germany aveva il potere di determinare, in modo unilaterale, solo le decisioni relative all’approvazione degli investimenti e non le decisioni commerciali strategiche più importanti, vale a dire quelle relative al bilancio, alla nomina e alla revoca dei dirigenti, né quelle relative al business plan.

121    Pertanto, la Commissione non ha dimostrato, tramite un’analisi astratta fondata sulla legislazione e sulle clausole degli accordi che regolano il funzionamento dell’impresa comune (v. supra, punto 49), che la Sasol era in grado, da sola, di determinare, in seno al consiglio di sorveglianza e all’assemblea generale della Schümann Sasol International, l’insieme delle decisioni commerciali strategiche che riguardavano quest’ultima. Al contrario, l’analisi astratta dimostra che la maggior parte di dette decisioni doveva essere adottata in comune dalla Sasol Holding in Germany e dalla Vara.

122    Inoltre, la decisione controversa non contiene alcuna dimostrazione basata su elementi concreti (v. supra, punto 50) da cui risulti che, di fatto, la Sasol Ltd e la Sasol Holding in Germany avessero determinato da sole, nonostante il potere di veto della Vara, le decisioni commerciali strategiche dell’impresa comune Schümann Sasol International.

123    Alla luce di quanto precede, il Tribunale conclude che la Commissione non ha dimostrato che la Sasol avesse unilateralmente determinato la maggior parte delle decisioni del consiglio di sorveglianza e dell’assemblea generale della Schümann Sasol International e, in particolare, le decisioni commerciali strategiche relative al bilancio preventivo, al business plan e alla nomina dei dirigenti.

 Sull’esercizio effettivo da parte della Sasol Holding in Germany di un’influenza determinante sul comportamento nel mercato della Schümann Sasol International

124    Va ricordato che, secondo il punto 475 della decisione controversa, «alla luce della situazione descritta ai punti 472-474 e, in particolare, della capacità della Sasol di imporre la propria volontà, in mancanza di un consenso unanime, nell’ambito di importanti decisioni strategiche quali quelle elencate all’articolo 1.5 del patto di sindacato (per esempio, l’approvazione di investimenti su capitali), deve ritenersi che la Sasol abbia controllato di fatto l’impresa comune». Al punto 481 della decisione controversa, la Commissione ha ritenuto che «il controllo della Sasol sull’impresa comune [era] stato stabilito» e che «le prove concrete dimostra[va]no l’esercizio di una influenza determinante» da parte della Sasol Holding in Germany sulla Schümann Sasol International.

125    Dall’analisi di cui sopra si evince che la Commissione non ha dimostrato, nella decisione controversa, che la Sasol avesse determinato unilateralmente le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International e la maggior parte delle decisioni strategiche prese dalla sua assemblea generale e dal suo consiglio di sorveglianza (v. supra, punti 115 e 123).

126    Analogamente, occorre ricordare che la Commissione non ha dimostrato, per mezzo di prove dirette, l’esercizio di un’influenza determinante della Sasol Holding in Germany e della Sasol Ltd sul comportamento commerciale della Schümann Sasol International.

127    Di conseguenza, l’analisi della Commissione che porta a imputare la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Schümann Sasol, controllata della Schümann Sasol International, alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Ltd è viziata da errori di valutazione. Pertanto, è opportuno accogliere il primo motivo e annullare la decisione controversa nella parte in cui imputa alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Ltd la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Schümann Sasol.

128    La decisione controversa deve dunque essere annullata nella parte in cui la Commissione ha constatato che la Sasol Holding in Germany e la Sasol Ltd avevano preso parte all’infrazione prima del 1° luglio 2002.

 Sulle richieste istruttorie delle ricorrenti

129    Le ricorrenti chiedono che il sig. C.D.I. (membro attuale del consiglio di amministrazione della Sasol Wax International) sia ascoltato come testimone sul fatto che, durante il periodo dell’impresa comune, l’orientamento fondamentale della strategia e delle operazioni commerciali della struttura comune era stabilito dalla Vara, tramite il sig. Schümann e il sig. B.I.

130    Alla luce dell’analisi che precede, il Tribunale non considera necessaria questa testimonianza e respinge questa richiesta istruttoria.

2.     Sul secondo motivo, vertente sull’imputazione erronea alla Sasol Ltd, alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Wax International della responsabilità dell’infrazione durante il periodo Sasol

131    Le ricorrenti affermano che la Commissione ha illegittimamente imputato la responsabilità degli illeciti della Sasol Wax alla sua controllante, la Sasol Wax International, alla controllante di quest’ultima, Sasol Holding in Germany, e alla società holding del gruppo, Sasol Ltd, durante il periodo Sasol che va dal 1° luglio 2002 al 28 aprile 2005.

 Sul primo capo, relativo a un errore di diritto per quanto riguarda la possibilità di imputare un’infrazione commessa da una controllata alla sua controllante sulla sola base di una presunzione fondata sulla detenzione del 100% del capitale

132    Al punto 494 della decisione controversa, la Commissione dichiara quanto segue:

«[L]a giurisprudenza ha stabilito che la Commissione può presumere che le controllanti esercitano un’influenza determinante sulle loro società controllate al 100%. Quando si applica tale presunzione, come nel presente caso in relazione alla Sasol Wax International AG, alla Sasol Holding in Germany GmbH e alla Sasol Ltd, spetta alle società controllanti rovesciare la presunzione producendo prove che dimostrino che la loro controllata ha determinato il proprio comportamento sul mercato in maniera autonoma».

133    Secondo le ricorrenti, la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando una norma giuridica errata. Nessuna base giuridica valida permetterebbe di presumere che una partecipazione al 100% sia sufficiente di per sé a stabilire che una società controllante è responsabile dell’intesa cui ha preso parte la sua controllata. Una tale presunzione viola il principio della responsabilità giuridica individuale e la presunzione di innocenza.

134    Va ricordato che, nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata che abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. Alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che questa società controllante, sulla quale incombe l’onere di rovesciare tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato (v. sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 30 supra, punti 60 e 61, e la giurisprudenza citata).

135    Inoltre, secondo la giurisprudenza, la presunzione di responsabilità derivante dalla detenzione, da parte di una società, dell’intero capitale di un’altra società si applica non solo nel caso in cui esiste una relazione diretta tra la controllante e la sua controllata, ma anche nei casi in cui, come nel caso di specie, tale relazione è indiretta a causa dell’interposizione di un’altra società (sentenza della Corte del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C‑90/09 P, Racc. pag. I‑1, punto 90).

136    Pertanto, la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto ritenendo che, nel caso della detenzione, da parte della controllante, del 100% del capitale della controllata, si può presumere che detta controllante e le controllanti indirette abbiamo effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata.

137    Quando la presunzione dell’esercizio, da parte della controllante, di una influenza determinante sulla controllata non è rovesciata, la Commissione può stabilire che la controllata e le società controllanti dirette e indirette fanno parte della stessa unità economica e pertanto costituiscono una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza menzionata al precedente punto 31. Il fatto che le società controllanti e la loro controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE consente alla Commissione di emanare una decisione che infligge ammende alle società controllanti, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di queste ultime nell’infrazione (v. la giurisprudenza citata al precedente punto 36).

138    Una tale misura non viola il principio di responsabilità personale. Infatti, la Sasol Wax International, la Sasol Holding in Germany e la Sasol Ltd sono state personalmente sanzionate per l’infrazione di cui sono ritenute responsabili in ragione degli stretti legami economici e giuridici che le univano alla Sasol Wax e che risultavano dalla detenzione della totalità del capitale di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Metsä-Serla e a./Commissione, punto 34 supra, punto 34).

139    Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di presunzione di innocenza, va ricordato che, secondo tale principio, la persona accusata è presunta innocente fino al momento in cui la sua colpevolezza non è legalmente accertata. Esso osta, quindi, a qualsiasi constatazione formale ed anche a qualsiasi allusione alla responsabilità della persona cui sia imputata una data infrazione in una decisione che pone fine all’azione, senza che la persona abbia potuto beneficiare di tutte le garanzie inerenti all’esercizio dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento che segua il suo corso normale e si chiuda con una decisione sulla fondatezza dell’addebito (sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione, T‑474/04, Racc. pag. II‑4225, punto 76).

140    L’applicazione del principio di presunzione di innocenza in materia di diritto della concorrenza deve essere adattata al fatto che, contrariamente al procedimento penale, che ha per oggetto necessariamente un soggetto giuridico (persona fisica o persona giuridica), il diritto della concorrenza si applica all’impresa, che designa un’unità economica costituita, se del caso, da una pluralità di soggetti giuridici. Inoltre, le società capogruppo sono libere di riorganizzare le loro strutture interne, in particolare creando società dotate di una personalità giuridica distinta per determinate attività.

141    In tali circostanze, al fine di preservare l’effetto utile del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, il solo fatto che una controllante abbia una società controllata al 100% o quasi, che ha partecipato direttamente all’infrazione, può bastare alla Commissione per ritenere la controllante responsabile. Una volta che la Commissione la informa dell’addebito, la società controllante deve produrre prove contrarie per dimostrare l’assenza di unità economica tra essa e la controllata. Nel caso di specie, la Commissione ha seguito questo approccio, esaminando attentamente le prove presentate dalle ricorrenti, e ha così rispettato il principio della presunzione di innocenza.

142    Ne consegue che il primo capo del secondo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo capo, relativo alla presunta constatazione erronea della mancata confutazione della presunzione

143    Le ricorrenti ritengono che, tramite gli elementi di prova contenuti nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, hanno dimostrato che, nei fatti, la Sasol Wax International non aveva esercitato un’influenza determinante sulla Sasol Wax, in quanto non si era ingerita né nelle sue decisioni commerciali strategiche né nella sua direzione operativa.

 La decisione controversa

144    Relativamente agli elementi di prova prodotti dalle ricorrenti nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, nella decisione controversa la Commissione ha affermato quanto segue:

«(…)

(498)      Per quanto riguarda gli amministratori nonché la composizione e il ruolo del consiglio di sorveglianza della Sasol Wax GmbH, la Sasol ammette che la Sasol Wax International AG aveva il potere di designare gli amministratori e i membri del consiglio di sorveglianza della Sasol Wax GmbH. Inoltre, è stato confermato che diversi membri del consiglio di sorveglianza della Sasol Wax GmbH sono stati, nel corso degli anni, membri del consiglio di amministrazione della Sasol Wax International AG. Tuttavia, la Sasol sostiene che tali fatti sono infondati, in quanto il consiglio di sorveglianza non aveva un ruolo importante (nessun controllo effettivo sulla gestione e/o sulla strategia della Sasol Wax GmbH), si trovava nelle mani di ex dipendenti della Vara e non esercitava alcuna influenza sul comportamento della Sasol Wax GmbH. In primo luogo, è sufficiente che la Sasol International AG abbia avuto il potere di designare gli amministratori e i membri del consiglio di sorveglianza perché sia irrilevante sapere se dipendeva ancora da ex dipendenti della Vara. In secondo luogo, relativamente al ruolo del consiglio di sorveglianza, lo statuto contiene l’elenco di alcune questioni di competenza del consiglio di sorveglianza, per esempio le nomine, le dimissioni e la supervisione dei dirigenti, l’approvazione dei rendiconti annuali e dei bilanci preventivi, l’approvazione degli investimenti superiori a 0,5 milioni di euro e dei cambiamenti nell’organizzazione commerciale. Sebbene Sasol affermi che nessuno di detti poteri ha avuto un ruolo significativo nel comportamento commerciale della Sasol Wax GmbH, che non vi è mai stato alcun esempio di circostanze in cui il consiglio di sorveglianza abbia esercitato una qualsivoglia influenza sulla gestione delle attività della Sasol Wax GmbH e che gli amministratori della Sasol Wax GmbH avevano l’abitudine di stabilire le misure essenziali per il comportamento commerciale strategico della Sasol Wax GmbH senza chiedere l’approvazione del consiglio di sorveglianza, i poteri conferiti al consiglio di sorveglianza dimostrano che era previsto che esso avesse effettivamente un ruolo strategico e finanziario ed esercitasse responsabilità distinte dalla gestione degli affari correnti della società normalmente gestiti dal consiglio di amministrazione e dagli amministratori della società.

(499)      La Sasol sostiene inoltre che l’assenza di influenza della Sasol Wax International AG è confermata dal fatto che i rappresentanti della Sasol presenti alle riunioni tecniche continuavano ad essere ex dipendenti della Vara e che i dirigenti delle unità commerciali le cui attività erano influenzate dalle riunioni tecniche non avevano alcuna relazione con la Sasol Ltd. Relativamente al comportamento dei cosiddetti ex dipendenti della Vara, queste persone erano, nel momento in cui hanno compiuto le attività illecite, dipendenti del gruppo Sasol, e il fatto che fossero ex dipendenti della Vara o che il loro datore di lavoro diretto fosse una controllata della Sasol Wax International AG, della Sasol Holding in Germany GmbH o della Sasol Ltd è irrilevante in quanto è possibile provare che le controllanti esercitavano una influenza determinante su tale controllata».

 Osservazioni generali

145    Secondo la giurisprudenza, al fine di rovesciare la presunzione di esercizio di una influenza determinante da parte della controllante sul comportamento della sua controllata, come descritta al precedente punto 134, le ricorrenti erano tenute a presentare tutti gli elementi relativi ai legami organizzativi, economici e giuridici esistenti tra la Sasol Wax e la Sasol Wax International che consideravano idonei a dimostrare che esse non costituivano un’entità economica unica. Nella sua valutazione, il Tribunale deve infatti tener conto di tutti gli elementi sottopostigli dalle parti, il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche proprie di ciascun caso di specie (sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2007, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 108 supra, punto 65, confermata dalla sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 30 supra, e del 13 luglio 2011, Eni/Commissione, T‑39/07, Racc. pag. II‑4457, punto 95).

146    La presunzione di cui trattasi si fonda sulla constatazione secondo la quale, da un lato, salvo circostanze del tutto eccezionali, una società che possiede la totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa sola parte di capitale, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, la mancanza di esercizio effettivo di questo potere di ingerenza può normalmente essere ricercata nel modo più utile nella sfera dei soggetti contro cui detta presunzione opera (sentenza della Corte del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punto 60).

147    Inoltre, l’applicazione di una tale presunzione è giustificata dal fatto che, quando una controllante è l’unico azionista della controllata, essa dispone di tutti gli strumenti possibili per assicurare l’allineamento del comportamento commerciale della controllante al suo. In particolare, è l’azionista unico a determinare, in linea di massima, la portata dell’autonomia della controllata attraverso la definizione del suo statuto, a sceglierne i gestori e ad adottare o approvare le sue decisioni commerciali strategiche, eventualmente grazie alla presenza di propri rappresentanti negli organi della stessa. Analogamente, l’unità economica tra la società controllante e la sua controllata è ulteriormente assicurata, di regola, dagli obblighi risultanti dal diritto societario degli Stati membri, quali la tenuta di conti consolidati, l’obbligo della controllata di rendere conto periodicamente delle sue attività alla società controllante, nonché dall’approvazione dei conti annuali della controllata da parte dell’assemblea generale costituita dalla sola società controllante, il che implica necessariamente che quest’ultima segua, almeno a grandi linee, le attività commerciali della controllata.

148    Inoltre, si deve sottolineare che, nel caso di una controllata detenuta al 100%, o quasi, da un’unica società controllante, in linea di principio vi è un unico interesse commerciale e i membri degli organi della controllata sono designati e nominati dall’unico azionista, il quale può impartire loro istruzioni quanto meno informalmente, e imporre loro criteri di funzionamento. Pertanto, in un caso del genere, intercorre necessariamente un rapporto di fiducia tra i dirigenti della controllata e quelli della società controllante, e detti dirigenti agiscono necessariamente rappresentando e promuovendo il solo interesse commerciale esistente, vale a dire quello della società controllante (v. anche supra, punto 35). Così, l’unicità del comportamento sul mercato della società controllante e della sua controllata viene assicurato nonostante l’autonomia concessa ai dirigenti della controllata ai fini della direzione operativa della stessa, che rientra nella definizione della sua politica commerciale in senso stretto. Inoltre, di regola, è l’azionista unico a definire da solo e unicamente secondo i propri interessi le modalità decisionali della controllata e a stabilire la portata dell’autonomia operativa della medesima, che esso può modificare a propria discrezione cambiando le regole che presiedono al funzionamento della controllata, oppure nell’ambito di una ristrutturazione o persino attraverso la creazione di strutture decisionali informali.

149    Pertanto, l’applicazione della presunzione dell’esercizio effettivo da parte della società controllante di un’influenza determinante sul comportamento commerciale della sua controllata è giustificata se riguarda situazioni tipiche nei rapporti tra una controllata e la sua unica società controllante, prevedendo che la detenzione della totalità o quasi totalità del capitale della controllata da parte di un’unica società controllante implica, in linea di principio, l’unicità del loro comportamento sul mercato.

150    Resta il fatto che, a seguito della comunicazione degli addebiti, le società interessate hanno la piena possibilità di dimostrare che i meccanismi descritti nei precedenti punti 147 e 148, che generalmente determinano l’allineamento del comportamento commerciale della controllata a quello della società controllante, non hanno funzionato come di norma, sicché l’unità economica del gruppo è venuta meno.

 Sulla direzione operativa della Sasol Wax

151    Le ricorrenti ritengono di avere dimostrato che il gruppo Sasol seguiva la politica di non intervenire sul comportamento autonomo della sua controllata Sasol Wax e, a tal proposito, menzionano una comunicazione firmata dai dirigenti della Sasol Wax International il 9 aprile 2001.

152    Dunque, secondo le ricorrenti, «le questioni operative quotidiane dovevano essere gestite dalla Sasol Wax (…) in quanto soggetto autonomo», mentre, le «prospettive future, i compiti e le strategie» dovevano essere gestite dalla Sasol Wax International. Inoltre, i dirigenti della Sasol Wax non sarebbero mai incorsi nell’esercizio di un veto da parte della Sasol Wax International e i dirigenti di quest’ultima, durante il periodo Sasol, non ricordano alcuna istruzione impartita ai dirigenti della Sasol Wax.

153    A questo proposito, il Tribunale ha già statuito che il fatto che una controllata disponga di una propria direzione locale e di propri mezzi non prova, di per sé, che essa definisca il proprio comportamento sul mercato in modo autonomo rispetto alla sua società controllante. La ripartizione dei compiti tra le controllate e le loro società controllanti e, in particolare, il fatto di affidare la gestione delle attività correnti alla direzione locale di una controllata al 100% è una prassi abituale delle imprese di grandi dimensioni composte da un numero elevato di controllate detenute, in definitiva, dalla medesima società holding. Pertanto, nel caso della detenzione della totalità o quasi totalità del capitale della controllata direttamente coinvolta nell’infrazione, gli elementi di prova presentati a questo riguardo non sono idonei a rovesciare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento della controllata da parte della controllante o della società holding (si veda, a questo proposito, sentenza Alliance One International/Commissione, punto 35 supra, punti 130 e 131).

154    Una tale soluzione, d’altronde, è giustificata dalle considerazioni esposte ai precedenti punti 35, 147 e 148, da cui si evince che i dirigenti della controllata detenuta al 100%, o quasi, da una sola controllante agiscono di norma rappresentando e promuovendo i soli interessi commerciali presenti, vale a dire quelli dell’unica controllante. In tal modo, assicurano la conformità del comportamento commerciale della controllata con quello del resto del gruppo nell’esercizio delle loro competenze autonome.

155    Ne consegue che gli argomenti delle ricorrenti relativi all’autonomia operativa della Sasol Wax, che non sono idonei a dimostrare che l’unità economica tra questa e la Sasol Wax International era venuta meno, devono essere respinti.

 Sulle decisioni commerciali strategiche

156    In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Sasol Wax International non ha usato il proprio potere di designare i dirigenti della Sasol Wax e non ha sostituito la precedente direzione della HOS. La Sasol Wax sarebbe stata amministrata come una unità economica indipendente nella tradizione della famiglia Schümann da tre dirigenti provenienti dalla HOS. La Commissione avrebbe commesso un errore di diritto negando la rilevanza di questo elemento nella decisione controversa e ritenendo che fosse sufficiente che la Sasol Wax International avesse il potere di designare i dirigenti.

157    Va rilevato che un tale argomento è già stato respinto dal Tribunale nella sentenza Alliance One/Commissione, punto 35 supra (punto 137). In considerazione del potere del socio unico, nel caso di specie la Sasol Wax International, di scegliere i dirigenti della Sasol Wax dopo l’acquisizione dell’intero capitale di quest’ultima, il mantenimento nelle loro funzioni di tali dirigenti non può che essere attribuito a una decisione dell’unica controllante e indica l’affiliazione di tali dirigenti ad essa. Pertanto, questo elemento non è in grado di rovesciare la presunzione dell’esercizio effettivo, da parte della controllante, di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata.

158    In secondo luogo, le ricorrenti sottolineano di avere prodotto i verbali di tutte le riunioni del consiglio di sorveglianza della Sasol Wax e della Sasol Wax International. Nessuno di questi documenti conterrebbe l’indicazione di una qualsivoglia influenza significativa esercitata sulla Sasol Wax da parte delle sue controllanti dirette e indirette. Inoltre, i dirigenti della Sasol Wax avrebbero avuto l’abitudine di prendere iniziative relative al comportamento commerciale strategico di quest’ultima senza la previa approvazione del consiglio di sorveglianza o dei soci. Tale sarebbe stato il caso dei contratti di approvvigionamento di lungo termine con la ExxonMobil e la Shell, negoziati e conclusi solo dai dirigenti della Sasol Wax, della destinazione del personale dei centri di profitto della Sasol Wax, oltre che di un programma di riduzione dei costi e dei subappalti a terzi dei servizi logistici della Sasol Wax.

159    Va rilevato che le iniziative dei dirigenti della Sasol Wax non riguardano le decisioni commerciali strategiche più importanti dal punto di vista della valutazione dell’unicità del comportamento sul mercato della controllata e della sua controllante, come quelle relative al bilancio preventivo, al business plan, ai grandi investimenti o, ancora, alla nomina dei dirigenti. Analogamente, le ricorrenti non contestano che il consiglio di sorveglianza fosse competente per l’approvazione dei conti annuali della Sasol Wax.

160    Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, si deve concludere che gli argomenti delle ricorrenti non dimostrano che i meccanismi abituali che assicurano l’unicità del comportamento sul mercato della controllante e della sua controllata detenuta al 100%, e che costituiscono la base della presunzione dell’esercizio effettivo di una influenza determinante, fossero venuti meno (v. supra, punti 147 e 148), cosicché la Commissione poteva a ragione sostenere la presenza di una entità economica corrispondente alla nozione di impresa, quale prevista dall’articolo 81 CE.

 Sulla natura assoluta della presunzione

161    Secondo le ricorrenti, nell’ipotesi in cui si ritenesse che l’insieme degli elementi presentati dalle stesse non fosse sufficiente a rovesciare la presunzione di controllo effettivo, da parte della controllante, di una influenza determinante sul comportamento della sua controllata, tale presunzione sarebbe di fatto assoluta, in violazione dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, dell’obbligo di motivazione, del principio di responsabilità personale e della presunzione di innocenza.

162    A questo proposito, occorre notare che gli argomenti delle ricorrenti presentati al fine di rovesciare la presunzione di cui trattasi descrivono il funzionamento abituale di una grande multinazionale, la cui unità locale, Sasol Wax, è amministrata dai dirigenti mantenuti nei loro incarichi per decisione della Sasol Wax International, la sua società controllante al 100%, la quale ha anche deciso di delegare i poteri di definire la politica commerciale stricto sensu a tali dirigenti e ha mantenuto il potere di adottare le decisioni strategiche commerciali nel consiglio di sorveglianza e nell’assemblea generale della Sasol Wax.

163    La confutazione della presunzione dell’esercizio effettivo, da parte della controllante, di una influenza determinante sul comportamento della sua controllata non è tuttavia una questione di quantità e di dettaglio di prove nel caso in cui tali prove dimostrino una situazione abituale di organizzazione in una grande multinazionale, dove i poteri della direzione operativa sono delegati ai dirigenti delle sue unità locali. Per rovesciare tale presunzione, è necessario indicare circostanze non abituali che dimostrino che, nonostante la detenzione dell’intero capitale delle controllate del gruppo da parte delle loro controllanti, l’unità economica del gruppo era venuta meno, poiché i meccanismi che assicuravano l’allineamento del comportamento commerciale delle controllate e delle controllanti non funzionavano normalmente.

164    Orbene, le ricorrenti non hanno apportato elementi di questo tipo nel caso di specie.

165    Va inoltre ricordato che la Corte e il Tribunale hanno già dichiarato che la presunzione dell’esercizio, da parte di una società controllante, di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata non è inconfutabile. Dalla giurisprudenza risulta che una presunzione, anche se difficilmente superabile, resta entro limiti accettabili fintanto che è proporzionata al legittimo scopo perseguito, che esiste la possibilità di apportare la prova contraria e che i diritti della difesa sono garantiti (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 146 supra, punto 62, e sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑343/06, punto 54). È questo il caso della presunzione dell’esistenza di una unità economica tra la controllata e la sua unica controllante, viste anche le considerazioni di cui ai precedenti punti da 147 a 150.

166    Pertanto, la censura delle ricorrenti relativa alla natura assoluta della presunzione di cui trattasi è respinta.

 Conclusione

167    Per quanto fin qui esposto, occorre concludere che la Commissione ha ritenuto a buon diritto che la Sasol Wax e la Sasol Wax International costituissero un’unità economica ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 36, e che le società che formavano tale unità possono essere considerate responsabili in solido dell’infrazione di cui trattasi.

168    Peraltro, va osservato che le ricorrenti non avanzano alcun argomento specifico per quanto riguarda il superamento della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento commerciale della Sasol Wax International da parte della Sasol Holding in Germany o da parte della Sasol Ltd su quest’ultima.

169    Pertanto, occorre respingere integralmente il secondo motivo.

 Sulle richieste istruttorie delle ricorrenti

170    Le ricorrenti chiedono che il sig. C.D.I. e il sig. R.G.S., dirigenti della Sasol Wax durante il periodo Sasol, siano ascoltati come testimoni sul fatto che né la Sasol Wax International né la Sasol Ltd hanno impartito istruzioni alla loro controllata e che la Sasol Wax ha definito autonomamente il proprio comportamento commerciale.

171    Alla luce dell’analisi precedente, il Tribunale ritiene che tali testimonianze non possano incidere sulla questione dell’imputazione alla Sasol Wax International, alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Ltd dell’infrazione commessa dalla Sasol Wax. Pertanto, non accoglie la richiesta istruttoria delle ricorrenti.

 3. Sul terzo motivo, riguardante l’assenza di responsabilità in solido della Vara durante il periodo Schümann e il periodo dell’impresa comune

172    Le ricorrenti affermano che, nel periodo Schümann, la società direttamente coinvolta nell’infrazione, la HOS, era controllata dalla Vara e, in ultima analisi, personalmente dal sig. Schümann. Analogamente, nel corso del periodo dell’impresa comune, la Vara avrebbe del pari esercitato per lo meno un controllo congiunto sull’entità operativa, la Schümann Sasol. Non imputando alla Vara la responsabilità del comportamento illecito della HOS e della Schümann Sasol e considerando solo la responsabilità in solido della Sasol per il periodo dell’impresa comune, la Commissione avrebbe discriminato la Sasol rispetto alla Vara.

173    La Commissione non avrebbe spiegato affatto le ragioni per cui ha trattato in modo diverso la Sasol, da una parte, e la Vara/sig. Schümann, dall’altra. Inoltre, le ricorrenti ricordano i principi sanciti dalla sentenza HFB e a./Commissione, citata al punto 33 supra (punto 105).

174    Questo comportamento della Commissione comprometterebbe seriamente i motivi di ricorso di cui la Sasol Ltd, la Sasol Holding in Germany e la Sasol Wax International dispongono per avviare un’azione di regresso nei confronti del sig. Schümann o della Vara, poiché la Sasol dovrebbe dimostrare che questi ultimi hanno partecipato all’infrazione. Orbene, una tale dimostrazione sarebbe particolarmente difficile, dato che le ricorrenti dovrebbero spiegare le ragioni per cui la Commissione non ha ritenuto né la Vara né il sig. Schümann responsabili. Inoltre, la constatazione della responsabilità in solido di questi ultimi sarebbe particolarmente importante per la Sasol, dato che il cartello era costituito, in particolare, dalla HOS e dal sig. Schümann, in un momento in cui la Sasol non svolgeva alcuna attività nel settore europeo delle cere di paraffina.

175    Infine, a causa della mancata constatazione della responsabilità in solido della Vara, la Commissione non avrebbe applicato il tetto massimo del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 rispetto al fatturato della Vara.

176    La Commissione afferma di godere di un potere discrezionale per decidere quali soggetti di una impresa ritenere responsabili di un’infrazione, dato che la sua valutazione è effettuata caso per caso, e di non essere tenuta a motivare il fatto di non avere adottato, nei confronti di terzi, misure simili a quelle dirette ai soggetti giudicati responsabili.

177    In ogni caso, la Commissione sostiene che, secondo la giurisprudenza, allorché una impresa viola, con il suo comportamento, l’articolo 81, paragrafo 1, CE, essa non può sfuggire alla sanzione in ragione del fatto che un’altra impresa non è stata parimenti sanzionata. Anche se la Commissione avesse commesso un errore, non imputando l’infrazione alla Vara, il rispetto del principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri.

178    In via preliminare, va rilevato che, essendo stato accolto il primo motivo, non occorre esaminare la violazione del principio di parità di trattamento per quanto riguarda il periodo dell’impresa comune, dato che la decisione controversa è annullata a tal riguardo.

179    Di seguito il Tribunale esaminerà unicamente la censura delle ricorrenti vertente sulla discriminazione subita rispetto alla Vara e al sig. Schümann durante il periodo Schümann.

180    Innanzitutto, va notato che la Commissione ha espressamente ammesso, al punto 457 della decisione controversa, che «la HOS, la società direttamente coinvolta nell’infrazione, era, in definitiva, di proprietà del sig. (…) Schümann in persona e che la responsabilità dell’infrazione commessa durante questo periodo ricade[va], in ultima analisi, sul sig. Schümann». Tuttavia, la Commissione non ha condannato in solido, per l’infrazione commessa dalla HOS, né la Vara, la sua controllante diretta, né il sig. Schümann.

181    Secondo la giurisprudenza, il principio di parità di trattamento, che esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate in modo uguale, tranne nel caso in cui un tale trattamento sia obiettivamente giustificato, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (ordinanza della Corte del 15 giugno 2012, Otis Luxembourg e a./Commissione, C‑494/11 P, punto 53; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, C‑550/07 P, Racc. pag. I‑8301, punti 54 e 55).

182    Va rilevato inoltre che la possibilità, prevista dalla giurisprudenza citata al precedente punto 36, di infliggere a una società controllante la sanzione relativa al comportamento illecito della sua controllata non osta, di per sé, a che la controllata stessa sia sanzionata. Infatti, un’impresa – ossia un’unità economica che comprende elementi personali, materiali e immateriali (sentenza della Corte del 13 luglio 1962, causa 19/61, Mannesmann/Alta Autorità, Racc. pag. 655, in particolare pag. 683) – è diretta dagli organi previsti dal suo statuto giuridico e qualsiasi decisione avente ad oggetto l’applicazione di un’ammenda può essere indirizzata alla direzione statutaria dell’impresa (consiglio d’amministrazione, comitato direttivo, presidente, gestore, ecc.), ancorché siano i proprietari a subirne, in definitiva, le conseguenze finanziarie. Tale norma sarebbe violata qualora si pretendesse che la Commissione, di fronte all’infrazione di un’impresa, debba verificare sempre chi sia il proprietario che esercita un’influenza determinante sull’impresa, per consentirle di sanzionare solamente detto proprietario (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Racc. pag. II‑1181, punti da 279 a 281). Poiché la facoltà di sanzionare la controllante per il comportamento di una controllata non incide quindi sulla legittimità di una decisione rivolta alla sola controllata che ha preso parte all’infrazione, la Commissione può decidere di sanzionare o la controllata che ha partecipato all’infrazione, o la società capogruppo che l’ha controllata durante tale periodo (sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Racc. pag. II‑5169, punto 331).

183    Questa possibilità di scelta spetta alla Commissione anche in caso di successione economica nel controllo della controllata. In questo caso, la Commissione può – è vero – imputare il comportamento della controllata alla precedente società capogruppo per il periodo anteriore alla cessione e alla nuova società capogruppo per quello successivo, ma non è tenuta a farlo, e può decidere di sanzionare unicamente la controllata per il suo comportamento (sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, punto 182 supra, punto 332).

184    Nel caso di specie, le ricorrenti non contestano l’imputazione dell’infrazione commessa dalla HOS alla Sasol Wax in ragione della successione giuridica tra società. Una tale imputazione, d’altronde, è giustificata dalla giurisprudenza, secondo cui qualora un ente che ha commesso un’infrazione alle regole della concorrenza sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti (v. sentenza della Corte del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 79, e la giurisprudenza citata).

185    Tuttavia, le ricorrenti ritengono che, poiché la Commissione ha giudicato responsabili in solido la Sasol Wax International, la Sasol Holding in Germany e la Sasol Ltd con la Sasol Wax con riferimento al periodo Sasol, essa non poteva, senza violare il principio della parità di trattamento, esonerare dalla responsabilità in solido le società controllanti della HOS per quanto riguarda il periodo Schümann.

186    Si deve constatatare che la Sasol Wax International, la Sasol Holding in Germany e la Sasol Ltd, possedendo la totalità del capitale della società direttamente coinvolta nell’infrazione durante il periodo Sasol, si trovavano in una situazione identica a quella della Vara e del sig. Schümann per quanto riguarda il periodo Schümann.

187    Ne consegue che la Commissione ha trattato due situazioni analoghe in modo diverso.

188    Gli altri argomenti della Commissione non sono tali da mettere in discussione questa constatazione.

189    In primo luogo, la Commissione afferma che le regole relative alla prescrizione, previste dall’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, le hanno impedito di stabilire la responsabilità in solido della Vara e del sig. Schümann per l’infrazione commessa dalla HOS, giacché essi hanno posseduto l’intero capitale della HOS solo fino al 30 aprile 1995.

190    A questo proposito, anche se il Tribunale non è chiamato a stabilire, nel presente procedimento, la responsabilità della Vara e del sig. Schümann per l’infrazione commessa dalla Schümann Sasol, va rilevato che è possibile che la questione dell’esistenza di una tale responsabilità sia stata esaminata dalla Commissione, senza suoi errori di valutazione come quelli osservati nell’analisi del primo motivo. Orbene, nell’ipotesi in cui la Commissione avesse ritenuto che la responsabilità della Vara e del sig. Schümann riguardava il periodo dell’impresa comune, che si estendeva fino al 30 giugno 2002, nessuno dei termini di prescrizione previsti dall’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 sarebbe scaduto il 17 marzo 2005, quando la Commissione è stata informata dell’intesa e del coinvolgimento della HOS.

191    Ne consegue che gli argomenti della Commissione relativi alla prescrizione devono essere respinti, poiché essa non è in grado di giustificare la disparità di trattamento provando che esisteva una differenza tra la situazione della Vara e del sig. Schümann da una parte, e quella delle ricorrenti dall’altra, la quale avrebbe potuto essere evitata in assenza di errori di valutazione da parte della Commissione.

192    In secondo luogo, la giurisprudenza citata dalla Commissione non può giustificare la disparità di trattamento rilevata al precedente punto 187. In effetti, nella sua sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, punto 182 supra (punto 331), il Tribunale ha confermato che la Commissione poteva a ragione ritenere responsabili «o la controllata che ha partecipato all’infrazione, o la società capogruppo che l’ha controllata durante tale periodo», ma non ha menzionato il fatto che la Commissione poteva giudicare responsabile in solido la nuova società capogruppo durante il periodo successivo alla cessione della controllata e, al tempo stesso, esonerare dalla responsabilità in solido la precedente controllante per il periodo precedente alla cessione. Analogamente, la giurisprudenza ammette la prassi della Commissione di ritenere responsabile solo la società che partecipa direttamente all’intesa, o la precedente e la nuova società controllante, in solido con la controllata (sentenze del Tribunale del 13 settembre 2010, Trioplast Industrier/Commissione, T‑40/06, Racc. pag. II‑4893, punto 72, e del 3 marzo 2011, Areva e a./Commissione, T‑117/07 e T‑121/07, Racc. pag. II‑633, punto 137). Invece, la Commissione non ha invocato alcun precedente giurisprudenziale che avrebbe avallato una ripartizione della responsabilità come quella da lei adottata nel caso di specie.

193    Occorre dunque esaminare le conseguenze del trattamento discriminatorio constatato al precedente punto 187.

194    Secondo la giurisprudenza, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri. Infatti, un eventuale illecito commesso in relazione ad un’altra impresa che non è parte del procedimento dinanzi al Tribunale non può condurre quest’ultimo a constatare una discriminazione e, quindi, un illecito nei confronti delle ricorrenti. Un simile approccio equivarrebbe a sancire il principio della «parità di trattamento nell’illecito» e a imporre alla Commissione l’obbligo di ignorare gli elementi di prova di cui essa dispone per punire l’impresa che ha commesso un’infrazione sanzionabile, per la sola ragione che un’altra impresa che si trova eventualmente in una situazione paragonabile è illegittimamente sfuggita a tale sanzione. Inoltre, allorché un’impresa, con il suo comportamento, ha violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE, non può sottrarsi a qualsiasi sanzione per il motivo che nessuna ammenda è stata inflitta ad un altro operatore economico se, come nel caso di specie, il procedimento dinanzi al giudice dell’Unione non riguarda la situazione di quest’ultimo (sentenza della Corte del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Racc. pag. I‑1307, punto 197, e sentenza del Tribunale del 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commissione, T‑120/04, Racc. pag. II‑4441, punto 77).

195    Va rilevato che la Commissione ha legittimamente constatato che la Sasol Wax era responsabile dell’infrazione commessa dalla HOS, alla quale è succeduta come società partecipante direttamente all’intesa (v. supra, punto 184), cosicché essa poteva legittimamente essere condannata per il periodo dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005.

196    Analogamente, come risulta dall’esame del secondo motivo, la Commissione non ha commesso alcun errore imputando alla Sasol Wax International, alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Ltd la responsabilità dell’infrazione commessa direttamente dalla Sasol Wax durante il periodo Sasol. Di conseguenza, la Commissione le ha considerate legittimamente responsabili in solido per il periodo dal 1° luglio 2002 al 28 aprile 2005, e pertanto, in tale misura, occorre respingere il presente motivo.

197    Tuttavia, la disparità di trattamento constatata al precedente punto 187 giustifica la modifica della decisione controversa nella misura in cui essa sfocia nell’aggravamento della responsabilità della Sasol Wax International, della Sasol Holding in Germany e della Sasol Ltd relativamente alla parte dell’ammenda inflitta per il periodo Schümann (v. infra, punto 452).

198    Occorre sottolineare, inoltre, che il mancato annullamento della decisione controversa relativamente alla mancata condanna della Vara e del sig. Schümann per il comportamento della HOS non incide sull’eventuale diritto delle ricorrenti di avviare un’azione di regresso presso il giudice nazionale.

 4. Sul quarto motivo, relativo alla determinazione erronea dell’importo di base dell’ammenda


 Sul primo capo, relativo all’assenza di una base giuridica pertinente nella decisione controversa

199    In primo luogo, le ricorrenti sostengono che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 non rappresenta una base giuridica pertinente per l’adozione della decisione controversa.

200    Infatti, questa disposizione non risponderebbe all’esigenza di una «base chiara e non ambigua» che si impone nelle decisioni della Commissione di carattere repressivo, in particolare a tenore dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo la «CEDU»), e della Carta dei diritti fondamentali, in quanto essa concederebbe alla Commissione la più ampia libertà di infliggere ammende entro il limite del 10% del fatturato dell’impresa interessata.

201    Va ricordato che il Tribunale ha già esaminato e respinto tali argomenti.

202    Va rilevato anzitutto che l’argomento delle ricorrenti relativo all’assenza di una «base giuridica chiara e non ambigua» deve essere interpretato nel senso che esse invocano il principio di legalità dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege), come sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. Tale principio esige che la regolamentazione dell’Unione definisca chiaramente le infrazioni e le sanzioni (v., in tal senso, sentenza della Corte del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359, punto 80).

203    Inoltre, secondo la giurisprudenza, nell’adozione di decisioni che impongono ammende per la partecipazione a intese illecite, la Commissione non dispone di un potere discrezionale illimitato per la fissazione dell’importo di tali ammende, in quanto le norme applicabili prevedono un tetto massimo delle ammende in funzione del fatturato delle imprese in questione, cioè in funzione di un criterio obiettivo. Così, anche se non esiste un limite assoluto applicabile a tutte le infrazioni alle regole della concorrenza, l’ammenda irrogabile ha tuttavia un limite esprimibile in cifre e assoluto, calcolato per ciascuna impresa e per ogni singolo caso di infrazione, in modo che l’importo massimo dell’ammenda irrogabile a una determinata impresa sia predeterminabile (sentenze del Tribunale del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione, T‑279/02, Racc. pag. II‑897, punti da 74 a 76; dell’8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commissione, T‑69/04, Racc. pag. II‑2567, punti 35 e 36, e del 12 dicembre 2012, Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, T‑400/09, punto 28).

204    D’altronde, pur ammettendo che i criteri di gravità e di durata dell’infrazione, menzionati all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, lasciano alla Commissione un ampio margine di discrezionalità, si tratta di criteri adottati da altri legislatori per disposizioni simili, che permettono alla Commissione di adottare sanzioni in considerazione del grado di illiceità del comportamento in questione (sentenze Degussa/Commissione, punto 203 supra, punto 76; Schunk e Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commissione, punto 203 supra, punto 37, e Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, punto 203 supra, punto 29).

205    Inoltre, per fissare ammende come quelle nel caso di specie, la Commissione era tenuta a rispettare i principi generali del diritto, in particolare i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, come elaborati dalla sua stessa giurisprudenza e da quella della Corte. Analogamente, la prassi amministrativa della Commissione è soggetta al controllo anche di merito del giudice dell’Unione. Questo controllo ha per l’appunto permesso, per mezzo di una giurisprudenza costante e pubblicata, di precisare le nozioni indeterminate che poteva contenere l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 (sentenze Degussa/Commissione, punto 203 supra, punti 77 e 79; Schunk e Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commissione, punto 203 supra, punto 41, e Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, punto 203 supra, punto 30).

206    Va sottolineato, del resto, che anche se il diritto della concorrenza ha certamente un carattere quasi penale, esso non fa tuttavia parte del «cuore» del diritto penale. Orbene, al di fuori del «nocciolo duro» del diritto penale, le garanzie di carattere penalistico sancite dall’articolo 6 della CEDU non devono necessariamente essere applicate col massimo rigore (v. Corte eur. D.U., sentenza Jussila c. Finlandia del 23 novembre 2006, Recueil des arrêts et décisions, 2006‑XIV, § 43).

207    In tale contesto va notato inoltre che, nel settore del diritto della concorrenza e contrariamente al diritto penale, tanto i benefici quanto le sanzioni delle attività illecite sono puramente pecuniari, come lo è la motivazione dei trasgressori, le cui azioni seguono una logica economica. Pertanto, la prevedibilità più o meno precisa dell’importo dell’ammenda da infliggere in ragione della partecipazione a un’intesa illegale avrebbe conseguenze molto nocive sull’efficacia della politica dell’Unione in materia di concorrenza, in quanto le imprese che commettono le infrazioni potrebbero confrontare direttamente i costi e i benefici delle loro attività illecite, e prendere in considerazione la possibilità di essere scoperte, tentando così di assicurarsi la redditività di tali attività (v., in tal senso, le sentenze Degussa/Commissione, punto 203 supra, punto 83; Schunk e Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commissione, punto 203 supra, punto 45, e Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, punto 203 supra, punto 32).

208    Per quanto fin qui esposto, occorre considerare che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 costituisce, al tempo stesso, un mezzo che permette alla Commissione di attuare la politica dell’Unione in materia di concorrenza con l’efficacia necessaria, nonché una base giuridica sufficientemente chiara e precisa per l’adozione delle decisioni che infliggono ammende ai partecipanti alle intese. Pertanto, la censura sollevata dalle ricorrenti a questo proposito va respinta.

209    In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia violato il principio di non retroattività applicando gli orientamenti del 2006 nella decisione controversa, sebbene l’infrazione in questione si fosse conclusa nell’aprile del 2005.

210    A tal riguardo, la Corte ha già stabilito che il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 1/2003, se ciò è necessario a garantire la realizzazione della politica dell’Unione in materia di concorrenza. Infatti, l’applicazione efficace delle regole dell’Unione in materia di concorrenza esige che la Commissione possa in qualsiasi momento adattare l’entità delle ammende alle necessità di questa politica (sentenze della Corte del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punto 109; del 2 ottobre 2003, Aristrain/Commissione, C‑196/99 P, Racc. pag. I‑11005, punto 81, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 44 supra, punto 169).

211    Infatti, il compito di sorveglianza assegnato alla Commissione dagli articoli 81 CE e 82 CE comprende non solo la funzione di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 210 supra, punto 105, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 44 supra, punto 170).

212    Di conseguenza, le imprese in questione devono tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la Commissione decida di aumentare il livello delle ammende rispetto a quello applicato nel passato. Ciò vale non soltanto allorché la Commissione procede ad un innalzamento del livello dell’importo delle ammende pronunciando ammende in decisioni individuali, ma anche quando tale innalzamento viene operato applicando a casi specifici regole di condotta aventi portata generale, come gli orientamenti (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 44 supra, punti 229 e 230).

213    Pertanto, la sostituzione degli orientamenti del 1998 con un nuovo metodo di calcolo delle ammende, contenuto negli orientamenti del 2006, ammesso che abbia aumentato l’importo delle ammende inflitte, era ragionevolmente prevedibile dai partecipanti all’intesa, considerato il periodo in cui essa era stata realizzata. Va ricordato inoltre che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 206, le garanzie di carattere penalistico sancite dall’articolo 6 della CEDU non si applicano necessariamente in tutto il loro rigore nell’ambito del diritto della concorrenza. La portata di tale giurisprudenza dev’essere ampliata, per analogia, all’articolo 7 della CEDU. In ogni caso, l’introduzione di nuovi orientamenti non ha modificato il livello massimo dell’ammenda, di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, che costituisce l’unico ambito normativo applicabile. Pertanto, applicando gli orientamenti del 2006 nella decisione controversa a infrazioni commesse prima della loro adozione, la Commissione non ha violato il principio della non retroattività (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 44 supra, punti 231 et 232).

214    Infine, occorre rilevare che, se la Commissione avesse l’obbligo di applicare gli orientamenti vigenti al momento in cui si compie l’infrazione, che, nel caso di specie, è durata tredici anni, tale obbligo priverebbe di contenuto il diritto della Commissione, riconosciuto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 210, di adattare i metodi di calcolo dell’ammenda in considerazione del suo obbligo di applicazione efficace delle regole dell’Unione in materia di concorrenza.

215    Ne consegue che la seconda censura delle ricorrenti deve essere ugualmente respinta e, di conseguenza, va respinto anche tutto il primo capo del quarto motivo.

 Sul secondo capo, relativo all’inclusione erronea della vendita delle microcere nel valore delle vendite della Sasol

216    Secondo il paragrafo 13 degli orientamenti del 2006, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE. Secondo la nota a piè di pagina relativa a tale paragrafo, le vendite indirette sono prese in considerazione, per esempio, per gli accordi di prezzo orizzontali relativi a un determinato prodotto, quando il prezzo di questo prodotto serve come base per il prezzo dei prodotti di qualità superiore o inferiore.

217    Le ricorrenti ritengono che le microcere non facessero parte del cartello e che la Commissione abbia erroneamente incluso il fatturato relativo a questi prodotti nel valore delle vendite preso in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda.

 Sui principi di valutazione delle prove

218    Secondo la giurisprudenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, secondo diritto, l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (v. sentenza della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, punto 76 supra, punto 59, e la giurisprudenza ivi citata).

219    Quanto alla portata del controllo giurisdizionale, secondo una costante giurisprudenza, allorché è adito con una domanda d’annullamento di una decisione emessa a norma dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, il Tribunale deve, in generale, esercitare un controllo completo relativamente al punto se ricorrano congiuntamente o meno i requisiti di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE (v. sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2000, Bayer/Commissione, T‑41/96, Racc. pag. II‑3383, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata).

220    In tale contesto, l’esistenza di un dubbio da parte del giudice va a beneficio dell’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione. Pertanto, il giudice non può concludere che la Commissione abbia dimostrato in modo giuridicamente valido l’esistenza dell’infrazione di cui trattasi se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nell’ambito di un ricorso volto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda (sentenze del Tribunale Dresdner Bank e a./Commissione, punto 76 supra, punto 60, e del 12 luglio 2011, Hitachi e a./Commissione, T‑112/07, Racc. pag. II‑3871, punto 58).

221    Infatti, in quest’ultima situazione, è necessario tenere conto del principio della presunzione di innocenza, sancito dall’articolo 6, paragrafo 2 della CEDU, che fa parte dei diritti fondamentali che costituiscono i principi generali del diritto dell’Unione. Tenuto conto della natura delle infrazioni in parola, nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione di innocenza si applica in particolare ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possano sfociare nella pronuncia di ammende o penalità di mora (sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 220 supra, punto 59; v., in tal senso, sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, punto 76 supra, punto 61, e la giurisprudenza citata).

222    Pertanto, è necessario che la Commissione indichi elementi di prova precisi e concordanti per dimostrare l’esistenza dell’infrazione. Tuttavia, occorre sottolineare che non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che la serie di indizi invocati dall’istituzione, complessivamente considerati, risponda a tale requisito (si veda sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, punto 76 supra, punti 62 e 63, e la giurisprudenza citata).

223    Gli indizi addotti dalla Commissione nella decisione controversa al fine di provare l’esistenza di una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE da parte di un’impresa non devono essere valutati isolatamente, bensì nella loro globalità (v. sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione, T‑53/03, Racc. pag. II‑1333, punto 185 e la giurisprudenza ivi citata).

224    Occorre inoltre rilevare che, in pratica, la Commissione è spesso tenuta a provare l’esistenza di un’infrazione in condizioni poco favorevoli a tale compito, in quanto possono essere passati diversi anni dall’epoca dei fatti costitutivi dell’infrazione e diverse tra le imprese oggetto della verifica non hanno collaborato attivamente con la stessa Commissione. Anche se spetta necessariamente alla Commissione dimostrare che sia stato concluso un accordo illecito di fissazione dei prezzi, sarebbe eccessivo richiedere che essa fornisca inoltre la prova del meccanismo specifico mediante il quale tale scopo doveva essere raggiunto. Infatti, un’impresa colpevole di un’infrazione potrebbe sfuggire troppo facilmente a qualsiasi sanzione qualora potesse appellarsi alla vaghezza delle informazioni presentate quanto al funzionamento di un accordo illecito in una situazione in cui l’esistenza dell’accordo ed il suo scopo anticoncorrenziale risultino tuttavia sufficientemente dimostrati. Le imprese possono difendersi utilmente in una tale situazione, a condizione che abbiano la possibilità di commentare tutti gli elementi di prova dedotti a loro carico dalla Commissione (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc. pag. II‑2501, punto 203).

225    Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati per dimostrare l’infrazione all’articolo 81 CE, in diritto dell’Unione prevale il principio della libertà di forma nei mezzi probatori (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione, T‑50/00, Racc. pag. II‑2395, punto 72, e Hitachi e a./Commissione, punto 220 supra, punto 64).

226    Quanto al valore probatorio dei diversi elementi di prova, il solo criterio pertinente per valutare le prove prodotte è quello della loro credibilità (sentenza Dalmine/Commissione, punto 225 supra, punto 72).

227    Secondo le regole generali in materia di prova, l’attendibilità e, quindi, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenze del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc. pag. II‑491, punti 1053 e 1838, e Hitachi e a./Commissione, punto 220 supra, punto 70).

228    Quando la Commissione si basa unicamente sul comportamento sul mercato delle imprese in questione per concludere per l’esistenza di un’infrazione, è sufficiente per queste ultime dimostrare l’esistenza di circostanze che mettono in una luce diversa i fatti dimostrati dalla Commissione e che consentono in tal modo di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella adottata dalla Commissione per concludere per l’esistenza di una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 224 supra, punto 186).

229    Per contro, nel caso in cui la Commissione si sia basata su prove documentali, le imprese interessate sono tenute non semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla tesi della Commissione, ma anche a sollevare l’insufficienza delle prove prese in considerazione nella decisione controversa per dimostrare l’esistenza dell’infrazione (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 224 supra, punto 187). Siffatta produzione delle prove non contravviene al principio della presunzione di innocenza (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, Montecatini/Commissione, C‑235/92 P, Racc. pag. I‑4539, punto 181).

230    In considerazione della notorietà del divieto degli accordi anticoncorrenziali, non può imporsi alla Commissione di produrre documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra gli operatori interessati. Gli elementi frammentari e sporadici di cui la Commissione potrebbe disporre devono in ogni caso poter essere completati con deduzioni che permettano di ricostruire circostanze rilevanti. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può pertanto essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punti da 55 a 57; v. inoltre sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, punto 76 supra, punti 64 e 65, e la giurisprudenza ivi citata)

231    Nella valutazione del valore probatorio delle prove documentali si deve attribuire grande importanza alla circostanza che un documento è stato redatto in immediata concomitanza con i fatti (sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, Ensidesa/Commissione, T‑157/94, Racc. pag. II‑707, punto 312, e 16 dicembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, T‑5/00 e T‑6/00, Racc. pag. II‑5761, punto 181) o da un testimone diretto degli stessi (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 224 supra, punto 207).

232    L’assenza di data o di firma di un documento, o il fatto che sia mal scritto, non lo priva di forza probatoria, in particolare quando la sua origine, la sua data probabile e il suo contenuto possono essere determinati con una certezza sufficiente (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2006, FNCBV e a./Commissione, T‑217/03 e T‑245/03, Racc. pag. II‑4987, punto 124; v. inoltre, in tal senso, sentenza del Tribunale del 10 marzo 1992, Shell/Commissione, T‑11/89, Racc. pag. II‑757, punto 86).

233    Dal principio della libertà di forma dei mezzi di prova deriva che la mancanza di prove documentali, pur potendo assumere rilevanza nella valutazione complessiva della serie di indizi invocati dalla Commissione, non implica di per sé che l’impresa interessata possa contestare le asserzioni della Commissione fornendo una spiegazione alternativa dei fatti. Ciò è possibile solo quando le prove prodotte dalla Commissione non consentono di dimostrare l’esistenza dell’infrazione in maniera inequivocabile e senza che sia necessaria un’interpretazione (sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 220 supra, punto 65; v. inoltre, in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Coats Holdings e Coats/Commissione, T‑36/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 74).

234    Inoltre, nessuna norma né alcun principio generale del diritto dell’Unione impedisce alla Commissione di avvalersi, contro un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese alle quali viene addebitata la partecipazione all’intesa. Se così non fosse, l’onere della prova dei comportamenti contrari all’articolo 81 CE, che incombe alla Commissione, sarebbe insostenibile e incompatibile con il compito di vigilanza sulla corretta applicazione di tali disposizioni ad essa attribuito (sentenze JFE Engineering e a./Commissione, punto 224 supra, punto 192, e Hitachi e a./Commissione, punto 220 supra, punto 67).

235    Può essere riconosciuto un valore probatorio particolarmente elevato alle dichiarazioni che, in primo luogo, siano attendibili, in secondo luogo, vengano rese in nome di un’impresa, in terzo luogo, provengano da una persona soggetta all’obbligo professionale di agire nell’interesse dell’impresa, in quarto luogo, vadano contro gli interessi del dichiarante, in quinto luogo, provengano da un testimone diretto dei fatti a cui le dichiarazioni fanno riferimento e, in sesto luogo, siano state fornite per iscritto, deliberatamente e dopo un’attenta riflessione (sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 220 supra, punto 71; v. inoltre, in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 224 supra, punti da 205 a 210).

236    Tuttavia, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese interessate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova, restando inteso che il grado di corroborazione richiesto può essere minore, a causa dell’attendibilità delle dichiarazioni di cui trattasi (sentenze JFE Engineering e a./Commissione, punto 224 supra, punti 219 e 220, e Hitachi e a./Commissione, punto 220 supra, punto 68).

237    Inoltre, benché una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie delle principali partecipanti ad un’intesa illecita sia generalmente opportuna, vista la possibilità che tali soggetti tendano a minimizzare l’importanza del loro contributo all’infrazione e a esagerare quella del contributo degli altri, ciò non toglie che il fatto di chiedere il beneficio dell’applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione al fine di ottenere un’immunità o una riduzione dell’ammenda non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati sulla partecipazione degli altri membri dell’intesa. Infatti, ogni tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità nonché la completezza della cooperazione del richiedente e, d’altra parte, mettere in pericolo la possibilità per il medesimo di trarre pienamente beneficio della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 220 supra, punto 72; v. inoltre, in tal senso, sentenza Peróxidos Orgánicos/Commissione, punto 194 supra, punto 70).

238    In particolare, occorre considerare che il fatto che una persona confessi di aver commesso un’infrazione e ammetta in tal modo l’esistenza di fatti che oltrepassano quelli la cui esistenza poteva essere dedotta direttamente dai documenti di cui trattasi implica a priori, in assenza di circostanze particolari che indichino il contrario, che tale persona si sia decisa a dire la verità. Pertanto, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili (sentenze del Tribunale JFE Engineering e a./Commissione, punto 224 supra, punti 211 e 212; del 26 aprile 2007, Bolloré e a./Commissione, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Racc. pag. II‑947, punto 166, e dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 59).

239    Questa stessa giurisprudenza è applicabile, per analogia, all’articolo 53 dell’accordo SEE.

 Sulla decisione controversa e sulle dichiarazioni delle partecipanti all’intesa

240    In via preliminare, occorre ricordare che, secondo il punto 111 della decisione controversa:

«La maggior parte delle discussioni sui prezzi che si svolgevano durante le riunioni tecniche erano incentrate sulle cere di paraffina in generale, e solo di rado venivano discussi nello specifico i diversi tipi di questo prodotto (quali le cere di paraffina completamente raffinata, le cere di paraffina semiraffinata, le miscele di cere/paraffine speciali, le cere di paraffina dura o le cere di paraffina sottoposte a idrofinitura). L’intesa tra tutte le società era inoltre che si sarebbe provveduto ad aumentare i prezzi di tutti i tipi di cere di paraffina in ragione dello stesso importo o della stessa percentuale».

241    La dichiarazione della Shell del 26 aprile 2005, cui la Commissione fa riferimento al punto 111 della decisione controversa, indica che tutti i tipi di cere di paraffina erano interessati dalle pratiche destinate alla fissazione dei prezzi. La Shell ha infatti dichiarato che, durante le riunioni tecniche, era generalmente inteso tra tutte le partecipanti che si sarebbe provveduto ad aumentare i prezzi di tutti i tipi di cere di paraffina in ragione dello stesso importo o della stessa percentuale.

242    Inoltre, nella sua dichiarazione orale del 21 marzo 2007, la Shell ha anche affermato che i diversi tipi di paraffina (quali ad esempio le cere di paraffina totalmente raffinata, semiraffinata, dura, e le miscele di cere/paraffine speciali) erano stati menzionati solo in rare occasioni. Le partecipanti erano d’accordo per provvedere ad aumentare i prezzi di tutti i tipi di cere di paraffina in ragione dello stesso importo o della stessa percentuale.

243    In seguito, la Total ha dichiarato che gli aumenti di prezzo interessavano principalmente le paraffine di qualità corrente utilizzate principalmente nel settore delle candele, cioè le sole paraffine che interessavano realmente la Sasol e gli altri produttori tedeschi (DEA e Hansen & Rosenthal). Poiché la candela rappresenta uno dei principali sbocchi di mercato della paraffina in Europa, una variazione di prezzo su tale mercato avrebbe provocato una variazione dei prezzi nelle altre applicazioni.

244    La Sasol ha inoltre confermato tale pratica dichiarando che gli accordi conclusi durante le riunioni tecniche fissavano in linea generale la tendenza per altri segmenti di prodotto. Le partecipanti avevano infatti tentato a più riprese di trasporre in modo approssimativo gli aumenti di prezzo che erano stati decisi alle altre categorie di prodotti.

245    Pertanto, le dichiarazioni concordanti delle partecipanti all’intesa sostengono e confermano il contenuto del punto 111 della decisione controversa.

 Sull’asserita assenza di accordo sul prezzo delle microcere

246    Le ricorrenti non contestano il fatto che le microcere siano state menzionate occasionalmente durante le riunioni tecniche. Tuttavia, dalle dichiarazioni delle imprese partecipanti all’intesa raccolte durante il procedimento amministrativo emergerebbe che le cere di paraffina interamente raffinata e semiraffinata erano al centro delle riunioni «Blauer Salon». Inoltre, non vi sarebbe stata alcuna riunione, nel periodo dell’infrazione, durante la quale le partecipanti si sarebbero accordate sul prezzo delle microcere o si sarebbero suddivisi i clienti per quanto riguarda tale prodotto. Questo punto sarebbe confermato dalle dichiarazioni della Shell.

247    In primo luogo, occorre notare che la dichiarazione della Shell del 14 giugno 2006, cui fanno riferimento le ricorrenti, si limita a descrivere le caratteristiche delle microcere e a fornire dettagli sulle materie prime che le compongono. Essa non verte sull’assenza o sulla presenza di pratiche di infrazione per quanto concerne tali prodotti.

248    In secondo luogo, va osservato che l’infrazione relativa alle cere di paraffina imputata alle ricorrenti consisteva in accordi o pratiche concordate vertenti sulla fissazione dei prezzi e sullo scambio e la divulgazione di informazioni sensibili sul piano commerciale, con conseguenze sulle cere di paraffina (parte principale dell’infrazione) e sulla ripartizione di clienti e/o di mercati (seconda parte dell’infrazione).

249    Le ricorrenti non contestano che la parte principale dell’intesa è complessa, vale a dire che combina accordi sui prezzi, le pratiche concordate e lo scambio di informazioni sensibili.

250    Orbene, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE «sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune».

251    Perché vi sia accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, T‑7/89, Racc. pag. II‑1711, punto 256, e HFB e a./Commissione, punto 33 supra, punto 199). Un accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE può ritenersi concluso quando sussiste una comune volontà sul principio stesso della restrizione della concorrenza, anche se gli elementi specifici della restrizione considerata costituiscono ancora oggetto di negoziazioni (sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, Heineken Nederland e Heineken/Commissione, T‑240/07, Racc. pag. II‑3355 punto 45; v. inoltre, in tal senso, sentenza HFB e a./Commissione, punto 33 supra, punti da 151 a 157 e 206).

252    La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento tra imprese che, senza spingersi fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza (sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 115, e dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287, punto 158).

253    A tal riguardo, l’articolo 81, paragrafo 1, CE osta a qualsivoglia contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che l’operatore economico interessato ha deciso o intende seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di limitare la concorrenza (sentenza Heineken Nederland e Heineken/Commissione, punto 251 supra, punto 47; v. inoltre, in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 252 supra, punti 116 e 117).

254    Pertanto, al fine di includere il fatturato realizzato dalla vendita delle microcere nel valore di vendita delle partecipanti, la Commissione non era tenuta a dimostrare che fossero stati conclusi accordi riguardanti il loro prezzo durante le riunioni tecniche. Ne consegue che gli argomenti delle ricorrenti che vertono sull’assenza di accordi per quanto concerne la fissazione del prezzo delle microcere e la ripartizione dei clienti rispetto a tale prodotto devono essere respinti in quanto irrilevanti.

 Sulle prove documentali relative alle microcere

255    Occorre esaminare le prove documentali relative alle microcere, presentate nella decisione controversa, nonché nella documentazione a cui tale decisione fa riferimento e che è stata comunicata alle ricorrenti durante il procedimento amministrativo.

256    In primo luogo, la nota della MOL relativa alla riunione tecnica del 24 giugno 1994 a Budapest (Ungheria), a cui la Commissione fa riferimento nelle note a piè di pagina al punto 132 della decisione controversa, riporta, sotto il titolo «Repsol»:

«vendite: 60 000 t [20 000 t importazioni]

Cepsa/Elf 15-2000 t incl. 3 000 t micro

ERT solo paraffine molli 15 000 t».

257    Queste indicazioni, che non figurano nella decisione controversa, ma che sono state comunicate alle ricorrenti durante il procedimento amministrativo, dimostrano che le partecipanti hanno indicato i quantitativi di cere di paraffina, comprese le microcere, venduti o destinati a essere venduti ai vari clienti, in vista della ripartizione dei mercati e dei clienti.

258    In secondo luogo, la nota della MOL relativa alla riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997 ad Amburgo, citata al punto 145 della decisione controversa, indica:

«Carenza 50/52 micro -> Repsol Mobil Agip

(...)

microcere – prezzo francese 1500-1600 aumento 10%».

259    In terzo luogo, la nota della MOL relativa alla riunione del 5 e 6 maggio 1998 a Budapest, a cui la Commissione fa riferimento in una nota a piè di pagina al punto 147 della decisione controversa, indica:

«Total – [illeggibile] 5 500 – 6 500 micro [viscosità] 14‑15 [;] a Cepsa 4900 emu [illeggibile] + 4% Total/E».

260    Tenuto conto anche degli altri elementi di prova citati dalla Commissione al punto 147 della decisione controversa, tali citazioni dimostrano che le partecipanti hanno indicato i quantitativi di cere di paraffina, comprese le microcere, venduti o destinati ad essere venduti ai vari clienti, in vista della ripartizione dei mercati e dei clienti.

261    In quarto luogo, la nota della MOL relativa alla riunione del 13 e 14 aprile 1999 a Monaco di Baviera (Germania), citata al punto 153 della decisione controversa, contiene una tabella di cui un’intera colonna è intitolata «Micro». Le indicazioni relative alle altre colonne, che classificano gli altri tipi di cere di paraffina a seconda del loro punto di fusione, non lasciano alcun dubbio sul fatto che si tratti di microcere.

262    In quinto luogo, un resoconto della riunione «Blauer Salon» della Sasol relativo alla riunione del 26 e 27 giugno 2001 a Parigi (Francia), citato al punto 163 della decisione controversa, contiene le seguenti indicazioni:

«A luglio: annullare i prezzi dei clienti speciali (=quelli che non comprano o che hanno comprato molto poco l’anno scorso/bilancio) al più presto possibile, per esempio 30 giorni. Scopo: fissare un punto di riferimento!

Fine agosto[:] annullare tutti i prezzi al 30/9.01

All’1/10.01 + 7,- euro

Legno/emulsioni + gomma/pneumatici = più tardi

Se i clienti lamentano la tendenza dei prezzi per la seconda metà dell’anno:

La tendenza è al rialzo perché tutte le cifre del bilancio, per es. l’olio greggio a 25,- $ / Tasso di cambio del dollaro a 2 DM, sono state superate in modo significativo. Inoltre, le microcere + circa il 30% / paraffine di qualità superiore molto rare e care».

263    Tali indicazioni mostrano, da una parte, che le partecipanti all’intesa hanno considerato che gli aumenti dei prezzi di tutti i tipi di cere di paraffina erano collegati e, dall’altra, che hanno elaborato anche giustificazioni per tali aumenti nei confronti dei clienti.

264    In sesto luogo, una nota manoscritta scoperta presso la Total riguardante la riunione dell’11 e 12 maggio 2004, citata al punto 174 della decisione controversa, riporta «1° luglio – (...) + Microcera: 25 -> 50 $/T». Pertanto, si tratta di una traccia diretta che si riferisce a una discussione o a un accordo riguardante i prezzi delle microcere.

265    Come ricordato supra al punto 222, ciascuna delle prove prodotte dalla Commissione non deve necessariamente rispondere a criteri di precisione e di concordanza per ciascun elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione dell’Unione, valutato globalmente, risponda a tale requisito.

266    Inoltre, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 230, non si può esigere dalla Commissione che essa produca documenti attestanti in modo esplicito un contatto tra gli operatori in questione. Gli elementi frammentari e sporadici di cui la Commissione potrebbe disporre devono in ogni caso poter essere completati con deduzioni che permettano di ricostruire circostanze rilevanti.

267    D’altronde, le note della MOL sono state redatte durante le riunioni da persona presente e il loro contenuto è strutturato e relativamente dettagliato. Pertanto, il valore probatorio di tali note è molto elevato. Per quanto riguarda i resoconti delle riunioni «Blauer Salon» della Sasol, si tratta di documenti risalenti all’epoca dei fatti e redatti in tempore non suspecto, ossia poco dopo ciascuna riunione tecnica. La persona che li ha redatti, pur non essendo presente alle riunioni tecniche, si è basata sulle informazioni ottenute da un partecipante. Pertanto, il valore probatorio di tali resoconti è elevato.

268    In considerazione del complesso delle prove raccolte dalla Commissione, si deve constatare che i prezzi, i volumi prodotti e altre informazioni commercialmente sensibili relativi alle microcere, nonché i volumi delle microcere vendute o destinate a essere vendute ai clienti, erano discussi in occasione delle riunioni tecniche.

 Sugli altri argomenti delle ricorrenti

269    Le ricorrenti ritengono che i prezzi delle cere di paraffina completamente raffinata e semiraffinata (prodotti che erano oggetto degli accordi di cui trattasi) non sono «serviti come base per i prezzi delle» microcere in quanto si trattava di «prodotti di qualità superiore o inferiore» ai sensi del paragrafo 13 degli orientamenti del 2006, e quindi il loro prezzo non poteva essere influenzato da accordi riguardanti i prezzi delle cere di paraffina completamente raffinata e semiraffinata. Infatti le microcere (contrariamente alle miscele di cere o alle paraffine speciali) non sarebbero fabbricate a partire dalle cere di paraffina completamente raffinata e semiraffinata. Non conterrebbero nemmeno le stesse materie prime delle cere di paraffina completamente raffinata e semiraffinata. Mentre queste ultime sarebbero elaborate a partire dal petrolio greggio leggero, le microcere sarebbero fabbricate a partire da una base lubrificante a forte viscosità. La materia prima delle microcere e le microcere stesse si distinguerebbero nettamente dalle paraffine molli e dalle cere di paraffina completamente raffinata e semiraffinata. Tutti questi elementi sarebbero stati sottoposti all’attenzione della Commissione in modo dettagliato nelle pagine da 2 a 4 della richiesta di trattamento favorevole della Sasol.

270    Infine, le ricorrenti fanno riferimento alla tabella di cui alla loro risposta alla comunicazione degli addebiti. Ne emergerebbe che la curva dei prezzi delle cere di paraffina semiraffinata e quella dei prezzi delle cere completamente raffinate hanno conosciuto un’evoluzione molto simile, mentre i prezzi delle microcere si sono dimostrati «più irregolari». Il prezzo delle microcere non dipenderebbe quindi dal mercato delle cere di paraffina completamente raffinata e semiraffinata, e la Commissione non sarebbe dunque stata legittimata a tenere conto delle vendite di microcera della Sasol per calcolare l’importo di base dell’ammenda.

271    Per quanto riguarda la differenza tra le caratteristiche delle microcere e quelle delle altre cere di paraffina, va rilevato che, secondo la giurisprudenza, l’eventuale appartenenza dei prodotti oggetto del cartello ai diversi mercati dei prodotti non influisce sulla legittimità della decisione controversa, qualora la Commissione disponga di prove materiali che le attività anticoncorrenziali riguardavano direttamente o indirettamente la totalità dei prodotti interessati dalla decisione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza Tokai II», punto 90).

272    Alla luce della dimostrazione diretta relativa all’esistenza di discussioni riguardanti i prezzi e i dati commerciali sensibili sulle microcere, nonché la ripartizione dei mercati per quanto concerne le microcere (v. punti 255 e segg.), occorre considerare che tali argomenti delle ricorrenti non possono compromettere la validità dell’approccio della Commissione, che tiene conto del fatturato risultante dalla vendita delle microcere nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda.

273    Infine, le ricorrenti affermano di essere in grado di produrre cere di paraffina a partire dalle paraffine molli, ma di non essere in grado di produrre microcere a partire da basi lubrificanti a forte viscosità. Di conseguenza, la Sasol sarebbe essa stessa acquirente di microcere e, di conseguenza, non avrebbe avuto alcun interesse nell’aumento del loro prezzo.

274    Tale argomento non può essere accolto.

275    Innanzitutto, occorre rilevare che dal fascicolo emerge che i prezzi artificialmente elevati delle paraffine molli non si applicano alle forniture incrociate di tale prodotto tra le imprese partecipanti all’intesa. Inoltre, in risposta a un quesito scritto del Tribunale, le ricorrenti hanno fornito dati dettagliati sul volume dei loro acquisti e delle loro vendite di microcere effettuati tra il 2002 e il 2005 ed espressi sia in euro che in tonnellate. Ne emerge che il loro prezzo di rivendita ha superato in media del 63,7% il prezzo a cui hanno acquistato le microcere. Di conseguenza, è ragionevole ritenere che i prezzi artificiali risultanti dall’intesa non si applicassero nemmeno alle forniture incrociate di microcere tra le partecipanti all’intesa, come nel caso delle paraffine molli. Quindi, anche se la Sasol non produceva di per sé microcere, poteva pienamente godere degli effetti dell’intesa sui prezzi delle microcere, dato che poteva procurarsene presso i produttori partecipanti all’intesa o presso altre fonti a un prezzo corrispondente al prezzo concorrenziale, per poi rivenderle al prezzo artificialmente elevato risultante dall’intesa.

276    Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la Commissione non ha commesso errori includendo le vendite di microcere nel valore delle vendite.

277    Di conseguenza, il secondo capo del quarto motivo deve essere respinto.

 Sul terzo capo, vertente su errori che viziano il calcolo dell’importo di base dell’ammenda per quanto riguarda le paraffine molli

278    Le ricorrenti affermano che, nella decisione controversa, la Commissione ha individuato una sola riunione tecnica nel corso della quale è stata evocata la vendita di paraffine molli a clienti finali e non ha nemmeno fermamente affermato che la Sasol avesse partecipato a tale riunione. Di conseguenza, la gravità dell’infrazione relativa alle paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco non può giustificare una percentuale del 15% del valore delle vendite. Analogamente, la Commissione avrebbe commesso un errore nel presumere che l’infrazione sia durata sei anni e sei mesi.

 Sulla partecipazione delle ricorrenti alla parte dell’infrazione riguardante le paraffine molli tra il 30 ottobre 1997 e il 12 maggio 2004

279    Al punto 288 della decisione controversa, la Commissione ha affermato quanto segue:

«Sia la Sasol che la Shell ammettono espressamente che i prezzi delle paraffine molli sono stati oggetto di discussioni tra concorrenti, più particolarmente a partire dalla fine degli anni novanta, e hanno fornito dettagli su alcuni dei contatti in questione (v. anche il punto 112). Nel corso di una riunione tenutasi il 30 e 31 ottobre 1997 (v. punto 145), si sono svolte discussioni relative alle paraffine molli che hanno coinvolto almeno l’ENI, la H&R/Tudapetrol, la MOL, la Repsol, la Sasol, la Dea (dopo il 2002, la Shell) e la Total, che [si sono] (...) accordat[e] su un aumento dei prezzi. La presenza della Shell e della Total ad almeno una riunione specificamente dedicata alle paraffine molli, l’8 e 9 marzo 1999, è stata dimostrata (v. punto 152). La Sasol e la ExxonMobil non negano la loro presenza a tale riunione nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti e la loro presenza appare effettivamente probabile alla luce di una nota manoscritta su un’e-mail interna della Shell inviata il giorno successivo, che fa riferimento a “tutti i produttori”. La Sasol, la Shell e la Total sono state inoltre rappresentate a una riunione tecnica dell’11 e 12 maggio 2004 (v. punto 174), durante la quale è stato raggiunto un accordo sul prezzo delle paraffine molli. La Commissione osserva inoltre che le paraffine molli sono state oggetto di discussioni in occasione di alcune riunioni tecniche che si sono tenute in presenza della ExxonMobil, della Sasol, della Shell e della Total. La ExxonMobil ha ammesso di aver partecipato a tali discussioni tra il 1993 e il 1996. La ExxonMobil ha anche ammesso che il sig. [T.H.], rappresentante della ExxonMobil, ha partecipato a discussioni sulle paraffine molli per conto dei produttori di pannelli di truciolato nell’Europa germanofona tra il 1999 e il 2001 e conferma che, in linea generale, sono state portate avanti discussioni nell’ambito dell’organizzazione dell’intesa riguardanti le paraffine molli vendute ai clienti finali. Analogamente, la Total riferisce che si sono tenute discussioni sull’aumento dei prezzi delle paraffine molli. La Shell e la ExxonMobil confermano anche che si sono tenute riunioni riguardanti le paraffine molli al di fuori delle riunioni tecniche. Benché anche l’ENI, la H&R/Tudapetrol, la MOL e la Repsol siano state rappresentate ad alcune di queste riunioni, la Commissione considera che le prove disponibili non siano sufficienti per stabilire la responsabilità di tali imprese nell’infrazione relativa alle paraffine molli. Inoltre, malgrado certi elementi di prova sembrino riferirsi ad altri periodi e mercati, la Commissione considera che le prove disponibili permettano di concludere per un’infrazione solo in merito alle paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco negli anni dal 1997 al 2004».

280    Inoltre, al punto 112 della decisione controversa la Commissione ha affermato quanto segue:

«La questione delle paraffine molli è stata esaminata nel corso di alcune riunioni tecniche [note a piè di pagina: punti 144, 145, 152, 157, 174 e 175 della decisione controversa]. Inoltre, sono stati stipulati accordi relativi alle paraffine molli vendute a clienti finali sul mercato tedesco almeno una volta al di fuori delle riunioni tecniche quando alcuni rappresentanti della Shell, della Sasol, della ExxonMobil e della Total, e probabilmente altri, si sono riuniti e hanno approfondito la discussione sulle paraffine molli, vale a dire hanno fissato i prezzi e scambiato informazioni sensibili sul piano commerciale. Per esempio, è provato che una siffatta riunione si è tenuta a Düsseldorf l’8 e 9 marzo 1999. Le persone che rappresentavano le imprese in occasione della riunione specifica dedicata alle paraffine molli erano, per la maggior parte delle imprese, le stesse di quelle che assistevano alle riunioni tecniche, fatta eccezione per la Total».

281    Si deve rilevare che i punti 144, 145, 152, 157, 174 e 175 della decisione controversa riguardano rispettivamente gli incontri del 19 e 20 giugno 1997, del 30 e 31 ottobre 1997, dell’8 e 9 marzo 1999, del 3 e 4 febbraio 2000, dell’11 e 12 maggio 2004 e del 3 e 4 agosto 2004.

282    Nella decisione controversa, la Commissione ha giustificato come segue la sua decisione di ritenere accertata l’esistenza di pratiche anticoncorrenziali per le paraffine molli solo per quanto riguardava le vendite ai clienti finali in Germania:

«(…)

(289) La Commissione ritiene altresì che tali discussioni riguardassero soltanto le paraffine molli vendute da imprese legate ai clienti finali (come i produttori di pannelli di truciolato), e non, ad esempio, i produttori di cere di paraffina. Mentre le dichiarazioni delle imprese per lo più non contengono alcuna distinzione tra i diversi impieghi delle paraffine molli, l’e-mail cui viene fatto riferimento al punto 152 [relativa alla riunione a Düsseldorf dell’8 e 9 marzo 1999] cita soltanto le paraffine molli vendute ai produttori di pannelli truciolari. La Commissione ritiene quindi che esistano dubbi in merito al fatto che le paraffine molli vendute a soggetti diversi dai clienti finali fossero oggetto dell’infrazione e pertanto limita le proprie conclusioni alle paraffine molli vendute ai clienti finali. Tali considerazioni sono confermate dalla Shell e dalla ExxonMobil.

(290)      In base alle prove disponibili, le discussioni occasionali sulle paraffine molli vertevano principalmente sul mercato tedesco. La ExxonMobil, la Sasol, la Shell e la Total vendono tutte paraffine molli sul mercato tedesco e le riunioni durante le quali si è discusso delle paraffine molli si sono svolte in Germania. La Commissione ritiene che le indicazioni a disposizione non siano sufficienti per concludere che le intese relative alle paraffine molli riguardassero anche tali prodotti venduti ai clienti finali in altri paesi.

(291)      La Commissione ritiene che, relativamente alle paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco, l’infrazione abbia avuto inizio con la riunione del 30 e 31 ottobre 1997 e si sia conclusa con la riunione dell’11 e 12 maggio 2004.

(292)      La Commissione ritiene pertanto che le discussioni relative alle paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco abbiano prodotto accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Tale conclusione si basa sulle dichiarazioni indipendenti e coincidenti a sostegno di tale tesi della Shell e della Sasol, avvalorate a loro volta dalle dichiarazioni della ExxonMobil e della Total. Tale conclusione è confermata dalle prove scritte».

283    In primo luogo, per quanto riguarda la riunione del 30 e 31 ottobre 1997, a cui la Sasol era presente, al punto 145 della decisione controversa la Commissione si basa su una nota della MOL che contiene la menzione «slack wax: DM 550 -> 600». Tale nota contiene peraltro indicazioni dettagliate in merito agli aumenti dei prezzi delle cere di paraffina, precisando le cifre e le date previste per mettere in pratica gli aumenti per ogni produttore membro dell’intesa.

284    La Commissione ne ha dedotto che «dato che la riga “Aumento del prezzo in gennaio” si riferi[va] al futuro, tale nota conferma[va] che le imprese partecipanti si [erano] accordat[e] su una strategia per armonizzare e aumentare i prezzi» e che «[l]a nota riguarda[va] al contempo le cere di paraffina e le paraffine molli».

285    Le ricorrenti affermano che la nota riguarda le paraffine molli fornite ai membri dell’intesa ai fini della produzione di cere di paraffina.

286    A tale riguardo, occorre rilevare che, secondo le dichiarazioni delle partecipanti all’intesa, i prezzi delle paraffine molli, in quanto oggetto di forniture incrociate tra le partecipanti, non erano discussi durante riunioni tecniche, ma erano definiti dalle negoziazioni bilaterali tra le imprese. Tale argomento deve quindi essere respinto.

287    In seguito, le ricorrenti osservano che la MOL non forniva paraffine molli ai clienti tedeschi, e quindi la nota non concerne la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli. Inoltre, da tali indicazioni non può essere dedotto che sia stato concluso un accordo relativo ai prezzi.

288    Occorre notare che tali argomenti sono irrilevanti, poiché una fissazione del prezzo in generale si applica a tutti i clienti, ivi compresi, come nel caso di specie, i clienti finali tedeschi. Inoltre, la Commissione ha spiegato i motivi per i quali aveva deciso di limitare la portata delle pratiche anticoncorrenziali vertenti sulle paraffine molli alle vendite a clienti finali tedeschi nei punti da 289 a 292 della decisione controversa, riprodotti al punto 282 supra. Le ricorrenti non hanno presentato argomenti relativi a tali passaggi della decisione controversa.

289    Inoltre, la Commissione ha addebitato alle ricorrenti un’infrazione complessa, che consiste in «accordi e/o pratiche concordate», e non è quindi richiesta una dimostrazione riguardante la conclusione di un accordo sui prezzi in particolare.

290    Infine, le ricorrenti affermano che il resoconto della riunione «Blauer Salon» relativo a tale riunione tecnica non riporta discussioni riguardanti le paraffine molli.

291    A tale riguardo, è sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 230, gli elementi frammentari e sporadici di cui la Commissione potrebbe disporre dovrebbero, in ogni caso, poter essere completati da deduzioni che permettano la ricostituzione delle circostanze rilevanti, e che la valutazione si basa sul complesso delle prove accessibili. Di conseguenza, non può essere ragionevolmente richiesto alla Commissione di provare ciascun dettaglio dell’infrazione con diverse prove documentali concordanti.

292    Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha giustamente ritenuto che la nota della MOL relativa a tale riunione tecnica, in particolare alla luce delle dichiarazioni delle partecipanti, faceva parte del complesso di prove che dimostravano la presenza di «accordi e/o pratiche concordate» relativi alle paraffine molli vendute ai clienti finali tedeschi.

293    In secondo luogo, per quanto riguarda la riunione dell’8 e 9 marzo 1999, menzionata al punto 152 della decisione controversa, la Commissione ha affermato quanto segue:

«La Shell presenta una nota manoscritta redatta, secondo le sue dichiarazioni, dal sig. [S.R.] per preparare questa riunione. Ciò spiegherebbe l’ultima riga della nota, che indica “8/9.3.99 PM – pannello di truciolato”. La Shell dichiara che “PM” significa “paraffin Mafia” [(mafia della paraffina)], il nome che la Shell dava alle imprese che partecipavano di regola alle riunioni tecniche. La nota contiene la data in cui si è tenuta la riunione, fatto che rende la spiegazione della Shell sulla nota prodotta in preparazione della riunione plausibile e coerente con le altre prove. La nota del sig. [S.R.] mostra che quest’ultimo si aspettava che le persone che rappresentavano le diverse imprese avrebbero scambiato informazioni sull’approvvigionamento in paraffine molli di alcuni grandi clienti. Il giorno successivo a tale riunione, il sig. [S.R.] ha inviato un’e‑mail al suo superiore, il sig. [S.T.], nella quale indicava [che una delle partecipanti] intendeva aumentare i prezzi delle paraffine molli utilizzate nel settore dei pannelli truciolari dall’8 al 10% a partire dal 1° giugno 1999. Un appunto scritto a mano relativo a tale e‑mail indicava che “tutti i produttori sentono l’esigenza di aumentare [i prezzi]”. Ciò dimostra che i rappresentanti delle società partecipanti alla riunione avevano concordato un aumento di prezzo delle paraffine molli per l’industria dei pannelli truciolari e [che una delle partecipanti] avrebbe dato attuazione a tale accordo a partire dal giugno 1999. Il riferimento a “tutti i produttori” mostra anche che le altre imprese, fatta eccezione per la Total e la Shell, dovevano aver partecipato alla riunione».

294    Secondo il punto 151 della decisione controversa, la Sasol non esclude la sua presenza a questa riunione.

295    Analogamente, secondo il punto 152 della decisione controversa, la ExxonMobil non nega di aver partecipato e ammette che il suo rappresentante ha partecipato a qualche discussione multilaterale con la Sasol, la Shell/Dea e la Total dedicata in maniera specifica alle paraffine molli destinate ai produttori di pannelli di truciolato nella parte germanofona dell’Europa, «forse tra il 1999 e il 2001».

296    Il Tribunale constata che le dichiarazioni della ExxonMobil e della Shell, nonché la nota della Shell, citate ai punti 151 e 152 della decisione controversa, fanno parte del complesso di prove da cui il Tribunale può dedurre che la Sasol ha partecipato, durante il periodo dal 1999 al 2001, ad almeno una riunione dedicata agli «accordi e/o pratiche concordate» relativi alla fissazione del prezzo delle paraffine molli destinate ai clienti finali tedeschi.

297    In terzo luogo, per quanto riguarda la riunione tecnica del 17 e 18 dicembre 2002 a cui la Sasol era presente, la Commissione, esaminando una nota della Total, perveniva, al punto 168 della decisione controversa, alle seguenti constatazioni:

«Vi è anche un grafico datato intitolato “Mercato europeo”, che è stato distribuito durante la riunione. La copia scoperta presso la Total contiene annotazioni manoscritte che mostrano che le cifre sono state discusse durante la riunione. Tale nota contiene anche altri commenti manoscritti che indicano, tra l’altro: “Manutenzione a marzo presso la Petrogal. Le paraffine molli al di sotto di EUR 500. Situazione di manutenzione di 3 settimane a luglio presso la MOL”. Ciò mostra che il prezzo delle paraffine molli è stato oggetto di discussione durante questa riunione».

298    Occorre osservare che le ricorrenti non avanzano alcun argomento per quanto riguarda i passaggi in questione della decisione controversa.

299    Pertanto, il suddetto grafico scoperto presso la Total fa parte del complesso di prove che dimostrano la presenza degli «accordi e/o pratiche concordate» relativi alla fissazione del prezzo delle paraffine molli destinate ai clienti finali tedeschi.

300    In quarto luogo, per quanto riguarda la riunione dell’11 e 12 maggio 2004 a cui era presente la Sasol, la Commissione menziona, al punto 174 della decisione controversa, una nota manoscritta ritrovata presso la Total e contenente le seguenti indicazioni:

«-> Sasol 40 €/50 $. - Fine luglio.

-> Mer: 38 - 28.

-> 1° luglio -

+ FRP: 70 -> 6 000 €/T

+ Candela scaldavivande: 50 -> 500 €/T

+ Microcere: 25 -> 50 $/T

(...)

-> 40 €/T paraffine molli».

301    Secondo il punto 174 della decisione controversa, «l’ultima riga indica che è stato raggiunto un accordo anche sull’aumento del prezzo per le paraffine molli» e «[e]merge dal contesto generale della nota che una freccia che precede il prezzo indica l’esistenza di una strategia concordata per il futuro, vale a dire che è previsto un aumento di prezzo».

302    Secondo le ricorrenti, niente indica che tale passaggio si riferisse effettivamente a un accordo riguardante le paraffine molli vendute ai clienti finali in Germania. Nessuna delle altre imprese che hanno preso parte alla riunione dell’11 e 12 maggio 2004 avrebbe menzionato la conclusione di un tale accordo. Inoltre, poiché la ExxonMobil, che costituisce uno dei più grandi venditori di paraffine molli ai clienti finali, non figura tra le imprese partecipanti enumerate al punto 174 della decisione, sarebbe molto improbabile che la questione delle paraffine molli vendute ai clienti finali sia stata esaminata durante tale riunione.

303     Occorre respingere tali argomenti sulla base delle considerazioni già esposte ai precedenti punti 289 e 291 e considerare che la nota in questione fa parte del complesso di prove che dimostra la presenza di «accordi e/o pratiche concordate» riguardanti le paraffine molli vendute ai clienti finali tedeschi.

304    In sintesi, occorre concludere che la Commissione ha riunito un complesso di prove documentali che dimostra l’esistenza degli «accordi e/o pratiche concordate» riguardanti le paraffine molli vendute ai clienti finali tedeschi.

305    Le ricorrenti affermano tuttavia che tali elementi di prova non dimostrano accordi conclusi con la Sasol.

306    Per quanto riguarda gli accordi di natura anticoncorrenziale che si manifestano, come nella fattispecie, nel corso di riunioni di imprese concorrenti, la Corte ha già dichiarato che sussiste un’infrazione all’articolo 81 CE allorché tali riunioni mirano a limitare, impedire o falsare il gioco della concorrenza e mirano, in tal modo, ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato. In un caso del genere, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni nel corso delle quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale per provare la partecipazione della detta impresa all’intesa. Qualora sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni di questo tipo, spetta all’impresa produrre indizi atti a provare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, comprovando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenze della Corte Aalborg Portland e a./Commissione, punto 230 supra, punto 81, e del 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, C‑403/04 P e C‑405/04 P, Racc. pag. I‑729, punto 47).

307    La ragione soggiacente a tale norma è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione alle altre partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 230 supra, punto 82, e Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, punto 306 supra, punto 48).

308    Pertanto, la presenza delle ricorrenti alle riunioni anticoncorrenziali e il fatto che non abbiano preso le distanze dal contenuto illecito giustifica che la Commissione imputi loro quest’ultimo, senza che sia necessario che dimostri specificamente che hanno concluso accordi durante tali riunioni. Di conseguenza, l’argomento delle ricorrenti sollevato a tale riguardo è irrilevante.

309    Infine, le ricorrenti affermano che le riunioni tecniche del 30 e 31 ottobre 1997 e dell’11 e 12 maggio 2004 non erano citate nella comunicazione degli addebiti come «riunioni sulle paraffine molli».

310    Tale argomento non può essere accolto. Infatti, le prove che riguardano la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli, citate nella decisione controversa, figuravano già nella comunicazione degli addebiti. Analogamente, la suddetta comunicazione indicava chiaramente che la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli era imputata alle ricorrenti.

311    Del resto, occorre osservare che le ricorrenti non contestano la constatazione da parte della Commissione secondo cui le pratiche relative alle cere di paraffina e quelle relative alle paraffine molli costituiscono una sola infrazione, unica e continuata. Pertanto, le prove relative alle pratiche riguardanti le paraffine molli devono essere valutate nel contesto del complesso delle prove raccolte dalla Commissione e relative all’infrazione unica. Tali prove dimostrano l’esistenza di contatti continui tra le imprese che hanno partecipato alle pratiche relative alle paraffine molli.

312    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre confermare la constatazione della decisione controversa secondo cui le ricorrenti hanno partecipato alla parte relativa alle paraffine molli dell’infrazione complessa, unica e continuata, come indicata dalla decisione controversa, durante il periodo compreso tra il 30 ottobre 1997 e il 12 maggio 2004.

313    Ne risulta che la Commissione non ha commesso errori prendendo in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, il valore delle vendite realizzate dalla fornitura di paraffine molli e applicando il coefficiente moltiplicatore corrispondente alla durata in questione.

 Sul carattere sproporzionato del coefficiente del 15% applicato sul fatturato realizzato dalle vendite delle paraffine molli

314    Le ricorrenti contestano alla Commissione di aver violato il principio di proporzionalità, in quanto ha calcolato l’importo dell’ammenda utilizzando un tasso del 15% rispetto alle vendite di paraffine molli della Sasol ai clienti finali in Germania.

315    Secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze della Corte del 13 novembre 1990, Fedesa e a., C‑331/88, Racc. pag. I‑4023, punto 13, e del 5 maggio 1998, Regno Unito/Commissione, C‑180/96, Racc. pag. I‑2265, punto 96; sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Prym e Prym Consumer/Commissione, T‑30/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 223).

316    Nell’ambito dei procedimenti avviati dalla Commissione per sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza, l’applicazione del principio di proporzionalità comporta che le ammende non debbano essere sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, vale a dire rispetto all’osservanza di tali norme, e che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza debba essere proporzionato all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità e della durata di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, punto 315 supra, punti 223 e 224 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, il principio di proporzionalità implica che la Commissione deve fissare l’importo dell’ammenda in modo proporzionato agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione, e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc. pag. II‑3435, punti da 226 a 228, e del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T‑446/05, Racc. pag. II‑1255, punto 171).

317    In primo luogo, va rilevato che la parte relativa alle paraffine molli dell’infrazione consisteva in particolare in attività collusive riguardanti la fissazione del prezzo tra concorrenti e apparteneva quindi alla categoria delle infrazioni più dannose alla libera concorrenza.

318    Di conseguenza, il Tribunale considera che l’applicazione del coefficiente del 15% al valore delle vendite delle paraffine molli ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda è proporzionata alla gravità di questa parte dell’infrazione.

319    In secondo luogo, occorre sottolineare che la Commissione ha tenuto conto degli elementi rilevanti in modo coerente e oggettivamente giustificato. La parte relativa alle paraffine molli dell’infrazione rientra infatti nell’ambito del paragrafo 23 degli orientamenti del 2006, che indica le forme più gravi delle infrazioni, per cui l’applicazione di un coefficiente «di fascia alta», vale a dire tra il 15 e il 30% del valore delle vendite, è generalmente giustificata. Fissando il coefficiente al 15% del valore delle vendite delle paraffine molli, la Commissione ha pienamente rispettato i suddetti orientamenti, perché ha adottato il coefficiente più basso che potesse essere applicato, secondo la regola generale stabilita dagli orientamenti del 2006, agli accordi o pratiche concordate orizzontali volte alla fissazione dei prezzi.

320    In terzo luogo, le ricorrenti considerano comunque che il suddetto coefficiente sia sproporzionato, in considerazione del numero ristretto delle riunioni e delle partecipanti, dell’estensione limitata della parte relativa alle paraffine molli dell’infrazione, nonché della quota di mercato relativamente debole delle partecipanti.

321    Per quanto riguarda il numero asseritamente ristretto di riunioni durante le quali è stata esaminata la questione delle paraffine molli, si deve constatare che, come emerge dall’analisi di cui supra ai punti da 283 a 310, si tratta di un numero di occasioni ben più elevato di due, vale a dire il numero delle riunioni ammesso dalle ricorrenti. Inoltre, la Commissione ha provato la partecipazione delle ricorrenti alla parte paraffine molli dell’infrazione complessa, unica e continuata, contemplata dalla decisione controversa, durante il periodo compreso tra il 30 ottobre 1997 e il 12 maggio 2004 (v. supra, punto 312). Di conseguenza, l’argomento riguardante il numero limitato di riunioni riguardanti le paraffine molli deve essere respinto.

322    Per quanto riguarda l’estensione ridotta della parte relativa alle paraffine molli dell’infrazione in quanto concerne solo le vendite ai clienti finali tedeschi e la quota di mercato asseritamente limitata della Sasol, occorre rilevare che tali elementi sono già presi in considerazione nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda. Infatti, solo il fatturato dell’impresa Sasol (che riflette la sua esatta quota di mercato) realizzato a partire dalle vendite al gruppo di clienti in questione (che riflettono l’estensione ridotta della parte relativa alle paraffine molli dell’infrazione) è stata presa in considerazione ai fini del calcolo del valore delle vendite a cui è stato in seguito applicato il coefficiente del 15% a titolo della gravità dell’infrazione.

323    Tali argomenti delle ricorrenti devono pertanto essere respinti.

324    In quarto luogo, le ricorrenti invocano il fatto che esse non producevano paraffine molli.

325    A tale riguardo, è opportuno rammentare che i prezzi artificialmente elevati delle paraffine molli non si applicavano alle forniture incrociate tra le partecipanti. Di conseguenza, nonostante il fatto che la Sasol non producesse essa stessa paraffine molli, la stessa poteva godere della parte relativa alle paraffine molli dell’infrazione, dato che poteva procurarsene a un prezzo concorrenziale e rivenderle ai clienti finali tedeschi ai prezzi artificialmente elevati risultanti dall’intesa.

326    Anche questo argomento deve quindi essere respinto.

327    Di conseguenza, la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità adottando come coefficiente moltiplicatore il tasso del 15% del valore delle vendite a titolo della gravità della parte paraffine molli dell’infrazione.

328    Per quanto esposto, occorre respingere la presente censura e, di conseguenza, il terzo capo del quarto motivo.

 Sul quarto capo, riguardante l’assenza di determinazione differenziata dell’importo di base dell’ammenda in funzione dei diversi periodi di partecipazione all’intesa da parte delle diverse società

329    Le ricorrenti rilevano che, secondo la prassi decisionale della Commissione, quando a diversi destinatari sono inflitte ammende per diversi periodi di infrazione, la Commissione deve fissare l’importo di base dell’ammenda da infliggere dividendo la frazione di tale importo di base calcolato in funzione delle vendite per il numero dei diversi periodi.

330    Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione avrebbe applicato, a titolo della durata dell’infrazione, un coefficiente di 13 nei confronti della Sasol Wax per la totalità del periodo dell’infrazione, da una parte, e un coefficiente di 10 per i periodi per i quali la totalità delle ricorrenti sono state considerate come solidalmente responsabili, dall’altra, pur prendendo in considerazione lo stesso valore delle vendite per questi diversi periodi.

331    La Commissione avrebbe adottato questo approccio senza aver spiegato perché un’applicazione adeguata delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione esigeva una sanzione particolarmente severa verso un gruppo sudafricano di società, per i periodi di un’infrazione durante i quali tale gruppo non era affatto presente in Europa, come nel periodo Schümann, o era presente solo attraverso un’impresa comune, come durante il periodo dell’impresa comune, mentre la Commissione non vedeva alcuna ragione di sanzionare la Vara, la precedente società controllante della HOS, detentrice di un terzo del capitale della Schümann Sasol.

332    Ciò facendo, la Commissione avrebbe violato i principi di divieto di ammende eccessive e di personalità delle pene.

333    In limine, occorre rammentare che, ai sensi del paragrafo 6 degli orientamenti del 2006, la combinazione del valore delle vendite riferito all’infrazione e della durata è considerata come un valore di sostituzione adeguato per riflettere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che ha partecipato all’infrazione. Inoltre, ai sensi del paragrafo 13 di tali orientamenti, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite di beni o servizi realizzate dall’impresa, direttamente o indirettamente collegate all’infrazione, nel settore geografico interessato all’interno del territorio del SEE.

334    Secondo la giurisprudenza, qualora occorra basarsi sul fatturato delle imprese coinvolte nella stessa infrazione onde stabilire i rapporti tra le ammende da infliggere, è necessario delimitare il periodo di cui si deve tener conto in modo che i dati ottenuti siano quanto più possibile paragonabili. Ne consegue che un’impresa non può pretendere che la Commissione tenga conto, nei suoi confronti, di un periodo diverso da quello stabilito in via generale, a meno che essa dimostri che il fatturato che ha realizzato in quest’ultimo periodo non è, per motivi specificamente connessi alla sua situazione, rappresentativo delle sue effettive dimensioni e della sua potenza economica né dell’entità dell’infrazione da essa commessa (sentenze del Tribunale del 14 maggio 1998, Fiskeby Board/Commissione, T‑319/94, Racc. pag. II‑1331, punto 42, e del 30 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, T‑175/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 142).

335    Al punto 634 della decisione controversa, la Commissione ha affermato che riconosceva che l’anno 2004 rappresentava, a causa dell’allargamento dell’Unione nel mese di maggio, un anno eccezionale e che considerava appropriato non utilizzare il valore delle vendite realizzate nel corso dell’anno 2004 come base di calcolo unica dell’importo dell’ammenda, bensì utilizzare il valore delle vendite degli ultimi tre esercizi di partecipazione dell’ente all’infrazione.

336    Di conseguenza, per quanto riguarda la parte principale e la seconda parte dell’infrazione, relative alle cere di paraffina, la Commissione ha utilizzato la media del valore delle vendite di cere di paraffina da parte della Sasol durante gli anni dal 2002 al 2004. Ha così ottenuto una cifra corrispondente a EUR 167 326 016. Per quanto riguarda la terza parte, riguardante le paraffine molli, ha utilizzato la media del valore delle vendite della Sasol durante gli esercizi dal 2001 al 2003. Ha quindi ottenuto un importo corrispondente a EUR 5 404 922 per le paraffine molli.

337    In primo luogo, occorre esaminare gli argomenti delle ricorrenti dal punto di vista della situazione della Sasol Wax.

338    Le ricorrenti affermano che la frazione dell’ammenda per cui la Sasol Wax è la sola considerata responsabile ammonta a EUR 67,5 milioni, che rappresentano circa il 22% del suo fatturato nel 2007. Un’ammenda di un tale importo sarebbe tale da distruggere la sostanza economica della Sasol Wax, a meno che il gruppo Sasol non si faccia volontariamente carico dell’ammenda, in assenza di ogni colpevolezza e responsabilità per quanto riguarda il periodo Schümann.

339    Poiché tale argomento concerne il limite massimo dell’ammenda, viene rinviato all’analisi relativa al sesto motivo.

340    Del resto, è opportuno osservare che le ricorrenti non avanzano alcun argomento che tenda a dimostrare che il valore delle vendite, servito come fondamento al calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Sasol Wax, non rifletteva in modo appropriato l’importanza economica dell’infrazione commessa da quest’ultima né il suo peso relativo nell’intesa, ai sensi degli orientamenti del 2006 e della giurisprudenza citata al punto 334.

341    Analogamente, le ricorrenti non contestano che la Sasol Wax è responsabile, in quanto successore giuridico delle società precedenti che hanno partecipato direttamente all’intesa, degli atti illeciti della HOS e della Schümann Sasol.

342    Occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito del calcolo delle ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, un trattamento differenziato tra le imprese interessate rientra nell’esercizio dei poteri spettanti alla Commissione in forza di tale disposizione. Infatti, nell’ambito del suo margine discrezionale, la Commissione è chiamata a individualizzare la sanzione in funzione dei comportamenti e delle caratteristiche proprie delle imprese interessate al fine di garantire, in ogni caso di specie, la piena efficacia delle norme dell’Unione in materia di concorrenza (v. sentenza della Corte del 7 giugno 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, C‑76/06 P, Racc. pag. I‑4405, punto 44, e la giurisprudenza ivi citata). Le ricorrenti non invocano invece alcuna norma giuridica che obbligherebbe la Commissione a individualizzare il valore delle vendite all’interno di un gruppo.

343    Di conseguenza, occorre considerare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione aveva commesso un qualsivoglia errore utilizzando la media del valore delle vendite realizzate dall’impresa Sasol durante il periodo compreso tra il 2002 e il 2004 per calcolare l’importo di base dell’ammenda inflitta a ciascuna delle società che la compongono, per l’intero periodo della sua partecipazione alle parti dell’infrazione riguardanti le cere di paraffina, vale a dire il periodo compreso tra il 3 settembre 1992 e il 28 aprile 2005.

344    Per le stesse ragioni, le ricorrenti non hanno nemmeno dimostrato che la Commissione aveva commesso un qualsivoglia errore utilizzando la media del valore delle vendite dell’impresa Sasol realizzate durante il periodo compreso tra il 2001 e il 2003 per calcolare l’importo di base dell’ammenda inflitta a ciascuna delle società che la compongono, per l’intero periodo della sua partecipazione alle parti dell’infrazione riguardante le paraffine molli, vale a dire il periodo compreso tra il 30 ottobre 1997 e il 12 maggio 2004.

345    Per quanto riguarda la necessità per il gruppo Sasol di farsi carico, da un punto di vista economico, della parte dell’ammenda inflitta alla Sasol Wax che supera il 10% del suo fatturato, il Tribunale considera che tale questione non appartenga al calcolo dell’importo di base dell’ammenda, ma piuttosto all’esame effettuato nell’ambito del sesto motivo.

346    Di conseguenza, gli argomenti delle ricorrenti devono essere respinti, senza pregiudicare il risultato dell’analisi del sesto motivo.

347    In secondo luogo, occorre rilevare che l’attribuzione degli atti illeciti della Schümann Sasol alla Schümann Sasol International, durante il periodo d’impresa comune, deve essere confermata a causa dell’applicazione della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della società controllante sul comportamento della sua controllata di cui detiene la totalità del capitale, che non è stata rovesciata dalle ricorrenti.

348    Inoltre, le ricorrenti non contestano l’attribuzione della responsabilità della Schümann Sasol International alla Sasol Wax International a causa della successione giuridica tra le due persone giuridiche.

349    Occorre pertanto considerare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione avrebbe commesso un errore utilizzando lo stesso valore delle vendite per la Sasol Wax e per la sua unica società controllante, la Sasol Wax International.

350    In terzo luogo, occorre ricordare l’accoglimento del primo motivo e l’annullamento della decisione controversa per quanto riguarda l’attribuzione alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Ltd della responsabilità a titolo degli atti illeciti della Schümann Sasol durante il periodo d’impresa comune (v. punto 127 supra). Di conseguenza, non sussiste più la questione dell’asserita illegittimità a causa del valore delle vendite utilizzato per il calcolo dell’importo dell’ammenda imposta a queste ultime per il periodo d’impresa comune.

351    Del resto, per quanto riguarda il periodo Sasol, durante il quale la totalità del capitale della Sasol Wax era indirettamente detenuto dalla Sasol Holding in Germany e dalla Sasol Ltd, nessuna norma giuridica impediva alla Commissione di utilizzare lo stesso valore delle vendite per calcolare l’importo dell’ammenda inflitta alla controllata direttamente implicata nell’infrazione e alle sue società controllanti.

352    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale considera che la Commissione non ha violato, nel contesto della determinazione del valore delle vendite, i principi di divieto di ammende eccessive e di personalità delle pene. Occorre pertanto respingere il quarto capo del quarto motivo e, di conseguenza, il quarto motivo nella sua totalità, senza pregiudicare le conseguenze legate all’accoglimento del primo e del sesto motivo.

 5. Sul quinto motivo, riguardante l’errata determinazione del ruolo di leader della Sasol

353    Le ricorrenti affermano che la Commissione ha commesso un errore di diritto e un errore di valutazione degli elementi di prova in quanto ha concluso che la frazione dell’ammenda relativa alle cere di paraffina da infliggere alla Sasol dovesse essere maggiorata del 50% (vale a dire di EUR 210 milioni), perché la Sasol svolgeva il ruolo di leader dell’intesa nell’ambito delle cere di paraffina.

 Sulla decisione controversa

354    La Commissione ha presentato le sue considerazioni per quanto riguarda il ruolo di leader della Sasol ai punti da 681 a 686 della decisione controversa:

«(…)

(681) Il [paragrafo] 28 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende dispone che “L’importo di base dell’ammenda può essere aumentato qualora la Commissione constati l’esistenza di circostanze aggravanti, come nei casi seguenti: (...) l’impresa ha svolto il ruolo di capofila ovvero ha istigato a commettere l’infrazione (...)”. Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha [affermato] che “avrebbe posto anche un’attenzione particolare al ruolo di capofila che la Sasol ha potuto ricoprire, come emerge dai fatti descritti in precedenza”. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Sasol contesta il fatto di aver rivestito un tale ruolo di leader dell’infrazione. La Sasol afferma di aver rivestito un ruolo di leader solo per quanto riguarda la parte tecnica delle riunioni tecniche, a causa della sua conoscenza superiore delle attività; inoltre, poiché la Sasol dipendeva dagli approvvigionamenti delle sue concorrenti, non era in grado di dirigere un’intesa, benché ammetta di aver avviato discussioni sui prezzi; anche se la HOS – di piccole dimensioni in termini di fatturato rispetto alle sue concorrenti – ha potuto rivestire un ruolo di leader, la sua influenza è diminuita con il tempo. Infine, la Sasol afferma che il suo ruolo di leader non è suffragato dalle prove disponibili. La Sasol sembra suggerire che la Total e la ExxonMobil hanno rivestito un ruolo di leader riguardo a diversi periodi e/o alcuni aspetti dell’infrazione.

(682)      Gli argomenti della Sasol non possono essere accolti. Gli elementi di prova menzionati al capitolo 4 mostrano che:

1)      la Sasol ha convocato la quasi totalità delle riunioni tecniche, inviando inviti e proponendo ordini del giorno, e ha organizzato molte di queste, prenotando camere d’albergo, affittando sale per le riunioni e organizzando cene;

2)      la Sasol ha presieduto le riunioni tecniche e ha avviato e organizzato le discussioni sui prezzi;

3)      la Sasol ha, almeno occasionalmente, stabilito contatti bilaterali dopo le riunioni tecniche;

4)      la Sasol ha, almeno una volta, rappresentato una delle altre imprese in questione (v. punto 129).

(683) L’argomento secondo cui la Sasol avrebbe unicamente convocato, organizzato e presieduto la parte tecnica delle riunioni tecniche non può essere accolto. Niente indica che la Sasol abbia abbandonato il suo ruolo di leader quando le discussioni delle riunioni tecniche facevano posto alle questioni anticoncorrenziali, che rappresentavano una parte integrante di tali riunioni tecniche, e la Sasol stessa ammette di aver avviato le discussioni sui prezzi. Nessuna nota dell’epoca indica un cambiamento di struttura tra le due parti delle riunioni. La Commissione considera in ogni caso che le due parti delle riunioni fossero strettamente legate e che non fosse possibile stabilire una distinzione netta tra le due. Infine, le altre partecipanti alle riunioni tecniche hanno percepito la Sasol come detentrice del ruolo di leader dell’intesa. Ciò emerge in particolare dall’e‑mail inviata dal rappresentante della ExxonMobil (v. punto 600) per mettere fine alla sua partecipazione all’intesa. Niente indica che la Sasol abbia mai tentato di contrastare l’impressione delle altre partecipanti quanto alla sua posizione di leader dell’intesa. Il fatto che la Sasol possa essere stata dipendente dalle altre società per l’approvvigionamento non esclude che abbia rivestito un ruolo di leader nell’intesa. Tenuto conto della posizione di leader della Sasol sul mercato delle cere di paraffina, la dipendenza dall’approvvigionamento non è che un aspetto della situazione, mentre gli altri sono che la Sasol era in una certa misura capace di influenzare il mercato delle cere di paraffina e che costituiva un acquirente potente. Mentre la Sasol e i suoi predecessori potevano apparire come di minore entità rispetto agli altri destinatari della presente decisione in termini di fatturato mondiale, è opportuno non dimenticare che si tratta dell’operatore più importante sul mercato delle cere di paraffina in termini di valore delle vendite. Il fatto che l’impresa interessata fosse economicamente indipendente dalle sue concorrenti o fosse in grado di esercitare una pressione su queste ultime non costituisce inoltre una condizione preliminare alla constatazione di un ruolo di leader. La giurisprudenza non esige, per constatare l’esistenza di un leader, che questi detti il comportamento agli altri. La Commissione non considera di conseguenza che tale ruolo di leader possa essere escluso sul fondamento degli estratti delle dichiarazioni menzionate dalla Sasol.

(684) Poiché il ruolo di leader della Sasol non ha potuto essere provato per quanto riguarda le paraffine molli, la Commissione conclude che la circostanza aggravante legata al fatto di aver rivestito un ruolo di leader può essere applicata solo agli altri prodotti in relazione all’infrazione.

(685) Poiché la Sasol suggerisce che altre imprese abbiano rivestito un ruolo di leader rispetto a certi periodi o aspetti dell’infrazione, la Commissione osserva che tali affermazioni non sono fondate su prove e non possono quindi essere prese in considerazione.

(686) Alla luce di quanto precede, l’importo di base dell’ammenda per la Sasol deve essere aumentato del 50% per la parte dell’importo di base fondato sulle vendite da parte della Sasol di cere di paraffina completamente raffinata, di cere di paraffina semiraffinata, di miscele di cere, di paraffine speciali, di cere sottoposte a idrofinitura e di cere di paraffina dure».

 Sulla giurisprudenza quadro

355    Secondo una giurisprudenza ben consolidata, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, si devono accertare, nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende, i rispettivi ruoli nell’infrazione nel corso della durata della loro partecipazione alla medesima (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 252 supra, punto 150). Ne deriva, in particolare, che il ruolo di «capofila» (leader) assunto da una o più imprese nell’ambito di un’intesa dev’essere valutato ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, in quanto sulle imprese che hanno assunto tale ruolo grava per ciò stesso una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese (v., in tal senso, sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Finnboard/Commissione, C‑298/98 P, Racc. pag. I‑10157, punto 45).

356    Conformemente a tali principi, il paragrafo 28 degli orientamenti del 2006 stabilisce, sotto il titolo «Circostanze aggravanti», una lista non esaustiva di circostanze che possono comportare un aumento dell’importo di base dell’ammenda, tra cui figura il ruolo di leader dell’infrazione (v., per analogia, sentenze del Tribunale del 15 marzo 2006, BASF/Commissione, T‑15/02, Racc. pag. II‑497, punti da 280 a 282, e del 27 settembre 2012, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑343/06, punto 197).

357    Per essere qualificata leader di un’intesa, un’impresa deve aver rappresentato una forza motrice significativa per l’intesa o aver avuto una responsabilità particolare e concreta nel funzionamento di quest’ultima. Tale circostanza deve essere valutata globalmente rispetto al contesto di specie. Può, in particolare, essere desunta in quanto l’impresa, con iniziative puntuali, ha dato spontaneamente un impulso fondamentale all’intesa, o da un complesso di indizi relativi alla dedizione dell’impresa a garantire la stabilità e la riuscita dell’intesa (sentenze BASF/Commissione, punto 356 supra, punti 299, 300, 351, da 370 a 375 e 427, e Shell Petroleum e a./Commissione, punto 356 supra, punto 198).

358    È quanto avviene quando l’impresa abbia partecipato alle riunioni dell’intesa a nome di un’altra impresa che non vi ha preso parte e le abbia comunicato i risultati di dette riunioni. Altrettanto vale, inoltre, quando è dimostrato che detta impresa ha svolto un ruolo centrale nel funzionamento concreto dell’intesa, per esempio organizzando numerose riunioni, raccogliendo e smistando le informazioni in seno all’intesa e formulando più frequentemente delle altre proposte relative al suo funzionamento (sentenze BASF/Commissione, punto 356 supra, punti 404, 439 e 461, e Shell Petroleum e a./Commissione, punto 356 supra, punto 199). Al momento della determinazione di un tale ruolo centrale, risultano inoltre rilevanti la presidenza delle riunioni nonché la presa di iniziative al fine di creare l’intesa o di portare un nuovo partecipante ad aderirvi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2010, Deltafina/Commissione, T‑29/05, Racc. pag. II‑4077, punti 333 e 335).

359    Per contro, il fatto che un’impresa eserciti pressioni o addirittura detti il comportamento che gli altri membri dell’intesa devono tenere non è una condizione necessaria perché detta impresa possa essere qualificata come leader dell’intesa. Neppure la posizione di un’impresa sul mercato o le risorse di cui essa dispone possono costituire indizi di un ruolo di leader dell’infrazione, anche se appartengono al contesto in considerazione del quale tali indizi devono essere valutati (sentenze del Tribunale del 27 settembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione, T‑357/06, punto 286, e Shell Petroleum e a./Commissione, punto 356 supra, punto 201; v. anche, in tal senso, sentenza BASF/Commissione, punto 356 supra, punti 299 e 374).

360    D’altronde, secondo la giurisprudenza, in considerazione delle importanti conseguenze relative all’importo dell’ammenda da infliggere al leader dell’intesa, spetta alla Commissione esporre, nella comunicazione degli addebiti, gli elementi che ritiene pertinenti per consentire all’impresa incriminata suscettibile di essere qualificata come leader dell’intesa di replicare ad un tale addebito. Tuttavia, considerato che una tale comunicazione rimane una tappa nell’adozione della decisione finale e che essa non costituisce quindi la posizione definitiva della Commissione, non può pretendersi che quest’ultima proceda già in tale fase ad una qualificazione giuridica degli elementi sui quali si baserà nella sua decisione finale per qualificare un’impresa come leader dell’intesa (sentenza della Corte del 9 luglio 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C‑511/06 P, Racc. pag. I‑5843, punti 70 e 71).

361    Infine, è opportuno sottolineare che i passaggi dei documenti e delle dichiarazioni che, eventualmente, non sono stati citati espressamente dalla Commissione né nella decisione controversa né nella comunicazione degli addebiti possono tuttavia essere presi in considerazione dal Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, a condizione che i suddetti documenti e dichiarazioni siano stati resi accessibili alle ricorrenti durante il procedimento amministrativo dopo la comunicazione degli addebiti (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, SCA Holding/Commissione, C‑297/98 P, Racc. pag. I‑10101, punto 55; v., in tal senso, sentenze BASF/Commissione, punto 356 supra, punto 354, e Shell Petroleum e a./Commissione, punto 356 supra, punto 176).

 Sul rispetto dell’obbligo di motivazione quanto alla constatazione riguardante il ruolo di leader della Sasol

362    Le ricorrenti ritengono che la Commissione non abbia motivato sufficientemente la sua constatazione secondo cui la Sasol rivestiva un ruolo di leader dell’intesa.

363    A tale riguardo, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione individuale deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato sulla scorta delle circostanze del caso di specie. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del rispetto, nella motivazione, dei requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore dell’atto in questione, ma anche del contesto in cui esso è stato adottato nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenza della Corte del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

364    Nel caso di specie, si deve rilevare che, ai punti da 681 a 686 della decisione controversa, la Commissione ha indicato in modo sufficientemente preciso gli elementi sui quali essa si è fondata per qualificare la Sasol quale leader della parte dell’infrazione che riguarda le cere di paraffina. Infatti, la Commissione ha esposto i fatti che ha stimato rilevanti a tale riguardo e ha precisato i documenti a sostegno di tali constatazioni fattuali.

365    Pertanto, la censura relativa ad un difetto di motivazione deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla valutazione di merito degli elementi raccolti dalla Commissione per sostenere la conclusione riguardante il ruolo di leader della Sasol

366    A titolo preliminare, le ricorrenti considerano che gli elementi raccolti nella decisione controversa non possano fondare la conclusione secondo cui la Sasol era il leader dell’intesa, e che la Commissione abbia quindi commesso un errore di valutazione e un errore di diritto a tale riguardo.

367    In primo luogo, occorre esaminare gli elementi di cui al punto 682 della decisione controversa secondo cui la Sasol ha convocato la quasi totalità delle riunioni tecniche, inviato gli inviti e proposto gli ordini del giorno per quanto riguarda tali riunioni, organizzato un gran numero di queste, prenotando camere d’albergo, affittando sale per le riunioni e organizzando cene, e secondo cui ha presieduto tali riunioni e ha avviato e organizzato le discussioni sui prezzi.

368    Le ricorrenti non contestano l’esattezza dei fatti sopra menzionati.

369    Sostengono tuttavia che la Sasol non ha stabilito l’ordine del giorno relativo alla discussione dell’intesa, ma solo quello della parte tecnica e legittima delle riunioni. Inoltre, le date e i luoghi delle riunioni del «Blauer Salon» non sarebbero stati fissati unilateralmente dalla Sasol, ma decisi dalla totalità delle partecipanti.

370    Inoltre, la Sasol non avrebbe né organizzato né strutturato in qualsivoglia maniera la discussione sui prezzi delle partecipanti all’intesa. Dopo aver presieduto la parte tecnica della riunione, la Sasol avrebbe avviato generalmente la discussione sui prezzi, ma la fissazione dei prezzi sarebbe poi stata discussa in modo aperto e le decisioni a tal proposito sarebbero state prese dalla totalità delle partecipanti sotto forma di un «giro di tavolo» aperto. Niente indicherebbe che la Sasol abbia esercitato la benché minima pressione su una qualsiasi delle altre partecipanti per far sì che le discussioni ottenessero un risultato determinato.

371    Il Tribunale ritiene che gli argomenti addotti dalle ricorrenti non possano attenuare l’importanza del fatto che è stata la Sasol a convocare la quasi totalità delle riunioni tecniche, a inviare gli inviti alle partecipanti, a prenotare le stanze d’albergo, ad affittare le sale per le riunioni e a organizzare le cene. Tali elementi dimostrano che la Sasol era l’organizzatrice delle riunioni anticoncorrenziali dal punto di vista pratico.

372    Inoltre, il fatto che la Sasol abbia inviato gli inviti ha un’importanza particolare, che va al di là di quella dell’organizzazione pratica, dato che, quando alcune delle partecipanti all’intesa erano assenti da una o più riunioni tecniche successive, e non avevano quindi saputo il luogo e la data della riunione tecnica seguente sul posto, potevano partecipare alle successive riunioni su invito della Sasol.

373    Analogamente, il fatto che la Sasol abbia stabilito l’ordine del giorno relativo almeno alla parte tecnica e legittima delle discussioni è l’indizio di una certa supremazia tra le partecipanti alle riunioni tecniche, capace di rafforzare l’autorità della Sasol già detenuta a causa della sua natura di più grande produttore di cere di paraffina nel SEE, con una quota di mercato del 22,4% nel 2004.

374    D’altronde, il fatto che fosse la Sasol ad avviare generalmente la discussione sui prezzi è altresì importante poiché, in questo modo, era generalmente la Sasol che faceva deviare le discussioni legittime di tipo tecnico verso quelle di tipo anticoncorrenziale. Così, anche in assenza di indicazioni relative a discussioni anticoncorrenziali nell’ordine del giorno stabilito dalla Sasol, conseguenza naturale della natura clandestina delle intese, era generalmente la Sasol a determinare la collocazione delle discussioni anticoncorrenziali tra gli argomenti dibattuti. Inoltre, dal fascicolo emerge che la Sasol era generalmente la prima ad annunciare il prezzo mirato delle cere di paraffina o l’entità dell’aumento, nonché la data di inizio dell’applicazione dei nuovi prezzi nei confronti dei clienti.

375    Peraltro, va ricordato che, secondo la giurisprudenza citata al punto 359 supra, il fatto che un’impresa eserciti pressioni, o addirittura detti il comportamento che gli altri membri dell’intesa devono tenere, non è una condizione necessaria perché detta impresa possa essere qualificata come leader dell’intesa. Di conseguenza, le ricorrenti non possono invocare utilmente che la Sasol non esercitava pressioni sulle altre partecipanti in occasione delle riunioni tecniche.

376    In secondo luogo, le ricorrenti non contestano che la Sasol ha, almeno una volta, rappresentato una delle altre imprese in causa, vale a dire la Wintershall. Inoltre, la Sasol informava le altre partecipanti all’intesa, i cui rappresentanti non avevano potuto assistere a una riunione, dei risultati di quest’ultima, come dimostrato al punto 103 della decisione controversa e al punto 185 dell’allegato alla decisione controversa per quanto riguarda la MOL, l’Eni e la Repsol.

377    In terzo luogo, la Commissione rileva anche, al punto 683 della decisione controversa, che le altre partecipanti alle riunioni tecniche hanno percepito la Sasol come avente il ruolo di leader dell’intesa. Ciò emerge particolarmente dall’e‑mail inviata dal rappresentante della ExxonMobil allo scopo di porre fine alla partecipazione all’intesa.

378    Le ricorrenti ritengono che gli elementi di prova raccolti dalla Commissione non corroborino la conclusione di quest’ultima secondo cui le altre partecipanti hanno percepito la Sasol come leader dell’intesa. L’e‑mail della ExxonMobil sarebbe stata indirizzata alla Sasol per la sola ragione che era quest’ultima ad aver inviato l’e‑mail precedente contenente l’ordine del giorno della riunione proposta.

379    L’e‑mail della ExxonMobil è stata esaminata al punto 600 della decisione controversa. La Commissione ha stabilito quanto segue:

«La ExxonMobil dichiara che l’ultima riunione alla quale uno dei suoi rappresentanti ha assistito è la riunione tecnica del 27 e 28 febbraio a Monaco di Baviera. In reazione all’invito alla riunione (…) del 15 gennaio 2004 da parte del [sig. M.] della Sasol, il [sig. Hu] della ExxonMobil risponde, tra l’altro: “I punti all’ordine del giorno sembrano presentare un interesse per la nostra impresa. Tuttavia, ci sembra che questo gruppo di concorrenti si riunisca senza il sostegno di un’associazione professionale e, di conseguenza, non ha struttura né statuto. Tale situazione ci disturba e desidereremmo suggerire che tali riunioni si svolgano sotto il coordinamento dell’EWF all’interno del comitato tecnico o in qualità di sottocomitato distinto. La ExxonMobil non parteciperà a tale riunione in assenza del sostegno di un’associazione professionale regolamentare”».

380    In considerazione del contesto di tale e‑mail, il Tribunale constata che la menzione di riunioni «tra concorrenti (…) senza il sostegno di un’associazione professionale» indica che la ExxonMobil desiderava porre un termine alla sua partecipazione all’intesa, come d’altronde la Commissione ha giustamente rilevato. L’utilizzo di un linguaggio più esplicito non sarebbe stato ragionevole, tenuto conto della natura clandestina delle intese e dei rischi d’ammenda derivanti dalla menzione esplicita di atti anticoncorrenziali in un’e‑mail.

381    Il fatto che tale e‑mail sia stata inviata solo alla Sasol e non a tutte le partecipanti indica, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la ExxonMobil considerava la Sasol come leader dell’intesa.

382    Le dichiarazioni della Shell e della Sasol di cui al punto 107 della decisione controversa contengono indicazioni convergenti, in quanto le due imprese hanno affermato che le riunioni erano generalmente organizzate e presiedute dal rappresentante della Sasol.

383    Di conseguenza, occorre respingere gli argomenti delle ricorrenti a tale riguardo e confermare la constatazione della Commissione secondo cui le altre partecipanti percepivano la Sasol come leader dell’intesa.

384    Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la Commissione ha raccolto un complesso di prove convergenti che, ai sensi della giurisprudenza quadro, giustifica la conclusione secondo cui la Sasol era una forza motrice significativa per l’intesa e con una responsabilità particolare e concreta nel funzionamento di quest’ultima, e che quindi la Commissione ha validamente ritenuto che fosse il leader delle parti dell’intesa per quanto concerne le cere di paraffina.

385    Gli altri argomenti delle ricorrenti non possono rimettere in discussione la correttezza di tale constatazione.

386    In primo luogo, secondo le ricorrenti, la sola differenza esistente tra la Sasol e le altre partecipanti è il fatto che la Sasol organizzava e presiedeva le riunioni, che avviava più di frequente le discussioni sui prezzi e la messa in pratica degli aumenti di prezzo convenuti e che era generalmente la prima a mettere in pratica i prezzi convenuti con la totalità delle partecipanti.

387    Innanzitutto, si deve constatare che la decisione controversa non si fonda unicamente su tali affermazioni, come emerge d’altronde dall’analisi che precede.

388    Inoltre, come osserva giustamente la Commissione, solo la Sasol riunisce così tanti elementi che concorrono a stabilire il suo ruolo di leader. Infatti, dall’allegato della decisione controversa emerge che esistono prove esplicite che le riunioni sono state organizzate dalle altre partecipanti solo in cinque casi, nella fattispecie una dalla MOL, tre dalla Total e una dalla Shell, su un totale di 51, mentre gli inviti e gli ordini del giorno trasmessi tramite posta elettronica permettono di imputare alla Sasol l’iniziativa e l’organizzazione di undici riunioni.

389    Pertanto, questo argomento deve essere respinto.

390    In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la Sasol non era in grado di dirigere l’intesa, perché dipendeva dalle altre partecipanti all’intesa integrate verticalmente presso le quali si era procurata delle paraffine molli, materia prima delle cere di paraffina.

391    Tale argomento non può essere accolto. La quota di mercato della Sasol sul mercato delle cere di paraffina nel SEE era del 22,4% nel 2004, e quindi la Sasol rappresentava, come ammettono le ricorrenti, il fornitore più importante di cere di paraffina e il «leader di mercato». Inoltre, era un acquirente importante di paraffine molli, per esempio, secondo quanto da essa stessa dichiarato, l’acquirente più importante delle paraffine molli prodotte dalla Shell e dalla ExxonMobil. Di conseguenza, deteneva una forte posizione di negoziazione nei confronti dei produttori di paraffine molli a causa del suo potere di acquirente. Del resto, il fatto che la Sasol non fosse sottomessa ad alcuna pressione quanto al prezzo delle paraffine molli dai produttori verticalmente integrati è sufficientemente dimostrato dal fatto che anche la rivendita delle paraffine molli che questa ha effettuato verso i clienti finali tedeschi era un’attività commerciale redditizia. Ne emerge che il peso commerciale della Sasol tra le partecipanti all’intesa non era influenzato dal fatto che non fosse verticalmente integrata.

392    In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che la Commissione non potesse ammettere correttamente, allo stesso tempo, che gli accordi e le pratiche anticoncorrenziali relative alle paraffine molli e alle cere di paraffina costituivano un’infrazione unica e continuata e che il ruolo di leader della Sasol non aveva potuto essere stabilito per quanto riguarda le paraffine molli. Dato che non sarebbe possibile dirigere solo parzialmente un’intesa, la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione a tale riguardo.

393    Come rileva giustamente la Commissione, le nozioni di «infrazione unica e continuata» e di «leader dell’infrazione» non rispondono agli stessi criteri. La nozione di «infrazione unica e continuata» si basa sull’idea di un obiettivo anticoncorrenziale unico, mentre la nozione di «leader dell’infrazione» si basa sul fatto che un’impresa costituisce una forza motrice importante all’interno dell’intesa.

394    Di conseguenza, nessuna norma giuridica impone alla Commissione l’obbligo di stabilire che il ruolo di leader della Sasol si estendeva a tutte le parti dell’infrazione. Al contrario, il fatto che la Commissione non abbia addebitato il ruolo di leader alla Sasol quanto alla parte riguardante le paraffine molli, nonostante il ruolo di organizzatore della Sasol per quanto riguarda le riunioni tecniche durante le quali anche le paraffine molli erano discusse, riflette un approccio equo da parte della Commissione.

395    Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la Commissione ha presentato diversi elementi di prova concordanti che, considerati nel loro insieme, permettono di ritenere che la Sasol ha costituito una forza motrice significativa per l’intesa.

396    Di conseguenza, la Commissione non ha commesso né errori di valutazione né errori di diritto concludendo, sulla base di un complesso di indizi coerenti e convergenti, che la ricorrente aveva assunto il ruolo di leader dell’intesa nel campo delle cere di paraffina.

397    Conseguentemente, la presente censura dev’essere respinta.

 Sul presunto carattere eccessivo, sproporzionato e discriminatorio della maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda a titolo del ruolo di leader

398    Le ricorrenti ritengono che la maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda pari a EUR 210 milioni sia indebitamente eccessiva e sproporzionata. Di conseguenza, chiedono al Tribunale di annullare la maggiorazione dell’ammenda del 50% o, quantomeno, di ridurre sostanzialmente il tasso di maggiorazione perché rifletta in modo adeguato e proporzionato la gravità dell’infrazione commessa dalla Sasol rispetto a quelle commesse dalle altre partecipanti all’intesa.

399    In primo luogo, secondo le ricorrenti, la Commissione ha dedotto il ruolo di leader presunto della Sasol esclusivamente da circostanze che, in misura minore, concernono anche le altre partecipanti all’intesa, e quindi non esisterebbe una differenza qualitativa tra il contributo della Sasol all’intesa e quello delle altre partecipanti. Di conseguenza, la Commissione avrebbe violato il principio di parità di trattamento in quanto addebita questi fatti solo alla Sasol e non alle altre partecipanti all’intesa.

400    Occorre sottolineare che, come emerge dall’analisi di cui ai punti da 367 a 396 supra, la Commissione ha dimostrato che la Sasol era, alla luce del suo ruolo di leader all’interno dell’intesa, in una situazione diversa da quella delle altre partecipanti. È stato possibile giungere a tale conclusione sulla base di elementi tanto quantitativi che qualitativi, dato che certi comportamenti, indicatori del ruolo di leader, possono essere validamente contestati solo alla Sasol. La Commissione può in ogni caso differenziare validamente l’importo di base dell’ammenda inflitta alle differenti partecipanti prendendo in considerazione l’intensità particolare delle attività organizzatrici di una sola partecipante all’interno dell’intesa.

401    Di conseguenza, alla luce della situazione particolare della Sasol rispetto a quella delle altre partecipanti, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 181 supra, la Commissione non ha violato il principio di parità di trattamento.

402    In secondo luogo, le ricorrenti affermano che l’infrazione commessa dalla Sasol non è più grave di quella commessa dalle altre partecipanti in una misura che giustifichi la maggiorazione del 50% dell’ammenda. La capacità finanziaria della Sasol sarebbe inoltre sensibilmente inferiore a quella degli altri membri dell’intesa, ed essa sarebbe quindi già colpita dall’importo di base dell’ammenda molto più severamente di tutte le altre partecipanti all’intesa.

403    Il tasso di maggiorazione del 50% aggiunto all’importo di base dell’ammenda rappresenterebbe il 125% delle vendite annuali di cere di paraffina realizzate dalla Sasol Wax nel SEE. Ciò corrisponderebbe anche al 75% dell’importo di base cumulato delle ammende inflitte a tutte le altre partecipanti all’intesa, anche se la quota di mercato della Sasol Wax si assesta circa tra il 25 e il 30%.

404    Secondo la giurisprudenza, occorre che l’importo dell’ammenda venga modulato in modo da tenere conto dell’impatto voluto sull’impresa a cui l’ammenda stessa è inflitta, affinché questa non venga resa trascurabile o, al contrario, eccessiva, in considerazione, segnatamente, della capacità finanziaria dell’impresa in questione, conformemente agli obblighi derivanti, da un lato, dalla necessità di assicurare l’effettività dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità (sentenze del Tribunale Degussa/Commissione, punto 203 supra, punto 283, e del 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione, T‑410/03, Racc. pag. II‑881, punto 379).

405    Secondo la giurisprudenza citata al punto 316 supra, l’applicazione del principio di proporzionalità implica che le ammende non devono essere sproporzionate rispetto agli scopi perseguiti, vale a dire rispetto all’osservanza delle norme in materia di concorrenza dell’Unione, e che l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza deve essere proporzionato all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto in particolare della sua gravità e della sua durata. In particolare, il principio di proporzionalità implica che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata.

406    Nel caso di specie, occorre rilevare che il fatto che l’importo di base dell’ammenda rappresenti il 125% delle vendite annuali di cere di paraffina realizzate dalla Sasol Wax nel SEE deriva essenzialmente dal semplice fatto che ha partecipato all’intesa per tredici anni e che la durata della partecipazione è un moltiplicatore applicato al valore delle vendite.

407    Analogamente, il fatto che l’aumento a causa del ruolo di leader corrisponda al 75% dell’importo di base cumulato delle ammende inflitte a tutti gli altri membri dell’intesa si spiega con il fatto che la Sasol, leader del mercato delle cere di paraffina che detiene il 22,4% di quest’ultimo, ha realizzato vendite per un valore molto più importante di quello delle vendite delle altre partecipanti.

408    Nessuno dei paragoni effettuati dalle ricorrenti entra, di conseguenza, nella linea d’analisi della proporzionalità quanto alla maggiorazione dell’importo di base del 50% a causa del ruolo di leader dell’intesa.

409    Il Tribunale ha invece già confermato, in circostanze analoghe a quelle del caso di specie e nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, che una maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda rifletteva in modo appropriato il carattere nocivo addizionale dell’infrazione che risultava dal ruolo di leader dell’intesa (sentenza Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione, punto 359 supra, punto 302).

410    Del resto, occorre rilevare che la maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda non riguarda la questione della capacità finanziaria dell’impresa considerata responsabile dell’infrazione. L’elemento di calcolo utilizzato a tal fine è il limite massimo dell’importo totale dell’ammenda al 10% del fatturato annuo dell’impresa. Pertanto, gli argomenti addotti dalle ricorrenti al riguardo sono irrilevanti.

411    Di conseguenza, alla luce delle circostanze del caso di specie e degli elementi raccolti dalla Commissione che dimostrano il ruolo di leader dell’intesa della Sasol, occorre concludere che la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità e non ha aumentato in modo eccessivo l’importo di base dell’ammenda applicando una maggiorazione di tale importo di base del 50% a causa del ruolo di leader.

412    Di conseguenza, le censure derivanti dalla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere respinte.

413    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere il quinto motivo nella sua totalità.

 6. Sul settimo motivo, riguardante la mancata concessione di un’immunità totale alla Sasol per quanto riguarda alcune parti dell’ammenda

414    Le ricorrenti affermano che la Commissione ha commesso un errore di diritto e violato il paragrafo 23 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione poiché ha fondato l’ammenda da infliggere alla Sasol su diversi elementi che sono stati volontariamente forniti da quest’ultima, che erano ignorati dalla Commissione prima delle dichiarazioni della Sasol e che hanno avuto un’incidenza significativa e diretta sulla gravità e sulla durata dell’infrazione.

415    Al punto 741 della decisione controversa, la Commissione ha concluso che gli elementi di prova forniti dalla Sasol dopo le ispezioni, con due comunicazioni depositate in aprile e in maggio 2005 e negli allegati che le accompagnavano, conferivano un valore aggiunto significativo ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, perché rafforzavano la capacità della Commissione di provare i fatti relativi all’intesa.

416    Inoltre, al punto 743 della decisione controversa, la Commissione afferma che i primi elementi di prova che hanno avuto un impatto diretto sulla determinazione della durata dell’intesa non sono stati forniti dalla Sasol, ma sono stati scoperti durante le ispezioni, vale a dire le note della MOL e i resoconti delle riunioni «Blauer Salon» della Sasol, ed erano contenuti nella richiesta d’immunità della Shell.

417    Su tale base, secondo il punto 749 della decisione controversa, la Commissione ha applicato una riduzione del 50% all’importo dell’ammenda imposta alla Sasol, vale a dire il tasso massimo di riduzione che può essere accordato in virtù della comunicazione del 2002 sulla cooperazione a un’impresa che non è la prima a rivelare l’esistenza di un’intesa, che sarebbe stata la Shell nel caso di specie.

 Sul primo capo, che concerne le riunioni tecniche precedenti al 2000

418    Le ricorrenti affermano che la riunione più datata menzionata dalla Shell nella sua richiesta di trattamento favorevole è quella che si è tenuta a Budapest il 3 e 4 febbraio 2000. La dichiarazione della Shell non avrebbe contenuto alcun elemento di prova concreto quanto alle riunioni che si sono tenute prima di tale data. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto fondarsi sulle dichiarazioni della Sasol per dimostrare lo svolgimento di alcune riunioni, in particolare per il periodo compreso tra il 1995 e il 2000.

419    Per quanto riguarda le note della MOL e i resoconti delle riunioni «Blauer Salon», trovati in occasione delle ispezioni, e che costituirebbero quindi prove anteriori alle comunicazioni volontarie della Sasol, le ricorrenti sostengono che tali fonti non coprivano tutte le riunioni menzionate nella decisione della Commissione e che le informazioni fornite da tali note non erano, per la maggior parte, abbastanza esplicite per provare la durata dell’infrazione. Inoltre, le ricorrenti fanno riferimento a sette riunioni tecniche tenutesi tra il 1996 e 2001, i cui elementi essenziali, quali date, luoghi, identità dei partecipanti e contenuti anticoncorrenziali, sono potuti essere stabiliti dalla Commissione con il grado di certezza richiesto solo grazie alle richieste di trattamento favorevole della Sasol.

420    Di conseguenza, le ricorrenti ritengono che sia sulla base degli elementi forniti dalla Sasol che la Commissione ha potuto sufficientemente dimostrare in diritto l’esistenza di un’infrazione tra il 1992 e il 1999. Chiedono di conseguenza al Tribunale di riformare la decisione controversa e di accordare loro la piena immunità per la parte dell’infrazione relativa al periodo compreso tra il 1992 e il 1999.

421    Si deve constatare che gli argomenti delle ricorrenti non sono corroborati né dal contenuto della decisione controversa né dai documenti ivi citati.

422    In primo luogo, per quanto riguarda il periodo compreso tra la prima riunione, nel 1992, e l’ottava, che si è tenuta il 27 gennaio 1995, la Commissione disponeva delle informazioni sull’intesa provenienti da fonti diverse dalla richiesta di trattamento favorevole della Sasol, vale a dire le note della MOL e i resoconti delle riunioni «Blauer Salon» della Sasol, ritrovati durante le ispezioni. Si tratta delle riunioni tecniche del 3 e 4 settembre 1992 (punto 126 della decisione controversa), del 26 marzo 1993 (punto 129 della decisione controversa), del 2 giugno 1993 (punto 130 della decisione controversa), del 25 ottobre 1993 (punto 131 della decisione controversa), del 24 giugno 1994 (punto 132 della decisione controversa), del 30 settembre 1994 (punto 133 della decisione controversa) e del 27 gennaio 1995 (punto 134 della decisione controversa). Le note della MOL e i resoconti delle riunioni «Blauer Salon» relativi a tali riunioni, menzionati nella decisione controversa, hanno permesso alla Commissione di stabilire l’identità dei partecipanti, la data e il luogo delle riunioni nonché, per la maggior parte, il contenuto delle discussioni e la loro natura anticoncorrenziale.

423    Per quanto riguarda il periodo compreso tra la nona riunione, che si è tenuta il 16 e 17 marzo 1995, e la ventiduesima riunione, che si è tenuta il 27 e 28 ottobre 1999, le dichiarazioni della Sasol hanno permesso di informare la Commissione di tre sole riunioni, vale a dire quelle del 12 e 13 gennaio 1999 (punto 150 della decisione controversa), del 2 e 3 marzo 1999 (punto 151 della decisione controversa) e del 23 e 24 settembre 1999 (punto 155 della decisione controversa). La Commissione poteva invece dimostrare lo svolgimento di quattro riunioni, quelle del 22 e 23 giugno 1995 (punto 136 della decisione controversa), del 14 e 15 maggio 1996 (punto 140 della decisione controversa), del 12 e 13 febbraio 1998 (punto 146 della decisione controversa) e dell’8 e 9 luglio 1999 (punto 154 della decisione controversa) sulla base delle note della MOL ritrovate durante le ispezioni. Inoltre, la Commissione poteva anche ricostruire il contenuto di due di queste riunioni sulla base degli elementi di prova raccolti durante le ispezioni.

424    Ne consegue che gli elementi di prova di cui la Commissione disponeva prima del deposito delle dichiarazioni della Sasol le hanno permesso di provare l’esistenza dell’infrazione per il periodo che precedeva il 3 febbraio 2000. Di conseguenza, le affermazioni delle ricorrenti sono infondate sul piano fattuale.

425    In secondo luogo, le ricorrenti non possono nemmeno invocare il carattere frammentario dell’informazione contenuta nelle note della MOL e nei resoconti delle riunioni «Blauer Salon».

426    Occorre rilevare che le note della MOL sono note manoscritte redatte durante le riunioni dalla persona che vi assisteva e che il loro contenuto è strutturato e relativamente dettagliato. Pertanto, il loro valore probatorio è molto elevato. Per quanto riguarda i resoconti delle riunioni «Blauer Salon» della Sasol, si tratta di documenti che datano dell’epoca dell’infrazione e che sono stati redatti in tempore non suspecto, ovvero poco dopo la riunione tecnica alla quale fanno riferimento. Pertanto, il loro valore probatorio è molto elevato.

427    Inoltre, secondo la giurisprudenza citata al punto 230 supra, in considerazione della natura clandestina delle intese, non si può esigere che la Commissione produca documenti che attestino in modo esplicito una presa di contatto tra gli operatori interessati. Gli elementi frammentari e sporadici di cui la Commissione potrebbe disporre devono in ogni caso poter essere completati con deduzioni che permettano di ricostruire circostanze rilevanti. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può quindi essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi che, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.

428    Orbene, le note e i resoconti citati in precedenza costituiscono un complesso di prove su cui la Commissione poteva validamente fondare la constatazione secondo cui l’intesa era già presente tra il 1992 e il 1999.

429    Di certo, le due comunicazioni della Sasol hanno facilitato il lavoro della Commissione fornendo elementi di prova supplementari e chiarificazioni relative all’interpretazione delle altre prove disponibili. Tuttavia, tale contributo si riflette in modo appropriato nel tasso di riduzione dell’ammenda del 50% accordato alla Sasol a motivo della sua cooperazione.

430    Pertanto, occorre respingere il primo capo del settimo motivo.

 Sul secondo capo, riguardante la ripartizione dei mercati e dei clienti

431    Va ricordato che, secondo il punto 653 della decisione controversa, poiché è stato stabilito che la ExxonMobil, la MOL, la Repsol, la RWE, la Sasol, la Shell e la Total avevano preso parte anche a una ripartizione dei clienti e/o dei mercati, che costituisce la seconda parte dell’infrazione, la proporzione del valore delle vendite preso in considerazione per tali imprese è stata fissata al 18% invece che al 17%, tasso che è stato applicato alle imprese che partecipavano solo alla prima parte dell’infrazione.

432    Le ricorrenti rilevano che le informazioni fornite su tale questione dalla Shell prima delle loro dichiarazioni si sono rivelate frammentarie, secondo il punto 741 della decisione controversa. Analogamente, affermano che gli elementi di prova dettagliati quanto alla ripartizione dei clienti e/o dei mercati derivano dalle dichiarazioni della Sasol del 30 aprile e del 12 maggio 2005.

433    A tale riguardo, è sufficiente rilevare che gli elementi che indicano chiaramente una ripartizione dei clienti in occasione delle riunioni tecniche erano presenti nelle note della MOL citate nella decisione controversa ai punti 145 e 147, in un resoconto della Sasol, citato al punto 168 della decisione controversa, e in una nota della Total, menzionata al punto 170 della stessa decisione. Tali elementi di prova erano stati ottenuti durante le ispezioni, vale a dire prima del deposito delle dichiarazioni della Sasol.

434    Le affermazioni delle ricorrenti sono pertanto infondate sul piano fattuale.

435    Per quanto riguarda il carattere frammentario delle informazioni contenute nelle suddette note, è sufficiente rimandare alle considerazioni di cui ai punti 426 e 427 supra.

436    Alla luce di quanto precede, è opportuno respingere il secondo capo e, di conseguenza, il settimo motivo nella sua totalità.

 Sull’esercizio della competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

437    Si deve rammentare che il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalla Commissione è integrato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 229 CE e, in seguito, all’articolo 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata. Il controllo previsto dai Trattati implica dunque, conformemente ai precetti derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione controversa e di modificare l’importo delle ammende (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, Racc. pag. I‑1331, punti da 60 a 62, e sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2003, General Motors Nederland e Opel Nederland/Commissione, T‑368/00, Racc. pag. II‑4491, punto 181).

438    Pertanto, spetta al Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, valutare, alla data in cui esso adotta la propria decisione, se alle ricorrenti sia stata inflitta un’ammenda il cui importo rifletta correttamente la gravità e la durata dell’infrazione di cui trattasi, di modo che dette ammende risultino proporzionate secondo i criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, Aristrain/Commissione, T‑156/94, Racc. pag. II‑645, punti da 584 a 586, e del 9 luglio 2003, Cheil Jedang/Commissione, T‑220/00, Racc. pag. II‑2473, punto 93).

439    È tuttavia importante sottolineare che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e ricordare che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio (sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, Racc. pag. I‑13085, punto 64)

1.     Sul primo capo del sesto motivo, riguardante l’assenza di limite massimo separato per quanto riguarda il periodo Schümann

440    Le ricorrenti ricordano che la Sasol Ltd, la Sasol Holding in Germany e la Sasol Wax International non sono state ritenute responsabili della frazione dell’ammenda relativa al periodo Schümann (vale a dire EUR 67,5 milioni), che corrisponde al 22% del fatturato della Sasol Wax, sola società responsabile dell’infrazione a titolo del periodo Schümann, in quanto successore giuridico della HOS. La Commissione avrebbe tuttavia omesso a torto di stabilire e di applicare il limite massimo del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda il periodo Schümann.

441    L’ammenda inflitta alla Sasol Wax relativamente al periodo Schümann sarebbe eccessiva e tale da distruggerla dal punto di vista commerciale, fatto salvo il caso in cui la Sasol Ltd scelga volontariamente di prendersi carico dell’ammenda, atto che le imporrebbe di sopportare indirettamente la responsabilità relativa al periodo Schümann.

442    Di conseguenza, la Commissione avrebbe violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e il principio di personalità delle pene. Di conseguenza, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare la decisione controversa in quanto infligge alla Sasol Wax un’ammenda che supera il limite massimo del 10% del fatturato realizzato nel 2007 dal sig. Schümann e dal gruppo di società sotto il suo controllo. All’udienza, le ricorrenti hanno chiesto, in subordine, una riduzione di tale parte dell’ammenda limitando il suo importo al 10% del fatturato della Sasol Wax.

443    La Commissione ritiene che, ai fini del calcolo del limite massimo del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, si debba tenere conto dell’unità economica esistente al momento dell’adozione della decisione controversa, come risulta dalla giurisprudenza. Del resto, la Commissione rileva che né il sig. Schümann né la Vara sono destinatari della decisione controversa e, se non altro per questa ragione, non può applicare il limite massimo del 10% ai loro fatturati.

444    Secondo la giurisprudenza, il limite massimo del 10% del fatturato considera il fatturato globale dell’impresa interessata, in quanto solo tale fatturato dà un’indicazione dell’importanza e dell’influenza di tale impresa sul mercato (v. sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, punto 227 supra, punto 5022, e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il suddetto limite massimo tende, segnatamente, a proteggere le imprese contro un livello dell’ammenda eccessivo che potrebbe distruggerle dal punto di vista commerciale (sentenze del Tribunale Tokai II, punto 271 supra, punto 389, e del 13 luglio 2011, Schindler Holding e a./Commissione, T‑138/07, Racc. pag. II‑4819, punto 193).

445    Ne consegue che l’obiettivo ricercato dall’introduzione del limite massimo del 10% può essere realizzato solo se questo limite massimo è applicato, in un primo tempo, a ciascun destinatario separato della decisione che infligge l’ammenda. Solo se, in un secondo tempo, risulta che vari destinatari costituiscono l’impresa, ossia il soggetto economico responsabile dell’infrazione incriminata ancora all’epoca in cui la decisione è adottata, il limite può essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di detta impresa, ossia di tutte le parti che la costituiscono considerate complessivamente. Se, invece, tale unità economica è nel frattempo venuta meno, ciascun destinatario della decisione ha diritto all’applicazione individuale del tetto massimo in questione (sentenze del Tribunale Tokai II, punto 272 supra, punto 390; del 13 settembre 2010, Trioplast Wittenheim/Commissione, T‑26/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 113, e del 16 novembre 2011, Kendrion/Commissione, T‑54/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 92).

446    In primo luogo, nel caso di specie, non sussistono dubbi sul fatto che, durante il periodo Schümann dell’infrazione, la HOS, diventata Sasol Wax, non formava un’unità economica con la Sasol Ltd, la Sasol Holding in Germany e la Sasol Wax International. Tuttavia, al momento dell’adozione della decisione controversa, la Sasol Wax formava un’unità economica con le altre ricorrenti.

447    In secondo luogo, occorre notare che le sentenze invocate dalla Commissione nei suoi atti (sentenze del Tribunale HFB e a./Commissione, punto 33 supra, punto 528; dell’8 luglio 2008, Knauf Gips/Commissione, T‑52/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 353, e Tokai II, punto 271 supra, punto 389) non riguardano situazioni in cui, durante un periodo coperto dall’infrazione, la società direttamente responsabile non formava ancora un’unità economica con le società controllanti che detenevano il suo capitale al momento dell’adozione della decisione. Di conseguenza, le soluzioni adottate nelle suddette sentenze non possono essere seguite alla lettera in una situazione fattuale che è diversa su questo punto cruciale.

448    In terzo luogo, occorre aggiungere che una delle conseguenze positive delle regole secondo cui si deve fare astrazione della separazione formale tra due società e imporre ammende in solido alla controllata e alla sua società controllante che formano la stessa impresa (v. punti 31 e 36 supra) è l’eliminazione del rischio che una società possa evitare o minimizzare le ammende concentrando le attività illegali in una controllata con un fatturato trascurabile. Si può considerare che la regola secondo cui il limite massimo dell’ammenda deve essere stabilito alla luce del fatturato globale dell’impresa consenta di garantire un tale risultato. Tuttavia, un tale obiettivo non è compromesso dal limite massimo differenziato dell’ammenda relativa a un periodo dell’infrazione che ha preceduto la creazione di un’unità economica tra la controllata partecipante direttamente all’intesa e la società controllante che la detiene al momento dell’adozione della decisione della Commissione, quando gli utili della controllata non sono redistribuiti sugli altri soggetti giuridici in seguito alla sua acquisizione e, poi, dopo la scoperta dell’intesa.

449    In quarto luogo, la Commissione non contesta l’affermazione delle ricorrenti secondo cui, poiché la Sasol Wax non è in grado di pagare la frazione dell’ammenda per il periodo Schümann corrispondente al 22% del suo fatturato annuo, la Sasol Ltd, società capogruppo, dovrà pagare una parte dell’ammenda al posto della Sasol Wax, vale a dire la parte che supera il limite massimo del 10%, che non è sopportabile dalla Sasol Wax.

450    In quinto luogo, occorre sottolineare inoltre che, durante il periodo Schümann, la Sasol Wax International, la Sasol Holding in Germany e la Sasol Ltd non potevano godere delle attività illecite, poiché non erano ancora proprietarie della Sasol Wax.

451    In sesto luogo, si deve prendere in considerazione il fatto che, nei diritti nazionali, la responsabilità solidale del pagamento dell’ammenda inflitta a causa di un’infrazione all’articolo 81 CE conferisce a ciascuno dei condebitori citati per il pagamento il diritto di chiedere all’altra di contribuire al pagamento della parte dell’ammenda pagata in suo nome (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’11 aprile 2013, Mindo/Commissione, C‑652/11 P, punti 36 e 37). Tuttavia, nel caso di specie, le ricorrenti fanno presenti appunto delle difficoltà per avviare un’azione di regresso contro la Vara e il sig. Schümann in assenza della loro condanna da parte della Commissione, senza essere contraddette su tale punto da quest’ultima.

452    Di conseguenza, la disparità di trattamento operata dalla Commissione (v. punti 187 e 197 supra), unitamente all’assenza di limite massimo separato per la frazione dell’ammenda relativa al periodo Schümann, potrebbe aggravare la responsabilità finanziaria della Sasol Wax International, della Sasol Holding in Germany e della Sasol Ltd per l’infrazione commessa dalla HOS. Infatti, la parte dell’ammenda che supera il 10% del fatturato della Sasol Wax dovrebbe essere sopportata dalle sue società controllanti, mentre l’assenza di condanna in solido della Vara e del sig. Schümann può avere un’influenza sulla ripartizione finale dell’importo dell’ammenda davanti ai giudici nazionali, a danno delle ricorrenti e, in particolare, delle tre società controllanti attuali della Sasol Wax.

453    Per tutto quanto fin qui esposto, il Tribunale ritiene che, nelle circostanze particolari del caso di specie, è appropriato applicare il limite massimo alla parte dell’ammenda inflitta alla Sasol Wax relativamente all’infrazione commessa durante il periodo Schümann al 10% del suo fatturato nel 2007. Poiché quest’ultimo è pari a EUR 308 600 000, la parte dell’ammenda inflitta alla Sasol Wax per tale periodo dell’infrazione è fissata in EUR 30 860 000.

454    La parte dell’importo dell’ammenda così fissata non pregiudica una valutazione ulteriore della Commissione quanto all’incidenza, a tale riguardo, della presente sentenza.

2.     Sul secondo capo del sesto motivo, riguardante l’assenza di limite massimo distinto per quanto riguarda il periodo d’impresa comune, esaminato congiuntamente all’accoglimento del primo motivo

455    Le ricorrenti ribadiscono che la Sasol Holding in Germany e la Sasol Ltd non possono vedersi attribuita la responsabilità del periodo d’impresa comune e del periodo Sasol. Ne conseguirebbe che la frazione dell’ammenda relativa a tali periodi avrebbe dovuto essere limitata al 10% del fatturato della Sasol Wax o, nel caso in cui il Tribunale consideri che la Schümann Sasol e la Schümann Sasol International nonché la Sasol Wax e la Sasol Wax International abbiano formato un’unità economica unica nel corso di tali periodi rispettivi, al 10% del fatturato realizzato nel 2007 dalla Sasol Wax International.

456    Come emerge dall’esame del secondo motivo, occorre confermare la decisione controversa in quanto la Commissione ha ritenuto l’esistenza di un’unità economica tra la Schümann Sasol e la Schümann Sasol International, nonché tra i loro successori, la Sasol Wax e la Sasol Wax International.

457    Tuttavia, va ricordato che, sulla base delle decisioni definitive riguardanti il primo motivo, la decisione controversa deve essere riformata in quanto la Commissione attribuisce alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Ltd la responsabilità dell’infrazione commessa dall’unità economica unica costituita dalla Schümann Sasol e dalla Schümann Sasol International.

458    In primo luogo, occorre rilevare che la parte dell’ammenda imposta alla Sasol Wax e alla Sasol Wax International, relativa al periodo d’impresa comune (EUR 179 657 803), supera ampiamente il 10% del fatturato della Sasol Wax International (EUR 480 800 000 nel 2007).

459    In secondo luogo, la Commissione non contesta l’affermazione delle ricorrenti secondo cui, poiché la Sasol Wax International non è in grado di pagare la totalità dell’ammenda relativa al periodo d’impresa comune, la Sasol Ltd, società capogruppo, dovrà pagare una parte dell’ammenda al suo posto, vale a dire la parte che supera il limite massimo del 10%, che non può essere sopportata dalla Sasol Wax International.

460    In terzo luogo, si deve constatare che l’errore di valutazione rivelato nell’ambito del primo motivo mette in discussione il perimetro dell’impresa che ha commesso l’infrazione durante il periodo d’impresa comune. Inoltre, la condanna in solido di diverse società per l’infrazione commessa dalla Schümann Sasol dipende dalla previa constatazione secondo cui insieme formavano una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione. Poiché nel caso di specie la definizione dell’impresa è viziata, non è escluso che, in assenza degli errori di valutazione in questione, la Commissione avrebbe stabilito la responsabilità in solido della Vara e del sig. Schümann per l’infrazione commessa direttamente dalla Schümann Sasol.

461    In quarto luogo, alla luce della giurisprudenza citata al punto 451 supra, il Tribunale constata che gli errori di valutazione riguardanti la definizione dell’impresa che ha commesso l’infrazione durante il periodo d’impresa comune, congiuntamente all’assenza del limite massimo separato per la frazione dell’ammenda relativa al suddetto periodo, possono aggravare le conseguenze finanziarie dell’infrazione commessa direttamente dalla Schümann Sasol sulle ricorrenti. Infatti, la parte dell’ammenda che supera il 10% del fatturato della Sasol Wax International deve essere sopportata dalle sue società controllanti, mentre l’assenza di condanna in solido della Vara e del sig. Schümann può influire sulla ripartizione finale dell’importo dell’ammenda davanti ai giudici nazionali, a danno delle ricorrenti e, in particolare, della Sasol Holding in Germany e della Sasol Ltd.

462    Per tutto quanto fin qui esposto, il Tribunale ritiene che, nelle circostanze particolari del caso di specie, è appropriato limitare la parte dell’ammenda inflitta alla Sasol Wax e alla Schümann Sasol International per l’infrazione commessa durante il periodo d’impresa comune al 10% del fatturato di quest’ultima nel 2007. Poiché tale fatturato è pari a EUR 480 800 000, la parte dell’ammenda in questione, inflitta alla Sasol Wax e alla Sasol Wax International, deve essere ridotta a EUR 48 080 000.

463    La parte dell’importo dell’ammenda così fissata non pregiudica una valutazione ulteriore della Commissione quanto all’incidenza, a tale riguardo, della presente sentenza.

3.     Sulla parte dell’importo dell’ammenda relativa al periodo Sasol

464    Infine, per quanto riguarda il periodo Sasol dell’infrazione e la parte dell’ammenda che vi si riferisce, pari a EUR 71 042 197, il Tribunale ritiene, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, che l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti è appropriato, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione commessa.

 Sulle spese

465    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

466    Nella fattispecie, tre motivi sui sette addotti dalle ricorrenti sono stati accolti e l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna di esse è stato sostanzialmente ridotto. Pertanto, appare equo, alla luce delle circostanze di specie, disporre che la Commissione sopporterà le proprie spese, nonché i due terzi di quelle sostenute dalle ricorrenti, che sopporteranno quindi un terzo delle loro spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 1 della decisione C (2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), è annullato nella parte in cui la Commissione europea vi ha affermato che la Sasol Holding in Germany GmbH e la Sasol avevano partecipato all’infrazione prima del 1° luglio 2002.

2)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Sasol Wax GmbH è ridotto alla somma di EUR 149 982 197, al cui pagamento sono tenute in solido, da un lato, la Sasol Wax International AG, fino a concorrenza di EUR 119 122 197, e, dall’altro, la Sasol e la Sasol Holding in Germany, fino a concorrenza di EUR 71 042 197.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Commissione sopporterà le proprie spese e i due terzi di quelle sostenute dalla Sasol, dalla Sasol Holding in Germany, dalla Sasol Wax International e dalla Sasol Wax.

5)      La Sasol, la Sasol Holding in Germany, la Sasol Wax International e la Sasol Wax sopporteranno un terzo delle loro spese.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2014.

Firme

Indice


Fatti

1.  Procedimento amministrativo e adozione della decisione controversa

2.  La struttura del gruppo Sasol e della Vara e l’imputazione della responsabilità alle società controllanti nella decisione controversa

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sul primo motivo, riguardante l’imputazione erronea alla Sasol Ltd, alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Wax International della responsabilità dell’infrazione per il periodo dell’impresa comune

Osservazioni preliminari

Decisione controversa

Sulla differenziazione della nozione di controllo da quella dell’esercizio effettivo di una influenza determinante, come applicata nel contesto dell’articolo 81 CE

Sulla fondatezza della constatazione della Commissione riguardante l’imputazione alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Ltd dell’infrazione commessa dalla Schümann Sasol International

Sul consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International

Il ruolo del sig. B.I.

Sulla determinazione delle decisioni del consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International

Sulla rilevanza della gestione operativa

Conclusione sul consiglio di amministrazione della Schümann Sasol International

Sul consiglio di sorveglianza e sull’assemblea generale della Schümann Sasol International

Sull’esercizio effettivo da parte della Sasol Holding in Germany di un’influenza determinante sul comportamento nel mercato della Schümann Sasol International

Sulle richieste istruttorie delle ricorrenti

2.  Sul secondo motivo, vertente sull’imputazione erronea alla Sasol Ltd, alla Sasol Holding in Germany e alla Sasol Wax International della responsabilità dell’infrazione durante il periodo Sasol

Sul primo capo, relativo a un errore di diritto per quanto riguarda la possibilità di imputare un’infrazione commessa da una controllata alla sua controllante sulla sola base di una presunzione fondata sulla detenzione del 100% del capitale

Sul secondo capo, relativo alla presunta constatazione erronea della mancata confutazione della presunzione

La decisione controversa

Osservazioni generali

Sulla direzione operativa della Sasol Wax

Sulle decisioni commerciali strategiche

Sulla natura assoluta della presunzione

Conclusione

Sulle richieste istruttorie delle ricorrenti

3. Sul terzo motivo, riguardante l’assenza di responsabilità in solido della Vara durante il periodo Schümann e il periodo dell’impresa comune

4. Sul quarto motivo, relativo alla determinazione erronea dell’importo di base dell’ammenda

Sul primo capo, relativo all’assenza di una base giuridica pertinente nella decisione controversa

Sul secondo capo, relativo all’inclusione erronea della vendita delle microcere nel valore delle vendite della Sasol

Sui principi di valutazione delle prove

Sulla decisione controversa e sulle dichiarazioni delle partecipanti all’intesa

Sull’asserita assenza di accordo sul prezzo delle microcere

Sulle prove documentali relative alle microcere

Sugli altri argomenti delle ricorrenti

Sul terzo capo, vertente su errori che viziano il calcolo dell’importo di base dell’ammenda per quanto riguarda le paraffine molli

Sulla partecipazione delle ricorrenti alla parte dell’infrazione riguardante le paraffine molli tra il 30 ottobre 1997 e il 12 maggio 2004

Sul carattere sproporzionato del coefficiente del 15% applicato sul fatturato realizzato dalle vendite delle paraffine molli

Sul quarto capo, riguardante l’assenza di determinazione differenziata dell’importo di base dell’ammenda in funzione dei diversi periodi di partecipazione all’intesa da parte delle diverse società

5. Sul quinto motivo, riguardante l’errata determinazione del ruolo di leader della Sasol

Sulla decisione controversa

Sulla giurisprudenza quadro

Sul rispetto dell’obbligo di motivazione quanto alla constatazione riguardante il ruolo di leader della Sasol

Sulla valutazione di merito degli elementi raccolti dalla Commissione per sostenere la conclusione riguardante il ruolo di leader della Sasol

Sul presunto carattere eccessivo, sproporzionato e discriminatorio della maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda a titolo del ruolo di leader

6. Sul settimo motivo, riguardante la mancata concessione di un’immunità totale alla Sasol per quanto riguarda alcune parti dell’ammenda

Sul primo capo, che concerne le riunioni tecniche precedenti al 2000

Sul secondo capo, riguardante la ripartizione dei mercati e dei clienti

Sull’esercizio della competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

1.  Sul primo capo del sesto motivo, riguardante l’assenza di limite massimo separato per quanto riguarda il periodo Schümann

2.  Sul secondo capo del sesto motivo, riguardante l’assenza di limite massimo distinto per quanto riguarda il periodo d’impresa comune, esaminato congiuntamente all’accoglimento del primo motivo

3.  Sulla parte dell’importo dell’ammenda relativa al periodo Sasol

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.