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Ricorso proposto il 12 dicembre 2008 - Esso e a. / Commissione

(Causa T-540/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Esso Société Anonyme Française (Courbevoie, Francia), Esso Deutschland GmbH (Amburgo, Germania), ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Anversa, Belgio), Exxon Mobil Corp. (Irving, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Snelders, R. Subiotto, L.-P. Rudolf e M. Piergiovanni)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullamento parziale della decisione della Commissione 1° ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE (caso COMP/39.181 - Cere per candela);

riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con tale decisione, e

condanna della Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C (2008) 5476 def., caso COMP/39.181 - Cere per candela, (in prosieguo: la "decisione impugnata"), e la riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti.

A sostegno delle loro richieste, le ricorrenti fanno valere i seguenti due motivi principali.

Con il loro primo motivo, le ricorrenti adducono che la decisione è viziata da un errore di diritto, quando calcola l'ammenda inflitta alla società Esso Société Anonyme Française (in prosieguo: la "Esso") in base ad un metodo che non tiene conto del fatto incontestato che, prima della fusione tra la Exxon e la Mobil, l'attività della Exxon relativa alla cera di paraffina non ha partecipato all'infrazione. Le ricorrenti lamentano che, con la decisione impugnata, la Esso è stata sanzionata come se la Exxon avesse partecipato all'infrazione per sette anni prima della fusione, sebbene la stessa decisione ammetta che così non è. Di conseguenza la decisione impugnata sovrastima il peso relativo avuto dalla Esso nell'infrazione e viola i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, nonché l'art. 23, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 1 e gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 2.

Con il loro secondo motivo, le ricorrenti adducono che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, quando dichiara che la partecipazione delle ricorrenti nella parte dell'infrazione relativa alla cera di paraffina è cessata solo nel novembre 2003. Le ricorrenti lamentano in particolare che la decisione impugnata non ha osservato le prescrizioni relative all'onere della prova che incombe sulla Commissione nello stabilire la durata della partecipazione della ricorrente nella parte dell'infrazione relativa alla cera di paraffina. Inoltre, le ricorrenti lamentano che la decisione impugnata non ha tratto le conclusioni adeguate dal fatto incontestato che le ricorrenti non hanno partecipato ad alcuna delle "Riunioni Tecniche" tenutesi dopo il 27/28 febbraio 2003, né sono state informate dei risultati di esse.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 4).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210, pag. 2).