Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 22 luglio 2022 – Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di: CJ; altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie
(Causa C-492/22)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Ricorrente: CJ
Altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie
Questioni pregiudiziali
1) Se gli articoli 12 e 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, 1 in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino a che un ricercato, la cui consegna ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà è stata definitivamente autorizzata ma è stata rinviata «affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione (...) per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo», nel corso del procedimento penale di cui trattasi venga mantenuto di stato di detenzione in esecuzione del mandato d’arresto europeo.
2) a. Se la decisione di avvalersi della facoltà di rinviare la consegna, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, configuri una decisione relativa all’esecuzione del [mandato d’arresto europeo], che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, in combinato disposto con il considerando 8 della stessa decisione quadro, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
b. In caso di risposta affermativa, se dalla circostanza che detta decisione sia stata adottata senza intervento di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, discenda che un ricercato non può più essere mantenuto in stato di detenzione in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti.
3) a. Se l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti a che la consegna di un ricercato venga rinviata ai fini del procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per il solo motivo che il ricercato, interrogato a tal riguardo, non intende rinunciare al suo diritto di presenziare al procedimento penale di cui trattasi.
b. In tal caso, di quali fattori l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba tenere conto nella sua decisione di rinvio dell’effettiva consegna.
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1 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002 L 190, pag. 1).